Sentenza 25 novembre 1999
Massime • 1
In tema di sequestro, qualora il PM, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro, oltre che degli oggetti e/o documenti esplicitamente indicati, anche di "quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine", egli è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel provvedimento. Invero, poiché la indeterminatezza della indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante (sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria) l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, è necessario il tempestivo controllo da parte della autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/1999, n. 5672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5672 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 25.11.1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. Pasquale Perrone " N.5672
3. Pierfrancesco Marini " REGISTRO GENERALE
4. Giuliana Ferrua " N.29298/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorso proposti da OG UR, nato in [...] il 24- 11-49 e da OG OS, nata in [...] il [...] avverso le ordinanze emesse l'1-6-99 dal Gip presso il Tribunale di Milano.
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Giuliana Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti impugnati e di quelli di base. Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con decreti del 7-4-99 il P.M. presso il Tribunale di Milano respingeva le richieste di OG UR e OG OS - indagati per corruzione, falso in bilancio ed emissioni di fatture inesistenti - dirette ad ottenere il dissequestro rispettivamente: delle somme in contanti di lire 11.500.000 (sequestrate, al OG nella sua abitazione) nonché di lire 44.000.00. (sequestrate al OG e rinvenute in un cassetta di sicurezza dell'istituto San. Paolo) e della somma di lire 20.660.000 (sequestrata alla OG nella di lei abitazione).
A seguito di opposizione proposta dagli interessati ex art. 263 c.p.p. il Gip, con ordinanze 1-6-99, ribadiva il rigetto delle avanzate istanze: tali decisioni sono state ora impugnate con ricorso per Cassazione dai citati soggetti, i quali hanno, nei medesimi termini, dedotto violazione di norme penali e processuali nonché vizio motivazionale.
I ricorsi sono fondati alla luce delle seguenti considerazioni. A carico di entrambi gli indagati furono emessi provvedimenti del P.M. che disponevano perquisizioni personali e locali, con conseguente sequestro di documentazione all'uopo elencata (cartacea e non, attinente all'attività dei predetti e della s.a.s. OG UR) nonché "di quanto rinvenuto (corpo del reato, cose pertinenti al reato) ed in ogni caso ritenuto utile al fine delle indagini": ne deriva che l'avvenuto sequestro di somme di denaro, siccome non espressamente previsto, necessitava di convalida ai sensi dell'art. 355 c.p.p. Il suddetto incombente, invero, s'impone ogniqualvolta il decreto dell'organo dell'accusa non specifichi l'oggetto della misura, ma contenga generica indicazione di "corpo" e/o di "pertinenza" delle cose (eventualmente) rinvenute rispetto al reato ipotizzato: poiché siffatta indeterminatezza rimette al giudizio degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro, il relativo accertamento non può che essere provvisorio e richiede tempestivo controllo dell'autorità giudiziaria.
Pertanto, qualora il P.M., delegando la polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, abbia ordinato il sequestro secondo le modalità di cui sopra e non abbia provveduto alla convalida, l'interessato ha diritto, avvalendosi della procedura incidentale contemplata dagli artt. 262, 263 c.p.p., ad ottenere la restituzione dei beni sequestrati, a meno che si tratti di beni assoggettati a confisca obbligatoria secondo il dettato dell'art. 240 c. 2 c.p.p. (Cass. 4-3-94 n. 2785 RV. 198241; Cass.
4.11.97 n. 0 3130
RV. 208868). Sotto codesto ultimo profilo occorre puntualizzare che l'art. 324 c. 7 c.p.p. - il quale in materia di riesame stabilisce che la revoca del sequestro (preventivo) non può essere operata nei casi indicati dall'art. 240 c. 2 c.p.p. - è espressamente richiamato dall'art. 355 c. 3 c.p.p. con riguardo al riesame del provvedimento di convalida del sequestro probatorio di polizia giudiziaria: la regola de qua, avente carattere generale, vale altresì, stante l'eadem ratio, per il caso in cui la convalida, anziché revocata, sia mancata. (Cass. 25-6-92 n. 1170 RV. 190827; Cass. 4-3-94 n. 2785 RV. 198241)
Nella fattispecie in esame, posto che la convalida non ebbe luogo, gli indagati hanno ritualmente avanzato istanza di dissequestro - meglio qualificabile di restituzione - evidenziando, tra il resto, che le somme erano state sequestrate ad iniziativa della P.G e denunciando mancanza di collegamento tra le stesse ed i reati ipotizzati: doveva dunque addivenirsi alla restituzione, salvo che si fosse accertata obbligatorietà della confisca.
Orbene il P.M e successivamente il Gip, il cui provvedimento certamente avrebbe potuto integrare quello originario, si sono limitati, nel rilevare l'inconsistenza delle tesi difensive circa la provenienza e la destinazione lecita delle somme sequestrate, ad affermare che queste erano da ritenersi "strumento, prezzo o profitto dei reati per cui si procede", senza individuare in alcun modo la effettiva ricorrenza della sola situazione (essere il denaro "prezzo" del reato) per la quale la confisca sarebbe stata obbligatoria. (cit. art. 240 e. 2 lett. 1).
Nel descritto contesto il rigetto delle istanze degli interessati si palesa illegittimo ed immotivato, adottato cioè in violazione degli enunciati principi in tema di sequestro probatorio, con particolare riguardo alla convalida ed alla restituzione, nonché prescindendo dalle debite verifiche: le impugnate ordinanze pertanto vanno annullate con rinvio al Gip onde egli, considerata la necessità della restituzione per l'ipotesi in cui le somme non risultino essere prezzo del reato, proceda a specifico esame sul segnalato punto, essenziale ai fini della decisione, determinandosi di conseguenza.
P.Q.M.
La Corte,
annulla le impugnate ordinanze con rinvio al Gip del Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, 25 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2000