Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2015, n. 35100
CASS
Sentenza 10 giugno 2015

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Massime1

La somma di denaro, oggetto del reato di riciclaggio, non può, al venir meno delle esigenze che ne hanno legittimato il sequestro probatorio, essere restituita all'interessato, ostandovi il disposto dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., trattandosi di cosa oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., che costituisce ipotesi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.

Commentario1

  • 1Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2015, n. 35100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35100
Data del deposito : 10 giugno 2015

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