Sentenza 10 giugno 2015
Massime • 1
La somma di denaro, oggetto del reato di riciclaggio, non può, al venir meno delle esigenze che ne hanno legittimato il sequestro probatorio, essere restituita all'interessato, ostandovi il disposto dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., trattandosi di cosa oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., che costituisce ipotesi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2015, n. 35100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35100 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 10/06/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 1209
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 11123/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI EN GI N. IL 29/11/1959;
RI NA N. IL 31/08/1961;
DI EN MI N. IL 29/09/1964;
NO AM N. IL 25/07/1971;
avverso l'ordinanza n. 50/2015 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 27/02/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con motivazione del denaro all'avente diritto.
RITENUTO IN FATTO
1. Di EN IG, NO IS, Di EN IC e IN AM propongono congiuntamente un unico ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Salerno, n. 50/15 R.T.L.R. e n. 994/15 R.G.N.R., pronunciato in data 28 gennaio 2015 e depositato il 27 febbraio 2015.
Il decreto impugnato, pur rilevando che l'attività di indagine non giustificava il mantenimento del provvedimento di sequestro probatorio oggetto di contestazione da parte degli odierni ricorrenti, affermava che non poteva comunque disporsi la restituzione della somme di denaro sequestrate, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 7, in quanto oggetto di confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2, costituendo il loro uso di per sè reato.
2. Il ricorso presenta un solo motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 7, con riferimento all'art. 240 c.p., comma 2. In particolare, si afferma che la confisca di cui all'art. 240 c.p., comma 2, n. 2), richiamata dal giudice del riesame, riguarda unicamente le cose intrinsecamente criminose, categoria nella quale non potrebbe farsi rientrare il denaro, costituendo lo stesso un bene destinato alla libera circolazione.
Si nega altresì che la confisca potesse disporsi ai sensi dell'art. 648-quater c.p., presupponendo questa disposizione un accertamento di responsabilità penale, contenuto in una sentenza di condanna ovvero in un provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, non ravvisabile nel caso di specie. Inoltre, l'art. 324 c.p.p., comma 7, non sarebbe applicabile, in via analogica, alle ipotesi di confisca obbligatoria previste come conseguenza di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza citata dai ricorrenti (Cass. sez. 3, n. 7673/2012 ed altre), secondo la quale il divieto di restituzione delle cose in sequestro, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 7, riguarda solo le specifiche ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2, perché la norma processuale non ammette interpretazione analogica
, non si ritiene che possa applicarsi alla speciale confisca obbligatoria prevista di cui all'art. 648 quater c.p., che costituisce la base normativa chiaramente esplicitata nella valutazione complessivamente operata dal Tribunale del riesame e posta alla base del provvedimento adottato. Tale conclusione appare coerente con il sistema complessivo attualmente vigente in materia di confisca e non solo per l'evidente identità letterale con l'art. 240 c.p., che induce a ritenere che il legislatore abbia inteso estendere, in subiecta materia, cioè per l'ipotesi del reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. la confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2. Invero, il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 63 ha introdotto nel codice penale, con l'art. 648 quater, una nuova forma di confisca obbligatoria, specifica per i reati di cui agli artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter, e 1 c.p., avente ad oggetto i beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Il nuovo articolo riproduce, quanto all'oggetto della confisca, l'art. 240 c.p., comma 1 ma anche per tali beni, prevede la confisca obbligatoria, come nell'ipotesi dell'art. 240 c.p., comma 2. Più specificamente l'art. 648 quater, comma 1 rende obbligatoria, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di riciclaggio o reimpiego, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto di tali reati, salvo che appartengano a persona estranea al reato. In tutta evidenza trattasi di confisca pertinenziale, misura di sicurezza;
l'art. 648 quater, comma 2, prevede invece una ipotesi di confisca per equivalente (somme di denaro, beni o altre utilità, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato) eseguibile anche nei confronti di terzi che siano ritenuti titolari apparenti del loro diritti sulle cose lì dove la confisca pertinenziale sia impossibile. Trattasi di confisca con prevalente natura sanzionatoria, posto che viene eluso il nesso pertinenziale, come ritenuto da numerose decisioni di questa Corte e della stessa Corte Costituzionale (si veda la sent. n. 97 del 2009). Come peraltro messo in rilievo dal Tribunale, questo collegio ritiene che sia stata la particolare esigenza di tutela del bene,cui la nuova norma è posta a presidio, a spingere il legislatore a rendere estremamente esiguo il limite alla confiscabilità dei beni, anche di proprietà di terzi, e che, pur avendo una loro funzione e/o destinazione e comunque un rilievo peculiare nella condotta criminosa, di norma non sono predestinati a provvedimenti ablativi. Nel sistema attuale, peraltro,come venuto a configurarsi a seguito dei vari interventi del legislatore, viene in rilievo "non una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge".
Questa conclusione trova conforto proprio nell'analisi dell'evoluzione dell'istituto, quale delineato dapprima nell'art. 240 cod. pen. (che inquadra la confisca tra le misure di sicurezza) e,
successivamente, dalla legislazione speciale, caratterizzata dalla progressiva introduzione di ipotesi confisca obbligatoria (artt. 322- ter, 600-septies, 640-quarter, 644, 648-quarter cod. pen., art. 2641 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2) dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato, di ipotesi di confisca "speciale" (L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies, L. n. 575 del 1965, art.
2-ter) dei valori di cui il condannato di determinati reati non è in grado di giustificare la legittima provenienza e, comunque, sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del condannato (contraddistinte da una natura complessa, sospesa tra funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo), nonché dalla moltiplicazione di ipotesi di confisca nella forma per equivalente (artt. 322-ter, 600-septies, 640- quater, 644 e 648-quater cod. pen., D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187, art. 2641 c.c., L. n. 146 del 2006, art. 11) che, a fronte dell'impossibilità di aggredire l'oggetto "principale", va ad incidere su somme di denaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto (v. sul punto Sez. 1, n. 2737 del 21/12/2010 - dep. 26/01/2011, Tassielli, Rv. 249178).
Di conseguenza, l'incisiva esigenza di conferire una efficace tutela penale di fronte al fenomeno del riciclaggio, che traspare dall'inasprimento dei provvedimenti ablativi, ha finito per riportare l'ambito di applicazione del sequestro prodromico alla specifica confisca.
Nel caso in esame, infatti, la speciale natura di corpo di reato, ai sensi dell'art. 253 c.p.p., comma 2 dell'oggetto della confisca obbligatoria, rende superflua una motivazione anche in termini di altre necessità funzionali, rendendo preminente la funzione di assicurare l'effettività della confisca, anche con l'effetto interdittivo del divieto di restituzione di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7. Nella fattispecie in esame i giudici del tribunale della libertà peraltro hanno correttamente affermato che i beni sequestrati si qualificano come corpo di reato e correttamente è stata negata la restituzione assumendo assorbente ed esclusiva rilevanza la sussistenza del fumus del reato oggetto di indagine e la conseguente successiva confisca prevista dalla legge ai sensi dell'art. 262 c.p.p., comma 4 e art. 240 cod. proc. pen. a nulla rilevando la insussistenza delle altre esigenze cautelari di cui all'art. 262 c.p.p., comma 1. È stato già ricordato che nel caso di riciclaggio la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato non è più facoltativa ma obbligatoria. Il legislatore all'interno della logica di contrasto del fenomeno criminoso teso al compimento di specifiche operazioni di sostituzione e trasferimento, nonché di quelle che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità, ha utilizzato in modo innovativo lo strumento della confisca obbligatoria, rendendola applicabile anche a quanto abbia comunque una correlazione diretta con il reato stesso e una stretta affinità con l'oggetto di questo, come è avvenuto nel caso di specie con riferimento al denaro e al reato di riciclaggio di cui è stato ritenuto il fumus, formulando una specifica presunzione di pericolosità che non richiede alcun giudizio prognostico da parte del giudice.
L'ordinanza impugnata appare dunque conforme ai principi in precedenza enunciati, in quanto, con puntuale richiamo alle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - ha argomentato come l'oggetto degli accertamenti siano le movimentazioni di denaro riconducibili ad una galassia sociale fittizia ed alimentata con truffe ed evasioni fiscali finalizzati appunto a privare la condotta di cui all'art. 648 bis c.p.. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere condiviso dunque il ragionamento del Tribunale del Riesame che ha rigettato la richiesta di restituzione della somma di denaro oggetto del sequestro probatorio, posta la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di riciclaggio, in considerazione del fatto che la stessa somma (oggetto materiale del delitto di riciclaggio) diviene oggetto di confisca ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen. ipotesi speciale rispetto all'art. 240 c.p., comma 2, in quanto il suo uso (ovvero un suo ulteriore trasferimento) costituisce di per sè reato, con la conseguenza che osta alla restituzione il disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p.,con il provvedimento che rigetta il ricorso e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2015