Sentenza 28 gennaio 2016
Massime • 1
L'esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui il Pubblico Ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertrinenti al reato, senza alcun'altra specificazione, comporta la necessità che il P.M. provveda alla convalida del sequestro, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., in quanto la predetta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato (o cose ad esso pertinenti), la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2016, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2016 |
Testo completo
5494/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 28.01.2016 Sentenza n. 170 Reg. gen. n. 46073/2015-24436/215 composta dai signori: dott. Domenico Gallo Presidente dott. Luciano Imperiali Consigliere dott. Marco MA Alma Consigliere dott. Ignazio Pardo Consigliere dott. Giuseppe Sgadari Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: IS ER, nato a [...] il [...]; OM EN, nata a [...] il [...]; OM IA RI, nata a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 23/07/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le chieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al computer ed alla pen-drive in sequestro ed il rigetto dei ricorsi nel resto. 1 Sp RITENUTO IN FATTO 1. Nell'ambito del procedimento a carico di IS IC, indagato per ricettazione di farmaci rubati (cognato di NE AR e marito di MA IA AR), il pubblico ministero aveva disposto una perquisizione in esito alla quale erano stati sequestrati dalla polizia giudiziaria, ex art. 253 cod. proc. pen., in quanto ritenuti corpo del reato o cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti, una somma di denaro pari complessivamente a 51.250,00 euro, un computer, una pen drive, la ricevuta di una transazione bancaria con una banca rumena per l'importo di euro 45.000,00 ed un elenco di farmaci con relativi prezzi.
2.Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, sull'opposizione dei ricorrenti avverso il decreto del PM di rigetto di restituzione di tali cose, ordinava la restituzione ai medesimi esclusivamente della somma di 6.250 euro, mantenendo il sequestro della somma di 45.000 euro e delle altre cose. Rilevava, il Gip, a proposito della somma di denaro, che il sequestro operato dalla polizia giudiziaria non doveva essere convalidato dal PM, essendo corretta la qualificazione del bene come corpo del reato o cosa pertinente al reato, tenuto conto della "singolare coincidenza" tra l'importo della transazione con la banca rumena e la somma di denaro ritrovata ai ricorrenti, che lasciava presumere come essa potesse rappresentare il prezzo della commercializzazione all'estero dei medicinali rubati da parte del IS e, quindi, il profitto di "reato conseguente alla ricettazione dei beni di provenienza illecita".
3. Con i ricorsi per cassazione, pressoché sovrapponibili, i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge processuale e difetto di motivazione, sostenendo che il sequestro operato dalla polizia giudiziaria doveva essere convalidato dal PM, dal momento che il decreto di perquisizione dell'autorità giudiziaria procedente era del tutto indeterminato quanto all'oggetto e non potendosi qualificare le cose sequestrate come corpo del reato e come profitto del medesimo, atteso il diverso ammontare della somma di danaro rispetto a quanto indicato dal Gip, la mancanza di correlazione temporale tra la transazione con la banca rumena e l'epoca della ricettazione contestata al IS, l'assenza di ogni legame tra il reato e gli altri beni in sequestro ed, infine, la mancanza di ogni motivazione sulla dedotta appartenenza del danaro alle AR. 2 in CONSIDERATO IN DIRITTO La questione preliminare posta con il ricorso è quella se il P.M., delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione e del sequestro di cose costituenti corpo del reato o pertinenti al reato ritenute utili ai fini delle indagini, debba successivamente provvedere alla convalida del sequestro. Nel caso in esame, il decreto di perquisizione del P.M. autorizzava la polizia giudiziaria a sequestrare cose pertinenti al reato, senza altre specifiche. Il G.I.P., nel sostenere che la convalida non fosse necessaria, ha richiamato una sentenza della Corte di cassazione (Sez. 6 n. 39040 del 02/05/2013, Massa), secondo la quale la convalida non sarebbe necessaria in tutti i casi, come quello in esame, nei quali, sebbene la polizia giudiziaria avesse operato la ricerca e poi il sequestro di cose non esattamente individuate nel decreto di perquisizione, le cose sequestrate potevano rientrare nella nozione di corpo del reato o di cose pertinenti al reato. Pervenendo alla conclusione che, almeno con riguardo ai 45.000,00 euro sequestrati, di tale qualificazione non poteva dubitarsi. La tesi non può essere condivisa. La giurisprudenza di legittimità citata dal primo giudice si era occupata della questione solo in via incidentale, in quanto la Corte di cassazione, in quel caso (ed in altro richiamato nella motivazione della medesima sentenza citata, con il riferimento alla pronuncia n.40657 del 2012), aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso della parte privata che, in un caso analogo a quello in esame, anziché proporre opposizione al G.I.P. avverso il diniego alla restituzione delle cose sequestrate, aveva proposto richiesta di riesame al Tribunale. A fronte di tale pronuncia di legittimità, ve ne è un'altra che, invece, si è occupata in modo diretto del tema, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, pervenendo a soluzione opposta a quella adottata con il provvedimento impugnato. Il riferimento è a Sez.5, n. 43282 del 17/10/2008, OL (ma anche, sia pure incidentalmente, Sez.5, n.35138 del 09/06/2010, Galli). In tale pronuncia, si è condivisibilmente osservato che in casi del genere, la convalida si impone come necessaria in quanto, in sua assenza, la qualificazione giuridica delle cose sequestrate come corpo del reato o pertinenti al reato, non sempre agevole a seconda delle circostanze concrete, sarebbe rimessa esclusivamente alla polizia giudiziaria, fuori dai casi di urgenza previsti in ordine alle medesime attività di sua iniziativa di cui all'art. 354 cod. proc.pen., per le quali la convalida si impone ai sensi dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. 3 m In sostanza, nel caso in esame, la polizia giudiziaria è stata lasciata arbitra di valutare la rilevanza delle cose da sottoporre a sequestro ai fini delle indagini e, soprattutto, di attribuire alle medesime una qualificazione giuridica quali cose costituenti corpo del reato o ad esso pertinenti;
ciò non le impediva il sequestro, ma la correttezza di tale qualificazione doveva essere sottoposta all'avallo dell'autorità giudiziaria procedente attraverso la convalida, dal momento che il decreto di perquisizione non indicava specificamente le cose da sequestrare. Se ciò fosse avvenuto, la convalida non sarebbe stata necessaria, come è stato sostenuto in una sentenza di legittimità che rafforza il convincimento del Collegio (Sez.3, n.12390 del 02/03/2010, C., fattispecie in tema di pornografia minorile e di detenzione di materiale pedopornografico, nella quale la Corte ha ritenuto certa l'individuazione da parte del P.M. dell'oggetto del sequestro, rappresentato dai "files aventi contenuto pedopornografico inseriti in personal computer o in qualsiasi altro supporto"). Ed il caso concreto all'esame dimostra vieppiù la correttezza di tale assunto, dal momento che una parte della somma di denaro è stata restituita dal G.I.P. agli aventi diritto non reputandosi che essa costituisse corpo del reato o cosa pertinente al reato, mentre manca ogni motivazione in ordine alla qualificazione dei beni diversi dalla somma di danaro;
a dimostrazione che sarebbe stato necessario un immediato controllo sull'operato della polizia giudiziaria dal parte del P.M.. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con restituzione delle cose sequestrate agli aventi diritto, essendo divenuto inefficace l'originario provvedimento impositivo della misura cautelare reale;
rimanendo impregiudicata la possibilità per l'autorità giudiziaria procedente di riemettere un nuovo decreto di sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto, salvo altro titolo. Si provveda a norma dell'art. 626 c.p.p. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.01.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Gallo GelsSello Giuseppe Sgadari Gomuff Spormi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 FEB. 2016 IL CANC ERE A M E IA AN R P 4 E T R I E N O J O C *