Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 275
CASS
Sentenza 18 gennaio 2000

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La decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato sino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata. Il predetto divieto integra, infatti, un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene "secundum eventum".

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 275
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 275
Data del deposito : 18 gennaio 2000

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