Sentenza 18 gennaio 2000
Massime • 1
La decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato sino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata. Il predetto divieto integra, infatti, un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene "secundum eventum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UA Trojano Presidente del 18/1/2000
Dott. G.Giulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 275
Dott. Adalberto Albamonte Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo Consigliere N. 22789/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: LO RO
AVVERSO
l'ordinanza del 6 aprile 1999 del Tribunale di Catanzaro;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Francesco Sassi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con ordinanza del 6 aprile 1999 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame a norma dell'art. 309 cod. proc.pen., confermava il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ad LO RO, indagato per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 575 cod.pen.
Avverso detta ordinanza l'indagato ricorre per cassazione e denuncia:
1. la nullità radicale dell'ordinanza impugnata, perché due componenti del collegio giudicante, essendosi pronunciati, sempre in funzione di giudice del riesame, sulla legittimità della misura custodiale applicata nei confronti di due coindagati per lo stesso reato associativo, avrebbero già valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche nei confronti dell'odierno ricorrente, per cui si verserebbe in un'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 34 cod.proc.pen.;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto e omesso esame di prova decisiva dedotta dalla difesa, sostenendo che, in ordine al delitto di omicidio volontario, non sussisterebbero i ritenuti gravi indizi di colpevolezza. In particolare si afferma che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'IA UA sarebbero:
- inaffidabili, perché il suo racconto è caratterizzato da numerosi inverosimiglianze (là dove asserisce che all'omicidio parteciparono quattro persone oggi decedute, che l'omicidio fu compiuto per restituire un favore ad altra cosca, che il concorrente LO TO indicò all'indagato la vittima designata stando a bordo di altra autovettura);
- contraddette: a) dalla circostanza che l'autovettura su cui fu uccisa la vittima era una Renault 21, e non 25, come affermato dal collaboratore;
b) dalle dichiarazioni di due testimoni dell'omicidio, secondo cui lo sparatore esplose i colpi con un fucile, e non con la pistola;
c) dalle dichiarazioni del collaboratore LI EL, secondo cui CA FA e OP parlando dell'omicidio, non menzionarono l'indagato. P.
2. In ordine al primo motivo si rileva, in fatto, che il giudice del riesame, pur essendo stata presentata dichiarazione di ricusazione, ha emesso la sua decisione, senza attendere - come prescrive l'art. 37, comma 2, cod.proc.pen. - che fosse pronunciata l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Tuttavia la decisione emessa in violazione dell'anzidetto divieto, che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l'ordinanza che decide sulla ricusazione, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata. Il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene secundum eventum (cfr. Sez. Unite, 12.5.1995, Romanelli). Nel caso concreto, la dichiarazione di ricusazione, con ordinanza divenuta irrevocabile il 7.12.1999, è stata dichiarata inammissibile, per cui, per le ragioni sopra esposte, il provvedimento impugnato è stato, sotto questo profilo, validamente pronunciato.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi del terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen., perché chiede a questa Corte un nuovo giudizio sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
mentre la valutazione sulla fondatezza e rilevanza degli elementi indiziari acquisiti è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Al giudice di legittimità, infatti, compete soltanto la verifica dell'esistenza, a sostegno della decisione adottata, di un adeguato apparato logico, che, nel caso di specie, sicuramente sussiste, avendo l'ordinanza impugnata, nel rispetto dei canoni della logica, diffusamente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, e avendo altresì confutato le obiezioni al riguardo sollevate dalla difesa. Il ricorso deve dunque essere rigettato.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2000