Sentenza 1 giugno 1998
Massime • 1
Qualora ,sia pure irritualmente,venga annullata senza rinvio l'ordinanza reiettiva di una dichiarazione di ricusazione e,nel frattempo, il giudice ricusato abbia pronunciato sentenza,detto annullamento,operando necessariamente con efficacia "ex tunc" (giacché,altrimenti,esso rimarrebbe del tutto senza effetto,con conseguente frustrazione dell'obiettivo legittimamente perseguito dalla parte ricusante),comporta che la detta sentenza debba essere considerata,ora per allora, come pronunciata in assenza della ordinanza decisoria (in senso negativo) sulla ricusazione e,quindi,in violazione del disposto di cui all'art.37,comma 2,c.p.p.;violazione, quest'ultima, da inquadrarsi fra quelle sanzionate da nullità assoluta ai sensi degli artt.178,comma 1,lett.a),e 179 c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/1998, n. 7082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7082 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 1/6/98
1. Dott. Antonio Marchese Consigliere SENTENZA
2. " Dario De Pasculis " N. 677
3. " Angelo Vancheli " REGISTRO GENERAL
4. " Pietro Dubolino " N. 11159/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GA LO e IG MO
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di OM in data 13 ottobre 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dubolino
Udito Il Pubblico Ministero del sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e di quello di primo grado, relativamente alla posizione del IG, con restituzione degli atti alla corte d'assise di Latina per il rigetto del ricorso del AL.
Uditi i difensori, avv.ti Ezio e Dino Lucchetti, per il IG e avv.ti Alberto Melegani Franco Luberti, per il AL, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA LA CORTEIn fatto
Con sentenza della corte d'assise di Latina in data 18 aprile 1996 AL LO, IG MO e OR SI vennero dichiarati responsabili, in concorso tra loro, dell'omicidio commesso mediante uso di armi da fuoco (pistola marca "Astra" cal.9 e revolver IT & ES cal.38) in persona di HE Raffaele, in Latina il 22 luglio 1994, nonché dei commessi delitti di parte, detenzione e ricettazione delle armi anzidette, risultato provento di rapine. Dell'avvenuta commissione del suddetto omicidio la Questura di Latina era venuta a conoscenza quasi nell'immediatezza del fatto allorché, ricevuta la segnalazione dell'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco in via Petrimerce, sita alla periferia di Latina, aveva accertato, mediante le constatazioni degli agenti inviati sul posto, che il CI, noto come pregiudicato e coinvolto in indagini per rapine a mano armata, si trovava, ormai privo di vita, al posto di guida della propria autovettura Fiat "Uno". La morte appariva evidentemente dovuta ai numerosi colpi di arma da fuoco da cui la vittima era stata attinta. Sul luogo del fatto era stata rilevata la presenza di alcuni bossoli cal.9 mentre, in sede di autopsia, era stata poi riscontrata la presenza, nel cranio, di un proiettile cal.38. Nel corso del sopralluogo era stata altresì rilevata l'esistenza di un'impronta palmare sull'esterno di uno dei vetri dell'autovettura del CI;
impronta risultata poi corrispondente alla caratteristiche del palmo della mano del AL. Su quest'ultimo si erano quasi subito indirizzate le indagini ad il AL, dopo iniziali reticenze, aveva ammesso di essere stato l'autore del fatto, negando, peraltro, la partecipazione ad osso di altri soggetti. Era però emerso, nel corso delle ulteriori indagini che il AL, nelle ore immediatamente precedenti al fatto criminoso, era stato in compagnia del IG e del OR, il primo dei quali, d'altra parte, era stato, in un primo momento, da lui indicate come soggetto in grado di confermare il suo alibi, successivamente abbandonato. Si era inoltre rilevato che, attesa la presenza tanto del proiettile cal.38 nel cranio della vittima quanto dei bossoli cal.9 sul luogo del delitto, l'omicidio doveva essere stato commesso con l'uso di almeno due diverse armi, per cui, presumibilmente il AL non aveva agito da solo. Elemento di sospetto a carico del IG e del OR era poi stato ritenuto il fatto che entrambi costoro, pochi giorno dopo il fatto, si erano allontanati da Latina portandosi quindi all'estero. Il IG, successivamente rintracciato aveva reso dichiarazioni ritenute tuttavia dalla corte d'assise inutilizzabili, in quanto assunte in violazione dell'art.63 c.p.p.. Su indicazione dello stesso IG, peraltro, erano poi state rinvenute, sul fondo di un canale, le armi adoperate per commettere l'omicidio.
Dal canto suo il AL, in successive dichiarazioni aveva affermato che il IG era stato presente sul luogo del delitto e, subito dopo la perpetrazione del medesimo, le aveva condotto via, a bordo della propria autovettura e le aveva quindi aiutato a disfarsi delle armi. Quanto al OR, erano ormai a suo carico anche le dichiarazioni coinvolgenti del IG, ritenute, per questa parte, utilizzabili in quanto relative a soggetto diverso dal dichiarante. Sulla base, in estrema sintesi, di tali elementi la corte di primo grado aveva affermato la responsabilità degli imputati, non senza aver disattesa, in via preliminare, le eccezioni procedurali sollevate dalle difese fra cui, in particolare, quella sollevata dalla difesa del IG, sulla base dell'asserita violazione dell'art. 34 c.p.p., per aver fatto parte della corte medesima, rispettivamente quali presidente e giudice a latore, due magistrati che avevano già fatto parte del tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare a suo tempo disposta nei confronti del suddetto imputato;
misura cautelare successivamente caducata per ragioni di ordine procedurale e sostituita da altra alla cui esecuzione, peraltro, il IG si era sottratto, così assumendo veste di latitante.
Su appello degli imputati (oltre che del pubblico ministero), la corte d'assise d'appello di OM, decidente soltanto sulle posizioni del AL e del IG (quella del OR come stata oggetto di separazione per la ritenuta necessità, in base all'art.6 della sopravvenuta legge 7/8/97 n.267, di rinnovazione del dibattimento, da parte di altro collegio onde acquisire le dichiarazioni di tale HI AR, imputata di reato connesso, la quale in primo grado si era avvalsa della facoltà di non rispondere), assolse, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il solo IG dal reato di ricettazione delle armi, confermando nel resto. Avverso tale decisione hanno quindi proposto ricorso per cassazione le difese del IG e del AL, denunciando, rispettivamente, in sintesi:
- per il IG:
1) nullità di entrambe le sentenze di merito per violazione dell'art. 34 c.p.p., come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 24/4/96, sull'assunto che, essendo stato a suo tempo avanzata dichiarazione di ricusazione del presidente e del giudice "a latere" per avere costoro fatto parte, in precedenza, del tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare disposta nei confronti dell'imputato, ed avente la Corte di cassazione, sez.I, con sentenza del 4 giugno 1996 n. 3910 (dep. il 30/8/96), annullato senza rinvio, con rimessione degli atti alla Corte d'assise di Latina per l'ulteriore corso, la decisione di rigetto di detta dichiarazione adottata l'11 dicembre 1995 dalla corte d'appello di OM (attesa la sopravvenuta declaratoria di parziale incostituzionale della norma, di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 131/96), la Corte d'assise d'appello, in accoglimento dello specifico motivo di gravame proposto sul punto, non avrebbe potuto decidere nel merito (come invece aveva fatto, anche sulla base di un erroneo ed inconferente richiamo all'art.1, comma 2, del D.L. 23/10/96 n.553. conv. in legge 23/12/96 n. 652 il quale, nello stabilire che conservavano efficacia "gli atti" compiuti anteriormente al provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione e ricusazione, non poteva certo riferirci ai provvedimenti terminativi del giudizio, quali le sentenze), ma avrebbe dovuto "dichiarare l'inesistenza, la nullità e comunque l'invalidità della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Latina e rimetterle gli atti", in conformità con l'indirizzo già espresso con la citata sentenza n. 3910/96 di questa Corte suprema;
2) nullità, ancora, di entrambe le sentenze di merito, per violazione di norme stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità e, segnatamente, degli artt. 63 e 350, comma 6, c.p.p., per essere stato in realtà utilizzate, come emergente da taluni passaggi motivazionali tanto della sentenza di primo grado quanto di quella d'appello, le dichiarazioni pur definite inutilizzabili rese dal IG senza assistenza, di difensore, nonostante l'assunzione, da parte sua, fin dal 24 luglio 1994, della qualità di indagato (in allora per il solo reato di favoreggiamento), nonché per essere state parimenti utilizzate, a sostegno della decisione, anche le pretese indicazioni che il IG avrebbe fornito circa il luogo in cui sarebbe stato possibile ritrovare le armi adoperate per commettere l'omicidio;
3) mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall'audizione della HI AR, chiesta con motivo aggiunto dalla difesa del IG e non disposta dalla corte d'assise d'appello, la quale aveva peraltro ritenuta accoglibile analoga richiesta avanzata, come l'altra sulla base dello "jus superveniens" di cui alla legge n.267/97, dalla difesa del OR, senza rilevare che le dichiarazioni della donna potevano avere incidenza rilevante anche sulla posizione del IG, avendo essa affermato che quest'ultimo, poco prima del delitto, si sarebbe trovato in casa del OR, il che appariva incompatibile con la ricostruzione dei fatti offerta dal AL e fatta propria dai giudici;
omissione, quella anzidetta, cui ne andrebbero poi aggiunte altre, costituita dalla mancata ammissione, per ritenuta irrilevanza, di altri mezzi istruttori pure dedotti dalla difesa del ricorrente, la quale, ha in proposito, fatto richiamo: alla non accolta richiesta di citazione dei testi di riferimento indicati da tale LI quali presenti ad un colloquio, oggetto di registrazione ambientale, fra esso LI ed il IG, in cui si sarebbe parlato, tra l'altro anche dell'omicidio CI;
all'omesso deposito delle intercettazioni ambientali e telefoniche effettuate nel corso delle indagini, intercettazioni delle quali la difesa avrebbe potuto avere interesse alla trascrizione"; alla mancata assunzione delle testimonianze (in un primo tempo ammesse, con provvedimento poi revocato - si afferma - dalla corte d'assise di Latina), di tali RO ST, CI DA, NT FO e De SA IA relativamente all'alibi a suo tempo fornito da certo AR RL, che era stato indicato dal IG, nelle sue dichiarazioni non utilizzabili, come anch'egli presente all'omicidio ma nei cui confronti era stata disposta l'archiviazione, proprio per la ritenuta attendibilità di detto alibi;
4) mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante della premeditazione, astrattamente comportante l'applicabilità della pena dell'ergastolo, conseguente mancata applicazione della riduzione di pena di cui all'art.442 c.p.p.(essendo stato a suo tempo chiesto e non ottenuto il rito abbreviato), assumendosi che, sul punto, la corte di merito si sarebbe limitata a riportarsi "per relationem" alla motivazione adottata con riferimento alla posizione del AL, senza rilevare che dalla dichiarazioni di costui emergeva soltanto, con riguardo al IG, che i due, unitamente al OR, al sarebbero incontrati, il giorno del delitto, nel pomeriggio, sulla spiaggia (mentre solo dalle inutilizzabili dichiarazioni del IG sarebbe emerso quanto i tre si sarebbero detti), e senza rilevare, inoltre, tanto l'incompatibilità fra la premeditazione attribuita anche al IG e l'assoluzione di costui dal reato di ricettazione delle armi, quanto l'illogicità, postulandosi la partecipazione del IG all'omicidio, dell'invito che a lui sarebbe stato rivolto dal AL (a dire di quest'ultimo) di mantenere il segreto;
invito che avrebbe avuto un senso - si afferma - solo se la presenza del ricorrente sul luogo del delitto fosse stata occasionale e non preordinata;
5) emessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ancora, in ordine al ritenuto valore indiziante dell'allentamento del IG da Latina, dopo che egli era stato sentito nel corso delle prime indagini il 24 luglio 1994, non avendo la corte di merito tenuto conto del fatto che le stesse IG era poi spontaneamente rientrate in Italia dall'estero, quando aveva saputo dal padre che la Polizia le cercava, così come non avrebbe tenuto conto, la stessa Corte, della "equivocità" del fatto che il IG si fosse a suo tempo prestato, a sostenere il falso alibi avanzato inizialmente dal AL, essendo ciò "proprio la contrasto all'ipotesi del suo coinvolgimento nell'omicidio;
- per AL
1) violazione degli artt.34 e 37 c.p.p., per mancato riconoscimento della nullità in cui sarebbe incorsa, a seguito della dichiarazione di ricusazione "avanzata in primo grado dal IG e valida per tutti gli imputati", la corte d'assise di Latina, in considerazione anche del fatto che la sentenza n. 131/96 della Corte costituzionale, benché depositata il 24 aprile era stata pronunciata il 17 aprile, e quindi un giorno prima della pronuncia della sentenza di primo grado;
2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravate della premeditazione, desunta dai giudici di merito - si afferma - essenzialmente sulla base delle prime dichiarazioni autoaccusatorie del AL, rese il 24 aprile (recto:luglio) 1994, in cui egli aveva affermato di aver ideato il delitto ben quattro giorni prima di compierlo;
dichiarazioni, questa, assunte come valide, sul punto, nonostante fossero quelle stesse nel corso delle quali il AL, contrariamente al vero, aveva dichiarato di aver agito da solo e con l'uso di un'unica arma, avendo per converso la corte territoriale del tutto trascurato le ben più attendibili dichiarazioni rese dall'imputato il 21 aprile 1995 (dalla quali emergeva l'assenza di premeditazione), ed avendo altresì emesso ogni indagine sulla compatibilità (che in realtà sarebbe stata da escludere) dell'aggravante in questione con i dati caratteriali del AL, definito come "soggetto di carattere debole, che crolla davanti alla semplice convocazione dell'autorità giudiziaria quando ancora non vi era su di lui neppure un sospetto";
3) vizio di motivazione relativamente al movente dell'omicidio (rilevante - si afferma - anche ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza e meno della premeditazione), essendosi la corte di merito limitata ad individuare genericamente in un non meglio precisato "regolamento di conti", senza considerare che in un primo momento il AL aveva parlato di contrasti insorti a proposito della spartizione del bottino di una rapina (la cui commissione non era però stata in alcun moto accertata, tanto che da tale imputazione lo stesso AL era stato assolto), mentre successivamente aveva parlato di legittima difesa;
tesi, questa, di cui, secondo la difesa, tanto la corte di primo quanto quella di secondo grado non avrebbero voluto, incomprensibilmente," neppure vagliare la credibilità";
4) mancata assunzione di una prima decisiva e vizio di motivazione relativamente alla mancata ammissione della testimonianza di tale RU GA, la quale avrebbe potuto riferire su una circostanza da ritenersi, contrariamente all'assunto della corte di merito, di rilevante importanza ai fini, se non altro, della individuazione del movente e quindi, della valutazione in ordine (come già accennato nel motivo precedente) alla sussistenza e meno della premeditazione come pure in ordine alla gravità del fatto, in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
la circostanza, cioè, riferita dal AL nell'interrogatorio del 21 aprile 1995 secondo cui, nel pomeriggio dello stesso giorno in cui era stato poi commesso il delitto, egli aveva avuto un incontro con CI, nel corso del quale, essendosi discusso in ordine alle responsabilità relative all'omicidio di un altro pregiudicato, tale DA, avvenuto pochi mesi prima, il detto CI le aveva schiaffeggiate, invitandole quindi ad un nuovo incontro per la sera stessa "per definire una volta per tutto la questione";
5) ulteriore vizio di motivazione, sempre riferibile all'aggravante della premeditazione, per avere la certe di merito respinto, mensa adeguata spiegazione, la tesi secondo cui, come già accennato nel motivo n.2, il AL sarebbe stato del tutto privo di quella "fermezza di carattere" indispensabile per il mantenimento della volontà omicida, senza dubbi e ripensamenti, durante un apprezzabile lasso di tempo;
6) violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui al combinato disposto degli artt. 114. comma III, e 112, comma I, n.
4. cod.pen.; attenuante che si sarebbe potuta e dovuta configurare proprio sulla base degli elementi costituiti dalla "facile suggestionabilità" e dalla "condotta anomala" del soggetto che la corte di merito, pur riconoscendone l'esistenza, aveva invece ritenuto inifluenti, così contraddicendo consolidati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali;
7) ulteriore violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art.442 c.p.p., avendo la corte di merito ritenuta corretta la contestazione dell'aggravante della premeditazione che invece, per le considerazioni esposte noi precedenti motivi, sarebbe stata da considerare erronea;
8) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento (che sarebbe stato invece doveroso), della invalidità del diniego del consenso, da parte del pubblico ministero, alla celebrazione del giudizio abbreviato essendosi lo stesso pubblico ministero - si afferma - limitato a giustificare il detto diniego sulla base della sola asserita esistenza della premeditazione, senza indicare analiticamente gli elementi a sostegno del suo convincimento;
9) violazione di legge in ordine alla ritenuta equivalenza, anziché prevalenza, delle riconosciute attenuanti generiche rispetto all'aggravante della premeditazione, con ingiustificato appiattimento della posizione del AL, confessò fin dal primo momento, quando ancora non esistevano indizi a suo carico, su quella dei coimputati, l'uno dei quali (il IG), "non ha infatti collaborato con gli inquirenti" - si afferma - "se non quando si è visto del tutto perso", mentre l'altro è rimasto latitante.
La difesa del IG ha anche presentato, il 14 maggio 1998, un motivo aggiunto di ricorso, in cui si insiste nel lamentare come ingiustificato il mancato accoglimento della richiesta di audizione di HI AR, anche alla luce dell'intervenuta assoluzione, da parte della corte d'assise di OM, del coimputato OR;
assoluzione che, pur mancando ancora le relative motivazioni (la sentenza sarebbe del 29 aprile 1998), si sostiene verisimilmente dovuta tanto alla accertata inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese dal IG senza l'assistenza del difensore quanto all'avvenuta convocazione, come teste-imputata di reato connesso, della sunnominata HI.
In diritto
È sostanzialmente fondato il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del IG, il che esime, atteso il suo carattere assorbente, dall'esame degli altri avanzati dalla stessa difesa. Decisivo al riguardo appare il fatto che l'ordinanza della corte d'appello di OM in data 11 dicembre 1995, con la quale era stata respinta la dichiarazione di ricusazione del presidente e del giudice togato "a latere" della corte d'assise di Latina avanzata dalla difesa del IG (a ciò abilitata in considerazione dello stato di latitanza di costui, secondo il principio affermato dalle S.I. di questa Corte con sentenza di c.c. 5/10/94 n. 18, Battaggia), fu annullata senza rinvio, a cagione della sopravvenuta declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p., di cui a sentenza della Corte costituzionale n. 131/96, da questa Corte di legittimità, con sentenza di camera di consiglio 4/6/94 n. 3910. Tale annullamento, pur non potendo valere, a rigore, come provvedimento decisorio sul merito della dichiarazione di ricusazione (essendo un - tale provvedimento riservato alla esclusiva competenza funzionale degli organi indicati nell'art.41 c.p.p. e, quindi, nel caso di specie, alla corte d'appello), non poteva tuttavia rimanere privo di effetto, una volta che comunque si fosse ritenuto di disporlo senza rinvio, come nella specie è avvenuto. E l'effetto (permanendo, ovviamente, anche l'interesse processuale della parte che aveva attivato il procedimento incidentale), non poteva che essere quello suo proprio, ricavabile dal testuale tenore della pronuncia di annullamento, cioè quello di rendere "nulla", e quindi priva di effetti giuridici, l'ordinanza impugnata. Ne consegue che quest'ultima doveva riconoscersi, ora per allora, come inidonea a legittimare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, c.p.p., la pronuncia della sentenza di merito con il concorso dei giudici ricusati. Detta disposizione normativa, quindi, pur se a suo tempo formalmente osservata (atteso che la sentenza di merito era stata in effetti pronunciata dopo che la corte d'appello aveva respinto in richiesta di ricusazione), doveva riguardarsi, "ex post", in conseguenza della sopravvenuta sentenza di annullamento emessa da questa Corte come sostanzialmente violata, come se, in altri termini, fin dall'inizio i giudici ricusati avessero concorso alla pronuncia della sentenza di merito senza attendere la decisione sulla ricusazione. Con ciò, naturalmente, non vuole dirsi che l'art.37, comma 2, c.p.p., vada interpretato nel senso che il giudice ricusato, prima di pronunciare sentenza deve necessariamente attendere che il provvedimento di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione sia divenuto irrevocabile. Una tale conclusione non sarebbe infatti giustificata ne' alla luce dei principi generali ne' alla stregua del letterale tenore della disposizione in questione, posto che la decisione sulla ricusazione è adottata, per espressa disposizione di legge, con "ordinanza", e le ordinanze, a differenza delle sentenzi (arg. ex art. 650 c.p.p.), sono per loro natura immediatamente esecutive, salvo che sia espressamente disposto altrimenti (come, ad esempio, nell'ipotesi disciplinata dall'art.310, comma 3, c.p.p.).
Vero è che, per converso, riconoscere effetto, sostanzialmente retroattivo alla eventuale pronuncia di annullamento senza rinvio della ordinanza reiettiva della dichiarazione di ricusazione implica la sottoposizione della sentenza di merito "medio tempore" emessa dal giudice ricusato in nodo formalmente del tutto legittimo al rischio di un suo successivo annullamento, come appunto si verifica nella fattispecie in esame. Trattasi, però, a ben vedere, di un rischio connaturato alla struttura stessa della disciplina che il legislatore ha ritenuto di dettare in materia di astensione e ricusazione, ove si consideri che il detto rischia non si differenzia, se non per la diversità dell'oggetto, da quello al quale sono sottoposti gli "atti" che comunque il giudice ricusato può e deve compiere (salvo che l'organo competente a decidere sulla ricusazione adotti il provvedimento di inibitoria totale o parziale di cui all'art. 419 comma 2, c.p.p.), pur in pendenza della dichiarazione di astensione o ricusazione. Anche quegli atti infatti, benché legittimamente posti in essere, sono suscettibili si successiva invalidazione, in tutto o in parte, in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione, ai sensi dell'art.42. comma 2, c.p.p. D'altra parte, una diversa interpretazione, che escludesse il valore retroattivo dell'eventuale annullamento senza rinvio dell'ordinanza reiettiva della dichiarazione di ricusazione sarebbe - ad avviso della Corte - fortemente sospettabile di illegittimità costituzionale atteso che gli effetti di detto annullamento, e quindi la realizzazione o meno dell'obiettivo legittimamente perseguito dalla parte che ha attivato la procedura di ricusazione, verrebbero a dipendere esclusivamente dal fatto puramente casuale che l'annullamento intervenga prima o dopo la pronuncia della, sentenza di merito.
Ciò posto, rimane quindi da chiedersi quali siano gli effetti processuali della violazione dell'art. 37, comma 2, c.p.p., indipendentemente, come è ovvio, dalla circostanza che trattisi di violazione ordinaria o, come nella specie, riconoscibile "ex post". Non sembra dubbio alla Corte che tali effetti debbano necessariamente inquadrarsi nell'ambito delle nullità di cui all'art.178, comma 1, lett.a), c.p.p. , concernenti le condizioni di capacità del giudice;
nullità da qualificarsi, ai sensi del successivo art.179, come assolute e rilevabili, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. È appena il caso di osservare, al riguardo, che tale affermazione naturalmente, non si pone in contrasto alcuno con il principio, più volte affermato dg questa Corte (ved., fra le altre, Cass. S.V., c.c.17/4/96 n. 5, D'Avino; Cass.I, c.c. 25.11/96 n. 6162, Curci), secondo cui l'esistenza di cause di incompatibilità del giudice non è, di per se, produttiva di nullità alcuna. È evidente, infatti, che un tale principio) presuppone che le cause di incompatibilità non stano state fatte valere mediante l'apposito istituto della ricusazione così rimanendo, per così dire, allo stato quiescente. Quando, invece, come si verifica nel caso in esame, la procedura di ricusazione sia stata attivata, la violazione degli specifici divieti da essa derivanti (in particolare, il divieto di pronunciare sentenza previsto dall'art.37, comma 2, c.p.p., fino a quando non si sia verificata la condizione ivi prevista, ed il divieto di compimento di alcun atto del procedimento, previsto dall'art.42, comma 1, c.p.p., quando la dichiarazione di astensione o di ricusazione sia stata accolta), non può non farsi rientrare fra quelle attinenti alle condizioni di capacità del giudice, di cui all'art.178 lett.a), c.p.p., giacché il senso di quei divieti è appunto quello di privare il giudice, in tutto o in parte della capacità, che altrimenti egli avrebbe, di condurre il processo e di pronunciare il provvedimento decisorio. Se così non fosse, d'altra parte, l'istituto stesso della ricusazione rischierebbe di essere del tutto vanificato, giacché, non essendo i divieti in questione assistiti da alcuna specifica sanzione processuale in caso di loro violazione, qualora quest'ultima non fosse considerata neppure suscettibile di inquadramento fra quelle alle quali si riferisce l'art.178, lett.a), c.p.p., ne deriverebbe che il pur vittorioso esperimento della procedura di ricusazione potrebbe, salve eventuali responsabilità disciplinari in cui potrebbe incorrere il magistrato ricusato, non sortire effetto alcuno sul piano processuale, giacché gli atti e lo stesso provvedimento decisorio posti in essere dal detto magistrato, addirittura dopo l'eventuale accoglimento della dichiarazione di ricusazione, e quindi in dispregio dell'art.42, comma 1, c.p.p., rimarrebbero comunque processualmente validi.
Va da ultimo osservato che la nullità di cui si è detto non potrebbe neppure essere esclusa - diversamente da quanto ritenuto nell'impugnata sentenza - sulla base dell'art.1 del D.L. 23 ottobre 1996 n.553, conv. con modif. nella L. 23 dicembre 1996 n. 652. Tale
disposizione normativa, infatti, nella parte che qui interessa, prevede soltanto la conservazione dell'efficacia degli "atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione". E, come esattamente osservato dalla difese del ricorrente, il riferimento agli "atti" non può comprendere anche quello alla "sentenza" o ad altro provvedimento decisorio. A ciò aggiungasi che il presupposto per l'applicazione della medesima disposizione è esplicitamente indicato nell'avvenuta pronuncia del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione;
provvedimento che, nel caso di specie, manca, non potendosi ad esso assimilare la sentenza con la quale la Corte di cassazione ha a suo tempo annullato senza rinvio l'ordinanza reiettiva della proposta ricusazione. Una tale pronuncia semplicemente infatti, se ha (e non può non avere, come si è in precedenza osservato), l'effetto di togliere efficacia al provvedimento che ne forma oggetto, non può tuttavia sostituirsi ad esso nel suo specifico contenuto decisorio, pur quando la determinazione di tale contenuto sia o appaia sottratta ad ogni valutazione di tipo discrezionale, salvo che si verta nei casi specificamente previsti della legge (quali, ad esempio, quelli - nella specie non ricorrenti - di cui all'art. 619, commi 2 e 3, e all'art. 620, lett. L, c.p.p.). Rilevate quindi, alla stregua delle suesposte considerazioni, l'esistenza di quella che va, "ex post", riconosciuta come violazione, da parte del primo giudice, del divieto di pronunciare sentenza, di cui all'art. 37, comma 2, c.p.p., e riconosciuta detta violazione come produttrice di nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt- 178, lett. a) e 179, c.p.p., ne deriva la necessaria conseguenza dell'annullamento della sentenza d'appello (la quale ha erroneamente negato l'esistenza di detta nullità), nonché di quella di primo grado, che in essa è incorsa. Non sussistendo alcuna delle ipotesi di annullamento senza rinvio, tassativamente previste dall'art. 620 c.p.p., l'annullamento stesso deve essere necessariamente disposto con rinvio al giudice di primo grado da individuarsi ai sensi dell'art. 623, lett. c), c.p.p. e quindi, nella specie, avuto riguardo al criterio stabilito dall'art.175 disp. att. c.p.p., alla corte d'assise di OM, che risulta essere la più vicina, in termini di distanza chilometrica per ferrovia, alla corte d'assise di Latina.
Passando quindi all'esame, a questo punto, del ricorso proposto dalla difesa del AL, ritiene la Corte che esso sia invece infondato e vada quindi rigettato.
Quanto al primo motivo - a parte la palese inconsistenza dell'assunto secondo il quale le pronunce dichiarativa della illegittimità costituzionale di una norma avrebbero effetto fin dalla data della loro deliberazione, quando l'art. 30, comma III, della legge 11 marzo 1953 n. 87 dà esclusivo rilievo alla data della pubblicazione - va rilevato che, non risultando in alcun modo l'avvenuta proposizione di dichiarazione di ricusazione (proposta soltanto dalla difesa IG perché nei confronti di costui, e non del AL, i magistrati ricusati si erano pronunciati in sede cautelare, quali componenti del tribunale del riesame), non si vede come la nullità riscontrata relativamente alla posizione del detto IG possa estendersi anche a quella del AL. Nè potrebbe, al riguardo, invocarsi - come pure si è fatto da parte della difesa del AL - l'istituto dell'effetto estensivo delle impugnazioni, di cui all'art. 587 c.p.p., per la semplice, ma decisiva ragione che detto istituto presuppone come condizione essenziale quella che l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione del IG), non sia fondata "su motivi esclusivamente personali"; condizione, questa, che certamente non sussiste quando a sostegno dell'impugnazione sia stata dedotta la violazione di norme attinenti alla ricusazione a suo tempo proposta dal solo impugnante, essendo la ricusazione per sua natura un atto personalissimo della parte che intende avvalersene tanto che, di regola, come affermato nella già citata sentenza delle S.I. 5/10/94, Battaggia, neppure il difensore può proporla, se non munito di apposito mandato, salvo il caso del latitante o dell'evaso), e non potendosi quindi che riconoscere carattere esclusivamente personale anche ai motivi d'impugnazione che ad essa si riconnettono.
Quanto al secondo motivo, concernente la ritenuta aggravante della premeditazione, rileva anzitutto la Corte che, da parte della difesa, non si è fornita l'indicazione di alcuna specifica, valida ragione per la quale i giudici di merito, sul punto in questione, avrebbero dovuto disattendere le prime dichiarazioni dell'imputato (delle quali non si contesta in alcun modo ne' il contenuto ne' la piena utilizzabilità processuale), per ritenere più plausibili quelle di cui alla successiva audizione del 21 aprile 1995 (effettuata, quindi, dopo circa nove mesi). Una tale ragione, infatti, non può certamente essere individuata in quella, del tutto generica e inconferente, alla quale la detta difesa ha fatto riferimento, costituita dalla riscontrata inattendibilità o, addirittura, falsità di altri particolari pure riferiti dallo stesso imputato nel corso delle suindicate, prime dichiarazioni: l'avere egli, cioè, agito da solo e con uso di un'unica arma. la non rispondenza al vero, infatti, di tali particolari non risulta in alcun modo che dovesse implicare, sul piano logico, anche quella dei diversi particolari costituiti dal tempo di ideazione del delitto e dall'atteggiamento psicologico tenuto, da allora e fino all'attuazione del proposito criminoso, dall'imputato. Si tratta, infatti, di particolari (questi ultimi) che appaiono, di per sè, del tutto indipendenti dagli altri, sì da escludere (in assenza della benché minima dimostrazione in contrario), la configurabilità di una qualsivoglia necessaria incidenza degli uni sugli altri. Nè, d'altra parte, esiste, come è noto, alcuna regola processuale che imponga (al giudice di accettare o respingere in blocco le dichiarazioni rese in un certo momento da un determinato soggetto, dovendosi al contrario ritenere che, ai fini della formazione del suo libero convincimento, il giudice ben possa distinguere, purché non violi le regole della logica (il che, nella specie, non può dirsi in alcun nodo avvenuto), fra parti di una stessa dichiarazione, dando credito ad alcune e negandolo ad altre, in conformità con la nozione di comune esperienza per cui ciascun essere umano ha, di norma, la possibilità di mescolare in un un'unica dichiarazione, falsità e verità, il fatto poi che, secondo la difesa del AL, costui non avesse le doti di carattere per mantenere a lungo fermo un proposito criminoso, non risulta essere stato in alcun modo dimostrato ne prospettato in forma diversa da quella di una semplice asserzione basata su opinabili deduzioni tratte pressoché esclusivamente dal comportamento processuale del prevenuto;
il che basta ad escludere che sul punto occorresse una specifica motivazione da parte dei giudici di merito i quali, peraltro, una motivazione, per quel che valga, hanno comunque inteso darla, facendo riferimento al numero dei colpi esplosi dal AL nei confronti della vittima - dodici - per desumere da ciò l'esistenza della "ferma volontà di uccidere". In ordine al terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata individuazione di uno specifico movente del delitto, è appena il caso, anzitutto, di ricordare il costante, pacifico orientamente giurisprudenziale secondo il quale detta mancata individuazione, non solo quando il movente appaia incerto o nebuloso,(come, al massimo, può dirsi nella specie), ma addirittura quando esso, per quanto è dato sapere, manchi del tutto, non assume, di per sè, rilievo alcuno ai fini del giudizio di responsabilità, quando quest'ultima emerga in nodo certo da altri elementi;
il che è appunto quanto incontestabilmente, si verifica nel caso in esame. Quanto, poi, alla possibile rilevanza del movente ad altri fini, quali la premeditazione ed il trattamento sanzionatorio, vi è da dire che la difesa avrebbe ragione di dolersi se, essendo stato validamente prospettato uno specifico movente alternativo a quello generico del "regolamento di conti" fatto proprio dalla corte di merito. e potenzialmente idoneo ad escludere la premeditazione o comunque rendere meno potente il trattamento sanzionatorio, la detta corte lo avesse immotivatamente disatteso. Ma così non è, dal momento che, a quanto si legge nel motivo di ricorso in esame, l'unica alternativa prospettata sarebbe stata quella della "legittima difesa" la quale, se sussistente, avrebbe avuto ovviamente rilevanza secondo la natura propria, di tale istituto, come - scriminante (reale o putativa) e non certo come semplice "movente". Ne deriva che, così impropriamente prospettata, anche la tesi della legittima difesa non meritava, in sede di appello, alcuna specifica confutazione;
confutazione, peraltro, già contenuta, per implicito, nell'impugnata sentenza e, più ampiamente, in quella di primo grado (reciprocamente integrabili, comè è noto, attesa la loro conformità), laddove si dimostra sulla base di originarie molteplici elementi, a cominciare dalle stesse originarie dichiarazioni confessorie del AL, che questi, lungi dall'essersi inopinatamente trovato nella necessità, di difendere la propria vita o la propria incolumità personale da un'aggressione posta in essere dal CI, aveva, per sua stessa ammissione, assunto l'iniziativa omicidiaria attirando il detto CI in una sorta di agguato.
Nè - così venendo alla trattazione del quarto motivo di ricorso, strettamente legato al terzo - può dirsi che potesse riguardarsi come decisiva ed indispensabile l'assunzione della deposizione di RU GA. Al riguardo va anzitutto rilevato che. come risulta dalla lettura del motivo d'appello che, sul punto, era stato proposto avverso la sentenza di primo grado, detta assunzione era stata sollecitata mediante esclusivo richiamo ai poteri conferiti al giudice dall'art.507 c.p.p.; il che comporta l'applicabilità del principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui "In tema di ammissione di nuove prove (art.507 c.p.p.) non sussiste l'obbligo del giudice di disporre d'ufficio tutte le prove astrattamente pertinenti e rilevanti, bensì il potere dovere di disporre nuovi mezzi di prova quando risulti "assolutamente necessario". Le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza, che è correlativa alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita. L'esercizio di tale potere-dovere, correlato alla difficoltà che il giudice ritiene sussistente di procedere ad un compiuto accertamento dei fatti sulla base delle risultanze già acquisite, può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti del potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, disciplinato dall'art.190 c.p.p., richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata, (Cass.VI, 24/1/94 n. 724, Capizzi ed altri). A ciò aggiungasi che dalla lettura dei motivi d'appello, nella parte in cui 19 difesa del AL lamenta la mancata assunzione della teste RU e chiede la parziale rinnovazione del dibattimento per provvedervi, l'asserita decisiva rilevanza di detta testimonianza risulta posta in stretta relazione con la tesi della legittima difesa avanzata del AL nell'interrogatorio del 21 aprile 1995; tesi basata su una nuova e diversa ricostruzione del fatto, fornita dall'imputato, secondo cui egli si sarebbe sì recato armato, (con una pistola cal.38) all'appuntamento con il CI, ma avrebbe trovato armato anche quest'ultimo, ed avrebbe sparato, prima con la propria arma e poi con quella sottratta all'avversario (la pistola Astra cal.9), solo perché sarebbe stato il CI a manifestare per primo intenzioni omicide. Correttamente, quindi, la corte d'appello ha motivato il diniego dell'assunzione della testimonianza in questione con il rilievo che essa non sarebbe stato comunque in grado (come, in effetti, non era), di "sorreggere la tesi della legittima difesa". Nè la correttezza di tale motivazione può essere inficiata dall'imprecisione della successiva affermazione della stessa corte di merito, secondo cui la tesi anzidetta non sarebbe stata "riproposta nei motivi di impugnazione"; affermazione che è vera soltanto in parte, dal momento che se, in effetti, dalla lettura dei detti motivi non emerge una specifica richiesta di riconoscimento della legittima difesa, proprio a quest'ultima, tuttavia, si fa riferimento, come si è appena visto, nella doglianza relativa alla mancata assunzione della teste RU.
Passando quindi all'esame del quinto motivo di ricorso, rileva la Corte che esso, sostanzialmente, altro non fa se non riprendere la seconda delle argomentazioni contenute nel motivo n.2, per cui non può che rimandarsi a quanto osservato nella trattazione di detto ultimo motivo.
Manifestamente infondato si appalesa poi il sesto motivo di ricorso, atteso che l'operatività del combinato disposto degli artt. 114, comma III, e 112, comma 1, n.4, presuppone che l'agente sia stato "determinato" da altri a commettere il reato, ovvero che altri si siano comunque di lui "avvalsi" al fine anzidetto;
condizioni, queste di cui, nella specie, non risulta essere stata in alcun modo dimostrata o anche solo validamente prospettata l'esistenza, a fronte di una ricostruzione dei fatti che vede, al contrario, proprio nel AL il soggetto al quale viene attribuita l'ideazione, prima ancora dell'esecuzione, del delitto.
Quanto al settimo motivo, già basterebbe, a dimostrarne l'infondatezza, il solo fatto che la contestata aggravante della premeditazione sia stata, in effetti, ritenuta sussistente e che tale giudizio abbia retto al vaglio di questo giudice di legittimità, per le ragioni già indicate nella trattazione del motivo n.
2. A ciò può aggiungersi che, comunque, pur se, all'esito del dibattimento, la sussistenza di detta aggravante fosse stata esclusa, tale esclusione, di per sè, non avrebbe tuttavia, dovuto determinare l'automatica applicabilità della riduzione di pena prevista dall'art.442 c.p.p., richiedendosi a tal fine l'ulteriore condizione che l'esclusione fosse stata determinata non dalle risultanze dell'espletata istruttoria dibattimentale, ma dalla riconosciuta erroneità, "ab origine", della contestazione (in tal senso, fra le altre, Cass.I, 3/12/94 n. 12208, Napolitano). Del tutto inconsistente appare poi la doglianza di cui al motivo n.8, giacché, a parte la oggettiva sufficienza della giustificazione di un dissenso del pubblico ministero alla celebrazione del giudizio abbreviato che sia basata sulla incompatibilità, "ex lege", di detto giudizio con il reato per cui si procede, in quanto astrattamente punibile con l'ergastolo, vi e anche da dire che in ogni caso la mancanza o inadeguatezza della motivazione del dissenso non può mai rilevare, "ex se", ai fini della applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., occorrendo a tal fine il riconoscimento, da parte del giudice del dibattimento, dell'oggettiva ingiustificatezza di detto dissenso, indipendentemente dall'essere stato quest'ultimo bene o male o niente affatto motivato. E già si è rilevato come, nella specie, di una tale oggettiva ingiustificatezza non potesse in alcun modo parlarsi.
Quanto, infine, al motivo n.9, rileva anzitutto la Corte che, come più volte è stato puntualizzato nella giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione (quale, nella specie, è stato sostanzialmente dedotto nonostante si sia fatto invece formale richiamo ad una "violazione di legge" di cui non è in alcun modo chiarita la natura), non può mai essere configurato sulla base della comparazione fra le valutazioni operate dal giudice di merito relativamente a posizioni diverse, ma va riconosciuto o escluso unicamente nell'ambito di ogni singola posizione (in tal senso, fra le altre, Cass.I, 11/12/93 n. 11344, Algranati). Ciò già basterebbe a dimostrare l'infondatezza delle proposte censure, in quanto essenzialmente basate, come si e visto, sull'asserita ingiustificatezza dell'identità di trattamento, in punto di giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti, fra il AL e gli altri imputati. Aggiungasi poi che, comunque, il richiamo operato dai giudici di merito alla oggettiva gravità del fatto, nelle sue specifiche connotazioni già da essi illustrate (fra cui l'intensità del dolo omicida, rilevabile dal numero dei colpi esplosi), ben può essere considerato come elemento sufficiente a giustificare il diniego del giudizio di prevalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche sull'aggravante della premeditazione.
P. Q. M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e quella della corte d'assise di Latina nei confronti di IG MO e rinvia per nuovo giudizio alla corte d'assise di OM;
rigetta il ricorso di AL LO, che condanna al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in OM, il 1 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1998