Sentenza 11 luglio 2005
Massime • 1
La presentazione della dichiarazione di ricusazione del giudice presentata all'esito dell'udienza preliminare (ossia quando l'unica residua attività decisionale è quella dell'indirizzo conclusivo del procedimento, in assenza di ogni ulteriore attività processuale), determina la sospensione dell'attività processuale e, conseguentemente, comporta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, commi primo, lett. a) e 4, cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2005, n. 39859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39859 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 11/07/2005
Dott. DE ROBERTO NI Consigliere SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco Consigliere N. 1362
Dott. DOGLIOTTI Massimo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere N. 14054/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT NI;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 17/02/2005;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Serpico;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. GALATI G. che ha concluso per rigetto del ricorso;
OSSERVA
Sull'appello proposto nell'interesse di NT NI avverso l'ordinanza in data 20/12/2004 del GUP presso il Tribunale di Catania, con cui era stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), dal 20/11/2004 al 19/01/2005, a seguito di istanza di ricusazione nei confronti del magistrato procedente fatta dal detto appellante, all'esito dell'udienza preliminare del relativo procedimento del riesame di Catania, con ordinanza in data 17/02/2005, rigettava il gravame, argomentando che, anche alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l'istanza di ricusazione del GUP, fatta dal NT solo all'esito dell'udienza preliminare del relativo procedimento a suo carico, in un momento in cui alcuna attività processuale era dato svolgere da parte del magistrato procedente, se non il decidere sul merito della richiesta di rinvio a giudizio, (circostanza riconosciuta dalla stessa difesa), doveva essere considerata quale implicita richiesta di rinvio del procedimento di sospensione del procedimento, in piena conformità alla lettera degli artt. 37, 41 e 304 c.p.p. ed alla relativa interpretazione giurisprudenziale di tale normativa. Parimenti infondata, inoltre, ad avviso dei giudici del Tribunale del riesame catanese, la censura in ordine al fatto che sulla cennata sospensione non era stata interpellata la difesa, posto che per la sospensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 304 c.p.p., commi 1 e 4, lett. a), non era espressamente sancita neanche l'obbligatoria richiesta del P.M., trovando tale istituto la sua ratio giustificatrice nella sussistenza di "fatti obiettivi", come tali sottratti alla "disponibilità" delle parti e liberamente apprezzabili dall'A.G. procedente.
In conclusione, secondo il Tribunale del riesame catanese, nessuna norma vieta al giudice che, frattanto, si sia eventualmente astenuto, di emettere un provvedimento di sospensione quale quello in esame, del tutto privo di alcuna valutazione discrezionale ed "imposto" dalla evidente necessità di rinviare la decisione nel merito proprio a causa della proposta istanza di ricusazione e dell'attesa della relativa decisione su di essa.
Avverso tale ordinanza il predetto NT ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a formali motivi del gravame:
Violazione di legge ed erronea interpretazione della stessa, non potendo il giudice ricusato operare con il disporre la detta sospensione ex art. 37 c.p.p., comma 2, e, peraltro, senza neppure sentire le parti, il che andava letto quale ennesima conferma del "malanimo" del magistrato nei confronti del ricorrente, tanto vero che una successiva dichiarazione di astensione da parte del GUP era stata accolta dal Presidente del Tribunale.
Il ricorso è infondato e va rigettato con la conseguente condanna del NT al pagamento delle relative spese processuali. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Ed invero, il denunciato vizio di legittimità non ha ragion d'essere, posto che il provvedimento impugnato si pone in corretta applicazione della normativa in materia.
In proposito, come, peraltro, già puntualmente e motivatamente rilevato dal Tribunale del riesame catanese, giova ribadire il principio di diritto già espresso da questo giudice di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui la dichiarazione di ricusazione del giudice, proposta, come nella specie, all'esito della udienza preliminare (ossia quando l'unica residua attività decisionale è quella dell'indirizzo conclusivo del procedimento, in assenza di ogni ulteriore attività processuale), non consentendo al giudice ricusato alcun vaglio preliminare in ordine alla fondatezza della dichiarazione stessa, gli impone di sospendere, comunque, la propria attività, normalmente destinata ad esaurirsi in giornata e, proprio per questo, comporta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 304 c.p.p., commi 1 e 4, lett. a), la pronuncia da parte dello stesso magistrato, frattanto ricusato, dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare, così che la disposta sospensione dell'attività processuale ha luogo quale effetto sostanzialmente indiretto della richiesta dell'imputato, a valere come intuibile, implicita richiesta di rinvio (per consentire la definizione della procedura di cui all'art. 37 c.p.p.), il che, dunque, legittima il giudice procedente a correttamente disporre la sospensione dei detti termini (cfr. Cass. Pen. Sez. Unite, 20/11/2002, n. 31421, Conti;
Cass. Pen. Sez. 1^, 08/09/1997, n. 4222, Cannatella). In difetto di tanto, la situazione si potrebbe fondatamente prestare ad inammissibili e reiterate speculazioni dilatorie dei termini, con altrettanto inammissibili strumentalizzazioni dell'istituto della ricusazione.
Parimenti infondata la doglianza relativa all'adozione del provvedimento di sospensione, inaudita altera pars, posto che, come puntualmente evidenziato nell'impugnata ordinanza, la sospensione dei termini di custodia cautelare, nei casi previsti dall'art. 304 c.p.p., comma 1, a differenza di quelli previsti dal comma successivo, prescinde da qualsiasi valutazione discrezionale, tanto da non esigere neppure la richiesta del P.M., per cui il relativo provvedimento, di natura puramente dichiarativa e ricognitiva, può essere correttamente adottato dal giudice "de plano" (cfr. in termini, Cass. Pen. Sez. 4^, 19/02/2004, n. 5288, Biondo). Di qui l'infondatezza della proposta impugnazione ed il rigetto della stessa con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2005