Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il Gup - preso atto della dichiarazione di ricusazione nei suoi confronti, prodotta, nel corso dell'udienza preliminare, prima della chiusura della discussione - disponga procedersi oltre, pronunciando il decreto che dispone il giudizio, in quanto trattasi di provvedimento non avulso dagli ordinari moduli procedimentali e costituente, anzi, espressione dei poteri tipici conferiti al giudice di merito.
Commentario • 1
- 1. Cosa accade al decreto che dispone il giudizio emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione in caso di accoglimento della istanza di…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 febbraio 2021
(Annullamento parziale con rinvio) Il fatto La Corte di Appello di Caltanissetta confermava una decisione di primo grado che condannava gli imputati per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo nonché per dei reati di illecita detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti di vario tipo. In via preliminare, i giudici di merito avevano definito una questione di rito sollevata dalle difese in ordine alla validità del decreto di rinvio a giudizio affermando che il successivo accoglimento – in data 5 ottobre 2017 – di un'istanza di ricusazione formulata dagli odierni ricorrenti, già in due occasioni dichiarata inammissibile dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 23712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23712 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 31/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 402
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 20712/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 20.5.2009 da:
avv. DE ANGELIS GIUSEPPE, difensore di TA AU, nato a [...] il [...];
avverso il decreto che dispone il giudizio del 7.5.2009 nel procedimento a carico dello stesso AG e di altri;
Letto il ricorso ed il provvedimento impugnato. Sentita la relazione del consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. - Con il decreto anzidetto il GUP del Tribunale di Napoli disponeva il rinvio a giudizio nei confronti di AG AU e di altri;
- Nel corso dell'udienza preliminare del 7 maggio 2009, prima che fosse dichiarata chiusa la discussione, era stata prodotta copia della dichiarazione di ricusazione del GUP, depositata nella stessa data presso la cancelleria della Corte di Appello competente. - Il giudicante ne aveva preso atto ed aveva disposto procedersi oltre, pronunciando nei termini anzidetti;
- Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo per violazione dell'art. 37 Cost., comma 2, art. 178 Cost., comma 1, lett. a), art. 111 Cost., comma 2, sul rilievo dell'abnormità del decreto in questione.
Ha sostenuto, al riguardo, che il giudice ricusato non avrebbe potuto emettere il provvedimento impugnato, ma avrebbe dovuto sospendere il procedimento, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del codice di rito. Per il caso che non fosse stata ravvisata la dedotta illegittimità, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 37, comma 2, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedeva che il giudice ricusato non potesse pronunciare, in esito all'udienza preliminare, il decreto dispositivo del giudizio. Richiamava, all'uopo, la natura decisoria che - in base alle recenti riforme introdotte dalla L. n. 421 del 1999 e dalla L. n. 397 del 2000 - aveva assunto l'udienza preliminare;
sosteneva che la norma, ove diversamente intesa, comportava violazione di norme costituzionali e, in particolare: violazione del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., che riconosceva all'imputato il diritto di essere giudicato da un giudice terzo ed imparziale;
violazione dell'art. 3 Cost., per asserita disparità di trattamento rispetto agli imputati da prosciogliere, per i quali opererebbe 1 divieto di pronuncia di cui all'art. 37, comma 2, e quelli da rinviare a giudizio;
violazione dell'art. 24 Cost., in quanto l'opzione per riti alternativi, esercitatile fino a che non fossero state rassegnate le conclusioni ad opera di tutte le parti, sarebbe gravemente condizionata dalla presenza di un giudice ricusato. 2. - La doglianza è manifestamente infondata, non sussistendo la dedotta abnormità del decreto dispositivo del giudizio. Ed invero, il menzionato art. 37, comma 2, del codice di rito prevede che il giudice ricusato non possa pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la ricusazione. La lettera della norma, che fa riferimento alla sentenza, non consente di ricomprendere nella relativa previsione anche il decreto dispositivo del giudizio, che, al di fuori di ogni valutazione di merito sull'attendibilità delle ragioni dell'accusa, si limita a verificare la sussistenza di elementi idonei a consentire la celebrazione del dibattimento.
Inutilmente parte ricorrente fa riferimento alla natura decisoria che l'udienza preliminare avrebbe assunto secondo recenti novelle legislative, posto che il contenuto decisorio del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare (sentenza di non luogo a procedere o decreto dispositivo del giudizio) attiene non già ad apprezzamento sulla fondatezza delle prove a carico - il solo capace di subire il pregiudizio di precedenti valutazioni espresse in altro procedimento (che, nel caso di specie, sarebbero contenuti in una sentenza di patteggiamento emessa dalla stesso GUP) - ma alla delibazione, anche in chiave prognostica, dell'esistenza di elementi sufficienti, non contraddittori e, comunque, idonei a sostenere l'accusa in giudizio, come emerge chiaramente dal combinato disposto dell'art. 429, e dell'art. 425, comma 3. In proposito, questa Corte regolatrice ha avuto modo di precisare che, in materia di ricusazione, non vi è pregiudizio ostativo a che il giudice dell'udienza preliminare, il quale abbia già disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un imputato, sia chiamato ad adottare analogo provvedimento nei confronti di altro imputato in procedimento connesso, attesa la natura procedimentale del decreto che non incide sul merito della regiudicanda (cfr., tra le altre, Cass. sez. 4^, n. 36424 dell'11.5.2001, rv. 222724). Del resto, anche diversamente opinando e fosse, invece, da ritenere applicabile al caso di specie la disciplina dell'art. 37 c.p.p., con conseguente divieto per il GUP di pronunciare il decreto dispositivo del giudizio in attesa della pronuncia del giudice della ricusazione, la violazione della norma non sarebbe soggetta ad alcuna sanzione processuale.
Non solo, ma anche ove fosse configurabile una ragione di nullità, andrebbe preso atto che parte ricorrente non ha neppure allegato la pronuncia anzidetta ai fini dell'applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato sino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata (cfr. Cass. 18.1.2000, Anello, rv. 215592). Ad ogni buon conto, impregiudicata ogni questione sulla validità o legittimità del provvedimento impugnato, che non potrebbe comunque essere apprezzata in questa sede, è certo che lo stesso decreto - quantunque in ipotesi illegittimo - non è comunque abnorme, in quanto non può dirsi avulso dagli ordinari moduli procedimentali, apparendo, invece, espressione dei tipici poteri conferiti al giudice di merito.
Per quanto concerne, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice ricusato non possa emettere decreto dispositivo del giudizio, la peculiare natura della pronuncia giustifica - o, comunque, non rende irragionevole - la sua mancata previsione accanto al riferimento testuale alla sentenza che il giudice ricusato non può pronunciare o concorrere a pronunciare fintantoché non sia intervenuta la pronuncia sulla ricusazione.
Donde, la sua manifesta infondatezza.
Ad ogni modo, la stessa questione non sarebbe rilevante nel caso di specie, in quanto -ove equiparabile, agli effetti del regime della ricusazione, il decreto alla sentenza, sì da legittimare la denuncia di costituzionalità - andrebbe applicata identica disciplina di nullità condizionata all'esito della pronuncia sulla ricusazione, di cui si è detto;
e, nel caso di specie, la mancata allegazione del provvedimento conclusivo (in ipotesi di accoglimento) non consentirebbe di apprezzare la persistente rilevanza ai fini di utile rimessione al Giudice delle leggi.
3. - Per quanto precede, il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010