Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di ricusazione, è onere del ricusante verificare che il giudice competente a decidere abbia prova del regolare e completo deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso l'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2010, n. 42889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42889 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 21/10/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1529
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 58862/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA CA N. IL *05/06/1967*;
avverso l'ordinanza n. 6/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 28/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
letta la requisitoria del in persona del sost. proc. gen. Dr. G. Riello, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile, o, in subordine, rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
quanto segue:
NZ CE ricorre per cassazione avverso l'ordinanza CdA di Bologna 28.1.2010 che ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata nell'interesse della predetta nei confronti del mds di Reggio Emilia Dott.sa \Nadia @Buffetti\, componente del TdS di Bologna.
La CdA ha motivato la sua decisione rilevando che copia della dichiarazione di ricusazione non risultava essere stata depositata nella cancelleria del TdS di Bologna.
Con il ricorso si deduce violazione di legge processuale, atteso che l'istanza depositata presso la cancelleria del TdS con la relativa attestazione di deposito non è stata trasmessa alla CdA, organo funzionalmente competente per decidere in merito alla richiesta di ricusazione. Il Tribunale infatti ha trasmesso l'incarto incompleto e tale colpevole omissione ha determinato l'impossibilità per la CdA di esaminare il merito della questione.
Il 15.10.2010 il difensore ha depositato note di replica alla requisitoria del PG: con esse contesta che sia addebitarle alla NZ\ la rilevata omissione, affermando che il ricusante, una volta effettuato il deposito della richiesta anche nell'ufficio nel quale presta servizio il magistrato ricusato, non ha anche l'onere di provare che tale deposito sia effettivamente avvenuto. È l'Ufficio destinatario del deposito che deve attivarsi per trasmettere l'intera documentazione al giudice che sulla ricusazione deve decidere. Il ricorso è infondato e merita di essere rigettato, con conseguente condanna alle spese del procedimento.
È pacifico in punto di fatto che presso l'Organo decidente (la CdA) non fu depositata copia della dichiarazione di ricusazione, il cui originale avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria dell'Ufficio cui appartiene il magistrato ricusato (il TdS). Sostiene la ricorrente che la predetta omissione non è a lei imputabile, in quanto ad essa avrebbe dato luogo la condotta negligente del personale addetto al TdS.
Ovviamente non compete a questa Corte (nè competeva alla Corte di merito) accertare e valutare la fondatezza di tale assunto. Eventuali responsabilità disciplinari potranno essere apprezzate nella sede competente.
Come giustamente osserva il PG nella sua requisitoria scritta, la dichiarazione di ricusazione è atto rigorosamente formale, nel senso che essa, non solo deve essere proposta nelle cadenze processuali precisate nell'art. 38 c.p.p., comma 1 e 2, ma va redatta per iscritto, corredata dei documenti che la sostengono, nonché presentata in originale nella cancelleria del giudice competente e, in copia, nell'Ufficio cui è addetto il giudice ricusato". È stato conseguentemente ritenuto (ASN 200948650-RV 245654) che sia sempre inammissibile la dichiarazione di ricusazione della quale non sia depositata copia presso la cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato;
ma, osserva questo Collegio, grava sul ricusante l'onere di verificare che il decidente abbia prova del regolare e completo deposito prescritto presso l'Organo cui appartiene il magistrato ricusato.
Il predetto decidente infatti non è facultato a compiere alcuna attività integratrice (ASN 201002949-RV 245809), atteso che esso non può assumere di ufficio le opportune informazioni a norma dell'art.41 c.p.p., comma 3, trattandosi di un potere il cui esercizio è
funzionale alla decisione sul merito della ricusazione, nel caso in cui sia stata ritenuta ammissibile la relativa dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010