Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2000, n. 3872
CASS
Sentenza 29 maggio 2000

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L'istituto derogatorio ed eccezionale dello spostamento territoriale del procedimento, in caso di impossibilità di sostituzione del giudice astenuto con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario, presuppone, anche nell'ambito della giurisdizione militare, la necessaria e preliminare verifica, mediante i meccanismi della supplenza e dell'applicazione o della variazione tabellare in via di urgenza - operanti anche nell'ordinamento giudiziario militare in virtù del richiamo enunciato nell'art. 1 della legge n. 180 del 1981 - dell'assoluta e non meramente temporanea impossibilità di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale giudicante, verifica all'esito della quale soltanto potrà concretamente porsi un problema del processo.

Il giudice militare astenuto, la cui dichiarazione sia stata già accolta, non può concorrere alla pronuncia del provvedimento declinatorio della competenza, con il quale, accertata l'impossibilità di sostituzione dello stesso, il procedimento è rimesso ad altro giudice, configurandosi in tal caso un vizio di capacità del giudice astenuto, derivante da sopravvenuta carenza di potestà giurisdizionale nel processo. Per l'inosservanza del divieto la sanzione è quella della nullità di ordine generale e assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, del provvedimento di rimessione del procedimento. (Nell'enunciare il predetto principio, la S.C. ha avuto modo di rilevare che, nell'ipotesi di assoluta e persistente impossibilità di composizione e funzionamento dell'organo collegiale, pure attraverso gli istituti della supplenza e dell'applicazione operanti nell'ordinamento giudiziario militare, la constatazione del fenomeno e il conseguente provvedimento di rimessione del procedimento sono di necessità riservati al presidente o al giudice con funzioni di presidente "pro tempore" del tribunale remittente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2000, n. 3872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3872
    Data del deposito : 29 maggio 2000

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