Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/1998, n. 3500
CASS
Sentenza 15 giugno 1998

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L'istituto derogatorio ed eccezionale dello spostamento territoriale del procedimento, in caso di impossibilità di sostituzione del giudice astenuto con altro magistrato dello stesso ufficio, designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario, presuppone, anche nell'ambito della giurisdizione militare, la necessaria e preliminare verifica, mediante i meccanismi della supplenza e dell'applicazione o della variazione tabellare in via d'urgenza, dell'assoluta e non meramente temporanea impossibilità di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale giudicante. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che la disposizione dell'art. 5-bis del D.L. n. 553 del 1996 deve essere interpretata nel senso che, nell'ipotesi di assoluta e persistente impossibilità di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale pure attraverso gli istituti della supplenza o dell'applicazione operanti nell'ordinamento giudiziario militare, la constatazione del fenomeno e il conseguente provvedimento di rimessione del procedimento saranno di necessità riservati - atteso il divieto per il giudice militare astenuto di concorrere alla pronunzia collegiale del provvedimento declinatorio della competenza - al presidente o al giudice con funzioni di presidente "pro-tempore" del tribunale militare remittente).

Spetta al Presidente della Corte militare d'appello di Roma, che abbia accolto la dichiarazione di astensione di componente di tribunale militare, valutare l'opportunità di disporre, mediante provvedimento motivato di supplenza o di applicazione, reso necessario dall'impossibilità di funzionamento di quell'organo giudicante e soggetto al controllo del Consiglio della magistratura militare, la sostituzione del giudice astenuto con altro magistrato designato secondo le regole dell'ordinamento giudiziario militare, sostanzialmente contenuto nella legge 7 maggio 1981 n. 180, il cui art. 1 rinvia alle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari in quanto applicabili. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che trovano applicazione, per la sostituzione del giudice astenuto, i criteri obiettivi e predeterminati stabiliti dal Consiglio della magistratura militare con la circolare 9 giugno 1992 n. 22, integrata da numerose deliberazioni successive, l'ultima delle quali in data 17 settembre 1996, nonché dalla disposizione dell'art. 3 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449, la quale prevede, come "extrema ratio" per la sostituzione del giudice impedito in via d'urgenza, la procedura di variazione tabellare immediatamente esecutiva, salvo il successivo controllo dell'organo di autogoverno). Conf. Sez. 1^, c.c. 15 giugno 1998 n. 3501, Di Maio; n. 3502, Sanità; n. 3503, Ritucci; n. 3504, Tedesco; n. 3505, Spinelli, non massimate.

Il giudice militare astenuto, la cui dichiarazione sia stata già accolta, non può concorrere alla pronunzia del provvedimento declinatorio della competenza, con il quale, accertata l'impossibilità di sostituzione dello stesso, il procedimento è rimesso ad altro giudice, configurandosi, in tal caso, un vizio di capacità del giudice astenuto, derivante da sopravvenuta carenza di potestà giurisdizionale nel processo: la sanzione di inosservanza del divieto è quella della nullità di ordine generale e assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, del provvedimento di rimessione del procedimento, ai sensi degli artt. 178, lett. a)- e 179, comma primo, cod. proc. pen. Conf. Sez. 1^, c.c. 15 giugno 1998 n. 3501, Di Maio; n. 3502, Sanità; n. 3503, Ritucci; n. 3504, Tedesco; n. 3505, Spinelli, non massimate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/1998, n. 3500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3500
    Data del deposito : 15 giugno 1998

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