Sentenza 9 gennaio 2014
Massime • 1
L'esclusione dell'applicazione delle nuove disposizioni in tema di prescrizione del reato introdotte dalla legge n. 251 del 2005, prevista dalla disciplina transitoria della stessa legge per i procedimenti pendenti in grado d'appello al momento della sua entrata in vigore, riguarda non solo le regole che investono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, ma anche quelle che hanno comunque come effetto la loro riduzione, tra cui, in particolare, la previsione che, eliminando dall'art. 158 cod. pen. ogni riferimento al reato continuato, ha fatto decorrere il termine di prescrizione, per i reati uniti da tale vincolo, dalla consumazione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2014, n. 6097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6097 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 09/01/2014
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 54
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 17182/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC VI nato il [...];
avverso la sentenza del 24.5.2012 della Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. Angelo Di Popolo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
sentito il difensore, avv. Vittorio Romeo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 24.5.2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, emessa in data 8.4.2010, con la quale SC VI, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, era stato condannato per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 2, art. 640 bis c.p., art. 61 c.p., n. 7 (capo a), art. 81 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (capo e) e art. 81 c.p., art. 2626 c.c. (capo g), assolveva il SC dal reato di cui al capo g),
limitatamente agli episodi relativi al 1999 perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto SC in ordine ai reati ascritti ai capi a) e g (per quest'ultimo relativamente ai residui episodi) perché estinti per intervenuta prescrizione;
dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto all'imputato al capo e), con esclusione della violazione relativa alla dichiarazione annuale presentata nell'anno 1997, per intervenuta definizione amministrativa;
confermava, infine, la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, rideterminando la pena, con le già corresse circostanze attenuanti generiche, in anni 1 di reclusione ed applicando le pene accessorie di cui all'art. 12 medesimo D.Lgs.. Dopo aver dato atto che l'imputato all'udienza preliminare del 19.72007 aveva dichiarato di rinunciare alla prescrizione, riteneva la Corte territoriale, in accoglimento dei rilievi difensivi, che siffatta dichiarazione non avesse alcun effetto quanto ai reati per i quali non era ancora maturata la causa estintiva. Sicché, applicando tale principio, andava dichiarata la prescrizione in ordine al reato di truffa aggravata di cui al capo a), con conseguente revoca della confisca disposta dal Tribunale ex artt. 640 quater e 322 ter c.p. ed al reato di cui al capo g (tranne che per gli episodi relativi al 1999 per i quali si imponeva l'assoluzione per insussistenza del fatto).
In ordine al reato di cui al capo e), rilevava la Corte territoriale che all'imputato risultava contestato di avere, mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, indicato nelle dichiarazioni annuali sui redditi (per gli anni di imposta dal 1996 al 2002), elementi passivi fittizi. Osservava altresì la Corte che, come emergeva dalla documentazione prodotta, il SC aveva aderito al cosiddetto "condono tributario tombale" ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 con riferimento agli anni dal 1997 al 2002. Il rilievo difensivo, secondo cui con l'espressione "per l'anno 1997", doveva intendersi che era stato condonato l'anno di imposta 1996 non era condivisibile, dal momento che l'adesione al condono prescinde dalla presentazione di una dichiarazione e la definizione amministrativa avviene per anni di imposta (la L. n. 289 del 2002, art. 9 fa invero chiaro ed esplicito riferimento ai periodi di imposta). Non risultando effettuato il condono per l'anno di imposta 1996 ed operando per il reato di dichiarazione fraudolenta relativa a tale anno, presentata nel 1997, la rinuncia alla prescrizione (alla data della rinuncia avvenuta il 19.7.2007, era già maturata la prescrizione di anni 7 e mesi 6), andavano esaminati nel merito i motivi di appello relativi a detta violazione.
Tanto premesso, riteneva la Corte che dalle risultanze processuali, ed in particolare dagli accertamenti incrociati della G.d.F. e dalla consulenza tecnica disposta dal P.M., emergesse che le due fatture, emesse nei confronti della RG & LU, di cui il SC era legale rappresentante, dalla C.I.R, Cacciotta Industrie Riunite srl il 27.1.1996 (per un miliardo di lire) ed il 30.12.1996 (per duecento milioni di lire) erano relative ad operazioni inesistenti. Era risultato infatti che la CIR era una semplice cartiera utilizzata dal SC per ottenere l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti. L'utilizzo delle sopraindicate fatture nella dichiarazione presa tata nel 1997 aveva consentito, pertanto, alla RG & LU una consistente evasione del le imposte sui redditi, per cui era integrato il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 contestato al capo e), relativamente alla dichiarazione presentata nel 1997 per l'anno di imposta 1996. Infine, andavano applicate le pene accessorie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12. 2. Ricorre per cassazione SC VI, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e L. n. 289 del 2002, art.
9. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si consuma, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'anno di presentazione del la dichiarazione e, quindi, nel caso di specie, alla data del 15.4.1997 quando fu presentata la dichiarazione nella quale vennero utilizzate le due fatture (emesse nell'anno 1996), oggetto della contestazione. Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che il reato sia stato connesso nell'anno 1996. Il ricorrente ha aderito al condono tributario con riferimento agli anni dal 1997 al 2002, per cui anche in relazione alla dichiarazione presentata nell'anno 1997 andava dichiarata l'estinzione del reato.
Con il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità, contradditorietà e mancanza della motivazione in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e L. n. 289 del 2002, art. 9.
Con motivazione illogica ed apparente la Corte territoriale ha ritenuto infondata la tesi difensiva, secondo cui "per l'anno 1997" doveva intendersi l'anno di presentazione della dichiarazione. Il riferimento al periodo di imposta, richiamato dalla Corte, è invero errato e fuorviante, in quanto il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 non fa alcun riferimento al periodo di imposta e si consuma al riferimento della presentazione della dichiarazione. Con il terzo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2. I Giudici di merito sono partiti dall'erroneo presupposto della inesistenza delle operazioni oggetto delle due fatture, senza tener conto che dalla documentazione in atti risultava l'assoluta infondatezza dell'ipotesi accusatoria. La Corte territoriale, senza neppure esaminare i rilievi difensivi e senza specificare perché gli elementi a discarico erano da ritenere inattendibili, si è limitata a ripercorrere l'iter motivazionale della senta va di primo grado peraltro specifica nate censurato.
Con il quarto motivo denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al rigetto della richiesta di espletamento di perizia contabile, avendo la Corte territoriale omesso completamente di motivare in ordine alla richiesta avanzata in proposito nei motivi di appello.
Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della dichiarazione resa il 19.7.2007 ed al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione anche in ordine al reato commesso nel 1997. All'udienza preliminare del 19.7.2007, peraltro rinviata perché tenuta davanti ad un giudice incompatibile, veniva verbalizzata una dichiarazione di intenti del SC ("SC dichiara che intende rinunciare alla prescrizione"). Tale dichiarazione non può integrare una rinuncia alla prescrizione, essendo pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, che deve trattarsi di una dichiarazione di volontà, espressa e specifica, che non armerie equipollenti.
Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta efficacia della dichiarazione di rinuncia alla prescrizione con riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, commesso nell'anno 1997. Anche a voler ritenere come rinuncia alla prescrizione l'ambigua ed equivoca dichiarazione dell'imputato, essa non aveva alcuna efficacia in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 1997, non essendo per detto reato ancora maturata la prescrizione. Per il reato contestato il regime della prescrizione è mutato per effetto delle normative succedutesi nel tempo, essendo passato dagli anni 9 (sotto la vigenza della L. n. 517 del 1982, art. 4), ai 15 anni con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, per arrivare agli attuali anni 7 e mesi 6. E, poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, la disciplina che regola la prescrizione più favorevole per l'imputato va individuata in concreto, nel caso di specie deve tenersi conto del termine massimo più lungo che, se applicato non muta la declaratoria di prescrizione per gli altri capi di imputazione.
Con il settimo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'omessa declaratoria di prescrizione. Anche a voler ritenere applicabile il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, come ritenuto dalla Corte territoriale, tale termine non era ancora decorso alla data del 19.7.2007, dovendo la sua decorrenza essere fissata nel 2002, tenuto conto della contestata continuazione.
Infine, con l'ottavo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle pene accessorie. La Corte territoriale ha applicato (peraltro per la prima volta in sede di appello) le pene accessorie previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 senza tener conto che il reato era stato commesso nel 1997 e che la disciplina più favorevole era quella della L. n. 516 del 1982 vigente all'epoca (la normativa successiva ha invero aggravato tali pene in senso sfavorevole all'imputato). Con motivi nuovi depositati in data 23.11.2013 si deduce la violazione di legge ed il diritto di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. dal reato di truffa aggravata e consegua tesiate alla mancata revoca, con motivazione diversa, della confisca.
Peraltro la revoca della confisca, come evidenziato nei motivi di appello aggiunti (non esaminati dalla Corte territoriale) si imponeva, essendo essa inapplicabile in relazione a somme percepite prima dell'entrata in vigore della L. 29 settembre 2000, n. 300. Infine si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicabilità della L. n. 289 del 2002, art. 9, pur avendo il consulente tecnico del P.M. evidenziato che tutti gli accertameli espletati andavano riconsiderati alla luce dell'adesione al condono c.d. tombale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, resa all'udienza preliminare del 19.7.2007, fosse valida ed efficace in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, commesso con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2007. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, aderendo all'indirizzo maggioritario (Cass. Sez. 1 n. 18391 del 13. 32007; Cass. Sez. 5 n. 173999 dell'1.4.2009; Cass. Sez. 3 n. 14331 del 4.3.2010), con la
sentenza n. 43055 del 30.9.2010, hanno affermato il principio che "la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti;
che pertanto non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione" (Fattispecie nella quale l'imputato, senza espressa rinuncia alla prescrizione, aveva proposto ricorso per cassazione contro la declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal GIP, cui era stato richiesto decreto penale di condanna). Il dato normativo è, del resto, chiaro in proposito, facendo riferimento l'art. 157 c.p., comma 7 al fatto che la prescrizione è sempre "espressamente" rinunciabile.
Tanto premesso, pacificamente (riconoscendolo lo stesso ricorrente), all'udienza preliminare del 19.7.2007 veniva verbalizzato che "SC dichiara che intende rinunciane alla prescrizione" (cfr. ricorso pag.15).
Tale dichiarazione costituiva una espressa rinuncia alla prescrizione, essendo stata la volontà in tal senso manifestata in modo chiaro, e non certo equivoco, dall'imputato personalmente. Essendo stata la dichiarazione resa in udienza e cristallizzata nel verbale, irrilevante è che il GUP fosse incompatibile per aver rivestito il ruolo di GIP e che la stessa udienza sia stata poi rinviata.
2. Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione operasse soltanto in ordine ai reati per i quali era già maturata la prescrizione. Anche in proposito la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la rinuncia dell'imputato alla prescrizione è inefficace se il termine di prescrizione non è ancora maturato al morente della rinuncia medesima (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 4 n. 119 del 12.11.2010; Cass.pen. sez. 6 n. 42028 del 4.11.2010).
Ha, quindi, ineccepibilmente ritenuto che la dichiarazione di rinuncia (resa in data 19.7.2007) fosse efficace in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, relativo alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 1997, essendo il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 già maturato in quel momento.
2.1. La L. 7 dicembre 2005, n. 251, art. 10, come risultante dall'intervento della Corte Costituzionale n. 393 del 23.11.2006, stabilisce che "se per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione".
A seguito della decisione della Corte Costituzionale gli effetti favorevoli per l'imputato che invochi la prescrizione riguardano, quindi, tutti i procedimenti ed i processi incorso alla data dell'8 dicembre 2005, con l'unica eccezione dei processi già pendenti in appello o in cassazione.
Inoltre, siffatta disciplina transitoria deve essere intesa nel senso che l'applicazione della nuova normativa riguarda non solo le disposizioni che investono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, ma anche quelle che hanno comunque come effetto la loro riduzione, tra cui, in particolare, la disposizione che, eliminando dall'art. 158 cod. pen. ogni riferimento al reato continuato ha fatto decorrere il termine di prescrizione peri reati uniti da tale vincolo dalla consumazione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 4 n. 41811 del 23.1.2007; Cass. sez. 3 n. 12019 del 7.22007; Cass. sez. 5, 20.1.2006). Infine, come affermato più volte da questa Corte "non è consentita la simultanea applicazione di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2 della legge citata" (cfr. Cass. sez. 1 n. 2126 del 19.12.2007; conf. Cass. sez.6 n. 21744 del 24.4.2008; sez.1 n. 27777 dell'1.7.2008).
2.2. Il ricorrente pretende di applicare le nuove o le precedenti disposizioni a seconda della propria convenienza, ritenendo che il termine massimo di prescrizione del reato in questione fosse (secondo l'art. 157 c.p. previgente) di anni 15 e che quindi esso non fosse ancora maturato al momento della dichiarazione di rinuncia alla prescrizione o che comunque, anche a voler ritenere, il termine di anni 7 e mesi 6 trovasse applicazione l'art. 158 c.p. previgente in tema di reato continuato.
Non tiene conto, però, che, applicando la normativa precedente, il reato di cui al capo a) punito con pena superiore ad anni cinque, non avrebbe potuto essere dichiarato prescritto avendo la Corte territoriale accertato che la consumazione del reato era avvenuta con "l'erogazione dell'urtarla tranche del finanziamento versata il 4.12.2001" (pag. 8 sent).
A ben vedere, applicando la disciplina previgente ed in particolare l'art. 158 c.p., neppure il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, sarebbe ancora prescritto (essendo contestato, come afferma lo stesso ricorrente, il reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti dal 1996 al 2002 (cfr. pag.18 ricorso).
3. Il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2007, art. 2, relativo alla dichiarazione presentata nell'anno 2007, non poteva, poi, ritenersi estinto per intervenuta definizione amministrativa. Risulta accertato in punto di fatto che il ricorrente aveva aderito al condono tributario tombale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, esperendo la relativa procedura con riferimento agli anni dal 1997
al 2002 (dalla documentazione prodotta risultava la riferibilità temporale della domanda "per l'anno 1997").
Facendo riferimento l'art. 9 cit. "ai periodi di imposta", a prescindere dalla presentazione di una dichiarazione, ineccepibilmente la Corte territoriale ha ritenuto che il condono effettuato riguardasse l'anno di imposta 1997 e non l'anno 1995. Non è è dubbio che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si consoni nel momento della presentazione della dichiarazione e, quindi, nel caso di specie, il reato contestato risulta commesso in data 15.4.1997 (pag.6 ricorso).
La data di commissione del reato non va però confusa con il periodo di imposta.
Ed è pacifico, come riconosce lo stesso ricorrente, che, con la dichiarazione presentata nel 2007, ci si avvaleva delle due fatture emesse in data 27.7.1996 e 20.12.1996 (pag. 4 ricorso). Aderendo al condono tributario con riferimento agli anni di imposta (come richiesto dall'art. 9 L. cit), dal 1997 al 2002 non risulta, pertanto, "coperto" l'anno di imposta 1996, cui si riferiva la dichiarazione presentata nel 1997.
È del tutto evidente, invero, che il condono per l'anno di imposta, cui si riferisce la dichiarazione, determina l'estinzione del reato relativo a quella dichiarazione. Il ricorrente, cioè, condonando l'anno di imposta 1996, avrebbe beneficiato della declaratoria di estinzione del reato, connesso con la presentazione della dichiarazione dell'anno 1997.
4. Quanto al "merito" la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha ritenuto che le due fatture fossero relative ad operazioni inesistenti.
Ha desunto invero tale fittizietà da una serie di elementi indiziali, specificamente elencati a pag.10-12, e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha preso in esame, ritenendoli destituiti di ogni fondamento, i rilievi difensivi, contenuti nell'atto di appello (pag.12-14).
Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. In questa sede è, cioè, necessario solo accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di vacazione delle prove stesse, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1 RV. 214567). Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. sez. un. 30.4.1997 n. 6402). In particolare, in tema di processi indiziati, alla Corte di Cassazione compete solo la verifica della correttezza logico-giuridica dell'iter argomentativo seguito per qualificare le circostanze emerse come indiziarie, ma non certo un nuovo accertamento sulla effettiva gravità, precisione e concordanza degli indizi medesimi (cfr. Cass. sez. 1, 10.2.1995 n. 1343). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che "Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2. E se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori" (Cass. pen. sez. 1 n. 42993 del 25.9.2008). Il sindacato di legittimità è, cioè,
limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzarti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Cass.sez. 4 n. 48320 del 12.11.2009).
5. Nel ritenere che dalle risultanze processuali emergesse, in modo inequivocabile la fittizietà delle operazioni, e che quindi il processo potesse essere definito allo stato degli atti, la Corte territoriale implicitamente ha considerato non necessaria la richiesta rinnovazione parziale del dibattimento per l'espletamento di perizia tecnica.
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte "in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dar conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità" (cfr.Cass.sez.5 n. 8891 del 16.5.2000; Cass.sez. 6 n.5782 del 18.122006; conf.Cass.sez.4 n. 47095 del 21.2.2009;
Cass.sez.sez.3 n. 24294 del 7.4.2010). Va, in ogni caso, rilevato che il vizio di "prova omessa" si verifica quando da esso derivi una disarticolazione dell'intero ragionamento probatorio ed una illogicità della motivazione sotto il profilo della rilevanza e della decisività.
Il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva rileva, quindi, "quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione" (cfr. Cass. sez. 4, 8.5.2007 n. 27738). Per di più, trattandosi di perizia, la mancata assunzione non può essere dedotta come vizio della sentenza, stante la tradizionale considerazione della perizia quale mezzo di prova rientrante nel potere discrezionale di disposizione del giudice, come tale estranea al tipico contradditorio tra le parti in tema di diritto alla prova e giustificata solo in caso di necessità di indagini postulanti specifiche competenze tecniche. (cfr.Cass.sez.1, 15.12.1997 n. 11538). La giurisprudenza, anche più recente, di questa Corte è quindi concorde nel ritenere che "la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità della parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all'art. 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività" (cfr.Cass.pen.sez.4 n.4981 del 5.122003; conf.Cass.pen.sez.4 n. 14130 del 22.1.2007).
6. Irretivi nuovi in relazione al reato di truffa aggravata ed alla revoca della confisca sono inammissibili.
È assolutamente pacifico, invero, che i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione debbano avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a). Non possono quindi sollevare questioni non proposte con quelli principali perché: a) il tenore testuale dell'art. 167 att. precisa che nella presentazione dei motivi nuovi devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a) del codice ai quali i motivi si riferiscono;
b) diversamente sarebbe vanificato il principio del tempestivo e completo contradditorio;
c) l'appello incidentale, impossibile contro i motivi nuovi, sarebbe completamente vanificato se fosse possibile prospettare nuovi profili di annullamento con i motivi nuovi (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 12.12.1995 n. 122260;
Cass. Sez.un.20.4.1998 n. 4683). Nel ricorso non veniva svolto alcun rilievo, neppure implicitamente, in ordine ai punti della sentenza relativi alla declaratoria per prescrizione del reato di truffa ed alla revoca della confisca in dipendenza di siffatta declaratoria. Con i motivi nuovi, quindi, vengono introdotte questioni non sollevate con i motivi principali. Quanto al terzo motivo "nuovo" è del tutto ovvio che il consulente abbia ritenuto che gli accertanti espletati dovevano ritenersi superati nell'ipotesi in cui il SC si fosse avvalso del "condono tombale". E difatti la Corte territoriale ha dichiarato l'estinzione del reato relativamente agli anni per i quali l'imputato si era avvalso della definizione amministrativa.
7. Fondato è, invece, l'ultimo motivo di ricorso.
Essendo stato il reato commesso (con la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 1997) sotto la vigenza della L. n. 516 del 1982 trova applicazione la disciplina (relativa alle sanzioni accessorie) più favorevole contenuta nell'art. 6 della predetta legge.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto, senza necessità di rinvio, potendosi applicare in questa sede le sanzioni previste dalla L. n. 516 del 1982, art. 6 nel minimo quelle temporanee (secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, disponendo che vengano applicate quelle previste dalla L. n. 516 del 1982, art. 6, e nel minino quelle temporanee. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014