Sentenza 5 luglio 2006
Massime • 1
Il cosiddetto "ausiliario del traffico" non riveste, per tale sola qualifica, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in quanto la sua attività è circoscritta dall'art. 17, comma 132, Legge 15 maggio 1997 n. 127, così come interpretato dall'art. 68 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto l'imputato aveva cagionato lesioni ad un ausiliario del traffico, al fine di impedire la contestazione da parte di costui di una violazione del codice della strada in materia di circolazione dei veicoli, non rientrante nelle competenze a lui affidate dalla legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2006, n. 38877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38877 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/07/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 1023
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 34545/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'ARCANGELO VITO, N. IL 07/02/1984;
avverso SENTENZA del 07/04/2005 del TRIBUNALE di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
udito il P.G., in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza e trasmissione degli atti al P.M.;
il difensore del ricorrente non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Taranto, con sentenza 7/4/2005, ai sensi dell'art.444 c.p.p., e ss., applicava a D'Arcangelo Vito, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 81 c.p., cpv., agli artt.337, 582 c.p., e all'art. 61 c.p., n. 2, per avere, al fine di impedire la contestazione di una violazione al codice della strada, strattonato e cagionato lesioni all'ausiliaria della polizia municipale di Taranto, RE AZ (fatto accaduto il 4/4/2003).
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione al delitto di resistenza, non configurabile nella specie, non essendo l'ausiliario del traffico abilitato ad elevare contravvenzioni attinenti alla circolazione dei veicoli, con la conseguenza che doveva essere eliminata anche l'aggravante del nesso teleologico contestata in relazione al delitto di lesioni.
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, va precisato che al giudice investito del patteggiamento intercorso tra le parti è demandato il compito di procedere ex officio alla verifica, in termini non meramente formali, della corretta qualificazione giuridica del fatto, materia questa sottratta alla disponibilità di parte. Ciò posto, erroneamente il giudice a quo ha ravvisato nella condotta contestata all'imputato gli estremi del delitto di resistenza.
Tale illecito, invero, presuppone che la violenza o la minaccia sia usata "per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza". Nel caso in esame, non risulta che la persona destinataria della violenza posta in essere dall'imputato fosse stata espressamente richiesta da un pubblico ufficiale (vigile urbano) di prestargli assistenza nell'attività di prevenzione e repressione di violazioni al codice della strada.
Nè può ritenersi che il c.d. "ausiliario del traffico" rivesta, per tale sola qualifica, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
L'attività dell'ausiliario del traffico, invero, è circoscritta, ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, come interpretato dalla L. n. 448 del 1999, art. 68, alle sole funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione.
A eccezione di tale attività, l'ausiliario del traffico non è abilitato a rilevare e contestare al trasgressore altre violazioni in materia di circolazione dei veicoli, quale quella del divieto di accesso che sarebbe stata commessa dall'imputato nel mentre era alla guida di un ciclomotore.
Non può ritenersi, pertanto, che RE AZ, nella circostanza di cui è processo, fosse investita di pubbliche funzioni o esercitasse un pubblico servizio, con l'effetto che, dovendosi escludere la stessa materialità dell'ipotizzato delitto di resistenza, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché, in relazione a tale illecito, il fatto non sussiste e, venuta così meno la validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo raggiunsero e il giudice lo recepì, gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso in relazione al reato di cui all'art. 582 c.p., con esclusione logicamente della aggravante ex art. 61 c.p., n. 2, potendosi verificare o che l'accordo venga riproposto in termini diversi, per cui il giudice valuterà ex novo se recepirlo o meno, o che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché - rispetto al reato di cui all'art. 337 c.p. - il fatto non sussiste e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso in relazione al reato di cui all'art. 582 c.p. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2006