Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, richiede una situazione di contiguità all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale, nel senso che il proposto deve offrire un "contribuito fattivo" alle attività ed allo sviluppo del sodalizio criminoso.
Commentario • 1
- 1. Assolti in sede penale, ma .. pericolosi (Cass. 27855/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2016, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
3941/ 1 6 M 41 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: N. sent. sez. 3 Vincenzo Rotundo Presidente Stefano Mogini Consigliere CC 08/01/2016 Consigliere relatore Orlando Villoni N. R.G. 12165/2015 Ersilia Calvanese Consigliere Laura Scalia Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) GAGLIANO' DO, n. Cittanova (Rc) 10.1.1958 2) GAGLIANO' LE, n. Cittanova (Rc) 1.1.1955 3) SENDI CA, n. Polistena (Rc) 3.3.1991 4) CHIAPPALONE IO, n. Cittanova (Rc) 12.8.1972 5) CHIAPPALONE SC, n. Cittanova (RC) 22.9.1967 6) CHIAPPALONE IT, n. Cittanova (Rc) 22.5.1955 7) GAGLIANO' IA, n. Genova 10.4.1978 8) GAGLIANO' IC, n. Genova 30.4.1984 9) AUTO COM srl 10) SANFRATELLO MA, n. Genova 17.1.1977 11) PENNISI LA VA, n. Paternò (Ct) 29.3.1964 avverso il decreto n. 19/15 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione del 21/11/2014 1 esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. R. Aniello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Misure di Preven- zione ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Procuratore Generale in sede avverso quello emesso dall'omologa Sezione del locale Tribunale in data 23/09/2011, disponendo la confisca di beni mobili ed immobili nonché di conti correnti bancari nella diretta disponibilità o comunque riconducibili ai proposti GA DO e GA LE, a loro familiari ed a soggetti terzi interposti nella titolarità. La Corte reggina ha ribaltato le valutazioni del Tribunale, il quale aveva escluso la sussi- stenza di un fumus di pericolosità sociale dei fratelli GA riferita alternativamente alla loro partecipazione diretta ad un'organizzazione mafiosa o la riconducibilità ad altra delle categorie soggettive di cui all'art. 1 I. n. 575 del 1965, ritenendo di poter ravvisare indizi dell'apparte- da intendersi nel senso di mera contiguità dei proposti alla cosca CC dinenza - - Cittanova (Rc) affiliata alla 'ndrangheta calabrese. La Corte territoriale ha, però, escluso il carattere attuale della pericolosità sociale, confer- mando il diniego opposto dal Tribunale all'applicazione di una misura di prevenzione personale. Ritenendo, invece, applicabili provvedimenti di natura ablatoria della proprietà anche in assenza di attuale pericolosità sociale (Sez. Un. del 29 maggio 2014, Repaci), la Corte reggina ha disposto la confisca dei beni posseduti alla luce della acclarata ed indiscriminata spro- porzione tra il relativo valore e le entrate reddituali dei soggetti proposti, dei loro familiari nonché dei terzi interposti in maniera fittizia nella proprietà dei cespiti interessati.
2. Avverso il decreto hanno proposto impugnazione i ricorrenti, mediante due distinti ricorsi sottoscritti dai difensori, avv. D'Ascola e avvocati Pendini e Contestabile.
2.1 Ricorso avv. D'Ascola, per conto dei proposti DO ed LE GA e dei terzi interes- sati CA SE, AP IO, AP SC, AP IT, GA IA, GA PP e GA IC. Viene dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 4 d. lgs. n. 159 del 2011 in relazione all'art. 10 stesso d. Igs. ed agli artt. 125, comma 3, 546 e 192 cod. proc. pen. sotto il profilo 2 "d. dell'allegata impossibilità di riforma in appello di un decreto di rigetto della proposta di applica- zione della misura di prevenzione emesso in primo grado. Secondo i ricorrenti, l'impossibilità sancita anche in diverse pronunce della CEDU di sovverti- re la pronunzia assolutoria di primo grado senza escutere i testimoni in appello trova applica- zione anche nel caso di prove diverse da quella dichiarativa e pure nei procedimenti in materia di prevenzione. I ricorrenti si dolgono, inoltre, del fatto che la Corte d'appello reggina abbia fornito erronea interpretazione del concetto di 'indiziato di appartenenza' ad un'associazione mafiosa, in relazione alla posizione dei proposti per la misura, DO ed LE GA. L'affermata appartenenza dei proposti ad un'associazione mafiosa risulta fondata su elementi (l'uccisione del padre avvenuta nel 1978, quella del fratello UC occorsa nel novembre del 1991, le frequentazioni personali sporadiche con un soggetto appartenente alla cosca Facchi- neri di Cittanova, la pendenza di procedimento per reati di natura non associativa) assoluta- mente irrilevanti a tal fine, in assenza di adeguata motivazione e in violazione dell'art. 10, comma 2 d. Igs., n. 159 del 2011. Per quanto riguarda la posizione dei terzi interessati, si lamenta che il decreto impugnato abbia fornito un'errata interpretazione del concetto di 'disponibilità presunta' di cui agli artt. 24 e 26 d. lgs. n. 159 del 2011. La Corte territoriale non ha, infatti, rilevato la necessità di risolvere preliminarmente la questione dell'effettiva sussistenza del rapporto di intestazione fittizia dei beni confiscati in capo ai terzi interessati, affermando che trattasi di stretti congiunti dei proposti per i quali opererebbe la presunzione legislativa, in assenza di qualsivoglia indagine volta a stabilire il carattere fittizio dell'intestazione dei beni in questione e senza neppure considerare il limite temporale di due anni antecedenti la presentazione della proposta della misura di prevenzione di cui all'art. 26, comma 2 d. lgs. n. 159 del 2011. La Corte reggina ha, inoltre, ritenuto di poter procedere ad una valutazione globale del patri- monio dei terzi interessati in relazione ai redditi dagli stessi posseduti nell'arco temporale considerato, omettendo di eseguire un preciso accertamento dell'illecita provenienza riguardo ai singoli beni oggetto di confisca. Ci si duole, infine, dell'estensione della confisca a cespiti patrimoniali acquisiti sia dai sog- getti proposti per la misura sia dai terzi interessati in epoca antecedente (primi anni 2000) al momento in cui risulta accertata la pericolosità sociale qualificata dei proposti, fissata dalla Corte d'appello al biennio 2005 - 2006, venendo in tal modo meno anche quel legame tra sproporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai redditi disponibili e dato temporale di rife- rimento, la cui sussistenza è richiesta da parte consistente della giurisprudenza di legittimità e che trova giustificazione nella stessa disciplina applicabile.
2.2 Ricorso avv. Pendini e avv. Contestabile per conto dei proposti e dei terzi interessati citati oltre che di SA MA, PE LA VA e della Auto Com srl. 3 d. Violazione di legge in relazione all'art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011 per avere la Corte terri- toriale disposto la confisca dei beni dei soggetti proposti e di quelli riferibili ai soggetti terzi in- teressati in assenza di verifica in ordine alla correlazione temporale tra il momento dell'acqui- sto dei beni stessi e quello a partire dal quale si presume accertata la pericolosità sociale dei primi. Viene, inoltre, dedotto vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento a svariati profili quali l'individuazione dei proposti come soggetti appartenenti ad una consorteria mafiosa, il costo dei beni oggetto di confisca al momento dell'acquisto, la disponibilità finan- ziaria da tempo acquisita dai soggetti proposti, la legittima provenienza dei beni immobili di proprietà dei ricorrenti e la compatibilità con il loro tenore di vita.
3. Nelle note scritte prodotte, il Procuratore Generale chiede di respingere la doglianza concernente la pretesa impossibilità per il giudice d'appello di rivalutare, diversamente dal pri- mo giudice, elementi istruttori diversi dalle prove non dichiarative, come quelli di natura docu- mentale. II P.G. manifesta, altresì di condividere la distinzione operata dalla Corte territoriale tra i concetti di partecipazione e di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, ricordando come tale importante differenziazione abbia trovato riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in special modo per quel che riguarda la categoria dei cd. concorrenti esterni a quelle associazioni criminali. Il P.G. evidenzia, invece, come la situazione di contiguità, ritenuta dalla Corte reggina suffi- ciente ad integrare il concetto di appartenenza all'associazione mafiosa deve risultare 'funzio- nale agli interessi alla struttura criminale' e che gli elementi probatori valorizzati nel caso di specie si rivelano in realtà inidonei a dimostrare l'esistenza di un vincolo tra i proposti per la misura di prevenzione e la cosca mafiosa CC e in definitiva la loro appartenenza alla medesima, anche nei particolari termini ritenuti nella decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti nei termini oltre indicati.
2. La Corte territoriale ha motivato la decisione di applicare la misura ablatoria della con- fisca, nella specie in maniera disgiunta da quella personale ai sensi dell'art.
2-bis, comma 6-bis della 1. n. 575 del 1965, come modificata dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009 (pro- posta di applicazione delle misure risalente al 2007, v. art. 117, comma 1 d. lgs. n. 159 del 2011), con l'affermare il principio che ai fini e per gli effetti del procedimento di prevenzione costituisce 'appartenenza' alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. anche la mera contiguità con le medesime. 4 La doglianza investe un aspetto assolutamente preliminare rispetto a tutte le altre questioni sollevate dai ricorsi, venendo in discussione l'accertamento incidentale di pericolosità sociale dei soggetti proposti, costituente presupposto indefettibile per l'applicazione anche disgiunta delle misure di prevenzione di natura patrimoniale, come ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli e al., Rv. 262604. Per arrivare all'affermazione di detto principio, la Corte territoriale ha ritenuto di dover ri- chiamare l'altro, più volte sancito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui il concetto di appartenenza ad un'associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di partecipazione, risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che, pur senza integrare il fatto reato tipico del soggetto che è organicamente partecipe (...) - del sodalizio mafioso, risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale' (Sez. 6 sent. n. 9747 del 29/01/2014, Romeo, Rv. 259074; Sez. 2 sent. n. 19943 del 21/02/2012, Stefano, Rv. 252841; Sez. n. 7616 del 16/02/2006, Catalano, Rv. 234745; Sez. 1 n. 5649 del 16/01/ 2002, Scamardo, Rv. 221156). Tale più estesa portata della nozione di appartenenza è stata, infatti, evocata con riferimento alla categoria del cd. concorrente esterno (Sez. 1 sent. n. 39205 del 17/05/2013, Lipari, Rv. 256769; Sez. 1 n. 16783 del 07/04/2010, Profilo;
Sez. 6 n. 35357 del 10/04/2008, D'Arrigo e altri, Rv. 261251; Sez. 2 n. 7616/06 cit.; Sez. 2 sent. n. 1984 del 16/12/2005, Canino) ossia di quel soggetto non organicamente inserito nel contesto criminale associativo, ma pur sempre artefice di un contributo causale finalizzato alla conservazione o al rafforzamento dell'asso- ciazione' (Sez. U, sent. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672), suscettibile di assu- mere le manifestazioni esteriori più svariate (patto politico - mafioso, attività del dell'impren- ditore colluso nel sistema di illecita acquisizione degli appalti, etc.) Tanto premesso, reputa il Collegio che non è certo la validità del principio da ultimo richia- mato a dover essere messa in discussione quanto l'applicazione estensiva propugnata dalla Corte territoriale, la quale finisce per ampliare la categoria dei soggetti pericolosi in via quali- ficata per finalità preventive oltre i limiti fissati dal legislatore. Il Procuratore Generale ha, infatti, opportunamente rilevato che la situazione di 'contiguità' asseritamente sufficiente ad integrare il concetto di appartenenza all'associazione mafiosa deve comunque risultare funzionale agli interessi della struttura criminale, come del resto l'applica- zione giurisprudenziale riferita alla figura del concorrente esterno concretamente suggerisce. Questo Collegio ritiene di dover aggiungere che è necessaria l'individuazione quanto meno di un 'contributo fattivo' proveniente dal proposto alle attività ed allo sviluppo del sodalizio crimi- nale, pena la dilatazione ulteriore del concetto di appartenenza, già esteso al di là della portata testuale, ad un ambito indefinito e soprattutto sganciato da ogni condotta materiale riferibile all'interessato.
3. La fattispecie in esame palesa in maniera paradigmatica la necessità di una actio finium regundorum della nozione di appartenenza che oggi viene in esame. 5 I proposti DO ed LE GA sono figli e fratelli di due soggetti (PP e UC GA) rimasti uccisi, rispettivamente nel 1978 e nel 1991, nell'ambito di due faide insorte la prima nel Comune di Cittanova (Rc) tra la cosca CC (cui presumibilmente apparte- nevano) ed una 'ndrina rivale (Raso - Albanese) e la seconda tra la stessa cosca ed altra siciliana (Fiandaca - Emanuello) federata a Cosa Nostra. Secondo la Corte territoriale, i proposti, sebbene trasferiti a Genova e poi nel Basso Pie- monte, hanno continuato a mantenere nel tempo rapporti con esponenti della cosca CC, come dimostrato dai contatti acclarati nel 2006 con il capo cosca IG, arrestato in Francia dopo lunga latitanza e con un altro esponente del clan in persona di VA CC non- ché dall'episodio occorso il 4 settembre 2005, allorquando LE GA frapponeva ostacoli all'ingresso della polizia giudiziaria nell'abitazione di CC VA, dove si trovava, in quel di Cittanova. Peraltro, al di là dei vincoli di stretta parentela e dei contatti personali, ancorché significativi dell'esistenza di innegabili rapporti intrattenuti con esponenti del gruppo criminale, nessun altro elemento è stato evidenziato atto a dimostrare la prestazione di un concreto e fattivo contributo alla vita del sodalizio, pur non essendo i proposti immuni da precedenti per reati anche gravi (estorsione), ripetutamente soggetti a procedimenti penali e tuttavia non fatti segno di misure di prevenzione come soggetti pericolosi 'non qualificati' (art. 1 lett. b] d. lgs. n. 159 del 2011) per le ragioni di ordine procedurale indicate alla pag. 5 del decreto impu- gnato.
4. S'impone, pertanto, l'accoglimento dei ricorsi in relazione all'indicato profilo, che come tale precede ed allo stato assorbe le altre questioni, pur rilevanti, concernenti la riferibilità dei beni confiscati ai proposti, la delimitazione dell'ambito temporale del relativo acquisito, la sus- sistenza o meno di una sproporzione tra valore dei beni posseduti e redditi conseguiti, l'inte- stazione fittizia o meno di parte di tali beni a soggetti terzi e il possesso o meno da parte di costoro di autonomi redditi provenienti da attività lavorativa o di diversa natura di carattere lecito.
5. Spetta ad altra Sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, cui gli atti del procedi- mento vanno rinviati per nuovo esame, indicare la sussistenza di eventuali ulteriori elementi di valutazione, non palesati nel decreto impugnato, atti ad evidenziare quel 'fattivo contributo' alla vita dell'associazione criminale di riferimento e suscettibili di dimostrare la sussistenza di una condizione di pericolosità sociale qualificata dei proposti, ancorché non più attuale, legitti- mante l'applicazione disgiunta della misura ablatoria nei termini ed alle condizioni di cui alla citata decisione Sez. U. n. 4880 del 2014. 6 O
P. Q. M.
annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame ad di Reggio Calabria. Il consigliere estensore Orlando Villoni DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN 2018 L IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A M E R P Piera Esposito 7 altra sezione della Corte d'Appello Il Presidente Vincenzo Rotundo lucento"Rotundo