Sentenza 17 maggio 2017
Massime • 4
In tema di misure di prevenzione, ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita.
In tema di misure di prevenzione, la confisca integrale di un complesso aziendale può essere disposta solo nel caso di assoluta o prevalente natura illecita delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni e la formazione del capitale, dovendosi altrimenti distinguere gli apporti leciti da quelli illeciti e sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore e di patrimonio riferibili ai secondi.
In tema di misure di prevenzione, l'accertamento della provenienza illecita dei beni suscettibili di confisca presuppone una valutazione globale dei movimenti del patrimonio del proposto nel periodo sospetto, tenendo conto anche delle risorse legittimamente disponibili e della eventuale loro idoneità a giustificare anche solo una parte dei complessivi acquisti o incrementi.
Nel procedimento di prevenzione, il giudice d'appello che intenda riformare "in peius" la decisione di rigetto della proposta di confisca adottata in primo grado non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, in quanto tale regola si applica solo con riferimento al giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato secondo il canone di giudizio della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio". (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di prevenzione prescinde dall'affermazione della responsabilità penale di un soggetto del quale, nel caso della prevenzione patrimoniale, non viene compromessa la libertà personale, bensì il patrimonio, oggetto di meno intensa tutela costituzionale).
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- 1. Confisca di prevenzione: la pericolosità generica come 'misuraGiulia Fattori · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo delal sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con un'interessante sentenza depositata il 9 luglio 2018, la Seconda Sezione della Corte di cassazione trova occasione per tracciare ancora una volta gli incerti confini applicativi della confisca di prevenzione ex art. 24, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, soffermandosi sul concetto di ‘pericolosità generica'[1] e chiarendone la dimensione temporale di accertamento. In particolare, nel ritenere infondato il ricorso del Procuratore Generale e inammissibile quello della parte privata, la Cassazione conferma la pronuncia della Corte d'appello, con la quale si disponeva la revoca della confisca ordinata dal …
Leggi di più… - 2. Assolto ma pericoloso (Cass. 49153/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2017, n. 31634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31634 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2017 |
Testo completo
31634 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1069 Francesco Ippolito Presidente - CC 17/05/2017 Stefano Mogini Massimo Ricciarelli R.G.N. 2487/2017 EL Capozzi IO Corbo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. RT NI, nato a [...] il [...];
2. RT NN, nato a [...] il [...];
3. RT NA, nata a [...] il [...];
4. RT UI, nato a [...] il [...];
5. RA LO, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 04/04/2016 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere IO Corbo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità EI ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto depositato il 7 ottobre 2016, all'esito di camera di consiglio del 4 aprile 2016, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma del decretoАл emesso dal Tribunale di Salerno in data 25 maggio 2010, ha in parte confermato e in parte disposto ex novo il provvedimento di confisca di numerosi beni nei confronti di NI RT, quale indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, e EI terzi interessati NN RT, NA RT, UI RT e LO RA, i primi tre figli del proposto, e l'ultimo figlio di primo letto della moglie del proposto. E' stato inoltre confermato il rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti del medesimo NI RT, per difetto di attualità della pericolosità. In particolare, la Corte di appello ha confermato il provvedimento di confisca EI seguenti beni: a) quote pari al 50% delle società DI.LA. Costruzioni s.r.l. e COGEME s.r.l., ditte entrambe aventi ad oggetto l'attività di costruzione e vendita di beni immobili;
b) due appartamenti ubicati in Cava EI NI, all'ottavo piano del fabbricato denominato "Palazzo Di Marino", ed intestati uno a NN RT, l'altro a LO RA;
c) un immobile sito in Cava EI NI, alla via Martiri della Resistenza, n. 15, intestato a AR RI D'CE, moglie deceduta del proposto. La Corte d'appello, poi, ha disposto, in riforma del provvedimento di rigetto del Tribunale, la confisca EI seguenti beni: a) società RT PE s.p.a., avente ad oggetto la gestione di depositi ed impianti stradali per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, e la vendita all'ingrosso ed al minuto di carburanti, lubrificanti e prodotti affini, di cui, alla data del 2 maggio 2009, risultavano soci NN RT, UI RT ed NA RT, con quote pari, per i primi due, al 40%, e per la terza al 20% del capitale sociale, in relazione ad un capitale complessivo di 575.280,00 euro, e con esclusione di due distributori di benzina;
b) LU PE s.r.l., avente ad oggetto la gestione di depositi ed impianti stradali per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la gestione di autolavaggi e la vendita all'ingrosso ed al minuto di ricambi ed accessori per autoveicoli, per un capitale sociale pari a 347.004,00 euro, detenuto per circa il 97 % dalla RT PE s.p.a. e con amministratore unico NA RT;
c) società EU s.r.l., avente ad oggetto l'attività di esecuzione di appalti e subappalti relativi ad opere pubbliche e private e la costruzione di appartamenti, di cui risultavano soci NN RT, UI RT ed NA RT, con quote pari, per i primi due, al 40%, e per la terza al 20 % del capitale sociale, ed in relazione ad un capitale complessivo di 10.320,00 euro;
d) società ME s.r.l. Unipersonale, avente ad oggetto attività di ristorazione e di gestione di ristoranti, bar ed alberghi, con capitale sociale pari a 10.000,00 euro, di cui risultavano unica socia AR RI D'CE, amministratore unico UI RT ed institore NN RT;
e) terreno dell'estensione di 179 mq., sito in Salerno, località Torre Angellara, intestato a 2 Ал NI RT, acquistato il 5 marzo 1991, al prezzo di Lire 20.000.000; f) terreno dell'estensione di 1,10 are, sito in Cava EI NI, censito nel Nuovo Catasto Urbano foglio 3, particella n. 1388, intestato a NI RT, acquistato il 3 febbraio 1986, al prezzo di Lire 26.400.000; g) locale terraneo della superficie di 26 mq., sito in Cava EI NI, intestato a LO RA, e a questi ceduto da NI RT per un prezzo di Lire 24.000.000 il 27 novembre 1997, poi trasformato, per la demolizione del fabbricato in diritti su area urbana per mq. 840; h) locale terraneo della superficie di 14 mq., sito in Cava EI NI, intestato a UI RT, e a questi ceduto da EN RT per un prezzo di Lire 7.300.000 il 5 agosto 1999. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Salerno, l'avvocato NS Senatore, quale difensore di fiducia e procuratore speciale di NI RT, e gli avvocati Agostino De Caro e PA Adinolfi, quali difensori di fiducia e procuratori speciali di NN RT, NA RT, UI RT e LO RA,, terzi interessati anche come eredi di AR RI D'CE.
3. Il ricorso dell'avvocato Senatore è articolato in due motivi, preceduti da un'amplissima premessa.
3.1. Nella premessa, vengono descritti sia l'evoluzione degli assetti patrimoniali riconducibili a NI RT, distinguendosi tra le attività relative alla vendita EI carburanti ed alla attività immobiliare, sia il corso delle vicende giudiziarie, penali e di prevenzione, che hanno interessato il proposto. Per quanto riguarda le attività nel settore EI carburanti, si rappresenta che NI RT ha iniziato ad operare con l'omonima ditta individuale istituita il 3 febbraio 1971, mediante due distributori. Il medesimo ha poi costituito una società di fatto con TO DI il 28 dicembre 1984 per gestire un punto vendita Agip;
successivamente, le quote del DI sono state trasferite alla moglie del RT, la D'CE, e poi la società è cessata per esaurimento degli scopi sociali in data 28 dicembre 1994. Nel 1994, la ditta individuale NI RT è stata conferita nella società RT PE s.r.l., poi divenuta RT PE s.p.a., e le relative quote, sempre nel 1994, sono state trasferite da NI RT ai figli NN ed NA;
successivamente è stata costituita la LU PE s.r.l., di proprietà, per il 97 %, della RT PE s.p.a., e, per il restante 3 %, EI fratelli RT. Alla fine del periodo, dopo venticinque anni di attività, i distributori da due sono diventati solo quattro. Per quanto riguarda le attività nel settore immobiliare, si segnala che NI RT, unitamente ad IO Di DO, in data 4 marzo 1989, ha 3 MM acquistato, al prezzo di Lire 525.000.000, due piani di un immobile sito in Cava EI NI, alla via Garzia, dichiarato inagibile per effetto del sisma del 23 novembre 1980, ed oggetto di ordinanza di sgombero, per complessivi quattro appartamenti ed il sovrastante sottotetto. Sempre il 4 marzo 1989, NI RT ed IO Di DO hanno stipulato una permuta avente ad oggetto i locali terranei del medesimo edificio, in cambio del futuro trasferimento di due unità immobiliari da realizzare previa demolizione del fabbricato. Detti locali sono stati rilasciati dai conduttori solo nel 1991, e rivenduti il 28 giugno 2001 per un prezzo pari a Lire 1.450.000.000. Successivamente, nell'ottobre 1999, NI RT ed IO Di DO hanno costituito la società DI.LA. Costruzioni s.r.l., con capitale sociale pari a Lire 20.000.000, suddiviso in parti uguali tra di loro, alla quale è stato trasferito anche un ulteriore immobile, il "Palazzo Di Marino", acquistato in parte il 18 novembre 1989 e in parte il 15 ottobre 1991, per un importo complessivamente pari a Lire 371.000.000; la prima vendita di immobili di "Palazzo Di Marino" è avvenuta il 23 giugno 1994 per un prezzo di Lire 500.000.000. Per quanto concerne le vicende giudiziarie relative a NI RT, si rileva, avendo riguardo ai procedimenti penali, che il medesimo è stato condannato con sentenza emessa in primo grado il 2 ottobre 2007, e poi divenuta irrevocabile, per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Le sentenze hanno ritenuto il proposto elemento di raccordo tra la cosca facente capo a RM LF e PA SO, ed il giudice NS RT, all'epoca EI fatti addetto alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli. La contestazione ha riguardato il periodo compreso tra il 1984 ed il 1991, ma in realtà i fatti attengono al più ristretto arco temporale intercorso tra il 1987 ed il 1991. Per quanto attiene al procedimento di prevenzione, si evidenzia che la proposta di confisca EI beni, avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è datata 3 novembre 2009. La Corte d'appello ha riformato in peius la decisione del Tribunale, ed ampliato l'oggetto della confisca, muovendo da un erroneo assunto e cioè che nella RT PE s.r.l. (poi RT PE s.p.a.) sarebbe confluita la società di fatto RT NI costituita il 28 dicembre 1984, ossia proprio quando questi faceva già parte del sodalizio mafioso;
di conseguenza, la stessa ha ritenuto che, salvo due impianti, acquisiti uno nel 1971 e l'altro nel 1983, tutti i beni facenti capo alla RT PE s.p.a. fossero frutto di attività criminosa. La Corte d'appello, poi, ha confermato la confisca già disposta in primo grado del 50 % del capitale sociale della DI.LA Costruzione s.r.l., solo perché le acquisizioni immobiliari riferibili alla stessa sono avvenute tra il 1989 ed il 1991, e quindi nel periodo di appartenenza 4 An di NI RT all'associazione di tipo mafioso capitanata dall'LF e dal SO. La Corte d'appello ha del tutto ignorato, da un lato, l'esistenza di un patrimonio familiare avente origini di molto precedenti all'ingresso del proposto nella cosca mafiosa, e, dall'altro, l'assenza di prova in ordine ad utili o profitti percepiti per effetto dell'appartenenza del medesimo al sodalizio criminale. In particolare, sono stati acquisiti agli atti estratti conto relativi a due rapporti bancari, dai quali si evince che NI RT, alla data del 31 dicembre 1981, aveva saldi a credito pari, complessivamente, a Lire 226.891.180; inoltre, la D'CE, gestiva un distributore di carburante in Salerno quale titolare di una ditta individuale, ed il bilancio aziendale della RT PE tra il 31 dicembre 1986 ed il 31 dicembre 1991 non ha beneficiato di alcun incremento.
3.2. Con due motivi, esposti congiuntamente, l'impugnante lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt.
2-ter della legge n. 575 del 1965 e dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché mancanza di motivazione, anche per travisamento EI fatti, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), d), ed e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza EI presupposti per l'applicazione della confisca. Quanto all'ablazione delle società operanti nel settore EI carburanti, si deduce, innanzitutto, che non può essere ritenuta di provenienza illecita, perché istituita prima dell'ingresso di NI RT nell'associazione mafiosa, avvenuto nel 1987, o, al più nel 1984, la ditta individuale istituita il 3 febbraio 1971. Si rileva, poi, che tale ditta individuale, e non la società di fatto RT NI e C. (costituita il 28 dicembre 1984 e cessata il 28 dicembre 1994), è confluita nella RT PE s.r.l., poi divenuta RT PE s.p.a., sicché anche questa società non può essere ritenuta bene di provenienza illecita. Si osserva, inoltre, che anche la LU PE s.r.l. non può essere ritenuta di provenienza illecita, perché nella proprietà, al 97 %, della RT PE s.p.a. Si aggiunge, ancora, che, in conseguenza degli esposti rilievi, sono del tutto irrilevanti le modalità con cui i figli di NI RT hanno acquistato le quote sociali della RT PE s.p.a. Quanto all'ablazione EI beni immobili e delle società operanti nel settore immobiliare, si deduce, innanzitutto, che gli acquisti effettuati nel 1989, per gli importi di Lire 525.000.000 e di Lire 371.000.000, sono imputabili al 50 % a NI RT e al 50 % ad IO Di DO;
occorre poi tenere conto, che NI RT, alla data del 31 dicembre 1981, era titolare di disponibilità su conti correnti bancari pari a Lire 226.891.180. Inoltre, la plusvalenza ricavata dalla vendita dell'immobile sito in Cava EI NI, e per l'acquisto del quale erano state versate Lire 525.000.000, si spiega per il decorso del tempo: la vendita, avvenuta nel 2001, è successiva all'acquisto di ben dodici 5 An anni, e di ben dieci anni alla cessazione della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa addebitata al proposto.
4. Il ricorso degli avvocati De Caro e Adinolfi è articolato in diciassette motivi, suddivisi in due parti, una relativa ai provvedimenti di confisca ex novo, l'altra relativa alle statuizioni ablatorie confermative, e preceduti da una premessa. Nella premessa si sottolinea che il decreto impugnato, almeno per la parte relativa ai beni confiscati soltanto in appello, si fonda su un erroneo presupposto di fatto: la RT PE s.r.l., poi divenuta RT PE s.p.a., è stata costituita attraverso il conferimento della ditta individuale NI RT, istituita il 3 febbraio 1971, e non, come ritiene la Corte d'appello, mediante conferimento della società di fatto costituita tra il medesimo RT e TO DI il 28 dicembre 1984 e cessata per esaurimento dello scopo sociale il 28 dicembre 1994. 4.1. I primi dodici motivi, che costituiscono la prima parte del ricorso, sono così suddivisi: i primi nove riguardano la confisca delle società RT PE s.p.a., LU PE s.p.a., EU s.r.l., e ME s.r.l. Unipersonale (queste ultime due società, si rileva, hanno da anni cessato ogni attività), oggetto di ablazione per la prima volta da parte della Corte d'appello; il decimo, l'undicesimo ed il dodicesimo attengono alla confisca degli immobili urbani e degli appezzamenti di terreno anch'essi acquisiti al patrimonio pubblico ex novo dalla Corte d'appello.
4.1.1. Con i primi quattro motivi, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, e all'art. 6 C.E.D.U, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'insussistenza delle condizioni legittimanti la confisca della RT PE s.p.a., e della LU PE s.r.l. (ma anche della Eurocostuzioni s.r.l., e ME s.r.l. Unipersonale), alla mancanza di rinnovazione istruttoria o di motivazione rafforzata nonostante la riforma in peius di una decisione di rigetto della misura ablatoria in primo grado, all'esistenza di un errore inescusabile nella valutazione del materiale probatorio ed alla inesistenza o apparenza della motivazione in ordine a detti punti. Si deduce, innanzitutto, e metodologicamente, che: il decreto di prevenzione ha natura sostanziale di sentenza, con conseguente necessità di un'analisi compiuta e precisa di ogni singolo dato;
la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto del ricorso;
il principio del dovere di 6 Ам procedere a rinnovazione dell'istruttoria in caso di riforma in peius vale anche per i decreti impositivi di misure di prevenzione, perché equiparati alle sentenze. Si deduce, poi, quanto alla correlazione temporale e funzionale delle condotte oggetto di condanna penale e le acquisizioni patrimoniali, che: la partecipazione di NI RT ad associazione di tipo mafioso riguarda il periodo compreso tra il 1986/1987 ed il 1991, come aveva precisato correttamente il Tribunale, e non inizia, quindi, nel 1984, come ha affermato immotivatamente la Corte d'appello, sulla base dell'imputazione elevata nel processo penale;
la medesima condotta ha avuto ad oggetto il collegamento tra il clan guidato da LF e SO ed il magistrato NS RT, ma non ha in alcun modo interessato lo svolgimento delle attività imprenditoriali a lui facenti capo;
NI RT, come osservato dal Tribunale, aveva iniziato la sua attività nel settore EI carburanti già nel lontano 1971, come documentato da visura effettuata presso il Registro delle Imprese. Si deduce, ancora, quanto ai presupposti di fatto della decisione impugnata, che: la sproporzione della società di fatto RT NI e C. non è stata mai contestata;
detta società di fatto, aperta per gestire un punto vendita Agip il 28 dicembre 1984, e chiusa a fine gestione il 28 dicembre 1994, non è mai confluita nel patrimonio della RT PE s.r.l., come invece afferma la Corte impugnata, travisando i dati esposti nella consulenza della difesa e riferendoli alla società di fatto e non alla ditta individuale NI RT;
la LU PE non è mai stata conferita nella RT PE s.p.a., la quale è stata invece costituita nel 1994 dai figli di NI RT;
il raffronto tra il bilancio aziendale della ditta individuale di NI RT al 31 dicembre 1986 e quello della medesima impresa alla data del 31 dicembre 1991 evidenzia la sostanziale stabilità del patrimonio netto, passato da Lire 597.205.878 a Lire 605.292.937; NI RT, già alla data del 31 dicembre 1981, era titolare di disponibilità su conti correnti bancari pari a Lire 226.891.180. Si aggiunge, per completezza, che, secondo quanto emerge dalle indagini della D.I.A. su richiesta della Corte d'appello di Salerno, il capitale della società di fatto RT NI e C. era pari a Lire 50.000.000, versato in parti uguali dai due soci NI RT e TO DI, e che l'illogicità della decisione di confiscare la RT PE s.p.a. è confermata dalla mancata ablazione di due distributori di carburanti alla stessa facenti capo, in ragione della loro riconducibilità uno alla ditta individuale di NI RT, e l'altro alla ditta individuale di AR RI D'CE, moglie del proposto, in quanto attivate, rispettivamente, il 3 febbraio 1971 ed il 6 gennaio 1983. 4.1.2. Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, all'art. 24 del 7 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'insussistenza EI presupposti per ritenere l'intestazione fittizia EI beni (quote di partecipazione nella RT PE s.p.a., nella LU PE s.p.a., nella EU s.r.l., e nella ME s.r.l. Unipersonale) ed alla inesistenza o apparenza della motivazione in ordine a detti punti. Si premette che la fittizietà dell'intestazione della RT PE s.p.a. è stata individuata sulla base di un unico presupposto: le quote della RT PE s.r.l., poi trasformata in RT PE s.p.a., sono state cedute da NI RT, nel 1994, allorché era già sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ai figli, in quel momento nullatenenti, al prezzo del valore nominale, e non al prezzo di mercato, con dilazione in 119 rate. Si rileva, però, che la cessione non è stata fittizia, ma ha costituito un'operazione con cui si è dato luogo ad un normale passaggio generazionale, nel caso di specie accelerato da gravi condizioni di salute psichica del proposto, come dimostrano anche le successive vicende imprenditoriali, gestite in prima persona dai figli di NI RT. Si aggiunge che, del resto, l'art.
2-bis, comma 3, della legge n. 575 del 1965, nel prevedere lo svolgimento di indagini patrimoniali nei confronti di moglie e figli, non fissava alcuna presunzione formale di intestazione fittizia;
le successive modifiche normative, poi, hanno introdotto una semplice presunzione relativa, operante fino a prova contraria, e per i soli trasferimenti effettuati nei due anni antecedenti la proposta di applicazione della misura di prevenzione.
4.1.3. Con l'ottavo ed il nono motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'insussistenza di qualunque proporzione tra beni confiscati (quote di partecipazione nella RT PE s.p.a., nella LU PE s.p.a., nella EU s.r.l., e nella ME s.r.l. Unipersonale) e valore della «contaminazione mafiosa», nonché alla inesistenza o apparenza della motivazione in ordine a detti punti. Si deduce che l'unico elemento addotto per dimostrare la «contaminazione mafiosa» delle attività di NI RT è costituito da due autocisterne regalate da SO e che, però, queste secondo l'informativa della D.I.A. del 15 maggio 2010, e come rilevato dal Tribunale, hanno avuto un'incidenza del 4,150 % sull'intero patrimonio aziendale. E' perciò abnorme ritenere che tale circostanza giustifichi l'ablazione dell'intero patrimonio societario.
4.1.4. Con il decimo, l'undicesimo ed il dodicesimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, 8 Ал all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo agli immobili urbani ed agli appezzamenti di terreno confiscati anch'essi ex novo dalla Corte d'appello, nonché alla inesistenza o apparenza della motivazione in ordine a detti punti. Si deduce che il provvedimento impugnato, ai fini dell'ablazione di questi beni, non ha effettuato un raffronto analitico tra il valore di questi cespiti ed i redditi dichiarati dal proposto, ma si è limitato ad un giudizio globale di sproporzione, in contrasto con i principi generali in materia. In particolare, i due immobili urbani sono costituiti da due piccoli vani terranei acquistati da UI RT in data 5 agosto 1999 per la somma di Lire 7.300.000, e provenienti dallo zio EN RT;
alla vicenda è del tutto estraneo NI RT. I due appezzamenti di terreno, anch'essi di modestissime dimensioni, erano stati ritenuti lecitamente acquisiti dal Tribunale, in quanto facenti parte del patrimonio della RT PE s.p.a.
4.2. Gli ultimi cinque motivi (elencati dal tredici al diciassette), che costituiscono la seconda parte del ricorso, riguardano la confisca delle società DI.LA s.r.l. e COGEME, e degli immobili che già il Tribunale aveva sottoposto ad ablazione nei confronti di NN RT e di LO RA. Con i precisati motivi, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art.
2- ter della legge n. 575 del 1965, all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, e all'art. 6 C.E.D.U, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'insussistenza delle condizioni legittimanti la confisca, all'insussistenza EI presupposti per ritenere l'intestazione fittizia EI beni, alla mancanza EI presupposti legali per l'applicazione della misura, all'insussistenza di qualunque proporzione tra beni confiscati e valore della contaminazione mafiosa», nonché alla inesistenza apparenza della motivazione in ordine a detti punti. Si deduce, metodologicamente, che la verifica della fittizietà dell'intestazione deve essere particolarmente rigorosa quando riguarda familiari e non può essere fondata su semplici circostanze sintomatiche, ma richiede un effettivo accertamento in ordine al concreto potere esercitato sui beni da parte del proposto. Si aggiunge, inoltre, che la verifica circa l'illecita provenienza del bene deve essere compiuta non globalmente per l'intero patrimonio, ma in relazione a ciascun cespite, singolarmente. Quanto alla DI.LA. Costruzioni s.r.l., confiscata per il 50% delle quote, si rileva che nessun elemento autorizza a ritenere la sua provenienza illecita. Si premette che la società è stata costituita il 24 novembre 1999, con capitale 9 Ал sociale fissato in Lire 20.000.000, e paritariamente ripartito tra NI RT e IO Di DO. Si osserva, poi, che, il Tribunale e la Corte d'appello disponevano la confisca muovendo da diversi presupposti: secondo il primo giudice, assumevano rilevanza lo sgombero dell'immobile inagibile sito in Cava EI NI alla via Garzia, in quanto ascrivibile all'aiuto di organizzazioni mafiose (in realtà i due soci erano assolti da tale accusa nel processo penale), ed il reimpiego della plusvalenza ottenuta con la vendita degli appartamenti ricavati dalla ricostruzione di tale fabbricato nell'acquisto di "Palazzo Di Marino"; secondo la Corte d'appello, invece, rilevavano il ruolo di amministratore di fatto svolto da NI RT durante la formale amministrazione del figlio NN, l'effettività EI costi sostenuti per l'acquisto, la demolizione e ricostruzione dell'immobile inagibile di via Garzia, realizzati in evasione delle imposte, nonché la contemporaneità delle acquisizioni di tale fabbricato e di gran parte di "Palazzo Di Marino", tutte datate tra il 1989 ed il 1991, allorché il proposto faceva parte del clan LF. Si rappresenta, quindi, che l'immobile di via Garzia fu acquistato dal RT e dal Di DO oltre dieci anni prima della costituzione della DI.LA. Costruzioni s.r.l.: l'acquisto del fabbricato è del 4 marzo 1989 in parte per un prezzo di Lire 525.000.000, in parte mediante permuta, mentre la costituzione della società è del 24 ottobre 1999; si aggiunge, inoltre, che dalle dichiarazioni assunte dalla parte venditrice, il fabbricato fu venduto per i rilevanti costi di progettazione e ristrutturazione, e non certo per la difficoltà di sgomberare gli inquilini, poi avvento solo nel primo semestre del 1991, e solo previo pagamento di indennità ad alcuni di costoro. Si rileva, ancora, che le unità immobiliari realizzate mediante la ristrutturazione furono cedute il 28 giugno 2001 per un prezzo pari a Lire 1.450.000.000 ad un comproprietario dello stabile, ma per valutarne la congruità occorre considerare sia tutte le spese ed i costi per gli investimenti, sia la nuova classificazione urbanistica dell'edificio, ricadente in zona B2 dal giugno 2000 per effetto dell'approvazione del P.R.G., sia il decorso del tempo, implicante un significativo apprezzamento del mercato immobiliare, anche locale. Si contesta, da ultimo, il collegamento individuato dai giudici di primo grado tra la plusvalenza realizzata mediante l'acquisto-cessione dell'immobile di via Garzia e l'acquisto di "Palazzo Di Marino": questo edificio è stato acquistato con due atti, uno del 18 novembre 1989 e l'altro del 15 ottobre 1991, per un prezzo complessivo di Lire 371.000.000, di cui Lire 336.000.000 corrisposti per il primo atto, e Lire 35.000.000 per il secondo atto, mentre la prima vendita di appartamenti ricavati in detto stabile è stata effettuata il 23 giugno 1994 per un prezzo di Lire 500.000.000; le somme provenienti dalle cessioni degli appartamenti di via Grazia, quindi, in quanto incassate solo nel M 2001, sono di molto successive. 10 Anche per quanto attiene alla COGEME s.r.l., confiscata per il 50% delle quote, si rileva che nessun elemento autorizza a ritenere la sua provenienza illecita. Si premette che detta società è stata costituita il 16 marzo 2000, con capitale sociale fissato in Lire 20.000.000, paritariamente ripartito tra NN RT e US Di DO, in epoca, perciò, molto successiva ai fatti contestati a NI RT;
si aggiunge, poi, che NN RT, già nel 1994 aveva un reddito dichiarato pari a Lire 47.036.000. Si rileva che le circostanze addotte a fondamento dell'ablazione, e cioè che la COGEME è costituita tra i discendenti EI soci originari della DI.LA., ha identico oggetto, ed ha acquistato un'area di proprietà della DI.LA. sono prive di significato: l'acquisto del bene appena indicato è avvenuto con risorse non contestate, e l'unica attività intrapresa, ma non realizzata per controversie giudiziarie davanti al giudice civile con un condomino, è consistita nella redazione di un progetto, approvato dal Comune, per la realizzazione di 13 o 14 box auto. Identiche conclusioni sono prospettate con riferimento all'immobile sito in Cava EI NI, alla via Martiri della Resistenza, n. 15, intestato a AR RI D'CE, e proveniente da NS RT. I provvedimenti di confisca desumono l'illecita origine del bene, acquistato il 5 settembre 1990, per il prezzo di Lire 50.000.000, dall'assenza di prova del passaggio di denaro al venditore e di redditi adeguati in capo alla D'CE. Si deduce che l'immobile fu ceduto a NI RT per gli importi che egli aveva anticipato al magistrato NS RT per le spese legali da quest'ultimo sostenute in relazione alle controversie con la moglie;
inoltre, la D'CE era titolare di ditta individuale della gestione di carburante alla data del 6 gennaio 1983, e, nel 1989, era socia della società di fatto NI RT e C., con quota di reddito a lei imputabile pari a Lire 17.590.000. Allo stesso modo si conclude, infine, in relazione agli appartamenti ubicati in Cava EI NI, all'ottavo piano del fabbricato denominato "Palazzo Di Marino", ed intestati uno a NN RT, l'altro a LO RA. Si ribadisce che l'acquisto di detti appartamenti da parte della DI.LA. s.r.l. non è avvenuto mediante l'utilizzo della plusvalenza ricavata dalla vendita dell'immobile di via Garzia, e che il successivo acquisto da parte di NN RT e di LO RA, in entrambi i casi effettuato il 25 luglio 2002, é avvenuto per un prezzo contenuto: precisamente il RT ha pagato Euro 55.777,36, mentre il RA ha corrisposto Euro 37.184,90. Deve solo aggiungersi che le somme corrisposte dal RT e dal RA sono congrue, perché gli immobili sono costituiti da mansarde, e che il RA aveva dichiarato un reddito pari per il 2001 ad Euro 21.168,00 e per il 2002 ad Euro 21.499,00. 11 An 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza EI motivi proposti, o per inerenza degli stessi al merito, evidenziando inoltre la puntualità e la analiticità delle motivazioni del decreto impugnato. In particolare, si sottolinea che le attività del RT nel settore delle opere pubbliche, specialmente in relazione alle forniture di prodotti petroliferi alla imprese del Di DO e a quelle impegnate nei lavori del cd. "Trincerone", furono agevolate dai «buoni uffici» di RM LF, PA SO e UI OM, e che il "regalo" delle due autocisterne, ottenuto da PA SO, incrementò di oltre la metà la dotazione EI mezzi d'opera della RT PE s.r.l. Si aggiunge, inoltre, che i beni formalmente intestati alla DI.LA Costuzioni s.r.l. sono rifluiti nella disponibilità di NI RT e EI suoi familiari, e che significativa è la «frenetica attività di dismissione» di immobili di origine illecita da parte del proposto, verso i figli o verso terzi, effettuata tra il 1997 ed il 1999, e per ricavare proventi da veicolare verso nuove iniziative imprenditoriali.
6. In data 10 maggio 2017, gli avvocati De Caro e Adinolfi hanno depositato memoria nell'interesse di NN RT, NA RT, UI RT e LO RA. Nella memoria, si premette innanzitutto l'esistenza di ragioni storiche e sistematiche da cui desumere la necessità di interpretare in chiave estensiva la nozione di "motivazione mancante o meramente apparente" anche in materia di misure di prevenzione, specie quando, come nel caso di specie, vi è una modifica in peius della posizione del proposto o EI terzi intestatari. Si sottolinea, poi, che il decreto impugnato muove, innanzitutto, da un travisamento di fatto, quando indica come oggetto del conferimento nella società RT PE s.r.l. (poi s.p.a.) la società di fatto RT NI e C., costituita nel 1984, ossia al momento dell'ingresso del proposto nell'associazione di tipo mafioso guidata da LF e SO, e non, invece, come nella realtà, la ditta individuale NI RT;
la riprova della confusione è fornita dallo stesso provvedimento della Corte d'appello, che, nel disporre la confisca della società RT PE s.p.a., ha però ordinato la restituzione di due impianti di distribuzione di carburante, perché preesistenti al 1984. Si aggiunge, quindi, che non vi è alcuna motivazione in ordine alla sproporzione del modestissimo investimento effettuato per costituire la società di fatto, il cui capitale sociale era pari a Lire 50.000.000, tanto più se si considera che, in quel momento, il RT aveva la disponibilità di almeno due impianti di distribuzione di carburante. Si rileva, infine, che nessuna motivazione è fornita in ordine alla fittizietà dell'intestazione, trascurandosi che questa risale a ventidue anni 12 Ал addietro, che il principale investimento della RT PE è stato effettuato dall'amministratore giudiziario con ricorso ad un prestito, e che la motivazione in ordine al profilo dell'interposizione apparente deve essere particolarmente rigorosa quando gli intestatari sono prossimi congiunti del proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il decreto impugnato deve essere annullato, ai fini della celebrazione di un nuovo giudizio, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
2. La presente decisione esaminerà, in primo luogo, le questioni processuali di carattere generale, attinenti alla necessità, da parte del giudice di appello, di procedere alla rinnovazione istruttoria prima di riformare in peius la decisione di rigetto della proposta di confisca, e, comunque alla esigenza di una motivazione rafforzata, nell'ambito del sindacato consentito in proposito in materia di misure di prevenzione. Si tratterà, poi, delle questioni concernenti l'individuazione EI beni che rientrano nella disponibilità del proposto e che, come tali, possono essere oggetto di confisca. Saranno, quindi, affrontate le questioni relative alla «provenienza» EI beni riferibili al proposto.
3. Due sono le questioni processuali di carattere generale, entrambe poste nell'intero svolgimento del ricorso sottoscritto dagli avvocati De Caro ed Adinolfi, con particolare approfondimento nei primi quattro motivi.
3.1. La prima questione concerne la sussistenza di un obbligo, giuridicamente sanzionato, per il giudice di appello, anche in tema di misure di prevenzione, di procedere a rinnovazione istruttoria prima di riformare in peius la decisione di rigetto della proposta di confisca. Il quesito deve trovare risposta in termini negativi. In proposito, è fondamentale osservare che l'elaborazione della giurisprudenza delle sezioni unite fonda il dovere di procedere a rinnovata assunzione della prova dichiarativa, in caso di riforma della sentenza di assoluzione in sentenza di condanna, sul canone di giudizio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio» di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (così, specificamente, anche per l'ipotesi di giudizio abbreviato, Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, in attesa di mass.). In altri termini, il fondamento dell'obbligo di rinnovazione istruttoria poggia su di una regola decisoria propria del giudizio sulla responsabilità penale di un imputato. Il giudizio di prevenzione, 13 però, per definizione, prescinde dall'affermazione della responsabilità penale di un soggetto. Si può anche ulteriormente osservare che, quando la decisione attiene alle misure di prevenzione patrimoniali, viene in rilievo non la libertà personale del soggetto, bensì il suo patrimonio, oggetto di meno intensa tutela costituzionale.
3.2. La seconda questione ha riguardo all'esigenza di una motivazione rafforzata ed ai limiti del sindacato di legittimità in ordine ai profili giustificativi della decisione. Sembra utile, in proposito, ribadire quanto già affermato da Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, non mass., secondo cui deve intendersi per motivazione inesistente anche quella che «omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso». In tale decisione, si è precisato, a fondamento di tale conclusione, che, se il giudice ha l'obbligo di motivare il decreto in materia di misure di prevenzione a pena di nullità (cfr., specificamente, gli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), non solo tale obbligo deve estendersi a tutti i punti oggetto della decisione, ma la delimitazione del contenuto del dovere argomentativo non può essere rimessa alla insindacabile valutazione del decidente». Ad ulteriore precisazione, si è anche aggiunto che «la previsione dell'obbligo di motivazione non può non implicare dovere, per il giudice, di confrontarsi con gli elementi che sono stati prospettati dalle parti processuali e che, singolarmente considerati, sarebbero tali da poter determinare un esito opposto del giudizio: il fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione è ravvisabile - anche nello specifico interesse delle parti, in funzione e corrispondenza del loro diritto di azione e di difesa≫. Muovendo da queste considerazioni, sembra corretto ritenere che, nel caso di decreto di confisca emesso dal giudice di appello in riforma di quello di primo grado, un elemento potenzialmente decisivo per un esito opposto del giudizio è proprio quello sulla base del quale il primo giudice aveva rigettato la proposta di applicazione della misura patrimoniale. In tal caso, pertanto, può escludersi una motivazione inesistente o meramente apparente solo se la Corte di appello abbia esaminato e confutato, con argomenti non semplicemente assertivi, gli elementi addotti dal Tribunale per giungere ad un opposto risultato.
4. Anche alla luce delle premesse sulla nozione di motivazione inesistente o meramente apparente, occorre valutare la correttezza delle conclusioni del decreto impugnato in ordine all'individuazione EI beni ritenuti nella disponibilità 14 All del proposto.
4.1. Il ricorso presentato nell'interesse EI terzi, e sottoscritto dagli avvocati De Caro e Adinolfi, contesta, con argomentazioni ribadite anche nella memoria, la ritenuta fittizietà EI trasferimenti e delle intestazioni delle quote relative alla RT PE s.p.a., alla LU PE s.p.a., alla EU s.r.l. ed alla ME s.r.l. Unipersonale (quinto, sesto e settimo motivo di ricorso), EI due locali terranei ubicati in Cava EI NI ed intestati uno a LO RA e l'altro a EN RT (decimo, undicesimo e dodicesimo motivo di ricorso), nonché delle quote delle società DI.LA s.r.l. e COGEME, di due appartamenti siti in Cava EI NI all'ottavo piano del "Palazzo Di Marino", ed intestati uno a NN RT e l'alto a LO RA, e, infine, di un immobile posto in Cava EI NI ed intestato a AR RI D'CE (tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo motivo di ricorso). In particolare, con riferimento alle quote relative alla RT PE s.p.a., alla LU PE s.p.a., alla EU s.r.l. ed alla ME s.r.l. Unipersonale, si osserva che le cessioni hanno avuto il significato di operazioni dirette ad un normale passaggio generazionale tra padre e figli, e che una presunzione semplice, valida fino a prova contraria, può operare soltanto per i trasferimenti effettuati nei due anni antecedenti alla presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione. In relazione ai locali terranei in Cava EI NI si deduce l'assoluta estraneità alle vicende del RT, desumibile anche dalla modestia delle somme spese per i relativi acquisti. Con riguardo alle quote delle società DI.LA s.r.l. e COGEME ed agli altri immobili, infine, si rileva, in sintesi, che non può operare alcuna presunzione e che le risorse impiegate dagli attuali intestatari per l'acquisto di tali cespiti sono proporzionate ai redditi EI medesimi.
5. Le censure sinteticamente riportate pongono, innanzitutto, il problema EI criteri giuridici da seguire per l'accertamento della fittizietà dell'intestazione o del trasferimento a terzi di beni in realtà da ritenersi nella disponibilità del proposto. E' questo il tema dell'esistenza, e EI limiti di operatività, di presunzioni efficaci sino a prova contraria, nonché degli elementi correttamente valutabili ai fini di un accertamento circa la natura apparente o effettiva del trasferimento o dell'intestazione, anche in difetto EI presupposti per l'operatività delle presunzioni.
5.1. Precise indicazioni, in tema di presunzioni, sono offerte dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale riproduce, testualmente, quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui aveva 15 Ал introdotto il quattordicesimo comma all'art.
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Secondo le due disposizioni, di identica formulazione letterale, «[...] fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché EI parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione». La disposizione, e più in generale il tema dell'accertamento della natura fittizia o reale EI trasferimenti e delle intestazioni di beni ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione, hanno costituito oggetto di approfondito esame da parte di una recentissima pronuncia delle sezioni unite (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, in attesa di mass.). Questa decisione, innanzitutto, in riferimennto alle nozioni di «trasferimenti≫ e intestazioni», ha precisato: «La particolare ampiezza della formulazione - che utilizza la dizione congiunta "trasferimenti" e "intestazioni" sta ad indicare lo sforzo del legislatore di ricomprendervi, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, qualunque atto idoneo a determinare la disponibilità formale del bene in capo ad altri, valorizzando, sul piano interpretativo, la ratio antielusiva della norma». Con riguardo all'accertamento della fittizietà dell'intestazione о del trasferimento, le sezioni unite hanno affermato che «l'art. 26, comma 2, lett. a), introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali -, dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta». Hanno peraltro evidenziato, richiamando precedenti decisioni delle sezioni semplici, che il rapporto esistente fra il proposto ed il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori EI casi oggetto delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizietà della intestazione di beni EI quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta 16 Ал formalmente titolare EI cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica». Con riferimento a tale profilo, hanno anche rilevato che, così come osservato da Sez. 6, n. 1268 del 30/10/2013, dep. 2014, Nicastri, non mass., fuori del caso previsto dall'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, «i rapporti di parentela affinità e convivenza ivi esplicitati», pur non giustificando l'inversione probatoria imposta ex lege dal meccanismo delle presunzioni, finiranno per costituire uno EI possibili momenti logici utili per pervenire alla possibile affermazione della interposizione senza che operi la presunzione di legge». In questa prospettiva, situazioni concretamente rilevanti ai fini del carattere puramente formale dell'intestazione possono essere costituite sia dalle relazioni in ambito familiare», sia «dalla eventuale intromissione del proposto nella gestione del bene», sia, ancora, «dalla incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene». La decisione delle sezioni unite, peraltro, precisa poi che detti elementi, specie se esaminati unitariamente, contribuiscono a formare la prova necessaria per la individuazione del reale dominus dell'operazione e la conseguente adozione del provvedimento ablativo». Nella medesima pronuncia, ancora, si è precisato che le presunzioni di fittizietà non possono estendersi agli atti traslativi compiuti da chi, come erede o terzo avente causa, abbia derivato i propri diritti dal soggetto che è o è stato pericoloso: si osserva, in particolare, che le disposizioni da cui desumere le presunzioni, sono circoscritte, anche nella loro «formulazione letterale, alla relazione che stringe i soggetti ivi indicati al proposto», e, quindi, rivestono una portata eccezionale come tale non suscettibile di applicazioni analogiche o estensive».
5.2. Il Collegio ritiene persuasive le argomentazioni e le conclusioni esposte nella recentissima decisione delle sezioni unite. Ribadisce, innanzitutto, che la presunzione di fittizietà dell'intestazione o del trasferimento opera esclusivamente per gli atti compiuti nel biennio antecedente la presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione. Per gli atti compiuti in epoca anteriore, invece, il rapporto di parentela o di affinità costituisce un elemento di valutazione significativo, ma da solo non sufficiente per affermare la natura apparente dell'interposizione. D'altro canto, se non si accedesse a questa conclusione, si priverebbe di utile significato la disciplina dettata dal sistema normativo: il legislatore, infatti, pone espressamente la presunzione di fittizietà fino a prova contraria nelle sole ipotesi previste - dall'art. 26, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011 (e prima ancora dall'art.
2-ter, quattordicesimo comma, della legge n. 575 del 1965, vigente al 17 Ал momento della proposta di prevenzione oggetto del presente giudizio), mentre all'art. 17, comma 3, del medesimo testo normativo (e prima ancora, nella corrispondente disciplina di cui all'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965) si limita a disporre l'obbligo di svolgimento di indagini nei confronti del coniuge, EI figli, e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto (oltre che delle società e degli enti di cui il medesimo risulta poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente). Ribadisce pure che ulteriori elementi di valutazione apprezzabili ai fini dell'individuazione della natura fittizia dell'intestazione o del trasferimento, che si affiancano a quello integrato dalle relazioni familiari, sono costituiti, così come puntualmente segnalato dalle sezioni unite, «dalla eventuale intromissione del proposto nella gestione del bene», e dalla incapacità patrimoniale e finanziaria del terzo ad acquisire la titolarità della cosa. Aggiunge solo che un altro dato valutabile è quello consistente nella dismissione del bene da parte del potenziale proposto in pendenza di un'indagine nei suoi confronti, e a lui nota, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., posto che a questa ordinariamente consegue l'adozione di misure patrimoniali in sede penale e di prevenzione.
6. In considerazione EI criteri giuridici appena indicati, è possibile procedere ad un'analisi delle correttezza delle valutazioni operate nel decreto impugnato in ordine alla ritenuta riferibilità al proposto EI beni di cui è stata disposta la confisca. A tal fine, l'esame sarà compiuto dando conto, dapprima, degli elementi esposti nel decreto impugnato per ciascuno EI beni oggetto della misura ablatoria, e, poi, valutando la legittimità delle conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello. Restano esclusi da questa analisi, ovviamente, i due terreni che risultano intestati personalmente a NI RT, e, precisamente, il terreno dell'estensione di 179 mq., sito in Salerno, località Torre Angellara, via Gen. Clark, acquistato dal proposto il 5 marzo 1991, al prezzo di Lire 20.000.000, ed il terreno dell'estensione di 1,10 are, sito in Cava EI NI, censito nel Nuovo Catasto Urbano foglio 3, particella n. 1388, acquistato dal proposto il 3 febbraio 1986, al prezzo di Lire 26.400.000. 6.1. Beni che sono stati ritenuti nella disponibilità del proposto NI RT e sottoposti ad ablazione già in primo grado sono: a) le quote relative al 50% della DI.LA. Costruzioni s.r.l.; b) le quote relative al 50% della COGEME s.r.l.; c) due unità immobiliari site in Cava EI NI, piazza Abbro (già piazza Roma) n. 10, all'ottavo piano del fabbricato denominato "Palazzo De Marino", 18 か una delle quali intestata a NN RT e l'altra intestata a LO RA;
d) una unità immobiliare sita in Cava EI NI, via Martiri della Resistenza n. 15, intestata a AR RI D'CE.
6.1.1. Secondo quanto rappresentato nel decreto impugnato, la DI.LA. Costruzioni s.r.l. è stata costituita in data 24 ottobre 1989, con quote suddivise in parti uguali tra NI RT e IO Di DO. Il decreto impugnato, in particolare, ha esaminato l'obiezione della difesa secondo cui la società sarebbe stata costituita solo nel 1999, ma ha fornito puntuale risposta richiamando non solo le risultanze delle visure camerali (cfr. p. 28 e p. 32), ma anche la nota datata 23 settembre 1991, a firma di IO Di DO, ed indirizzata dal Banco di Napoli, filiale di cava EI NI, nella quale si rappresenta che «la DI.LA Costruzioni è proprietaria del fabbricato alla via Garzia valore attuale lire 1.500.000.000» (cfr. p. 33). La natura fittizia del trasferimento delle quote sociali da NI RT al figlio NN, avvenuta nel 1994 (p. 46 del decreto impugnato), è stata ricostruita sulla base: a) delle dichiarazioni di IO Di DO, il quale ha riferito di aver trattato delle questioni della società con NI RT anche dopo la cessione della quota e della carica di amministratore al figlio NN (p. 33-34); b) delle dichiarazioni di FE De IS, il quale ha affermato di aver trattato per la gestione del condominio di via Garzia per un decennio, e fino all'acquisto degli immobili ivi insistenti di proprietà della DI.LA. s.r.l., avvenuto nel 2001, con IO Di DO e NI RT (p. 34); c) dell'attiva partecipazione di NI RT alle trattative per la cessione di tre appartamenti, uno alla signora Accarino, e due ad AR PA Sorrentino, e per il successivo svuotamento della DI.LA. s.r.l. (p. 46-47); d) delle dichiarazioni di EL VI, il quale ha evidenziato che NI RT aveva diretto personalmente i lavori di ristrutturazione di un immobile mediante la gestione di operai formalmente dipendenti della (LU PE e poi della) DI.LA s.r.l. tra il 1999 ed il 2001, nonostante non fosse più, e da tempo, né socio, né amministratore (p. 64-66); e) della successione temporale tra l'arresto di NI RT per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., effettuato nel 1993 nell'ambito del processo per il quale sarà poi definitivamente condannato nel 2009, e la cessione delle quote della DI.LA s.r.l., di un anno successiva (p. 44).
6.1.2. Secondo quanto esposto nel decreto impugnato, la COGEME s.r.l. è stata costituita in data 13 marzo 2000, con quote suddivise in parti uguali tra NN RT e US Di DO, rispettivamente figli di NI RT e IO Di DO (p. 29). 19 An La natura fittizia della intestazione delle quote sociali della COGEME s.r.l. facenti capo a NN RT, è stata desunta: a) dalla diretta derivazione del patrimonio sociale della COGEME s.r.l. dalla liquidazione della DI.LA s.r.l., in quanto la prima risulta cessionaria di una capannone di 600 metri quadrati dalla seconda (p. 49); b) dallo svolgimento dell'attività sociale, che, secondo quanto dichiarato da US Di DO, aveva ad oggetto la realizzazione di tredici o quattordici box per auto su di un'area posta all'interno del "Palazzo Di Marino" (p. 62).
6.1.3. Secondo quanto indicato nel decreto impugnato, le due unità immobiliari site in Cava EI NI, piazza Abbro (già piazza Roma) n. 10, all'ottavo piano del fabbricato denominato "Palazzo De Marino", una delle quali intestata a NN RT e l'altra intestata a LO RA, sono state acquistate entrambe in data 25 luglio 2002, per un prezzo, rispettivamente, di Euro 55.777,36 e di Euro 37.184,90 (p. 44-45). La natura fittizia dell'intestazione EI due appartamenti è stata desunta: a) dalla provenienza EI due immobili dalla liquidazione della DI.LA s.r.l. (p. 44-45); b) dalla gestione delle attività della DI.LA. s.r.l., e della liquidazione della medesima personalmente da parte di NI RT, sebbene amministratore e proprietario delle quote della società fosse, a partire dal 1994, il figlio NN (p. 44-45); c) dal trasferimento delle quote e dell'amministrazione della DI.LA s.r.l. da NI a NN RT l'anno dopo l'arresto di NI RT per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., effettuato nel 1993 nell'ambito del processo per il quale sarà poi definitivamente condannato nel 2009 (p. 44). I! decreto, inoltre, esamina anche i redditi dichiarati da NN RT e CE RA, e li ritiene «insufficienti ai fini del superamento della presunzione di fittizietà» sia perché «irrisori e capienti, ove veritieri, a stento al soddisfacimento EI bisogni primari», sia per «l'assenza di qualunque dimostrazione di un reale passaggio di denaro per gli acquisiti in questione», sia per la mancata indicazione «dell'effettività EI rapporti di lavoro intrattenuti» dai medesimi, sia per l'attività gestoria della DI.LA s.r.l. svolta direttamente da NI RT, pur formalmente estraneo alla società (p. 45).
6.1.4. Secondo quanto segnalato dal decreto impugnato, l'unità immobiliare sita in Cava EI NI, via Martiri della Resistenza n. 15, intestata a AR RI D'CE, nelle more deceduta, è stata acquistata in data 5 settembre 1990 per un prezzo di Lire 50.000.000 (p. 47). La natura fittizia dell'intestazione dell'appartamento è stata dedotta dalle dichiarazioni del proposto NI RT, il quale ha dichiarato davanti al Pubblico ministero, in data 10 giugno 1993 ed in data 7 dicembre 1995, di aver 20 Ал ricevuto l'immobile dal cugino, il giudice NS RT, a titolo fiduciario, senza alcun passaggio di denaro (il cedente gli avrebbe detto: «Io ti voglio dare la casa perché mi debbo togliere tutte le proprietà»; cfr. p. 48). Il decreto impugnato rileva che questa incontestata realtà fattuale rende del tutto ininfluente l'analisi in ordine alla capacità patrimoniale di AR RI D'CE ai fini dell'acquisto (p. 49).
6.2. Beni sottoposti ad ablazione solo nel decreto emesso dalla Corte d'appello, e formalmente intestati a persone diverse da NI RT, sono: a) le quote ed il patrimonio della società RT PE s.p.a., con esclusione di due distributori di benzina;
b) le quote ed il patrimonio della LU PE s.r.l.; c) le quote ed il patrimonio della società EU s.r.l.; d) le quote ed il patrimonio della società ME s.r.l. Unipersonale;
e) un locale terraneo della superficie di 26 mq., sito in Cava EI NI, riportato nel N.C.E.U. di quella città alla partita 1001506, foglio 25, particella 150/5, intestato a LO RA;
f) un locale terraneo della superficie di 14 mq., sito in Cava EI NI, riportato nel N.C.E.U. di quella città alla partita 1008939, foglio 3, particella 993/17, intestato a UI RT.
6.2.1. Secondo quanto rileva il decreto impugnato, la società RT PE s.p.a., avente ad oggetto la gestione di depositi ed impianti stradali per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, e la vendita all'ingrosso ed al minuto di carburanti, lubrificanti e prodotti affini, è stata costituita nell'anno 1994, con capitale sociale di 575.280,00 euro, distribuito attualmente tra NN RT, UI RT ed NA RT, con quote pari, per i primi due, al 40%, e per la terza al 20% del capitale sociale (p. 63). La natura fittizia dell'intestazione delle quote sociali ai figli NN, UI ed NA è stata ritenuta sulla base della cessione, effettuata nel 1994, da NI RT, ai figli NN ed NA. Precisamente, il decreto rileva che il proposto, mentre era già pendente a suo carico il procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., cedette ai figli NN ed NA tutte le quote della RT PE s.r.l. da lui possedute e pari al 90,25 % del capitale sociale della ditta;
il decreto aggiunge che la vendita fu effettuata per un prezzo pari al valore nominale della singola quota e non a prezzo di mercato, per di più in centodiciannove rate con scadenza mensile per importi pari a Lire 4.500.000 per NN e a Lire 4.400.000 per NA, e che i due figli, all'epoca della cessione, erano nullatenenti e non avevano presentato alcuna dichiarazione EI redditi (p. 63); la RT PE s.p.a. è poi sorta dalla RT PE s.r.l. per clonazione e gemmazione» (p. 50 e 55). Può aggiungersi che il decreto rappresenta anche che NI RT, secondo le dichiarazioni di EL VI, ha diretto personalmente i lavori di ristrutturazione di un immobile 21 Ал mediante la gestione di operai formalmente dipendenti della LU PE s.r.l. (e poi della DI.LA s.r.l.) tra il 1999 ed il 2001 (p. 64-66); il dato assume rilevanza perché NI RT ha ceduto le sue quote nella LU PE s.r.l., pari ad un valore nominale di Lire 25.740.000, a NN RT il 10 luglio 1997, e quest'ultimo ha ceduto le stesse alla società RT PE s.p.a. il 14 maggio 1998 (p. 3), sicché, almeno nel 1999, il proposto disponeva di lavoratori facenti capo ad una società alla quale era ormai estraneo e che, per di più, e soprattutto, apparteneva proprio alla RT PE s.p.a.
6.2.2. Secondo quanto rappresenta il decreto impugnato, la società LU PE s.r.l., avente ad oggetto la gestione di depositi ed impianti stradali per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la gestione di autolavaggi e la vendita all'ingrosso ed al minuto di ricambi ed accessori per autoveicoli, è stata costituita il 31 ottobre 1988, tra RT NI, socio con quota pari al 26 %, ed amministratore unico, AR RI D'CE, socia con quota pari al 25 %, IO RT, con quota pari al 10 % e DE DI, con quota pari al 39 % (p. 3); alla data dell'emissione decreto di secondo grado, la ditta aveva un capitale sociale pari a 347.004,00 euro, detenuto per oltre il 97 % (e precisamente per quote pari ad euro 336.908,00) dalla RT PE s.p.a., e per il residuo da IO TI e DE DI, e come amministratore unico NA RT (p. 3). La natura fittizia dell'intestazione delle quote della LU PE s.r.l. ai soci, e primariamente alla RT PE s.p.a., è stata sostanzialmente desunta per "derivazione" da quanto esposto con riferimento a quest'ultima società, titolare di quote del capitale sociale in misura superiore al 97 %. Può aggiungersi che il decreto impugnato evidenzia due ulteriori circostanze: innanzitutto, secondo le dichiarazioni di EL VI, NI RT, almeno nel 1999, disponeva di lavoratori facenti capo dapprima alla LU PE s.r.l., pur essendo il proposto ormai estraneo alla stessa, e poi alla DI.LA s.r.I., ossia ad altra società da ritenersi nella disponibilità diretta del proposto, per effettuare lavori di ristrutturazione di un immobile da destinare al ristorante EN (p. 64-66); in secondo luogo, l'edificio in questione risulta essere stato oggetto di domanda di sanatoria per abusi edilizi presentata da RT NI nella qualità di committente EI lavori, e, nell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Cava EI NI in data 25 novembre 2008, viene indicato come di proprietà esattamente della LU PE s.r.l. (p. 66).
6.2.3. Secondo quanto rileva il decreto impugnato, la società EU s.r.l., avente ad oggetto l'attività di esecuzione di appalti e subappalti relativi ad opere pubbliche e private e la costruzione di appartamenti, è stata costituita il 15 settembre 1998, e di essa, alla data di emissione del decreto di secondo grado, 22 Ал risultavano soci NN RT, UI RT ed NA RT, con quote pari, per i primi due, al 40%, e per la terza al 20% del capitale sociale, ed in relazione ad un capitale complessivo di 10.320,00 euro (p. 3). La natura fittizia dell'intestazione delle quote della EU s.r.l. è stata ricavata dalla diretta derivazione del patrimonio sociale della stessa dalla liquidazione della DI.LA s.r.l. (indicata come nella disponibilità del proposto per le ragioni indicate supra al § 6.1.1.), in quanto la prima società risulta cessionaria di una delle quattro mansarde di "Palazzo Di Marino" dalla seconda (p. 49).
6.2.4. Secondo l'indicazione del decreto impugnato, la società ME s.r.l. Unipersonale, avente ad oggetto attività di ristorazione e di gestione di ristoranti, bar ed alberghi, con capitale sociale pari a 10.000,00 euro, è stata costituita il 4 gennaio 2005, e di essa, alla data di emissione del decreto di secondo grado, risultavano unica socia AR RI D'CE, amministratore unico UI RT ed institore NN RT (p. 3). La natura fittizia dell'intestazione delle quote della ME s.r.l. Unipersonale è stata desunta dalle vicende relative al ristorante EN, ossia dell'esercizio che detta società gestisce. Si è già riferito (v. supra § 6.2.2) che il decreto impugnato evidenzia due specifiche circostanze in ordine alla disponibilità, da parte di NI RT, dell'immobile nel quale è ubicato il ristorante: innanzitutto, secondo le dichiarazioni di EL VI, NI RT, almeno nel 1999, disponeva di lavoratori facenti capo dapprima alla LU PE s.r.l., pur essendo il proposto ormai estraneo alla stessa, e poi alla DI.LA s.r.l., ossia ad altra società da ritenersi nella disponibilità diretta del proposto, per effettuare i lavori di ristrutturazione dell'immobile (p. 64-66); in secondo luogo, lo stabile in questione risulta essere stato oggetto di domanda di sanatoria per abusi edilizi presentata da RT NI nella qualità di committente EI lavori nel 2007, e, nell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Cava EI NI in data 25 novembre 2008, viene indicato come di proprietà della LU PE s.r.l. (p. 66).
6.2.5. Secondo quanto espone il decreto impugnato, il locale terraneo della superficie di 26 mq., sito in Cava EI NI, intestato a LO RA, è stato a questi ceduto da NI RT per un prezzo di Lire 24.000.000 il 27 novembre 1997, e poi trasformato, per la demolizione del fabbricato, in diritti su area urbana per mq. 840 (p. 4). La natura fittizia del trasferimento è stata dedotta dall'essere la vendita avvenuta nel periodo in cui NI RT, sottoposto a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., procedeva alla dismissione del proprio patrimonio (p. 68). Il decreto ha anche precisato che l'argomento 23 Al addotto in contrario dal giudice di primo grado, e cioè che l'immobile era di modesto valore e proporzionato al reddito di NI RT, non è condivisibile perché non è corretto scorporare cespiti di minor valore dall'intero patrimonio, isolarli ed operare il raffronto tra il valore di ciascuno di essi ed i redditi dichiarati dal proposto (p. 68-69).
6.2.6. Secondo il decreto impugnato, il locale terraneo della superficie di 14 mq., sito in Cava EI NI, intestato a UI RT, stato a questi ceduto da EN RT per un prezzo di Lire 7.300.000 il 5 agosto 1999 (p. 4). La natura fittizia del trasferimento è stata dedotta dalle medesime circostanze indicate per l'immobile ceduto da NI RT a LO RA il 27 novembre 1997 (v. supra § 6.2.5.).
6.3. Alla luce EI criteri giuridici applicabili, e degli elementi di fatto esposti nel decreto impugnato, deve concludersi che, pur non operando in relazione ai beni sottoposti ad ablazione alcuna presunzione, l'affermazione della Corte d'appello circa la disponibilità EI medesimi da parte del proposto NI RT è immune da vizi, salvo che con riferimento al locale terraneo in Cava EI NI intestato a UI RT, per il quale è necessario un nuovo esame.
6.3.1. Risulta corretta innanzitutto, la conclusione relativa alla disponibilità da parte di NI RT EI beni già confiscati in primo grado, perché fondata su molteplici elementi di fatto legittimamente valorizzabili. La disponibilità delle quote della DI.LA. Costruzioni s.r.l. intestate a NN RT da parte di NI RT è stata evidenziata sulla base di molteplici circostanze di fatto, tutte estremamente significative, quali: il rapporto familiare del proposto, originario titolare EI cespiti, con il soggetto cessionario;
l'assenza di redditi apprezzabili da parte del cessionario (trattasi di circostanza esposta con riferimento all'acquisto dell'appartamento proveniente proprio dalla DI.LA. s.r.l., e sito in Cava EI NI, piazza Abbro, già piazza Roma, n. 10); l'epoca del trasferimento, avvenuta l'anno dopo l'arresto di NI per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; la gestione delle attività sociali, fino alla messa in liquidazione dell'ente collettivo, da parte di NI, nonostante la dismissione di ogni carica, e per lunghissimo tempo (circa otto anni). La disponibilità delle quote della COGEME s.r.l. intestate a NN RT da parte di NI RT è anch'essa fondata su plurime circostanze di fatto rilevanti, quali: il rapporto familiare del proposto, originario titolare EI cespiti, con il soggetto cessionario;
l'assenza di redditi apprezzabili da parte del cessionario;
la provenienza del bene immobile della società (un capannone di 600 metri quadrati) proprio dalla liquidazione della DI.LA. Costruzioni s.r.l. e per lo svolgimento di attività edificatorie all'interno di "Palazzo Di Marino" in Cava EI NI in sostanziale prosecuzione di quanto fino a quel momento svolto da 24 "An quest'ultima società; l'epoca del trasferimento, avvenuta dopo l'arresto di NI per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. La disponibilità, da parte di NI RT, delle due unità immobiliari site in Cava EI NI, piazza Abbro (già piazza Roma) n. 10, all'ottavo piano del fabbricato denominato "Palazzo De Marino", una delle quali intestata a NN RT e l'altra intestata a LO RA, è affermata sulla base di un'inferenza tratta da più circostanze di fatto significative, quali: il rapporto familiare del proposto, originario titolare EI cespiti, con i soggetti cessionari (il RA, in quanto figlio di primo letto della moglie di NI RT, ё legato allo stesso da rapporto di affinità); la provenienza degli immobili dalla liquidazione della DI.LA. Costruzioni s.r.l.; la simultaneità delle due operazioni di dismissione, avvenute entrambe il 25 luglio 2002; l'assenza di redditi apprezzabili da parte EI due cessionari, a fronte di un prezzo ufficiale pari ad Euro 55.777,36 per NN RT e pari ad Euro 37.184,90 per LO RA;
l'epoca EI due atti di vendita, comunque successiva all'arresto di NI per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Deve solo aggiungersi che l'assenza di redditi significativi in capo a NN RT risalta ancor di più se si considera che, per quanto emerge dal decreto impugnato, tra il 1994 ed il 2002, il medesimo NN RT si è reso acquirente, sempre dal padre, di una pluralità di quote societarie (come quelle relative alla DI.LA. Costruzioni s.r.l., alla COGEME s.r.l., alla RT PE s.r.l. nel 1994, alla LU PE in data 10 luglio 1997, ed alla EU s.r.l. Allo stesso modo, l'incongruità EI redditi di LO RA, per quanto emerge dal decreto impugnato, è valutabile anche alla luce dell'ulteriore acquisto immobiliare, in data 27 novembre 1997 per un prezzo pari a Lire 24.000.000, in relazione ad un bene anch'esso ceduto da NI RT. La disponibilità, da parte di NI RT, dell'unità immobiliare sita in Cava EI NI, via Martiri della Resistenza, infine, è stata correttamente fondata sulle stesse dichiarazioni del proposto, il quale ha affermato di aver ottenuto il bene in "proprietà fiduciaria" dal cugino NS RT, senza alcun passaggio di denaro.
6.3.2. Per le medesime ragioni indicate nel punto che precede, risulta corretta anche la conclusione relativa alla disponibilità da parte di NI RT EI beni confiscati ex novo in secondo grado, con esclusione del locale terraneo in Cava EI NI intestato a UI RT. La disponibilità, da parte di NI RT, delle quote della RT PE s.p.a. (derivante dalla RT PE s.r.l.) intestate a NN, UI ed NA RT è stata evidenziata sulla base di molteplici circostanze di 25 M fatto, tutte estremamente significative, quali: il rapporto familiare del proposto, originario titolare EI cespiti in una misura pari al 90,25 % del capitale sociale, con i soggetti cessionari;
l'assenza di redditi apprezzabili da parte EI cessionari;
l'epoca del trasferimento, avvenuta nel 1994, ossia l'anno dopo l'arresto di NI per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; la gestione di risorse umane e materiali della LU PE s.r.l., partecipata pressoché totalitariamente dalla RT PE s.r.l., nonostante la dismissione di ogni carica e quota nella LU PE già dal 10 luglio 1997, e fino al 2008. La disponibilità, da parte di NI RT, delle quote della LU PE intestate alla RT PE s.p.a. nella misura di oltre il 97 % è anch'essa fondata su plurime circostanze di fatto rilevanti, quali: il rapporto familiare del proposto, originario titolare del 26 % delle quote sociali, con il soggetto cessionario NN RT;
la dismissione della partecipazione e delle cariche sociali il 10 luglio 1997, ossia dopo l'arresto per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; il controllo, sin dall'origine, anche attraverso il 25 % delle quote intestate alla moglie, della maggioranza del capitale della società; la disponibilità, da parte di NI RT, della società controllante;
la gestione di risorse umane e materiali della LU PE s.r.l. fino al 2008, nonostante la dismissione di ogni carica e quota nella società già dal 1997. La disponibilità, da parte di NI RT, delle quote della EU s.r.l. intestate a NN, UI ed NA RT, per i primi due nella misura del 40 % e per la terza nella misura del residuo 20 %, risulta dedotta sulla base di più elementi fattuali rilevanti, quali: il rapporto familiare del proposto con i formali titolari delle quote;
l'assenza di redditi apprezzabili da parte degli intestatari;
l'epoca dell'intestazione, avvenuta nel 1998, ossia dopo l'arresto di NI per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; la provenienza dell'immobile di cui la società risulta titolare una mansarda di "Palazzo Di Marino", dalla liquidazione della DI.LA. Costruzioni s.r.l. La disponibilità, da parte di NI RT, delle quote della ME s.r.l. Unipersonale, intestata alla moglie AR RI D'CE, nelle more deceduta, è la conseguenza di un'inferenza tratta da più elementi fattuali rilevanti, quali il rapporto di coniugio con la formale intestataria delle quote e la diretta gestione, fino al 2008, EI lavori relativi all'immobile nel quale è stato ubicato il ristorante EN, di pertinenza della società, mediante l'uso di maestranze della LU PE s.r.l. e della DI.LA. Costruzioni s.r.l. La disponibilità, da parte di NI RT, del locale terraneo della superficie di 26 metri quadrati, sito in Cava EI NI, intestato a LO RA, è stata evidenziata sulla base di plurime circostanze di fatto significative, quali: il rapporto familiare (precisamente di affinità) del proposto, 26 "M originario titolare del cespite, con il soggetto cessionario;
l'assenza di redditi apprezzabili da parte di quest'ultimo; l'epoca del trasferimento, avvenuta nel 1997, ossia dopo l'arresto di NI RT per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. Deve solo aggiungersi che, in relazione all'affermazione della disponibilità, da parte di NI RT, EI beni indicati in questo paragrafo, non si pone la necessità di un confronto con la motivazione esposta nel decreto di primo grado, pur se gli stessi sono stati confiscati solo in appello. Invero, da quanto esposto nel provvedimento della Corte di merito, il Tribunale non ha escluso la riconducibilità di detti beni alla disponibilità di NI RT, ma ha negato l'origine illecita EI medesimi;
né, d'altro canto, questa osservazione risulta contrastato dal contenuto EI ricorsi per cassazione.
6.3.3. Risulta, invece, necessario un nuovo giudizio in relazione alla disponibilità da parte di NI RT del locale terraneo in Cava EI NI intestato a UI RT. In relazione a questo bene, infatti, l'acquisto risulta effettuato direttamente da UI RT per un prezzo modesto, Lire 7.300.000, ed il cedente risulta essere EN RT, persona in relazione alla quale nulla è precisato nel decreto impugnato. Nessuna indicazione, inoltre, è fornita nel decreto impugnato in ordine alla impossidenza, da parte di UI RT, delle modeste disponibilità patrimoniali e finanziarie necessarie per effettuare l'acquisto.
7. Esaminati i profili afferenti la disponibilità EI beni oggetto di provvedimento ablatorio da parte del giudice di secondo grado, a conferma di quanto statuito in prima cura o ex novo, è possibile esaminare le censure concernenti la legittima provenienza di tali cespiti.
7.1. Il ricorso presentato nell'interesse del proposto, nella premessa e nei due motivi, contesta innanzitutto l'individuazione del periodo in cui deve ritenersi che NI RT abbia fatto parte di un'associazione di tipo mafioso, che dovrebbe essere collocato tra il 1987 ed il 1991 e non già tra il 1984 ed il 1991, come ritiene la Corte d'Appello. Lamenta, poi, che il decreto impugnato avrebbe completamente ignorato l'esistenza di un patrimonio familiare esistente da epoca di molto precedente alla data di ingresso nel sodalizio in particolare, le due ditte individuali del proposto e della moglie, che gestivano due distinte stazioni di rifornimento di carburante dal 1971 e dal 1983, nonché la disponibilità di saldi bancari a credito pari a Lire 226.891.180 alla data del 31 dicembre 1981 - ed avrebbe affermato apoditticamente la percezione di utili o profitti per effetto della partecipazione al sodalizio. Deduce, ancora, che il giudizio sull'illegittimità delle risorse con cui è stata costituita la RT PE s.r.l., poi confluita nella RT PE s.p.a. poggia su un erroneo presupposto fattuale: nella RT 27 Ал PE s.r.l. non fu conferita la società di fatto RT NI e C., costituita il 28 dicembre 1984, come sostiene la Corte d'appello, bensì la ditta individuale NI RT, esistente già dal 1971. Osserva, infine, quanto all'acquisto degli immobili intestati alla DI.LA. s.r.l., che lo sforzo economico deve essere valutato al 50 % delle somme impiegate, essendo IO Di DO titolare di una quota sociale di pari importo, e che, anche a proposito di queste acquisizioni, non si è tenuto conto delle disponibilità bancarie pari a Lire 226.891.180, presenti già alla data del 31 dicembre 1981; aggiunge, inoltre, che le plusvalenze su tali beni sono il frutto del decorso del tempo.
7.2. Anche il ricorso presentato nell'interesse EI terzi, e sottoscritto dagli avvocati De Caro e Adinolfi, contesta, con argomentazioni ribadite nella memoria, l'individuazione del periodo in cui NI RT deve ritenersi inserito nell'associazione di tipo mafioso e la provenienza illecita delle quote relative alla RT PE s.p.a., alla LU PE s.p.a., alla EU s.r.l. ed alla ME s.r.l. Unipersonale (primo, secondo, terzo, quarto, ottavo e nono motivo di ricorso), EI due locali terranei ubicati in Cava EI NI ed intestati uno a LO RA e l'altro a EN RT (decimo, undicesimo e dodicesimo motivo di ricorso), nonché delle quote delle società DI.LA s.r.l. e COGEME, EI due appartamenti siti in Cava EI NI all'ottavo piano del "Palazzo Di Marino", intestati uno a NN RT e l'alto a LO RA, e, infine, dell'immobile posto in Cava EI NI ed intestato a AR RI D'CE (tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo motivo di ricorso). In particolare, si rileva che la condotta partecipativa del RT è databile tra i 1986/1987 ed il 1991, e non certo tra il 1984 ed il 1991, come immotivatamente affermerebbe la Corte d'appello. Si deduce, poi, quanto agli assetts societari confiscati ex novo dalla Corte d'appello, che l'attività del proposto nel settore EI carburanti è iniziata già nel 1971, che nella società RT PE s.r.l., il cui capitale era all'epoca pari a Lire 50.000.000, non è mai stata conferita la società di fatto RT NI e C., ma solo la ditta individuale NI RT esistente dal 1971, che il patrimonio netto di questa impresa è rimasto stabile tra il 31 dicembre 1986 ed il 31 dicembre 1991, che nessun elemento è stato addotto per indicare la "sproporzione" della società di fatto RT NI e C., il cui capitale era pari a Lire 50.000.000, che non si è tenuto conto delle disponibilità bancarie pari a Lire 226.891.180, presenti già alla data del 31 dicembre 1981, e che la presunta "contaminazione mafiosa" è minima, perché pari, esclusivamente, a due autocisterne fornite da PA SO, per un valore pari al 4,150 % del patrimonio aziendale, tanto più che di quest'ultimo facevano parte due impianti di distribuzione di carburante 28 Ал restituiti dalla stessa Corte d'appello. Si osserva, inoltre, quanto ai vani terranei intestati al UI RT e LO RA ed ai due appezzamenti di terreno intestati a NI RT, che illegittimamente la "sproporzione" è stata effettuata operando un'analisi globale sull'intero patrimonio, e non in relazione ai singoli beni, e che i due fondi rustici sono in realtà cespiti della RT PE s.p.a. Si lamenta, infine, quanto alla DI.LA. s.r.l., alla COGEME s.r.l. e agli immobili già confiscati dal Tribunale, che le due società sono state costituite con un modesto capitale sociale, in entrambi i casi pari a Lire 20.000.000, che le plusvalenze relative agli immobili di via Garzia sono state incassate solo nel 2001, e, quindi, molto dopo, l'acquisto degli appartamenti di "Palazzo Di Marino", che NN RT già nel 1994 aveva un reddito dichiarato pari a Lire 47.036.000, che LO RA aveva dichiarato redditi pari, per il 2001, ad Euro 21.168,00, e, per il 2002, ad Euro 21.499,00, e che le risorse utilizzate per l'acquisto dell'immobile già di proprietà del giudice NS RT provenivano da AR RI D'CE, titolare di una ditta individuale già nel 1983, nonché di redditi propri.
8. L'esame delle doglianze sopra riassunte, che deve essere svolto anche alla luce della nozione di motivazione inesistente o meramente apparente di cui si è parlato in precedenza, e della parziale riforma in senso peggiorativo per il proposto, richiede delle precisazioni su tre questioni: quella relativa alle individuazione della legittimità della natura delle risorse impiegate per gli acquisti;
quella riguardante la cd. impresa illecita, quale bene unitario all'interno del quale non può distinguersi tra componenti di origine lecita e componenti di origine illecita;
quella riguardante il modo di effettuare il raffronto tra le disponibilità esistenti per l'acquisto EI beni da sottoporre a confisca ed il costo sopportato a tal fine.
8.1. Il tema concernente la individuazione della «legittima provenienza» delle risorse impiegate per gli acquisti EI beni oggetto della proposta di ablazione presuppone, ed è strettamente connesso, a quello relativo alla perimetrazione cronologica» degli acquisti suscettibili di confisca di prevenzione. E' evidente, infatti, che, qualora siano passibili di ablazione solo i beni acquisiti nel periodo di pericolosità, le risorse esistenti già in epoca precedente, e in relazione alle quali non sussistano specifici elementi da cui desumerne altrimenti l'illiceità, possono offrire giustificazione della «legittima provenienza» EI cespiti ottenuti mediante il loro impiego, anche nel periodo di pericolosità. Il problema della «perimetrazione cronologica» degli acquisti suscettibili di confisca di prevenzione è stato specificamente affrontato dalla giurisprudenza 29 + delle sezioni unite (cfr. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605, spec. § 12.). Questa decisione ha osservato che, anche in materia di pericolosità cd. qualificata, quest'ultima è «"misura temporale" del suo ambito applicativo e, quindi, della sua efficacia acquisitiva». Le sezioni unite hanno precisato: «Sennonché, mentre nell'ipotesi di pericolosità "generica" l'individuazione cronologica rappresenta per quanto si è detto operazione tutt'altro che - disagevole, in caso di pericolosità qualificata la relativa determinazione appare più complessa e problematica. Ed infatti, fermo restando il principio che la pericolosità (rectius l'ambito cronologico della sua esplicazione) è "misura" dell'ablazione, la proiezione temporale di tale qualità non sempre è circoscrivibile in un determinato arco temporale. accadeTuttavia, nell'ipotesi in cui la pericolosità investa, come ordinariamente, l'intero percorso esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di legge, è pienamente legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso. Resta ovviamente salva come per la pericolosità generica la facoltà - dell'interessato di fornire contraria e liberatoria, attraverso la prova dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali. Con l'imprescindibile corollario che una prova siffatta, specie per gli acquisti risalenti nel tempo, non deve rispondere, neppure in questo caso, ai rigorosi canoni probatori del giudizio petitorio, con il rischio di assurgere al rango di probatio diabolica, potendo per quanto si è detto anche affidarsi a mere - allegazioni, ossia a riscontrabili prospettazioni di fatti e situazioni che rendano, ragionevolmente, ipotizzabile la legittima provenienza EI beni in contestazione. Invece, ove la fattispecie concreta consenta al giudice della prevenzione di determinare comunque in forza di insindacabile apprezzamento di merito (in - quanto congruamente giustificato) e sulla base di ogni utile indagine il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale, saranno suscettibili di apprensione coattiva "soltanto" i beni ricadenti nell'anzidetto perimetro temporale». Può aggiungersi che le esposte conclusioni della decisione delle sezioni unite aveva già specifici e recenti precedenti nell'elaborazione della giurisprudenza delle sezioni semplici (cfr., ad esempio: Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103; Sez. 2, n. n. 24276 del 29/04/2014, Bellocco, Rv. 260296; Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, dep. 2013, Coli, Rv. 254545). Il principio giuridico appena indicato, secondo cui, quando sono individuabili 30 Ал il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale, saranno suscettibili di apprensione coattiva "soltanto" i beni ricadenti nell'anzidetto perimetro temporale», è importante anche ai fini della vicenda in esame: è incontroverso, infatti, che il proposto disponesse di beni e risorse finanziarie di rilevante consistenza in epoca sicuramente precedente a quella in cui è databile il momento iniziale della sua pericolosità sociale, e, come tali, potenzialmente idonei a giustificare la «legittima provenienza» di quanto con essi acquistato anche durante il periodo di pericolosità.
8.2. Il tema concernente la cd. impresa illecita, quale bene unitario all'interno del quale non può distinguersi tra componenti di origine lecita e componenti di origine illecita, deve essere esaminato alla luce di una significativa elaborazione giurisprudenziale. In particolare, una prima pronuncia ha messo in rilievo che l'impresa è una realtà unitaria, quale attività economica organizzata, nella quale i singoli beni perdono la loro individualità, sicché non è possibile distinguere tra capitale originariamente lecito e capitale di provenienza illecita;
ciò, tanto più che, una volta accertata, anche soltanto in via indiziaria, la natura illecito-mafiosa dell'attività imprenditoriale», deve concludersi che «l'impresa ha avuto la possibilità di espandersi e di produrre reddito proprio grazie all'uso distorto (in quanto squisitamente "mafioso") che è stato fatto EI [...] beni [aziendali]» e che «anche le entrate progressivamente reimpiegate per l'ulteriore sviluppo aziendale devono ritenersi connotate da quella illiceità, che l'art. 2 ter I. n. 575/1965 intende colpire attraverso la confisca EI beni di provenienza illecita>> (Sez. 2, n. 5640 del 10/01/2007, Schimmenti, non mass.). Successive decisioni hanno riproposto il principio della sentenza Schimmenti, ma apportando significative precisazioni. Due pronunce, infatti, hanno anche evidenziato che, nelle fattispecie sottoposte alla loro cognizione, «tutto il percorso imprenditoriale, secondo il motivato convincimento EI giudici di merito, era stato, sin dall'inizio, agevolato e sostenuto dall'organizzazione mafiosa in un circuito perverso di illecite cointeressenze» (così Sez. 5, n.17988 del 30/01/2009, Baratta, Rv. 244802, nonché in termini sostanzialmente analoghi, Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di EN, Rv. 259871). Una decisione ancor più recente, poi, ha formalmente enunciato il principio di diritto secondo cui una impresa esercitata in forma societaria, la quale abbia stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un'associazione mafiosa è legittimamente confiscabile nella sua interezza a condizione, tra l'altro, che la illecita attività [del proposto] si riveli assorbente in tutto o in gran parte rispetto all'attività economica dell'impresa» (v. Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, D'Agui, Rv. 262622). An 31 La precisazione rappresentata nella sentenza appena indicata risulta pienamente condivisibile. In effetti, in tanto un'impresa, e, meglio, un complesso aziendale possono dirsi interamente "contaminati" e, come tali, suscettibili di ablazione nella totalità EI beni che la compongono, in quanto l'attività illecita sia preponderante, per valore, rispetto a quella lecita. Del resto, a voler accedere alla impostazione dell'unitarietà del bene, lo stesso può dirsi frutto di attività illecita solo se quest'ultima sia nettamente prevalente, altrimenti dovrebbe dirsi, nell'ipotesi contraria, che il bene è inscindibilmente frutto di attività lecita pur in presenza di apporti illeciti rilevanti, ma di minor significato rispetto a quelli leciti. Ancora, che l'impresa non costituisca un bene da valutare necessariamente in termini inscindibili è dimostrato proprio dalla possibilità di suddividerne il capitale in quote (o, eventualmente, di azioni) attribuibili a titolari diversi. Inoltre, se l'impresa abbia un patrimonio in parte significativa di provenienza lecita, ma sia utilizzata come strumento illecito da un sodalizio di tipo mafioso, la sua ablazione potrà essere eventualmente disposta a norma dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., quale utilità rientrante nella categorie delle «cose servirono o furono destinate a commettere il reato». Ne deriva, allora, che, nei limiti del giuridicamente ed economicamente possibile, anche con riferimento ad un'azienda è necessario distinguere tra apporti leciti ed apporti illeciti e sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore (e di patrimonio) riferibili ai secondi;
la confisca totale EI beni o delle quote, poi, potrà essere disposta solo nel caso di assoluta, o comunque nettissima, preponderanza delle risorse di natura illecita.
8.3. Il tema concernente il modo di effettuare il raffronto tra le disponibilità di legittima provenienza esistenti nel patrimonio del proposto ed il costo sopportato per l'acquisto EI beni da sottoporre ad ablazione risulta oggetto di specifico approfondimento, più che in relazione alla materia delle misure di prevenzione, con riguardo alla confisca prevista dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modifiche. In riferimento a quest'ultima tipologia di provvedimento di sottrazione coattiva, ed ai fini della sua applicazione, la ormai consolidatissima giurisprudenza di legittimità ravvisa la necessità di individuare uno squilibrio tra le risorse legittimamente disponibili nel momento EI singoli acquisti rispetto al valore EI beni di volta in volta acquisiti (cfr., per tutte, Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491, e, più di recente, Sez. 6, n. 47567 del 20/11/2013, Balducci, Rv. 258030). Si tratta di un principio in linea generale applicabile anche in materia di misure di prevenzione, perché All rispondente ad esigenze di ragionevolezza e di proporzione. 32 Per le stesse esigenze, però, resta fermo che questo raffronto tra risorse legittimamente disponibili e singoli acquisti non può essere effettuata in modo atomistico e sganciato dal contesto complessivo EI movimenti finanziari e patrimoniali effettuati nell'ambito di un medesimo, circoscritto, periodo di tempo: in questo senso, risulta pienamente condivisibile l'insegnamento secondo cui deve escludersi che l'indagine e la valutazione del giudice sui beni del proposto possa essere proficuamente compiuto senza una considerazione globale EI movimenti del suo patrimonio, nel periodo sospetto, e della complessiva destinazione, di tutti i mezzi economici a sua disposizione, sicché, in tale ottica, sono del tutto prive di significato concreto dimostrazioni settoriali attinenti l'acquisto di un singolo bene (così Sez. 6, n. 1265 del 03/04/1995, Annunziata, Rv. 202310). In conclusione, quindi, il giudice della confisca di prevenzione, da un lato, deve procedere ad una valutazione globale EI movimenti del patrimonio del proposto nel periodo sospetto;
dall'altro, non può trascurare completamente le risorse legittimamente disponibili, ma deve tenerne conto secondo principi di proporzione ed equilibrio, così da giustificare, eventualmente, anche solo una parte EI complessivi acquisiti o incrementi.
9. I principi giuridici indicati forniscono le linee-guida per analizzare la correttezza delle conclusioni del decreto impugnato in tema di ritenuta provenienza illecita EI beni di cui è stata disposta la confisca.
9.1. Occorre innanzitutto verificare la correttezza della perimetrazione del periodo di pericolosità di NI RT compiuta dalla Corte d'appello. Il decreto impugnato ritiene che il periodo significativo si collochi tra il 1984 ed il 1991, modificando l'impostazione del Tribunale, richiamata anche nei ricorsi, secondo cui l'arco temporale rilevante è quello ricadente tra il 1986 ed il 1991. Precisamente, il provvedimento oggetto del presente ricorso individua il periodo di pericolosità sociale tra il 1984 ed il 1991 in ragione della decisione della Corte di cassazione che ha espressamente confermato, sul punto, le conclusioni della Corte d'appello nel giudizio all'esito del quale NI RT è stato condannato per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "Nuova famiglia" e capitanata da RM LF. Le conclusioni del decreto impugnato risultano immuni da censure, pur tenendo conto dell'esigenza di un confronto con le argomentazioni del Tribunale, atteso il (parzialmente) diverso risultato raggiunto. La Corte d'appello, infatti, ha posto a fondamento del proprio assunto il giudicato penale. Né le difese, pur contestando tale approdo, hanno specificamente evidenziato l'esistenza di precise circostanze che siano state valorizzate nel decreto di primo grado ai fini 33 "An di una diversa datazione, e, però, pretermesse nella motivazione del provvedimento EI giudici di appello.
9.2. Ritenuta immune da vizi l'individuazione del periodo di pericolosità qualificata di NI RT tra il 1984 ed il 1991, occorre poi verificare se siano stati correttamente individuati i beni e le disponibilità presenti nel suo patrimonio in epoca precedente al 1984. Dalla lettura del decreto impugnato risulta che, alla data in questione, NI RT era titolare di un impianto per la distribuzione di carburante, sito in Salerno, alla via Generale Clark, facente capo all'omonima ditta individuale aperta nel 1971, e poi conferito alla RT PE s.r.l. il 31 agosto 1994, all'atto della costituzione di tale società, mentre la moglie, AR RI D'CE, era a sua volta titolare di un altro distributore di carburante, sito in Salerno, alla via Rocco Cocchia, aperto il 6 gennaio 1983, poi conferito alla società di fatto NI RT e C., e quindi prevenuto alla RT PE s.r.l. (p. 55); inoltre, RT NI, al 31 dicembre 1981, vantava un saldo attivo su rapporti bancari pari a Lire 226.891.180, da ritenersi, secondo il provvedimento di primo grado, «frutto della ricchezza personale del RT e del coniuge» (p. 50).
9.3. Pur dando atto dell'esistenza di tale punto di partenza, la Corte d'appello ha ritenuto di procedere ad ablazione di tutti i beni acquistati da NI RT, personalmente o attraverso imprese e società a lui facenti capo, nel periodo compreso tra il 1984 al 1991, e a tutt'oggi riferibili al proposto nonostante i successivi trasferimenti, nonché delle società che, pur costituite in epoca successiva al 1991, sono state formate attraverso il conferimento di beni acquistati o incrementati nell'arco temporale dal 1984 al 1991. Questi gli acquisiti che, secondo quanto emerge dal decreto impugnato, risultano effettuati tra il 1984 ed il 1991: a) nel 1984, in data 28 dicembre 1984, viene costituita la società di fatto NI RT e C. (poi rilevata anche per le residue quote, attraverso la moglie, nel 1986) (p. 52 e p. 62); b) nel 1986, in data 3 febbraio 1986, viene comprato dal proposto il terreno dell'estensione di 1,10 are, sito in Cava EI NI, censito nel Nuovo Catasto Urbano foglio 3, particella n. 1388, al prezzo di Lire 26.400.000 (p. 3); c) nel 1988, in data 31 ottobre 1988, viene costituita la società "LU PE s.r.l." (il cui capitale è detenuto da NI RT e dalla moglie AR RI D'CE in misura pari al 51 %) (p. 52 e p. 3); d) nel 1989, nelle date 4 marzo 1989 e del 18 novembre 1989, NI RT acquista immobili ubicati in Cava EI NI, alla via Garzia, n. 13, e alla piazza Abbro, n. 10 (cd. "Palazzo De Marino"), tra i quali quelli attualmente intestati alla DI.LA Costruzioni, s.r.l., alla COGEME s.r.l., alla EU s.rl., a NN RT e a LO 34 An RA, sostenendo complessivamente una spesa pari, per la sua quota, a Lire 426.000.000 (p. 35-36), e in data 24 ottobre 1989 costituisce la DI.LA. Costrzioni s.r.l. versando un capitale di Lire 10.000.000; e) nel 1990, in data 5 settembre 1990, AR RI D'CE acquista l'appartamento sito in Cava EI NI alla via Martiri della Resistenza per un prezzo dichiarato di Lire 50.000.000 (p. 47-49); f) nel 1991, nelle date del 5 marzo 1991 e del 15 ottobre 1991, NI RT acquista, rispettivamente, in prima persona, un terreno dell'estensione di 179 mq., sito in Salerno, località Torre Angellara, via Gen. Clark, al prezzo di Lire 20.000.000 (p. 70), nonché, mediante la DI.LA. Costruzioni s.r.I., un ulteriore appartamento, due depositi ed un giardino in Cava EI NI, via Abbro ("Palazzo Di Marino"), per un prezzo dichiarato di Lire 35.000.000, ma secondo la D.I.A. pari, effettivamente a Lire 330.000.000 messi a disposizione da NS RT (p. 35 e 36), ed ancora inizia i lavori di ristrutturazione di "Palazzo Di Marino", effettuati tra il 1991 ed il 2004, per un importo complessivamente pari a Lire 468.897.320 (p. 35). Il decreto impugnato, poi, non indica alienazioni di beni nel periodo in questione e segnala che NI RT ha presentato dichiarazioni EI redditi negative per gli anni di imposta 1985 e 1987, e dichiarazioni EI redditi positive per circa Lire 60.000.000 nel 1986, per circa Lire 18.000.000 nel 1988 e per circa Lire 86.000.000 nel 1989 (p. 36).
9.4. La ragione che, ad avviso della Corte d'appello, giustifica la confisca di tutti i beni indicati supra al § 9.3. (i beni ritenuti anche oggi riferibili a NI RT, ed acquistati personalmente o attraverso imprese e società a lui facenti capo, nel periodo compreso tra il 1984 al 1991, nonché delle società che, pur costituite in epoca successiva al 1991, sono state formate attraverso il conferimento di beni acquistati o incrementati nell'arco temporale dal 1984 al 1991) è quella della sproporzione, cui si aggiungono elementi fattuali dai quali si evince l'ausilio ottenuto dalla criminalità organizzata. In particolare, a questo proposito, il decreto cita, innanzitutto, in relazione agli affari immobiliari, l'utilità consistita nell'aver ottenuto, tramite l'intervento di RM LF, lo sgombero degli immobili siti in Cava EI NI di via Garzia, senza alcuna contropartita, da parte degli inquilini SO, De MA e Senatore, come espressamente rilevato anche dalla sentenza della Corte di cassazione nel processo penale a carico di NI RT (p. 40-41). In relazione alle vicende delle imprese petrolifere, poi, il provvedimento impugnato segnala: a) l'ottenimento a titolo gratuito di due autocisterne per la distribuzione all'ingrosso di prodotti petroliferi ottenute da PA SO verosimilmente nel 1989 (p. 53 e p. 55-57); b) l'acquisizione di commesse per forniture di carburante a ditte vicine all'organizzazione malavitosa "Nuova Famiglia" e titolari 35 Al di sub-appalti di lavori pubblici, come in relazione al cd. "Trincerone" di Cava EI NI (p. 53); c) il fortissimo incremento dell'utile di esercizio dell'impresa petrolifera, passato da Lire 41.433.699 alla data del 31 dicembre 1986, a Lire 106.025.609 alla data del 31 dicembre 1991 (p. 54). Trattasi, sicuramente di dati significativi e congruenti. Residuano, però, un profilo di omessa motivazione ed un profilo di violazione di legge. Quanto al primo aspetto, il decreto impugnato più volte fa riferimento alla disponibilità, da parte di NI RT, alla data del 31 dicembre 1981, ossia in epoca anteriore a quello del periodo di pericolosità, di saldi attivi presso banche per un importo pari complessivamente a Lire 226.891.180, e rappresenta, inoltre, che il giudice di primo grado, proprio in ragione di tale disponibilità, ritenuta «frutto della ricchezza personale del RT e del coniuge», aveva escluso di poter ritenere la confluenza, nelle attività petrolifere, di capitali illeciti, quanto meno in relazione all'«investimento primigenio». Tuttavia, del significato di tale circostanza, la Corte d'appello non offre alcuna spiegazione, a differenza di quanto motivatamente espone, ad esempio, con riguardo all'andamento degli affari della ditta NI RT dal 1986 al 1991 (il decreto impugnato spiega perché il raffronto tra i valori relativi al patrimonio netto indicato alle due date è un elemento recessivo rispetto a quello desumibile dal raffronto tra i valori relativi all'utile di esercizio indicato alle medesime date). Di conseguenza, l'omessa considerazione della circostanza della disponibilità bancaria, da sola potenzialmente decisiva per un esito opposto su un punto oggetto del ricorso, e precisamente sulla legittima provenienza di (almeno) una parte EI fondi impiegati per gli acquisiti, tanto più perché già valorizzata a favore del proposto nel decreto di primo grado, costituisce, per tale parte della decisione, motivazione inesistente o meramente apparente. E' perciò necessario un nuovo giudizio sul punto che illustri motivatamente perché di detta provvista non possa tenersi conto (ad esempio, perché a sua volta profitto di precedenti, e diverse, attività illecite o perché già impiegata in altri acquisti), ovvero, qualora invece la stessa debba ritenersi non illecitamente conseguita nonché impiegata per gli acquisti nel periodo compreso tra il 1984 ed il 1991, a quali beni debba essere riferita. Quanto al secondo aspetto, poi, il decreto impugnato, con riferimento alle imprese del settore petrolifero, opera una implicita, ma evidente applicazione della nozione di impresa illecita, senza però precisare perché gli apporti illeciti sarebbero preponderanti rispetto a quelli leciti, e, come tali, idonei a giustificare l'ablazione dell'intero complesso aziendale. In effetti, la Corte d'appello non solo ha omesso di attribuire qualunque significato alle disponibilità bancarie esistenti alla data del 31 dicembre 1981, e che pure il Tribunale aveva posto a 36 Al fondamento della sua decisione di escludere la confisca delle aziende petrolifere: i giudici di secondo grado, nel valutare l'andamento economico della ditta individuale NI RT, di cui poi si indica il conferimento nella "RT PE s.r.l." (v., specificamente, p. 55, ma anche p. 56-57), fanno anche puntuale indicazione al parco automezzi aziendale e rappresentano che le autocisterne fornite da PA SO avevano un valore pari al 25% dello stesso anche alla data del 31 dicembre 1991, senza però precisare quale fosse l'origine e la data d'acquisto degli ulteriori veicoli (p. 57). Si aggiunga, inoltre, che la Corte di merito ha ritenuto di scorporare dalla "RT PE s.r.l." i due impianti di distribuzione al dettaglio di carburante, perché preesistenti (uno, intestato a NI RT, operante dal 3 febbraio 1971, e l'altro, intestato a AR RI D'CE, operante dal 6 gennaio 1983), sia pur sottolineando il modesto valore degli stessi rispetto alla società petrolifera. Alla luce di quanto appena evidenziato, per come emergente direttamente dal testo della motivazione del provvedimento impugnato, è evidente che i giudici di secondo grado hanno ritenuto di disporre la confisca delle aziende petrolifere nella loro interezza, facendo applicazione di una nozione di impresa illecita che prescinde da una puntuale evidenziazione della preponderanza degli apporti illeciti rispetto alle risorse lecite. Proprio in considerazione EI precedenti rilievi, invece, deve ritenersi infondata la doglianza di travisamento del fatto formulata nei ricorsi, secondo cui il decreto impugnato indica come oggetto del conferimento nella "RT PE s.r.l." la società di fatto RT NI e C., invece che la ditta individuale NI RT. Invero, la Corte d'appello di Salerno indica con chiarezza che la ditta individuale NI RT è stata conferita nella "RT PE s.r.l." (cfr., con assoluta chiarezza, p. 55 e p. 57) e dà inoltre conto dettagliatamente delle vicende economiche della precisata impresa individuale (v., in particolare, p. 54, in relazione all'andamento degli affari, e p. 56-57, con riguardo al parco automezzi ed all'acquisizione EI due veicoli provenienti da PA SO). Si impone, in conclusione, anche in relazione alle aziende petrolifere, la necessità di un nuovo giudizio che esamini se le stesse abbiano visto l'impiego preponderante di risorse illecite, sì da giustificare un'ablazione totale delle stesse, o se, invece, siano scorporabili valori e beni ulteriori rispetto ai due impianti di distribuzione al dettaglio di carburante già non confiscati.
9.5. Un distinto approfondimento, infine, deve essere riservato ai beni costituiti dal locale terraneo della superficie di 26 metri quadrati, sito in Cava EI NI, riportato nel N.C.E.U. di quella città alla partita 1001506, foglio 25, particella 150/5, intestato a LO RA, e dal locale terraneo sito in Cava 37 M EI NI, riportato nel N.C.E.U. di quella città alla partita 1008939, foglio 3, particella 993/17, intestato a UI RT. Nessuna motivazione specifica è fornita in argomento nel decreto impugnato, che pure ha riformato in peius la decisione del giudice di primo grado, il quale aveva escluso la confisca. La Corte d'appello, infatti, si limita a dire che occorre operare un raffronto globale tra il valore EI cespiti acquisitati e le risorse lecite a disposizione di NI RT. Deve però rilevarsi che, se è doveroso procedere ad una considerazione globale EI movimenti finanziari e patrimoniali effettuati nell'ambito di un medesimo periodo di tempo, l'esistenza di risorse lecite deve essere pure in qualche modo considerata e non può essere completamente obliterata;
è inoltre necessario accertare se il bene sia entrato nella disponibilità sostanziale del proposto in epoca diversa da quella nella quale il medesimo ha manifestato la sua pericolosità. Inoltre, il primo bene, ritenuto con decisione immune da vizi nella disponibilità di NI RT (v. supra, § 6.3.2.), prima della sua alienazione a LO RA, era intestato a NI RT (p. 4). E' pertanto necessario accertare, innanzitutto, se lo stesso fosse stato acquistato dal proposto in epoca antecedente al 1984, e, inoltre, se detto acquisto primigenio possa essere giustificato da risorse di legittima provenienza. Per quanto concerne il secondo bene, di cui deve essere preliminarmente accertato se sia da ritenersi nella disponibilità di NI RT (v. supra, § 6.3.3.), è doverosa una rinnovata valutazione anche in ordine alla legittima provenienza. Invero, il bene in questione sembra appartenere ad un ambito familiare già in epoca preesistente alle vicende da cui è derivato il giudizio di pericolosità (alienante è EN RT), la data di acquisto dello stesso da parte di UI RT è successiva al periodo 1984-1991 (l'atto di acquisto è del 5 agosto 1999) ed il prezzo pagato risulta assolutamente modesto (Lire 7.300.000). 10. In conclusione, quindi, il decreto impugnato deve essere annullato per nuovo giudizio. Alla luce delle conclusioni precedentemente esposte, innanzitutto, con riferimento al profilo della disponibilità EI beni sottoposti ad ablazione nel decreto impugnato, il giudice del rinvio dovrà valutare se il locale terraneo sito in Cava EI NI, riportato nel N.C.E.U. di quella città alla partita 1008939, foglio 3, particella 993/17, intestato a UI RT possa ritenersi nella disponibilità di NI RT. In secondo luogo, poi, il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'aspetto della 38 m legittima provenienza di tutti i beni oggetto della confisca del giudice di appello, al fine di valutare se gli stessi, o alcuni di essi, eventualmente anche solo in parte, siano stati acquistati con risorse lecitamente disponibili o comunque abbiano un'origine lecita. In particolare, per quanto concerne i beni acquistati, costituiti o incrementati nel periodo compreso tra il 1984 ed il 1991, nonché per quelli che ne sono la diretta derivazione (le quote pari al 50% delle società DI.LA. Costruzioni s.r.l. COGEME s.r.l., i due appartamenti ubicati in Cava EI NI, all'ottavo piano del fabbricato denominato "Palazzo Di Marino", ed intestati uno a NN RT, l'altro a LO RA, l'immobile sito in Cava EI NI, alla via Martiri della Resistenza, n. 15, intestato a AR RI D'CE, la totalità delle quote e EI complessi aziendali delle società "RT PE s.p.a.", "LU PE s.r.l.", EU s.r.l., e ME s.r.l. Unipersonale, i due terreni intestati a NI RT siti uno in Salerno e l'altro in Cava EI NI, ed acquistati rispettivamente nel 1991 e nel 1986), occorrerà una puntuale disamina su se, e in che misura, la provenienza degli stessi possa essere giustificata dall'impiego delle disponibilità bancarie esistenti alla data del 31 dicembre 1981 e pari a Lire 226.891.180, nonché dai beni aziendali della ditta individuale NI RT preesistenti al 1984 e dallo svolgimento dell'attività di detta impresa nella parte in cui possa dirsi non contaminato. Per quanto concerne, poi, il locale terraneo della superficie di 26 mq., sito in Cava EI NI, intestato a LO RA, e poi trasformato, per la demolizione del fabbricato, in diritti su area urbana per mq. 840 ed il locale terraneo della superficie di 14 mq., sito in Cava EI NI, intestato a UI RT, e a questi ceduto da EN RT, l'approfondimento dovrà riguardare l'individuazione del momento in cui tali beni sono effettivamente entrati nella disponibilità del proposto e, in ogni caso, se il loro acquisto sia giustificabile con risorse di legittima provenienza. Il giudizio di rinvio, infine, deve essere rimesso alla Corte di appello di Napoli, non essendovi un'altra sezione della Corte d'appello di Salerno, pur essendo la previsione di cui all'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. formalmente riferita all'annullamento di una sentenza, in quanto il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale ed i decreti che concludono le fasi del medesimo hanno natura sostanziale di sentenza (in questo senso, si è consolidata la più recente giurisprudenza: cfr., in particolare, Sez. 6, n. 40999 del 01/10/2015, Viviani, Rv. 264742, nonché Sez. 6, n. 11662 del 02/02/2006, Castelluccia, Rv. 233820; per la soluzione contraria, il precedente più recente massimato è costituito da Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015). M 39
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 17 maggio 2017. Francesco Ippolitoд рей Il Presidente Il Consigliere estensore IO Corbo "Anton Cl DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 GIU 2017 ILFNZIONARIO,GIUDIZIARIO Piera Esposito E N I O T 40 0 4