Sentenza 17 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, è immune da censure la decisione con cui il giudice di appello rigetti il ricorso avverso il diniego dell'istanza di revoca della misura di prevenzione - proposta a seguito di sentenza definitiva di assoluzione dal reato di associazione a delinquere, ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - in quanto, in virtù della totale autonomia dei procedimenti in questione, la pronuncia assolutoria ed irrevocabile non comporta l'automatica esclusione della pericolosità, quando la valutazione di tale requisito sia effettuata dal giudice della prevenzione in base ad elementi distinti, ancorché desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza.
Commentario • 1
- 1. Assolti in sede penale, ma .. pericolosi (Cass. 27855/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2006, n. 9505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9505 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 17/01/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 93
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 009651/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO NZ N. IL 10/08/1951;
2) LO MA EF;
3) LO PA;
4) AP LI;
avverso DECRETO del 22/12/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
La Corte
OSSERVA
Con provvedimento 22.10.2004, la Corte d'Appello di Milano (cui la prima sezione penale di questa Corte, qualificata l'impugnazione come ricorso in appello, ha rimesso gli atti con sentenza 20.4.2004) ha respinto il ricorso proposto da AN CE, AN CO AN, AN LA ed AP NA avverso il decreto 11.4.2003 emesso dal Tribunale della stessa città, reiettivo dell'istanza di revoca, L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, della misura di prevenzione patrimoniale disposta con decreto 18.12.1998 - divenuto definitivo in data 8.2.2002 - afferente alla confisca di una serie di beni immobili intestati al AN CE, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni quattro in presenza di imputazione di partecipazione ad associazione a delinquere D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74. Hanno proposto ricorso per Cassazione, uno actu ed a mezzo del comune difensore, AN NZ e, nella qualità di terzi interessati, AN CO AN, AN LA e AP NA, deducendo: 1) violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 7 in relazione alla L. n. 55 del 1990, art. 14, laddove la Corte territoriale ha escluso che nella sopravvenuta sentenza del Tribunale di Milano in data 30.11.2002, divenuta definitiva in data 21.12.2002, assolutoria del AN CE, con formula perché il fatto non sussiste ai sensi del primo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., dal reato associativo, sia riconoscibile il fatto nuovo attestativo della cessazione ex tunc della pericolosità qualificata del prevenuto;
2) illegittimità costituzionale della L. n. 956 del 1423, L. n. 575 del 1965 e L. n. 55 del 1990 per violazione degli artt. 3, 27 e 42 Cost.,
nonché degli artt. 648, 650, 652, 653 e 654 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 3 Cost., derivandone, nella applicazione delle norme quale resa nel provvedimento impugnato, una vanificazione degli effetti favorevoli del giudicato penale oltre che una lesione, nella specie, del diritto di proprietà.
Il Procuratore Generale di legittimità, con propria requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Il difensore dei ricorrenti ha depositato, in data 11.1.2006, una memoria di replica ulteriormente illustrativa delle ragioni del ricorso. Si verte, dunque, in tema di provvedimento applicativo di misura di prevenzione adottato ai sensi della L. n. 575 del 1965 e della L. n. 55 del 1990, art. 14; L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, in ordine al quale l'interessato ha dedotto - a sostegno dell'istanza di revoca ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2 - il difetto del presupposto della pericolosità ex tunc attestato dalla sentenza assolutoria, irrevocabile, emessa in data 30.11.2002 dal Tribunale di Milano;
sentenza che la Corte di Appello ha ritenuto, nella specie, non dimostrativa dell'insussistenza originaria della pericolosità giustificativa della confisca, e ciò in ragione del principio di autonomia dei procedimenti, risultando comunque individuabili, nella pronuncia del Tribunale, la sentenza assolutoria, elementi di segno opposto. I ricorrenti censurano l'ordinanza, qualificandola come il prodotto di una esasperata applicazione del principio di autonomia dei procedimenti - tale da indurre la questione di legittimità costituzionale ut supra - posto che nella specie la sentenza assolutoria ha accertato "l'innocenza dell'imputato", ai sensi del comma 1 dell'art. 530 cod. proc. pen. e, laddove è stata ritenuta "non palesemente inattendibile" la chiamata in correità (operata da tale IN), sarebbe evidente l'erronea lettura della sentenza, essendosi ivi dato atto, al contrario, di una chiamata "estremamente imprecisa, lacunosa, contraddittoria, farraginosa, intrinsecamente inattendibile nonché priva del benché minimo riscontro individualizzante sulla esistenza della struttura associativa criminale" (peraltro sussunta in ipotesi di reato che non giustificherebbero la misura di prevenzione patrimoniale). I ricorsi non possono trovare accoglimento.
Deve anzitutto rilevarsi, infatti, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come prospettata dai ricorrenti, e cioè con riferimento alla conciliabilità dell'applicazione o al mantenimento delle misure di prevenzioni patrimoniali nei confronti di soggetti assolti ex art. 530 c.p.p., comma 1, dal reato sintomatico di pericolosità qualificata;
puntuale, infatti, è il richiamo, operato dal P.G. presso questa Corte, all'ordinanza della Corte Costituzionale 22.7.1996 n. 275, che ha ribadito le profonde differenze funzionali e strutturali tra procedimento penale di cognizione e procedimento di prevenzione, il primo ricollegato a un determinato fatto-reato e il secondo riferito ad una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che neppure necessariamente debbono costituire reato. Donde, evidentemente, l'assoluta improspettabilità di una lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. - addirittura eccentrico rispetto al tema che si è inteso affrontare - e tanto meno del "diritto di proprietà dei terzi" (nella specie, diretti familiari del prevenuto, la cui disponibilità dei beni è in tal caso presunta) restando pur sempre assicurato a tali terzi, ove rivendichino la titolarità del bene confiscato, svolgere le proprie deduzioni difensive nel procedimento di applicazione della misura ovvero, non avendo partecipato allo stesso, proporre incidente di esecuzione.
La totale autonomia dei procedimenti giustifica, secondo radicato insegnamento del Giudice di legittimità, che la stessa pronuncia "pienamente" assolutoria, ed irrevocabile, del soggetto interessato, non comporti automatica esclusione della pericolosità quando la valutazione di tale requisito venga effettuata dal Giudice della prevenzione in base ad elementi distinti, anche se desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza (Cass. Sez. Un.
3.7.1996 h. 18, P.G. in proc. LI ed altri nonché, fra le tante, e nel senso della più ampia possibilità valutativa del Giudice della prevenzione, Cass. Sez. 2^, 9.5.2000 n. 2542, Coraglia;
Cass. Sez. 5^, 9.5.2000 n. 1968, Mannone;
Cass. Sez. 1^, 3.11.1995 n. 5522, Repaci;
Cass. Sez. 1^, Cass. Sez. 1^, 18.3.1994 n. 1324, La Cava).
Nella specie, la Corte milanese ha adeguatamente motivato la sussistenza di siffatti elementi, procedendo ad una autonoma valutazione dello intero quadro probatorio, comprensivo non soltanto della chiamata del collaborante IN - giudicata intrinsecamente inattendibile nei termini enunciati (correttamente) dai ricorrenti - ma anche delle dichiarazioni del collaboratore Bulgari, della intervenuta condanna per reato associativo a carico di altri chiamati in reità dallo stesso IN, nonché di una | serie di risultanze istruttorie, fra le quali i rapporti con altri sodali, tali da condurre ad una ordinanza di custodia cautelare "passata indenne per il vaglio del Tribunale e della Corte di Cassazione", ed infine del fatto che il AN è stato assolto in ordine ai c.d. reati - fine (violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) soltanto per insufficienza e contraddittorietà della prova;
elementi tutti coerentemente leggibili - seppure non ritenute dal Giudice del procedimento di cognizione sufficienti, con giudizio di genericità limitato alle ulteriori dichiarazioni accusatorie, a fondare il giudizio di colpevolezza - in senso indiziante dell'appartenenza del AN all'associazione criminale.
Infondata è, a tal punto, la censura dei ricorrenti secondo cui dovrebbe fungere da sbarramento la stessa formula assolutoria ex art. 530 c.p.p., comma 1, in ordine al reato associativo, così come quella che l'impugnato provvedimento conterrebbe un illogico o immotivato giudizio di "non palese inattendibilità" del IN atteso che, al contrario, espunta la chiamata (e pur non preclusane l'autonoma valutazione), l'ordinanza ha comunque valorizzato, ulteriori elementi sintomatici della pericolosità qualificata. Neppure conducente è la doglianza che l'ordinanza avrebbe ignorato il difetto di riscontri esterni individualizzanti a carico del AN - come reso nella definitiva sentenza assolutoria - costituendo lineare applicazione dell'autonomia dei procedimenti, secondo consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, la diversa rilevanza delle chiamate in correità o in reità, che se devono essere sorrette da riscontri esterni individualizzanti per giustificare la condanna, non devono essere, invece, necessariamente munite di tale carattere ai fini dell'accertamento della pericolosità (condizione insita, peraltro, nella probabile appartenenza ad un sodalizio criminoso).
Nè ha pregio, infine, l'assunto - ricavato dall'inciso della già citata sentenza 275 del 1996 della Corte Costituzionale, laddove si fa riferimento alla "opportuna disposizione di coordinamento e di economia investigativa contenuta nella L. 13 settembre 1982, n. 646. art. 23 bis, comma 1 e 2" - che difetterebbe ab origine il presupposto di applicazione della misura in relazione alla condizione di un soggetto nei confronti del quale non pendeva un procedimento per uno dei delitti di cui alla L. n. 575 del 1965; risulta, infatti, dal testo dell'impugnato provvedimento, che entrambe le misure di prevenzione (personale e patrimoniale) sono state contestualmente applicate al AN a cui carico pendeva l'imputazione di partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), ed ai sensi della L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, le misure patrimoniali di prevenzione si applicano, tra gli altri, ai soggetti indiziati di una siffatta appartenenza (v., in tal senso, specificamente, Cass. Sez. 1^, 28.1.1994 n. 565, Patuzzo ed altro). Conclusivamente, l'impugnato provvedimento ha legittimamente rigettato la tesi di caducazione della confisca.
Alla reiezione del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006