Sentenza 17 dicembre 2015
Massime • 2
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale; tuttavia, la presunzione non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio.
Nel procedimento di prevenzione il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di "appartenenza" (evocato dalla disposizione citata) e quello di "partecipazione", necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; non di meno, qualora vi sia stata condanna nel procedimento penale, il giudice della prevenzione potrà riferirsi ad essa come ad un "fatto" solo se passata in giudicato, mentre, qualora non sia definitiva, egli non potrà limitarsi a richiamare la sentenza, dovendo confrontarsi "autonomamente" con gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2015, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2015 |
Testo completo
1 83 1/ 1 6 Ле : . REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE : Composta da 1805 Sent. n. sez. Presidente- Dott. Gennaro MARASCA CC 17/12/2015 Dott. Sergio GORJAN - Consigliere - - • - Consigliere - R.G.N. 14642/2015 Dott. Francesca MORELLI Consigliere - Dott. Eduardo DE GREGORIO - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: . SENTENZA sui ricorsi proposti dai difensori di: : AN VI, nato a [...], il [...]; AN FI, nato ad [...], il [...]; VE NN LI, nata ad [...], il [...]; CH TI, nata ad [...], il [...]; avverso decreto del 19/12/2014 dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Piero Gaeta, che ha richiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Palermo ha confermato il provvedimento con il quale era stata applicata a AN VI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e disposta la confisca di prevenzione delle quote, dei complessi aziendali e dei rapporti bancari di alcune società allo stesso proposto e, per quanto riguarda le menzionate quote sociali, in parte intestate anche a AN FI, VE NN LI e CH TI. In parziale riforma del provvedimento impugnato la Corte territoriale ha invece revocato la confisca di ulteriori beni riconducibili al AN disposta dal Tribunale.
2. Avverso il decreto, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono tutti i soggetti sunnominati;
la VE, la CH e il AN FI (quest'ultimo anche quale erede della madre CA AN nel frattempo deceduta) in qualità di terzi interessati.
2.1 Il ricorso di AN VI articola sei motivi.
2.1.1 Con il primo, in relazione alla disposta misura personale, deduce errata applicazione della legge penale e violazione di legge - anche sotto il profilo del difetto di motivazione - in merito alla ritenuta sussistenza degli indizi ELappartenenza del proposto all'associazione mafiosa nota come Cosa Nostra. In proposito il ricorrente lamenta il difetto di autonoma valutazione da parte della Corte territoriale degli elementi posti alla base della condanna del AN per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa con sentenza della stessa Corte del 22 maggio 2013 (nel frattempo annullata con rinvio dal giudice di legittimità), omettendo l'effettiva confutazione dei rilievi svolti con il gravame di merito in ordine alla reale valenza indiziante ELappartenenza del proposto all'articolazione trapanese del sodalizio mafioso menzionato ed in particolare di quelli concernenti il significato probatorio delle intercettazioni eseguite nel procedimento penale e i riscontri negativi acquisiti alle dichiarazioni rese dal RR (dichiarazioni di segno contrario rese da IA AN, dagli imprenditori asseritamente costretti a rifornirsi presso l'azienda del proposto, nonché dall'amministratore giudiziario della ES RI). Si osserva poi come i giudici palermitani abbiano omesso di considerare che la pluriennale attività d'indagine a carico del AN, a parte le dichiarazioni del menzionato RI, aveva fruttato solo alcune conversazioni intrattenute con il AC SC (reggente della famiglia di Trapani) in epoca in cui questo non era stato ancora sottoposto a misura di prevenzione e che ben possono essere lette come funzionali all'esercizio ELattività imprenditoriale svolta sia dal suddetto AC che dal proposto. Ancora il provvedimento impugnato avrebbe trascurato di valutare l'interesse vantato dal RR nella vicenda relativa all'apertura nel territorio trapanese di un impianto per la produzione del calcestruzzo da parte ELER (peraltro successivamente arrestato con l'accusa di essere intraneo a Cosa Nostra) e all'acquisizione di altre imprese operanti nel settore e concorrenti di quelle del AN. Con riguardo poi alla fornitura alla I.R.A Costruzioni Generali s.p.a. per la ristrutturazione del porto di Trapani -- vicenda posta in risalto nel provvedimento impugnato - i giudici distrettuali hanno per il ricorrente omesso di valutare la conversazione intercettata tra il RI e il AC nel 2001 da cui si evincerebbe come il primo si era limitato a contrattare con il potenziale committente quale emissario di imprese diverse da quelle del Mannino e come lo stesso collaboratore avesse ammesso di non aver discusso con la società catanese di forniture da parte di quelle del proposto e che l'intenzione del AC di coinvolgere il proposto nell'affare fosse esclusivamente motivata dalla sua consapevolezza di non essere in grado di fornire i quantitativi di calcestruzzo promessi. Infine, con riguardo alla vicenda ELacquisizione della ES RI (in realtà di alcune sue componenti) la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni dello IA indicative ELautonomia ELiniziativa del proposto rispetto ai piani del sodalizio mafioso e dunque della sua estraneità al medesimo. Sotto altro profilo il ricorrente eccepisce come la pericolosità del proposto non possa ritenersi attuale, posto che i comportamenti indizianti posti a suo carico risalgono sostanzialmente al 2001 e che successivamente alcun elemento sintomatico è stato registrato. In tal senso sarebbe giuridicamente errata la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale, incentrata esclusivamente sull'assunto della provata partecipazione del AN al sodalizio mafioso. Assunto innanzi tutto superato dall'annullamento della sentenza che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 416- bis c.p. e che comunque presuppone la stabilità ELinserimento nel sodalizio mafioso anche nell'attualità ai fini della formulazione di un giudizio di permanente pericolosità del proposto. Non di meno il provvedimento impugnato, ritenendosi comunque svincolato dalla necessità di qualificare il "grado" di inserimento nel contesto mafioso del ricorrente sulla base della diversa latitudine del concetto di "appartenenza" dispiegato dalla normativa in materia di prevenzione, ha erroneamente rinunziato ad accertare se egli debba ritenersi effettivamente intraneo all'associazione ovvero un mero concorrente esterno della stessa, invece ineludibile ai fini della valutazione ELattualità della pericolosità del AN, attesa la diversa rilevanza che le due condotte assumono ai fini della verifica del distacco del loro autore dal contesto mafioso, non potendosi certo pretendere in capo al concorrente esterno l'adozione di scelte formali di recesso o di dissociazione in grado di vincere la presunzione di stabile appartenenza applicabile al solo partecipe. Non di meno, anche volendo prendersi in considerazione quest'ultima ipotesi, sarebbe necessario verificare in concreto l'effettività della suddetta presunzione alla luce delle allegazione difensive e dei comportamenti tenuti da proposto, dovendosi ritenersi attenuata la sua valenza indiziaria con il decorso del tempo qualora risultino assenti manifestazioni concrete in grado di confermare la perduranza del vincolo associativo.
2.1.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale con riguardo alla disposta confisca ELintero capitale sociale della Mannino Vito s.r.l., rilevando come, vertendosi nell'ipotesi astratta di illecito arricchimento ELimpresa in ragione ELappartenenza mafiosa del suo titolare, la Corte territoriale abbia omesso di confutare le obiezioni difensive tese a dimostrare che alcun incremento del patrimonio della società possa essere ricondotto alla strumentalizzazione della presunta collusione mafiosa del AN. Analoghi vizi vengono denunziati con il terzo motivo in merito alla mancata limitazione della misura ablativa alla quota ideale del patrimonio sociale eventualmente imputabile agli incrementi prodotti dall'esercizio con modalità mafiose ELattività d'impresa, posto che anche per la Corte territoriale non vi è dubbio che quantomeno fino all'anno 2000 la società sarebbe rimasta estranea a influenze criminali. Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il quarto motivo in riferimento all'omessa motivazione sui presupposti legittimanti la confisca anche delle quote della società appartenenti al fratello e alla madre del proposto, soggetti estranei alla presunzione di fittizia intestazione normativamente prevista e comunque intestatari da epoca non sospetta delle medesime per volontà del padre del AN e fondatore della società. Con il quinto motivo viene eccepita l'illegittimità della confisca della SE.RE.IM s.r.l. e della Ecomeccanica SG s.r.l., già oggetto di confisca ai sensi del settimo comma ELart. 416-bis c.p. nel procedimento di cognizione poi definitivamente revocato e che era stata disposta sulla base della medesima causa e delle medesime ragioni che hanno portato all'adozione della misura ablativa in quello di prevenzione. Infine con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine ai rilievi difensivi svolti con il gravame di merito al fine di evidenziare l'autonomia delle due citate società dalla AN s.r.l.
2.2 Il ricorso proposto da AN FI nella sua qualità di terzo interessato articola quattro motivi.
2.2.1 Con i primi due vengono dedotte censure sovrapponibili a quelle contenute nel secondo, terzo e quarto motivo del ricorso di AN VI in merito all'assenza della prova della disponibilità in capo a quest'ultimo delle quote delle diverse società intestate al ricorrente e ELeffettivo conseguimento di vantaggi economici da parte di queste ultime dalla appartenenza mafiosa dello stesso, alla mancata selezione degli incrementi di ricchezza di presunta derivazione illecita con conseguente limitazione ELintervento ablativo a questi ultimi e comunque con esclusione di quelli imputabili all'attività d'impresa svolta in epoca antecedente a quella a cui viene fatta risalire la pericolosità del proposto, nonchè alla mancata confutazione dei rilievi difensivi su tali punti con il gravame di merito. Sul primo profilo il ricorrente rileva altresì l'inconferenza ELunica argomentazione spesa sul punto nel provvedimento impugnato, atteso che l'esclusiva imputabilità al proposto delle scelte gestionali inerenti le suddette società, attesa la sua qualifica di legale rappresentante delle ་ ཅ stesse, non è circostanza idonea a comprovare l'indisponibilità da parte del ricorrente delle quote di sua proprietà, tanto più in assenza di prova alcuna che l'amministratore abbia compiuto atti di straordinaria amministrazione senza il consenso dei soci.
2.2.2 Con il terzo e quarto motivo vengono poi prospettate la medesima preclusione eccepita con il quinto motivo di quello di AN VI quale conseguenza del giudicato fomatosi nel giudizio di cognizione sulla confiscabilità della SE.RE.IM s.r.l. e le stesse doglianze concernenti l'autonomia di tale società rispetto alla AN Vito s.r.l. di cui al sesto motivo del citato ricorso.
2.3 I ricorsi proposti dalla VE e dalla CH, anch'esse nella qualità di terze interessate, articolano due motivi con i quali nuovamente viene eccepita la preclusione conseguente alla revoca della confisca disposta ai sensi ELart. 416-bis comma 7 c.p. nel procedimento penale delle quote della Ecomeccanica s.r.l. ed all'autonomia della società dalla AN Vito s.r.l. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo del ricorso di AN VI è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli altri motivi, nonchè di quelli proposti con i ricorsi dei terzi interessati.
1.1 Invero alcune delle censure proposte dal ricorrente con il suddetto motivo devono ritenersi inammissibili, risolvendosi nella prospettazione di meri vizi della motivazione - indeducibili, come noto, in sede di legittimità nel procedimento di prevenzione - о addirittura nella sollecitazione a questa Corte perché proceda alla rivisitazione nel merito del compendio indiziario posto da quella territoriale a fondamento della ritenuta appartenenza del proposto all'associazione mafiosa nota come Cosa Nostra.
1.2 Fondate risultano invece quelle doglianze attraverso cui il ricorrente contesta effettive violazioni di legge che affliggono il provvedimento impugnato in merito alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione nei confronti del AN VI della misura personale.
2. Deve innanzi tutto osservarsi che la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio positivo sulla sussistenza di sufficienti indizi ELappartenenza del proposto al contesto mafioso e sulla sua conseguente pericolosità mutuando l'accertamento di pari segno compiuto nel procedimento penale intentato nei confronti del AN per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, reato per cui da ultimo è stato condannato dalla stessa Corte palermitana il 22 maggio 2013. 2.1 Sentenza questa che invero è stata emessa a seguito ELannullamento con rinvio in sede di legittimità della precedente pronunzia, con la quale invero, in riforma di quella di primo grado, i giudici ELappello avevano ritenuto il AN mero concorrente esterno. Dunque, nel nuovo giudizio d'appello, la qualificazione giuridica del fatto è stata nuovamente rivisitata, avendo provveduto il giudice del rinvio a quella originariamente contestata, pur confermando la condanna del ripristinare proposto.
2.2 Va ancora evidenziato che anche questa sentenza è stata annullata con rinvio dalla Prima Sezione di questa Corte l'11 febbraio 2015 e cioè appena due giorni dopo il deposito del provvedimento oggi impugnato. Cronologia che certo impedisce di poter rimproverare al giudice della prevenzione di non aver tenuto conto del nuovo pronunziamento del giudice di legittimità, né pervero il ricorrente se ne lamenta. Ciò non di meno, come subito si dirà, la circostanza non è irrilevante e non solo perché come ha avuto modo di osservare nelle sue conclusioni il PG le motivazioni del - menzionato annullamento evidenziano lacune nell'impianto giustificativo della ritenuta intraneità del AN al sodalizio mafioso che, in parte, corrispondono alle censure che erano state sottoposte al giudice della prevenzione con il gravame di merito e di cui questi sostanzialmente non ha tenuto conto.
2.3 Per il consolidato insegnamento di questa Corte quest'ultimo non è vincolato alla valutazione compiuta nel procedimento penale dal quale vengono mutuati gli elementi indizianti posti a fondamento della sua decisione, rimanendo egli titolare di un autonomo potere di valutazione degli stessi stante la diversa natura ELoggetto ELaccertamento demandatogli e della regola di giudizio che lo governa. Se tale principio non può essere dilatato come si è pure precisato fino al punto di - - consentire al giudice della prevenzione di ritenere rilevanti fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione (Sez. 1, n. 31209 del 24 marzo 2015, Scagliarini e altro, Rv. 264319), rimane comunque vero che, con specifico riguardo ai soggetti indicati nella lett. a) ELart. 4 d. lgs. n. 159/2011, rimane sempre possibile l'autonoma valutazione degli elementi indizianti provenienti dal procedimento penale nel quale gli stessi non siano stati ritenuti sufficienti (senza che ne sia stata esclusa la veridicità ovviamente) ad integrare la prova oltre ogni ragionevole dubbio della sua partecipazione ad una associazione mafiosa. Ciò in quanto il concetto di "appartenenza" a quest'ultima, evocata dalla disposizione da ultima citata, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini ELintegrazione del corrispondente reato, giacchè quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (ex multis Sez. 6, n. 9747 del 29 gennaio 2014, Romeo, Rv. 259074).
2.4 Non è poi in dubbio che, qualora il proposto sia stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., il giudice della prevenzione possa fare riferimento a tale condanna come ad un "fatto" di per sé dimostrativo ELappartenenza al contesto mafioso in grado di legittimare l'adozione della misura di prevenzione, non essendo esigibili ulteriori oneri motivazionali sul punto e men che meno la rivisitazione ELeffettiva valenza probatoria degli elementi posti a fondamento della decisione assunta nella sede penale. Qualora invece sull'accertamento relativo alla partecipazione al sodalizio mafioso non si sia ancora formato il giudicato, nel procedimento di prevenzione ben può farsi riferimento al compendio probatorio acquisito nel corso di quello penale, ma, proprio in forza ELautonomia tra i due giudizi, il giudice non può esaurire il proprio compito col richiamare sic et simpliciter la sentenza di condanna non definitiva, gravando per converso su di lui l'obbligo di procedere ad una valutazione, per l'appunto, autonoma degli elementi probatori, spiegando le ragioni della loro idoneità a rivelare la sussistenza dei presupposti normativi che legittimano l'applicazione della misura di prevenzione (Sez. 1, n. 1701 del 12 giugno 1990, Di Gennaro, Rv. 184950).
2.5 L'obbligo di autonoma valutazione gravante sul giudice della prevenzione comporta innanzi tutto che questi, nel giudizio di impugnazione, debba compiutamente confrontarsi con le obiezioni svolte dalla difesa a confutazione del valore effettivamente indiziante degli elementi mutuati dal procedimento penale nel quale, sulla base degli stessi, con sentenza non ancora definitiva è stata affermata la partecipazione del proposto all'associazione mafiosa.
2.6 In tal senso deve allora osservarsi come la Corte distrettuale, nel condividere le conclusioni raggiunte nella citata sentenza del 22 maggio 2013 sull'intraneità del AN al sodalizio mafioso trapanese, abbia finito per recepirne passivamente l'apparato giustificativo in relazione ad alcuni degli snodi fondamentali della prova della partecipazione all'associazione, provvedendo a trasfonderlo graficamente nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato. Ed in tal modo procedendo, i giudici territoriali hanno pretermesso le obiezioni difensive tese a dimostrare la contraddittorietà intrinseca ed estrinseca del racconto del RR. Obiezioni in parte identiche a quelle ignorate dalla suddetta sentenza e che proprio per tale ragione è stata annullata da questa Corte, come si è già avuto modo di ricordare.
2.7 E' indubbio che l'affermazione ELappartenenza mafiosa del AN sia stata fondata dai giudici palermitani soprattutto sulle dichiarazioni del RR concernenti la "vicinanza" del proposto ai vertici della famiglia trapanese - e in particolare a AC SC e soprattutto la cooptazione delle sue imprese nella spartizione operata dal sodalizio nel territorio di influenza delle forniture di calcestruzzo.
2.7.1 Invero gli ulteriori elementi citati nel decreto (per lo più intercettazioni) vengono valorizzati dai giudici del merito in chiave di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore, mentre l'affermazione della loro autonoma sintomaticità indiziante una volta eliminate tali dichiarazioni rimane un mero enunciato privo di effettiva - motivazione, soprattutto nell'ottica implicitamente accolta dal provvedimento impugnato e cioè quella del riconoscimento ELorganica intraneità del AN al sodalizio mafioso. Ebbene con il gravame di merito, proprio con riguardo all'attendibilità intrinseca ed estrinseca del RR, erano state sottoposte alla Corte d'appello specifiche questioni che non hanno trovato riscontro nel provvedimento impugnato, che sul punto risulta dunque viziato da un vero e proprio difetto di motivazione.
2.7.2 In proposito deve premettersi come non sia in discussione il principio secondo cui le dichiarazioni etero accusatorie prive di riscontri esterni possono assumere valore indiziante nel procedimento di prevenzione. Va peraltro precisato che qualora tale valore venga espressamente collegato alla ritenuta estrinseca attendibilità di tali dichiarazioni e questa sia stata contestata dalla difesa con riferimento a specifiche risultanze processuali ovvero siano evidenziati riscontri negativi all'attendibilità del dichiarante, il giudice ha il dovere di confutare con altrettanta specificità i rilievi difensivi, pena, per l'appunto, il carattere meramente apparente della motivazione resa in merito all'affermato valore indiziante delle suddette dichiarazioni.
2.7.3 In tal senso allora deve rilevarsi che il provvedimento impugnato in maniera per l'appunto solo apparente abbia risposto alle doglianze svolte con il gravame di merito relative alla smentita che le dichiarazioni del RR avrebbero trovato in quelle degli imprenditori a cui sarebbe stato asseritamente imposto di rifornirsi presso la società del proposto, nonché a quelle concernenti le dichiarazioni di IA AN, PP AS e CA RI.
2.7.4 Sul primo punto la Corte territoriale si è limitata a richiamare le argomentazioni svolte nella sentenza di condanna del AN, rilevando come il collaboratore avrebbe fornito idonea spiegazione ELesito negativo ELinterpello dei menzionati imprenditori. Spiegazione che nella sostanza si risolve nella successiva negazione da parte del RR che effettivamente questi ultimi siano stati obbligati a servirsi dal AN. Al di là ELincidenza che tale precisazione assume ai fini della valutazione ELattendibilità intrinseca del collaborante e comunque in proposito i giudici www distrettuali hanno omesso di confrontarsi con l'ulteriore obiezione per cui comunque egli avrebbe narrato di un tentativo di coercizione ELimprenditore OL che invece questi avrebbe escluso - in tal modo è stato eluso il senso della contestazione difensiva: se infatti nessun imprenditore è stato mai effettivamente indirizzato dal sodalizio mafioso verso la AN Vito s.r.l. come, si ripete, sembrerebbe secondo quanto affermato nel decreto non si comprende in che cosa sarebbe consistito il sinallagma sotteso all'attrazione di tale impresa nell'area di influenza della consorteria. Profilo questo sul quale la Corte territoriale sostanzialmente ha taciuto.
2.7.5 Quanto alle altre dichiarazioni evocate dal ricorrente, ancora una volta la risposta resa dai giudici del merito si limita a richiamare quanto scritto nella sentenza di condanna, in difetto di quell'autonoma valutazione delle evidenze menzionate, che la difesa aveva sostenuto avere portata ben più ampia di quella affermata nel provvedimento impugnato (mentre in realtà quelle del CA nemmeno sono state prese in considerazione).
2.7.5 Il decreto infine, nell'ottica ELautonoma valutazione ELattendibilità intrinseca del racconto del RR, ha omesso di confrontarsi con l'ulteriore obiezione per cui questi nel suo interrogatorio EL1 dicembre 2005 aveva ammesso che mai in sua - presenza il AC ed il AN avessero parlato di fatti penalmente rilevanti. Circostanza la cui apparente contraddittorietà con il resto del suo narrato necessitava di espressa confutazione, invece non fornita.
3. Ulteriore punto di criticità del provvedimento impugnato riguarda la valutazione ELattualità della pericolosità del proposto.
3.1 Sul punto è necessario rammentare (giacchè, nel caso di specie, a fronte di una proposta presentata nel 2007, la misura è stata applicata solo nel 2011) che la pericolosità del soggetto deve essere attuale e cioè sussistere al momento della formulazione del giudizio, mentre gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima sono necessariamente pregressi rispetto a tale momento. -3.2 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte cui si è richiamato anche il provvedimento impugnato ai fini ELapplicazione di misure di prevenzione nei - confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente dimostrata detta appartenenza, anche nelle forme del concorso esterno, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative (ex multis Sez. 2, n. 3809 del 15 gennaio 2013, Castello e altri, Rv. 254512; Sez. 6, n. 41977 del 1 ottobre 2014, Cennamo, Rv. 260437; Sez. 2, n. 24782 del 9 marzo 2015, Pesce, Rv. 264367). Principio questo che nel tempo è stato precisato nel senso per cui il requisito ELattualità della pericolosità è da considerare implicito qualora vi sia stato il riconoscimento giudiziale ELappartenenza del soggetto alla cosca e non risultino elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto, mentre, in assenza di tale accertamento da parte del giudice penale, è onere della pubblica accusa fornire positivamente la prova, anche indiziaria, della attuale contiguità del proposto all'associazione mafiosa (Sez. 1, n. 20348 del 10 aprile 2014, Pitarresi, Rv. 262257).
3.3 Si è peraltro ulteriormente precisato come la presunzione di attualità conseguente alla ritenuta appartenenza al sodalizio mafioso non sia assoluta e sia destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori ELinserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio, con la conseguenza che, in tal caso, il giudice di merito deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata sulla persistenza della pericolosità al momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione, pericolosità che assume valore di vero e proprio presupposto ELapplicabilità di tali misure (Sez. 2, n. 39057 del 3 giugno 2014, Gambino, Rv. 260781; Sez. 5, n. 34150 del 22 settembre 2006, Commisso, Rv. 235203).
3.4 Ciò premesso deve rilevarsi che la già ricordata applicazione da parte della Corte territoriale della presunzione di latente e permanente pericolosità del proposto in ragione della sua ritenuta appartenenza al sodalizio mafioso non possa nel caso di specie considerarsi sufficiente ad assolvere l'onere motivazionale in punto di attualità.
3.4.1 In proposito va innanzi tutto evidenziato come i giudici del merito, dopo aver, come detto, apparentemente accolto la tesi ELinserimento organico del AN nel sodalizio mafioso propugnata dalla seconda sentenza d'appello pronunziata nel giudizio penale, nel trattare del requisito di attualità ha invece esplicitamente assunto una posizione più sfumata sulla qualificazione della sua condotta, facendosi forte della già ricordata omnicomprensività del concetto di "apparatenenza" evocato nel contesto normativo di riferimento.
3.4.2 Se è vero, come già accennato in precedenza, che la presunzione di attualità riguarda anche l'ipotesi di concorso esterno, va precisato come sia necessario che quest'ultimo non si caratterizzi per la temporaneità del contributo prestato al sodalizio e non ricorrano elementi dai quali si desuma l'avvenuta interruzione del rapporto con il sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 39205 del 17 maggio 2013, Lipari, Rv. 256769). E va da sè che in tal caso il valore della predetta presunzione si attenua maggiormente con il decorso del tempo se non vengono rilevate manifestazioni sintomatiche della permanenza di un legame tra il proposto e il contesto mafioso di riferimento. Conseguentemente è compito del giudice, ricorrendo l'illustrata ipotesi, ricercare tali manifestazioni ovvero spiegare le ragioni per cui, in difetto delle stesse, possa ritenersi ancora attuale l'appartenenza del concorrente esterno al menzionato contesto e, di conseguenza, la sua pericolosità.
3.4.3 Il provvedimento impugnato, non prendendo espressamente posizione sull'effettiva natura del rapporto del AN con l'associazione, ha di fatto eluso ogni doverosa verifica sulla tenuta in concreto della presunzione a cui ha affidato il giudizio di attualità. Ma a questo primo errore si aggiunge quello di non aver comunque valutato la situazione concreta e le sue peculiarità. Ed infatti è lo stesso provvedimento impugnato a rilevare come, a tutto concedere, le ultime manifestazioni dei rapporti tra il proposto e il sodalizio risalgano al 2005 (e le prime al 2000), anno in cui tra l'altro ha avuto inizio la collaborazione del Birrittelli. Posto dunque, come già ricordato, che la misura è stata applicata nel 2011 e che in ogni caso il ruolo attribuito al AN in seno all'ambiente mafioso sarebbe inscindibilmente legato all'interesse riservato dalla consorteria alle sue attività ed ai vantaggi che queste ne avrebbero ricavato, deve ritenersi che la motivazione resa in ordine all'attualità della sua pericolosità sia solo apparente.
4. Alla luce dei vizi rilevati il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, la quale si atterrà ai principi enunciati con il presente provvedimento. L'accoglimento delle illustrate censure comporta, come già accennato, l'assorbimento delle altre doglianze proposte con il ricorso del AN VI e dei motivi presentati con i ricorsi dei terzi interessati, attesa la pregiudizialità ELaccertamento ELesistenza degli indizi di appartenenza all'associazione mafiosa e ELambito temporale di pericolosità del proposto rispetto a quello sull'esistenza degli ulteriori presupposti per l'adozione delle misure patrimoniali. Sarà compito del giudice del rinvio, dunque, tenere conto anche dei motivi assorbiti.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame. Così deciso il 17/12/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Gennaro Marasca Luca Pistorelli DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 18 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise