Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2014, n. 9747
CASS
Sentenza 29 gennaio 2014

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Massime1

Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa.

Commentario1

  • 1Misure di prevenzione: la pericolosità passa ai supremi giudici
    Gelsomina Cimino · https://www.filodiritto.com/ · 7 novembre 2017

    Che la sentenza della Grande Camera della Corte EDU (23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia), la quale condannava l'Italia per la violazione dell'articolo 2 prot. 4 CEDU, per il ritenuto deficit di prevedibilità e tassatività della disciplina delle misure di prevenzione nella descrizione delle condotte idonee a essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale del soggetto proposto alla misura, avrebbe provocato nel nostro Ordinamento delle vere e proprie scosse telluriche, si è detto già all'indomani della pronuncia. Ed invero, già la Corte d'Appello di Napoli, sezione Misure di prevenzione, con l'ordinanza del 14.03.2017 ha rimesso alla Corte Costituzionale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2014, n. 9747
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9747
Data del deposito : 29 gennaio 2014

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