Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa.
Commentario • 1
- 1. Misure di prevenzione: la pericolosità passa ai supremi giudiciGelsomina Cimino · https://www.filodiritto.com/ · 7 novembre 2017
Che la sentenza della Grande Camera della Corte EDU (23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia), la quale condannava l'Italia per la violazione dell'articolo 2 prot. 4 CEDU, per il ritenuto deficit di prevedibilità e tassatività della disciplina delle misure di prevenzione nella descrizione delle condotte idonee a essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale del soggetto proposto alla misura, avrebbe provocato nel nostro Ordinamento delle vere e proprie scosse telluriche, si è detto già all'indomani della pronuncia. Ed invero, già la Corte d'Appello di Napoli, sezione Misure di prevenzione, con l'ordinanza del 14.03.2017 ha rimesso alla Corte Costituzionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2014, n. 9747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9747 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 29/01/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 197
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 17709/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IO N. IL 18/06/1964;
avverso il decreto n. 4/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 06/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con decreto del 6.3.2013 la Corte di appello di Torino - a seguito di ricorso proposto, tra gli altri, da RO IO avverso il decreto emesso nei suoi confronti in data 1.2.2012 dal Tribunale di Alessandria -ha confermato detto decreto con il quale veniva applicata nei confronti del RO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di ps per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel rispettivo comune di residenza.
2. Avverso il decreto propone personalmente ricorso per cassazione lo stesso RO deducendo con unico ed articolato motivo violazione di legge sotto il profilo dell'inosservanza e/o erronea applicazione del lett. a) D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, in relazione all'art. 416 bis c.p. e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3. Riprodotti i motivi di ricorso innanzi alla Corte di appello nell'ambito dei quali si declinava la carenza di un quadro indiziario di appartenenza del RO IO alla associazione per delinquere denominata 'ndrangheta, il ricorrente rimarca l'assoluzione dello stesso RO dall'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., perche' il fatto non sussiste censurando l'illegittima valutazione di sussistenza di indizi di appartenenza ad una associazione giudicata insussistente.
3. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato osservando che la soglia di applicazione delle misure di prevenzione si attesta ad una fase in cui non vi sono elementi che integrano fattispecie costituenti reato, ma emergono ugualmente condotte che denotano pericolosità sociale, nella specie ravvisati nella creazione in basso Piemonte di un sodalizio avente gli stessi connotati e le medesime finalità delle associazioni 'ndranghetistiche della Calabria, sodalizio al quale il RO certamente faceva parte, risultando affiliato al "locale".
4. Il ricorso è infondato.
5. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge e non si estende al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre comunque la violazione di legge (ASN 200735044-RV 237277). Tale scelta legislativa è stata ritenuta dal competente giudice conforme a Costituzione (cfr. corte cost. sent. n. 321 del 2004).
6. Nella specie, il ricorso si limita - innanzitutto - a riproporre una lettura alternativa degli elementi di fatto considerati ai fini del decidere e, pertanto, contiene doglianze attinenti al merito della decisione, che non danno luogo a censure che possano trovare ingresso nell'ambito della verifica circa la sussistenza della violazione di legge.
6.1. Deve essere, inoltre, rilevato l'indubbio carattere generico del ricorso, che quindi difetta di requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, lett. e), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c). In particolare, le censure prospettate non si riferiscono al ragionamento della corte d'appello ed anzi prescindono totalmente dal contenuto della stessa. Il ricorrente non articola alcuna specifica critica al provvedimento impugnato in punto di partecipazione del ricorrente al gruppo 'ndranghetistico, ma si limita semplicemente a dissentire dalle conclusioni raggiunte riproponendo questioni in fatto sul compendio probatorio gia' sottoposte al giudice gravato.
6.2.. Le considerazioni che precedono travolgono, quindi, il contenuto del ricorso volto a riproporre le doglianze di appello.
7.Solamente la censura relativa ai rapporti fra la sentenza di assoluzione e la misura di prevenzione merita autonoma considerazione.
7.1. Tuttavia anche questa doglianza è infondata.
7.2. In proposito va richiamato e ribadito il costante insegnamento di questa Corte secondo cui la pronuncia assolutoria e irrevocabile non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale, quando la valutazione di tale requisito sia effettuata dal giudice della prevenzione in base ad elementi distinti, ancorché desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza (Cass. 8 maggio 2000, n. 2542; Cass. 17 gennaio 2006, n. 9505).
7.3. In particolare, in tema di misure di prevenzione il giudice non deve raggiungere la prova dell'appartenenza ad una associazione mafiosa, ma raccogliere un contesto indiziario univoco sufficientemente indicativo della pericolosità del soggetto (Sez. 6^, Sentenza n. 2148 del 27/05/1997 Rv. 208310 Imputato: Di Giovanni G.). Ed ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso coloro nei confronti dei quali risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano effettivamente aderenti a un'organizzazione criminosa appartenente al genere indicato nella norma (art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 13). A tale scopo vanno valorizzati i presupposti soggettivi, ponendosi l'accento sul tipo di condotta che possa apparire sintomatica del collegamento con fenomeni mafiosi e sul modo di estrinsecazione della personalità del soggetto. Gli indici rivelatori di un contesto indiziario di tale tipo sono il tenore di vita, la frequentazione con pregiudicati e mafiosi, i precedenti penali e le altre concrete manifestazioni comportamentali contrastanti con la sicurezza pubblica (Sez. 6^, Sentenza n. 950 del 22/03/1999 Rv. 214504 Imputato: Riela L e altri).
7.4. Cosicché, è illegittimo il decreto con cui il giudice di appello confermi la misura della sorveglianza speciale nei confronti del proposto - assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p., - omettendo di indicare le concrete circostanze di fatto, non smentite dalla suddetta sentenza di assoluzione, costituenti indizi a suo carico, considerato che, ferma l'autonomia tra il giudizio di cognizione e quello di prevenzione, la valutazione di appartenenza ad una associazione mafiosa, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, non può fondarsi su mere ipotesi ma deve essere ancorata a specifici elementi sintomatici di tale appartenenza al sodalizio criminale qualificato, con la conseguenza che in assenza di essi la motivazione è mancante o meramente apparente e integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125 c.p.p. (Sez. 5^, Sentenza n. 40731 del 11/07/2006 Rv. 235758 Imputato: Magrone e altro).
8. Ritiene la Corte che gli indizi - con la identica formulazione della L. n. 575 del 1965, art. 1 ed ora del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a) - sono riferibili non solo all'appartenenza del soggetto, ma anche alla stessa esistenza di un'associazione di stampo mafioso.
8.1. Laddove occorre considerare che il concetto di "appartenenza" richiesto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione non coincide con quello di "partecipazione" occorrente al fini della commissione del reato.
Quest'ultima richiede una presenza attiva nel sodalizio criminoso, laddove la nozione più generica di "appartenenza" è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di associazione di tipo mafioso, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (v. Sez. 2^, Sentenza n. 19943 del 21/02/2012 Rv. 252841 Imputato: Stefano). L'appartenenza, insomma, si risolve in una situazione di contiguità all'associazione stessa che, pur senza integrare il fatto- reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso, risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e, nel contempo, denoti la pericolosità sociale specifica, che legittima il trattamento prevenzionale (ASN 200607616-RV 234745) (Sez. 5^, Sentenza n. 14286 del 22/01/2013 Rv. 255377 Imputato:
Negro e altri.). Tanto che costituisce orientamento incontrastato quello secondo il quale, nell'area dei soggetti indiziati di appartenere a tali associazioni,vanno ricompresi anche coloro i quali vanno definiti "concorrenti esterni", inteso il concetto di "appartenenza", in senso lato ben diverso da quello di partecipazione all'associazione, come inserimento all'interno della struttura associativa delinquenziale (Sez. 2^, Sentenza n. 1023 del 16/12/2005 Rv. 233169 Imputato: Canino).
9. Questa differenza si ripercuote sul piano probatorio, graduando di minore intensità e specificità il quadro sufficiente per giustificare l'applicazione di una misura di prevenzione personale. La ricordata sentenza 40731 del 2006 ammette che possano esservi "concrete circostanze di fatto" non contrastanti, nello specifico, con il "dictum" del giudice della cognizione, che consentano dì affermare "l'appartenenza" (appunto: non la "partecipazione") del soggetto alla cerchia mafiosa. Invero, va, in concreto, valutata la situazione accertata e va anche, sempre in concreto, valutato il valore sintomatico dei fatti posti a base della ipotesi associativa (anche se essa poi, come nel caso di specie, essa è stata ritenuta insussistente).
10. Nella specie il giudice di merito si è attenuto ai principi di diritto testè illustrati, formulando un giudizio sulla pericolosità sociale del prevenuto indipendente dall'esito del giudizio reso dal G.U.P. di Torino nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., secondo il quale tale ipotesi non poteva ritenersi sussistente in ragione dell'assenza di radicamento ( o di prova di esso) del gruppo rispetto alla popolazione quale entità capace di sfruttare la forza intimidatrice, creando assoggettamento ed omertà. La Corte territoriale, è correttamente pervenuta all'autonomo giudizio di pericolosità, senza contraddire l'accertamento reso in prima sede penale, indicando puntualmente gli elementi sintomatici della affiliazione del RO alla nuova "locale" piemontese promossa da 'ndranghetisti residenti nella zona di Asti e che ripeteva pacificamente le connotazioni strutturali, gerarchiche e territoriali nonche' le finalità proprie dei gruppi 'ndranghetistici calabri, considerando l'indiscussa e notoria valenza criminale di siffatte associazioni.
11. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014.