Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2017, n. 33706
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Sentenza 20 giugno 2017

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In tema di misure di prevenzione, il requisito della attualità della pericolosità deve essere accertato nel giudizio di impugnazione non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza, potendo l'eventuale sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione consentire all'interessato unicamente di proporre istanza di revoca o modifica, e non già legittimare un nuovo apprezzamento del giudice dell'impugnazione nei gradi successivi del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2017, n. 33706
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33706
    Data del deposito : 20 giugno 2017

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