Sentenza 20 giugno 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il requisito della attualità della pericolosità deve essere accertato nel giudizio di impugnazione non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza, potendo l'eventuale sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione consentire all'interessato unicamente di proporre istanza di revoca o modifica, e non già legittimare un nuovo apprezzamento del giudice dell'impugnazione nei gradi successivi del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2017, n. 33706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33706 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2017 |
Testo completo
33706 -17 REPUBBLICA ITALIANA M In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1267 Giacomo PA - Presidente - Sent. n. sez. Maurizio Gianesini CC - 20/06/2017 Relatore - NA OL R.G.N. 5999/17 Pierluigi Di Stefano Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NI AN, nato a [...] il [...] GI ER, nata a [...] il [...] NU DA, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 27/10/2016 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NA OL;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha confermato il decreto del Tribunale di Roma in data 21 dicembre 2015 con il quale è stata applicata la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni 3 nei confronti di NI AN e NU DA e disposta la confisca dei beni immobili, dei mobili registrati e dei conti correnti del NI e della moglie GI ER. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la pericolosità attuale del NI, desunta dalla recente condanna per ben 16 episodi di cessione di stupefacenti, commessi tra il 2013 e l'inizio del 2014, indicativa della elevata e specifica capacità criminale del proposto. Analoga valutazione ha espresso per lo NU, destinatario di misura cautelare e condannato in due procedimenti per numerosi episodi di cessione nonché per il reato associativo - art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90- con operatività dal 2011 al 2014, ritenuti elementi oggettivamente sintomatici di un modus vivendi, caratterizzato da legami continuativi e stabili con soggetti dediti a traffici illeciti. Quanto alla confisca degli immobili, intestati a GI ER, moglie del NI, la Corte di appello ha evidenziato che all'epoca dell'acquisto (2008), non solo la pericolosità del NI era già emersa ed attestata dai precedenti penali per reati produttivi di reddito (rapina, ricettazione e furto), ma, sul piano oggettivo, sussisteva la sproporzione tra i redditi leciti della coppia, del tutto incongrui ed insufficienti, pur tenendo conto delle entrate occasionali, solo in minima parte riscontrate, a far fronte al pagamento di 420 rate mensili da 1200 euro per il mutuo ottenuto dalla GI in ragione delle spese necessarie al mantenimento della famiglia, composta da quattro persone, e del tenore di vita sostenuto, evidenziato dal possesso di autovetture, da spese voluttuarie e dall'accumulo di risparmi e risorse finanziarie, risultanti dai rapporti sequestrati e poi confiscati.
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore del NI e della GI, che ne chiede l'annullamento per vizio di motivazione e violazione di legge: deduce che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto sussistenti sufficienti indizi di attuale pericolosità sociale del NI, fondandosi esclusivamente sull'esito del procedimento penale, conclusosi con condanna non definitiva alla pena di 3 anni di reclusione per violazioni della legge sugli stupefacenti, senza verificare la persistenza della pericolosità al momento della decisione. Sostiene che il giudizio è fondato su presunzioni, essendo stati trascurati sia il decorso del tempo e lo stato di detenzione, sia il mutato stile di vita del ricorrente, dopo l'unione con la GI e la decisione di creare una famiglia;
deduce che l'inversione di rotta è durata per un lungo periodo con unica parentesi nel periodo dal luglio 2013 al gennaio 2014, in cui il ricorrente è ricaduto nell'illecito per sopperire alle esigenze di sopravvivenza della famiglia, ma, dopo la scarcerazione nel 2014 si è dedicato al lavoro, come documentato nel corso del giudizio, cosicché il lasso temporale dal fatto illecito non è stato 2 compiutamente valutato con conseguente motivazione sul punto meramente apparente. Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della confisca, per essere il decreto viziato da motivazione carente ed in contraddizione con le risultanze delle indagini patrimoniali. In primo luogo, evidenzia che i precedenti del NI si interrompono nel 2003 cosicché non vi è correlazione temporale tra l'accertamento della pericolosità e l'epoca di acquisto dell'immobile da parte della GI nel giugno 2008 né, nel lasso temporale intercorrente tra i reati commessi nel 2003 e la ricaduta nel 2013, vi sono elementi indiziari da cui desumere che i beni fossero frutto di attività illecite pregresse o successive;
non si è considerato che una autovettura fu acquistata nel 99 e un'altra nel 2006 e che i saldi sui conti correnti sequestrati sono di non rilevante importo né si è tenuto conto della consulenza tecnica di parte, dalla quale risultano i flussi di reddito della GI, compatibili con l'acquisto dell'immobile e con il pagamento delle rate del mutuo, provenienti da risarcimenti ottenuti per sinistri subiti dalla coppia e da redditi di lavoro;
si è, inoltre, trascurato che in più occasioni è stata richiesta la sospensione del pagamento delle rate per impossibilità di farvi fronte nel giugno 2014 e nel marzo 2015 né si è tenuto conto delle dichiarazioni dei genitori dei ricorrenti circa gli aiuti economici erogati, che smentiscono il ritenuto tenore di vita tutt'altro che misero della coppia. Si reputa, pertanto, mancante, apparente e generica la motivazione, tale da integrare la violazione di legge.
3. Il difensore di NU DA chiede l'annullamento del decreto per violazione di legge, stante l'assoluta carenza della motivazione, tale da renderla inesistente. Deduce che la Corte di appello non ha tenuto conto delle censure difensive, limitando il giudizio di pericolosità ai precedenti penali, senza considerare la personalità del proposto, giovanissimo, che, sebbene condannato per ipotesi associativa e cessioni di stupefacenti di minima entità, ha beneficiato di sospensione della pena, avendo il giudice considerato il contesto socio- ambientale in cui maturarono le condotte. Anche il secondo procedimento ha ad oggetto condotte maturate nello stesso ambiente e le intercettazioni dimostrano che il ragazzo non partecipava all'attività illecita dello zio, NI AN, vero gestore dei rapporti con fornitori ed acquirenti, né si è considerato che i controlli di polizia avvenivano sempre nel quartiere di San Basilio e che le indagini patrimoniali danno atto che la famiglia di origine era modestissima, di basso reddito e priva di proprietà. 3 Con memoria di replica alla requisitoria del P.G., depositata l'8 giugno 2017, il difensore della GI rappresenta e documenta di essere munito di procura speciale, prodotta nel giudizio di primo grado e valida per tutti i gradi di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
1. Premessa la legittimazione del difensore del terzo interessato GI ER, munito di procura speciale, come da documentazione allegata alla memoria, sia il ricorso proposto nell'interesse della stessa che quello proposto nell'interesse del NI sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti, in quanto, pur censurando formalmente, la mancanza di motivazione, in sostanza si lamentano vizi di motivazione non deducibili, risolvendosi le censure nella contestazione della valutazione compiuta dai giudici di merito, ritenuta illogica e contrastante con le risultanze istruttorie. Ribadito che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (Corte Cost. sent. n. 106 del 2015), cosicché il controllo di questa Corte non si estende all'iter giustificativo della decisione, a meno che non risulti del tutto mancante o apparente, così traducendosi in violazione di legge (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365), sono inammissibili le censure di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione proposte dai ricorrenti. E', infatti, sindacabile la sola "mancanza" del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1 26.2.2009, Rv 242887): in tali casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione imposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Precisato che il decreto impugnato va letto congiuntamente al decreto confermato, risultano congrue e giustificate sulla base degli atti le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla pericolosità del NI, il cui curriculum criminale, per il primo periodo dal 95 al 2007, contempla unicamente reati contro il patrimonio, fondatamente ritenuti produttivi di redditi illeciti, mentre, al termine di detto periodo, proprio nel 2008, si collocano l'acquisto immobiliare, intestato alla moglie, e l'inizio dell'attività di auto lavaggio gestita come socio nel periodo dal 2008 al 2013 ovvero nel periodo in cui ne risulta accertato il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti di hashish e cocaina, anche per quantitativi 4 G consistenti, per il quale è stato destinatario di ordinanza custodiale e ha riportato condanna.
Considerato che
il requisito normativo della pericolosità sociale del proposto, la cui attualità deve essere riferita all'epoca dell'adozione della misura da parte del giudice di primo grado (Sez. 6 n. 38471 del 13/10/2010, Rv. 248797; Sez. 5 n. 1520 del 17/03/2000, Rv. 215833), potendo l'eventuale sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione consentire all'interessato unicamente di proporre istanza di revoca o modifica, e non già legittimare un diverso apprezzamento del medesimo requisito da parte del giudice dell'impugnazione nei gradi successivi del procedimento, il profilo dell'attualità della pericolosità sociale risulta adeguatamente motivato alla luce del percorso criminale del proposto, attualizzato dai fatti più recenti, la cui distanza temporale rispetto al momento della decisione è minima e tale da non inficiare il giudizio prognostico negativo espresso dai giudici di merito, in ragione della ricaduta nel reato con rapido inserimento nel traffico illecito e recupero di rapporti.
Ritenuto che
il giudizio di pericolosità sociale non scaturisce solo da pregressi elementi sintomatici e rivelatori di pericolosità, ma anche da fatti recenti dotati di efficacia dimostrativa della persistenza nel tempo della pericolosità, il giudizio prognostico di probabile reiterazione di condotte sussumibili nella categoria di pericolosità di cui all'art. 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 risulta sorretto da motivazione completa, logica e coerente.
2. Parimenti inammissibili risultano i motivi relativi alla misura patrimoniale poiché, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo, invece, il proposto indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402). Nel caso in esame risulta idoneamente motivata la valutazione di incongruenza dei redditi dichiarati della coppia, assolutamente insufficienti a sostenere il pagamento della consistente rata del mutuo, contratto dalla GI insieme al coniuge, a provvedere al mantenimento della famiglia, alle esigenze di due figli minorenni, al mantenimento delle autovetture ed alle spese ordinarie. Contrariamente all'assunto difensivo, la consulenza tecnica di parte risulta compiutamente esaminata nel decreto di primo grado, nel quale si sottolinea l'errore di metodo rilevato, consistente nella mancata considerazione delle spese 5 h necessarie per il nucleo familiare, per le spese voluttuarie e per l'acquisto delle quote societarie da parte del NI nonché con l'assoluta modestia dei redditi dei nuclei familiari di origine della coppia, inidonei a giustificare le dichiarate contribuzioni. I giudici di primo grado hanno inoltre, sottolineato la singolarità del numero di sinistri e di risarcimenti ottenuti dalla coppia nell'arco di un breve periodo, comunque, ammontanti a nemmeno 20 mila euro, ma, soprattutto, l'anomalo ottenimento del mutuo in assenza di solidità finanziaria e hanno ritenuto documentati solo in minima parte i riferiti contributi dei parenti. Smentiscono la prospettazione difensiva circa le difficoltà della coppia ed il modesto tenore di vita l'ammissione di segno contrario dello stesso NI nelle intercettazioni con il NI circa la redditività del traffico illecito di stupefacenti e l'entità degli investimenti e dei risparmi accumulati nel tempo. Deve, pertanto, ritenersi che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente il requisito della sproporzione reddituale, dando conto in modo esaustivo e puntuale dell'iter logico seguito per accertare la sperequazione.
3. Anche il ricorso proposto nell'interesse dello NU è inammissibile, in quanto le censure si risolvono nella contestazione della decisione e nella prospettazione di una lettura alternativa dei dati processuali, a fronte di una motivazione adeguata e completa, che ha giustificato il giudizio di pericolosità e la prognosi di reiterazione in ragione della continuità dell'attività illecita svolta dal ricorrente e della solidità dei rapporti, indicativi del radicato e stabile inserimento nell'ambiente del narcotraffico sino ad epoca recente. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 20/06/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente fir some PA NA OL DEPOSITATO IN CANCELLERIA Kaoo. 11 LUG 2017 ARMA DIC IL FUNZIONARIO GIUDIZARIO Piera Esposito