Sentenza 21 febbraio 2012
Massime • 1
Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2012, n. 19943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19943 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 21/02/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 370
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 38874/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- TE AN, nato a [...] il [...];
avverso il decreto n. 24/11 emesso in data 18 febbraio 2011 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria. Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le note difensive depositate, nell'interesse del ricorrente, in data 16 febbraio 2012.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 18 febbraio 2011 la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da AN TE nei confronti del provvedimento del locale tribunale applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Contro tale provvedimento lo TE propone ricorso per l'annullamento, denunciando - nell'ambito di un primo ed articolato motivo - il travisamento dei fatti e la mera apparenza della motivazione. In particolare, il ricorrente deduce che la corte avrebbe, fra l'altro:
- "ripetuto meccanicamente la motivazione del giudice ordinario";
- omesso di considerare che le risultanze di un colloquio intercettato facevano riferimento a soggetto diverso dal sottoposto alla misura di prevenzione;
- avvallato una ricostruzione incongruente sul piano logico;
in quanto non aveva senso che lo TE si recasse a Torino per "recuperare" una partita di droga quando avrebbero potuto provvedervi altri pretesi complici che, essendo già sul posto, avrebbero corso molti meno rischi;
- travisato il tenore del rapporto di frequentazione con tale Coluccio, con il quale in realtà lo TE solamente sporadici contatti.
Un secondo motivo di ricorso, con cui cumulativamente lo TE denuncia la mancanza e l'apparenza di motivazione, il travisamento del fatto ed il "travisamento degli elementi giuridici della prevenzione", attiene ad una "lunga serie di violazioni di legge" consistenti:
- nella mancata acquisizione della sentenza di primo grado di condanna per reato associativo, omissione che avrebbe impedito al difensore di ufficio di esercitare correttamente il suo mandato;
- nella violazione del principio del contraddittorio per omesso esame di una memoria difensiva (non meglio individuata in ricorso);
- nell'inadempienza all'obbligo di motivazione;
- nell'aver considerato, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, una condanna per associazione a delinquere annullata da questa Corte;
- nell'inesistenza di attualità della pericolosità sociale. Avendo la Procura Generale concluso per il rigetto del ricorso, con memorie difensive depositate in cancelleria in data 16 febbraio 2012, lo TE replica che la corte d'appello avrebbe omesso di sottoporre a scrutinio i dati posti dal tribunale a fondamento del decreto applicativo della misura di prevenzione alla luce della successiva assoluzione dal reato associativo. Si tratterebbe, infatti, di vicende risalenti all'anno 2000 e comunque l'assoluzione dal reato di associazione a delinquere avrebbe riguardato tutti i correi, sicché deve ricavarsi che l'associazione sarebbe in sè assolutamente inesistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2. Con il ricorso in esame lo TE prospetta - tranne che per quanto si dirà dopo - unicamente censure di merito e una ricostruzione dei fatti, basata sulla valorizzazione degli elementi sopra indicati, diversa da quella fatta propria dai giudici di merito, fondata invece sul restante materiale probatorio. Alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803). Quindi non possono avere rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio 2007, n. 35683;
Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380). Nella specie, il ricorso si limita a proporre una lettura alternativa degli e-lementi di fatto emersi nel corso dell'istruttoria e, pertanto, contiene doglianze attinenti al merito della decisione, che non privano di logicità la versione dei fatti preferita dai giudici di merito e non danno luogo a censure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
3. Deve essere, inoltre, rilevato l'indubbio carattere generico del ricorso, che quindi difetta di requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, lett. e), in relazione all'art. 591 cod. proc. pen., lett. c).
In particolare, le censure prospettate non si riferiscono al ragionamento della corte d'appello ed anzi prescindono totalmente dal contenuto della stessa.
Il ricorrente non articola alcuna specifica critica al provvedimento impugnato, ma si limita semplicemente a dissentire dalle conclusioni raggiunte.
4. Le considerazioni che precedono travolgono in toto il contenuto del ricorso. Solamente le ultime due censure - relativa ai rapporti fra la sentenza di condanna e la misura di prevenzione ed all'accertamento della pericolosità sociale - meritano autonoma considerazione.
Tuttavia anche questa doglianza è inammissibile. In proposito va richiamato e ribadito il costante insegnamento di questa Corte secondo cui la pronuncia assolutoria e irrevocabile non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale, quando la valutazione di tale requisito sia effettuata dal giudice della prevenzione in base ad elementi distinti, ancorché desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza (Cass. 8 maggio 2000, n. 2542; Cass. 17 gennaio 2006, n. 9505). In particolare, occorre considerare che il concetto di "appartenenza" richiesto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione è più sfumato e meno tecnico di quello di "partecipazione" occorrente al fini della commissione del reato. Quest'ultima richiede una presenza attiva nel sodalizio criminoso, laddove la nozione più generica di "appartenenza" è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di associazione di tipo mafioso, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (v. Cass. 16 aprile 2007, n. 21048). Questa differenza si ripercuote sul piano probatorio, graduando di minore intensità e specificità il quadro sufficiente per giustificare l'applicazione di una misura di prevenzione personale.
5. Nella specie i giudici di merito si sono attenuti ai principi di diritto testè illustrati, formulando un attento giudizio sulla pericolosità sociale del prevenuto che prescinde dall'esito del giudizio penale promosso nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e che, sebbene fondato almeno in parte sui medesimi elementi di fatto vagliati nella sentenza poi annullata da questa Corte, perviene ad una conclusione autonoma ed indipendente.
6. Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2012