Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2017, n. 45111
CASS
Sentenza 19 luglio 2017

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Il termine di dieci giorni per l'impugnazione da parte del pubblico ministero del decreto che rigetta la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale, decorre dalla conoscenza legale del provvedimento impugnabile e del suo contenuto - conseguente alla sua comunicazione effettuata dalla cancelleria nella forma dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., o integralmente ai sensi dell'art. 153 cod. proc. pen. - ovvero dalla effettiva conoscenza del provvedimento e del suo contenuto risultante dalla relativa attestazione apposta sull'atto, sottoscritta dal rappresentante dell'accusa. (Fattispecie in cui l'invio del decreto di rigetto, come allegato ad una mail diretta a più indirizzi di posta elettronica, seguito dalla restituzione della prima pagina della mail, datata e sottoscritta dal pubblico ministero, è stato ritenuto insufficiente a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento).

Nel procedimento di prevenzione, il giudice d'appello che intenda riformare "in peius" la decisione di rigetto della proposta adottata in primo grado non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., né ad una motivazione rafforzata del decreto di appello.

Commentario1

  • 1Quando gli atti di indagini diventano inutilizzabili
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2019

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2017, n. 45111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45111
Data del deposito : 19 luglio 2017

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