Sentenza 19 luglio 2017
Massime • 2
Il termine di dieci giorni per l'impugnazione da parte del pubblico ministero del decreto che rigetta la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale, decorre dalla conoscenza legale del provvedimento impugnabile e del suo contenuto - conseguente alla sua comunicazione effettuata dalla cancelleria nella forma dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., o integralmente ai sensi dell'art. 153 cod. proc. pen. - ovvero dalla effettiva conoscenza del provvedimento e del suo contenuto risultante dalla relativa attestazione apposta sull'atto, sottoscritta dal rappresentante dell'accusa. (Fattispecie in cui l'invio del decreto di rigetto, come allegato ad una mail diretta a più indirizzi di posta elettronica, seguito dalla restituzione della prima pagina della mail, datata e sottoscritta dal pubblico ministero, è stato ritenuto insufficiente a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento).
Nel procedimento di prevenzione, il giudice d'appello che intenda riformare "in peius" la decisione di rigetto della proposta adottata in primo grado non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., né ad una motivazione rafforzata del decreto di appello.
Commentario • 1
- 1. Quando gli atti di indagini diventano inutilizzabiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 407, c.3) Il fatto Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale erano state applicate a B.G. e Be.Ni. la misura cautelare degli arresti domiciliari e a P.G. e M.G. quella dell'obbligo di dimora in ordine – per i primi tre – a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, relativi a diverse procedure concorsuali, e violazioni finanziarie, nonché, per il primo e il terzo, per il reato di cui all'art. 648-ter c.p.. Il Tribunale aveva rilevato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2017, n. 45111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45111 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2017 |
Testo completo
45 1 1 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/07/2017 -Presidente - Sent. n. sez. 1531 GIACOMO PAOLONI MAURIZIO GIANESINI Rel. Consigliere - STEFANO MOGINI REGISTRO GENERALE N.10854/2017 ORLANDO VILLONI EMILIA ANNA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO NT nato il [...] a [...] avverso il decreto del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette le conclusioni del PG dr.ssa Paola FILIPPI che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Il Difensore di AN TO ha proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento con il quale la Corte di Appello di TORINO, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico ministero contro il decreto di primo grado che aveva negato l'applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale per mancata prova della attuale pericolosità dell' TO, ha disposto la sola misura patrimoniale della confisca di prevenzione del saldo attivo di un conto corrente intestato allo stesso TO rigettando invece la richiesta di misura di prevenzione personale per difetto del requisito della attualità della pericolosità.
2. Il ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e processuale ex art. 606, lett. b e c cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha riproposto il tema della tardività del ricorso del 30/3/2016 del Pubblico ministero contro il decreto di primo grado;
la Corte aveva ritenuto che la comunicazione via posta elettronica al Pubblico ministero del provvedimento di primo grado, per di più neppure tramite PEC con rilascio di attestazione di consegna, non fosse idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, con ciò legittimando una sostanziale rimessione nel termine per la Pubblica accusa che già precedentemente aveva quindi avuto piena contezza del contenuto del provvedimento.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha segnalato che il decreto impugnato aveva disposto per la prima volta la misura patrimoniale della confisca in grado di appello, senza peraltro adottare, come previsto per il giudizio ordinario di cognizione, una motivazione definibile come "rafforzata" o "più persuasiva" di quella svolta in primo grado e senza osservare le indicazioni recentemente rese dalle Sez. Unite nella nota sentenza del 28/4/2016 n. 27620, in proc. DUSGUPTA, indicazioni tutte pienamente applicabili, per analogia, anche al tema del processo di prevenzione anche se quest'ultimo ha ad oggetto primariamente non un fatto costituente reato ma uno status soggettivo. Alle osservazioni sopra svolte, poi, il ricorrente ha aggiunto quella secondo la quale, di fronte ad una confisca disposta per la prima volta in grado di appello, il destinatario della stessa è privo di quei motivi di impugnazione relativi al vizi di motivazione del provvedimento che non siano quelli qualificabili in termini di violazione di legge e cioè la totale assenza e la mera apparenza della stessa. 1 Con successiva prospettazione, poi, il ricorrente ha lamentato una effettiva "apparenza di motivazione" sul punto specifico della interpretazione del concetto di "indiziato di appartenenza" ad associazioni mafiose, riconosciuta sulla base di elementi "non conducenti" e realmente non motivata specie a fronte del fatto che l' TO era stato assolto dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e l'affermata appartenenza ad associazioni mafiose non poteva fondarsi né sul fatto che il proposto avesse relazioni personali con appartenenti a tali associazioni né che lo stesso fosse stato condannato per una tentata estorsione, aggravata ex art. 7 1.152/91 ma solo sotto la specie dell'uso del metodo mafioso.
2.3 Con il terzo motivo, specificamente riferito alla misura patrimoniale, il ricorrente ha rilevato che il decreto impugnato aveva disposto la confisca di cespiti patrimoniali acquisiti sia prima che dopo l'arco temporale di accertata pericolosità qualificata dell' TO, e cioè dal novembre 2006 alla fine del 2009, dato che il saldo attivo confiscato era rappresentato in realtà da un accredito dalla ISO Costruzioni che risaliva al maggio 2011. 3. Il Procuratore generale ha osservato, quanto al primo motivo, che il termine per proporre impugnazione decorreva dalla effettiva conoscenza dell'atto, conoscenza che andava individuata nel momento della concreta ricezione dello stesso e cioè del pervenimento alla Segreteria dell' Ufficio, quanto al secondo motivo, che nel giudizio di appello in materia di misura di prevenzione non trova applicazione il disposto di cui all'art. 603 cod. proc. pen. dato che nella materia vige il principio del costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, così che il convincimento del Giudice dell' Appello poteva formarsi anche su elementi non esaminati in primo grado e, quanto al terzo motivo, che la Corte di Appello aveva correttamente indicato gli atti dai quali aveva desunto la pericolosità e aveva reso sul punto una motivazione non certo apparente, procedendo poi, con motivazione ugualmente congrua, alla confisca dei beni ritenuti di valore sproporzionato rispetto ai redditi leciti del proposto;
il ricorso, quindi doveva essere rigettato.
4. Il ricorrente ha depositato, il 12 luglio 2017, una memoria con la quale, in confutazione di quanto affermato dalla Procura generale, ha ribadito le proprie valutazioni in ordine alla applicabilità al caso in esame dei principi di cui alle decisioni "Dasgupta" e "Patalano" delle Sezioni Unite e in ordine al tema della pericolosità sociale qualificata e della confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2 2. Il primo tema sottoposto alla attenzione della Corte è costituito dal denunciato, mancato rispetto, da parte del Pubblico ministero, del termine per l'impugnazione di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui all'art. 10 del decr. leg.vo 159/2011. La Corte di Appello ha del tutto correttamente osservato che la comunicazione del provvedimento impugnabile, e quindi la legale conoscenza dello stesso e del suo contenuto, doveva avvenire solamente mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria competente sotto forma di avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo ex art. 128 cod. proc. pen. o sotto forma di comunicazione integrale ex art. 153 cod. proc. pen.; solo una conoscenza di fatto e realmente avvenuta del provvedimento e del suo contenuto al di fuori delle modalità formali sopra richiamate era suscettibile di sostituire le modalità stesse, secondo quanto stabilito da Cass. Sez. 4 del 28/2/1996 n. 686, Mastrangeli, Rv 205020, purchè il destinatario della comunicazione, e cioè il pubblico ministero, avesse attestato la presa effettiva di conoscenza con la sottoscrizione della persona fisica che rappresentava l'accusa in quello specifico procedimento, con conseguente insufficienza di una mera ricezione degli atti da parte della Segreteria del Pubblico ministero stesso. Nel caso all'esame della Corte, l'allegazione del provvedimento reiettivo impugnabile da parte del Pubblico ministero ad una "mail" diretta a più indirizzi di posta elettronica, con restituzione della sola prima pagina della stessa "mail" datata e firmata dagli organi inquirenti titolari del diritto di impugnazione, è stata correttamente valutata come non sufficientemente dimostrativa della effettiva conoscenza del singolo provvedimento e del suo contenuto da parte di questi ultimi, dato che la sottoscrizione si era limitata appunto alla sola prima pagina di un complesso documentario più consistente e non riguardava specificamente ogni singolo atto trasmesso, non realizzando perciò quella effettiva forma alternativa di conoscenza dello specifico atto impugnabile che sola è idonea a costituire, come si è detto, una eccezione, nei termini sopra accennati, alle modalità formali di comunicazione di cui agli artt. 128 e 153 cod. proc. pen.
3. Il secondo motivo di ricorso sottopone alla attenzione della Corte un duplice ordine di questioni, di per sé concettualmente diverse e separate, ma entrambe derivanti dalla circostanza che il giudizio di pericolosità a carico dell' TO è stato giudizialmente affermato per la prima volta in grado di appello, dato che il Tribunale, come si è visto, ne ha negato la ricorrenza con il provvedimento di primo grado. 3 Si sostiene, da parte del ricorrente, che, in applicazione di un principio interpretativo che riconosce una sorta di analogia processuale tra giudizio di cognizione e giudizio di prevenzione, siano applicabili a quest'ultimo i noti principi di diritto enuncianti, in riferimento al primo, nelle sentenze "Dasgupta" e "Patalano" delle Sezioni Unite (rispettivamente, Cass. Sez. Unite 28/4/2016 n. 27620 e Cass. Sez. Unite 19/1/2017 n. 18620) a mente delle quali il Giudice di Appello, sia nel giudizio ordinario che in quello abbreviato, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza aver proceduto anche di ufficio a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio;
con un asconda e separata argomentazione, poi, il ricorrente ha sostenuto che in ogni caso il provvedimento di appello, per aver riconosciuto per la prima volta all' TO lo status di persona pericolosa, avrebbe dovuto essere caratterizzato da una motivazione "rinforzata", tale da dare ragione delle linee portanti del proprio ragionamento alternativo e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione del primo provvedimento, dando conto delle ragioni della incompletezza e incoerenza di quest'ultima (così, per il giudizio ordinario di cognizione, Cass. Sez. Unite 12/7/2005 n. 33748, Mannino, Rv 231679 cui ha fatto recentemente seguito, negli stessi termini, Cass. Sez. 6 20/1/2015 n. 10130, Marsili, Rv 262907).
3.1 La prima delle due prospettazioni sopra richiamate è palesemente infondata: già una mera ricognizione letterale del testo delle massime delle Sezioni Unite sopra richiamate rende evidente che il principio della necessaria rinnovazione del dibattimento di appello in caso di assoluzione in primo grado e di affermazione di responsabilità nel grado successivo non è regola cogente di carattere generale ma deve intendersi riferita solo alle prove dichiarative (principalmente le dichiarazioni orali del testimone "puro", del testimone assistito e quelle del coimputato nello stesso procedimento o in procedimento connesso) e solo a quelle, tra queste, ritenute decisive per la pronuncia di assoluzione di primo grado;
nel procedimento di prevenzione, ordinariamente caratterizzato da prove di natura documentale costituite da provvedimenti giurisdizionali e da esiti di indagini di Polizia giudiziaria o ancora da conclusioni di accertamenti di natura contabile peritale svolti nel corso del procedimento, una regola come quella - sopra enunciata non ha evidentemente alcuno spazio di materiale applicazione dato che non vi sono appunto prove dichiarative che possano costituire oggetto di nuova, obbligatoria assunzione;
non coglie poi nel segno l'osservazione critica svolta nella memoria 12 luglio 2017 dal ricorrente, che segnala come la misura 4 patrimoniale sia stata adottata sulla base degli esiti di una consulenza del Pubblico ministero che avrebbe dovuto determinare la rinnovazione del dibattimento per l'audizione del consulente, posto che nel corso del dibattimento di primo grado il consulente stesso non era mai stato sentito e la prova dichiarativa da rinnovare necessariamente, secondo l'impostazione del ricorrente, non era in realtà e perciò mai stata assunta, il tutto a tacere comunque della sua irrilevanza concreta sul punto specifico costituito dal tema della pericolosità personale dell' TO. Ma quello che è determinante per negare la fondatezza della affermata analogia processuale tra il giudizio di cognizione e quello di prevenzione è, appunto, la diversa natura e struttura dei giudizi stessi, caratterizzato il primo dall'accertamento di fatti costituenti o meno reato e il secondo dalla formulazione di un giudizio di pericolosità della persona proposta per la misura di prevenzione, giudizio che, per la sua stessa natura, è caratterizzato da precarietà e da idoneità ad essere mutato, in peggio o in meglio, nel corso del tempo;
si tratta cioè di un giudizio strutturalmente precario e destinato ad essere rapportato costantemente alla situazione di fatto che lo ha determinato (c.d. "giudizio rebus sic stantibus"), con revoca o modifica, in peggio o in meglio, della statuizione di pericolosità sulla base di nuovi elementi, contemporanei о successivi all'accertamento della stessa;
conseguenza diretta di quanto ora affermato e del conseguente principio del costante adeguamento della situazione di diritto (affermazione o meno dello status di persona pericolosa) a quella di fatto (elementi sulla base dei quali il giudizio di pericolosità è stato affermato o negato) è che il Giudice della prevenzione può sempre, in appello, esaminare di ufficio elementi sopravvenuti e non valutati in primo grado o, con affermazione logicamente deducibile da quanto fino ad ora argomentato, che quest'ultimo può sempre sottoporre a nuovo esame gli stessi elementi già diversamente valutati in primo grado (in questo senso, Cass. Sez. Unite del 3/7/1996 n. 18, Simonelli, Rv 205260 circa l'operatività "rebus sic stantibus" del giudicato in materia di prevenzione e poi, da ultimo, Cass. Sez. 1 del 30/1/2013 n. 19995, Masotina, Rv 25 61 59 per l'affermazione del principio, direttamente conseguente a quello enunciato dalle Sezioni Unite, per cui non è precluso al giudice di appello l'esame di ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere una attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento). In definitiva, quindi, una pluralità di argomenti interpretativi, di natura letterale e poi ancora sistematica, rende evidente che in tema di procedimento di prevenzione, a differenza di quanto avviene nel procedimento ordinario, non 5 trova applicazione la regola della necessaria rinnovazione in appello del dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen. per la valutazione per la prima volta di elementi non presi in considerazione nel giudizio di primo grado o per la nuova valutazione degli stessi elementi in termini sfavorevoli al proposto e non trovano perciò nemmeno applicazione i principi di diritto formulati nelle sentenze delle Sez. Unite "Dasgupta" e "Patalano" sopra richiamati.
3.2 Anche la seconda delle prospettazioni sopra richiamate, quella che segnala comunque la necessità di una motivazione "rinforzata" del decreto di appello che abbia riformato "in peius" una decreto favorevole di primo grado, non è fondata;
il principio di diritto relativo alla necessaria, maggiore persuasività della sentenza di appello che abbia riformato quella di assoluzione pronunciata in primo grado è stato sempre strettamente connesso, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, al principio di cui all'art. 533, comma 1 cod. proc. pen. e cioè alla necessità che l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli, "al di là di ogni ragionevole dubbio" (si veda sul punto da utimo, tra le tante di analogo tenore, Cass. Sez. 3 del 27/11/2014 dep. 2015- n. 6817, Rv 262524). Anche in questo caso, valgono gli argomenti interpretativi di natura letterale e sistematica che sono stati sopra richiamati sul tema specifico della sostanziale differenza strutturale tra il processo ordinario che ha ad oggetto l'accertamento di un fatto e quello di prevenzione che riguarda invece l'affermazione di uno "status" personale;
il testo infatti dell'art. 533, comma 1 cod. proc. pen. riferisce espressamente il principio dell'accertamento ad di là di ogni ragionevole dubbio alla sentenza di condanna e al reato così accertato mentre la natura stessa del giudizio di pericolosità, caratterizzato dalla ineliminabile fluidità e precarietà sopra accennata dipendente essenzialmente dalla possibilità del suo mutamento, in meglio o in peggio, sia nel corso del processo di prevenzione che dopo la sua conclusione, è strutturalmente incompatibile con quella pretesa di assoluta certezza che caratterizza il principio di cui si sta qui discutendo;
ad ogni buon conto, come si dirà più oltre, il giudizio di pericolosità dell' TO formulato dalla Corte di Appello so è fatto carico di una analitica confutazione delle considerazioni svolte dal Tribunale di primo grado e delle conclusione dello stesso.
4. Sul tema specifico della affermata pericolosità sociale, va brevemente ricordato come il Tribunale avesse negato la pericolosità qualificata dell' TO sulla base della considerazione che il proposto non era stato raggiunto da quello "standard probatorio minimo, in termini di univocità 6 qualitativa dei pur numerosi indizi per potersi affermare con serenità che egli rientri in una categoria di persone socialmente pericolose generiche o specifiche"; la Corte di Appello, sulla base degli stessi elementi di fatto valutati negativamente dal Tribunale, ha invece affermato la pericolosità qualificata dell' TO in quanto appartenente ad associazione mafiosa sulla base della partecipazione ad una estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso del 26/27 novembre 2006 oltre che della frequentazione di personaggi della n'drangheta calabrese ritenuti di rilevante calibro criminale.
4.1 Non è certo questa la sede per ripercorrere con dettaglio le considerazioni svolte dalla Corte di Appello;
quello che è certo è che la motivazione, in punto affermazione di pericolosità qualificata, è presente e dettagliata, fondata su dati di fatto oggettivamente esistenti e correttamente indicati quali rapporti concorsuali con tale Bruno IAIA sia nel corso della estorsione di cui si è detto, (che dimostravano l'utilizzazione della forza di intimidazione tipica di una associazione mafiosa), sia nel corso di una vicenda relativa alla costruzione di appartamenti e alla necessità di prendere accordi con I' TO per la spartizione dei cantieri edili della zona, sia infine relazioni consolidate con esponenti di spicco della n'drangheta piemontese, elementi tutti che, autonomamente valutati nel giudizio di prevenzione, consentivano di "superare" l'assoluzione del proposto dal reato di associazione mafiosa avvenuta nel giudizio d cognizione e di affermare l'appartenenza dell' TO ad una associazione mafiosa e quindi la sua pericolosità qualificata.
4.2 La motivazione del provvedimento impugnato, lo si ripete, non può certo considerarsi assente o meramente apparente ed anzi la stessa, come si è accennato, si fa carico di confutare per esteso le diverse conclusioni del provvedimento di primo grado, negando rilievo decisivo alla assoluzione dell' TO dal reato di associazione mafiosa e applicando del tutto correttamente il noto principio, sopra ugualmente accennato, della autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello ordinario;
la motivazione poi, a confutazione della tesi svolta nel ricorso, è ampiamente giustificativa del giudizio di appartenenza ad associazione mafiosa, fondato, contrariamente a quanto sottolineato dal ricorrente, non sulla base di una mera contiguità personale dell'TO all'ambiente mafioso ma su interventi concreti, quale quello dispiegato nella estorsione di cui si è detto, aggravata dalla circostanza di natura oggettiva dell'uso del metodo mafioso, e poi nella vicenda della spartizione dei cantieri edili cui si è sopra fatto cenno, che dimostrano azioni e condotte rappresentative di una contributo fattivo alla vita e alla attività della associazione criminale di riferimento. 7 5. In merito da ultimo al tema della misura patrimoniale della confisca, materialmente disposta sul saldo attivo del conto corrente intestato all' TO presso la Banca Sella, va osservato come la Corte abbia correttamente applicato la misura patrimoniale ai soli redditi ed entrate finanziarie collocabili nel periodo di accertata pericolosità e cioè dal 2005 al 2007 e come sia stato correttamente effettuato il necessario giudizio di sproporzione fondandolo sulla mancata giustificazione di depositi in contanti per migliaia di euro oltre che sulla non necessità di rinvenire un nesso causale tra la condotta mafiosa e la formazione dell'illecito profitto.
5.1 Anche in questo caso, la motivazione è presente, congrua e dettagliata e non può certo considerarsi apparente;
le specifiche ed effettive doglianze del ricorrente, che lamenta ancora, con la memoria allegata, la violazione di legge costituita dal fatto che sarebbero state sottoposte a confisca entrate temporalmente "eccentriche" rispetto all'accennato periodo di pericolosità scontano l'osservazione, da un lato, che la Corte si è fatta carico invece di collocare con cura la risorse finanziarie confiscate nell'ambito dell'accertato periodo di manifestata pericolosità sociale, trattandosi di versamenti effettuati nel periodo 2005/2007, e, dall'altro, che le stesse si sostanziano in gran parte in considerazioni critiche di mero fatto, non consentite in linea generale nella specifica sede di legittimità e non dimostrative in realtà di alcuna reale violazione di legge.
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 luglio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente ME/PAOLÓNI acomo PAOLONI Maurizio GIANESINI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 SET 2017 JONALYIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 0 08