Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore.
Commentari • 6
- 1. criteri Cassazione e contestoAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 10 aprile 2026
1. La valutazione “unitaria e non assolutizzante” dei cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90 Attualmente, la Corte di Cassazione ha abbandonato questa rigidità interpretativa assoluta ed assolutizzante in tema di lieve entità nella vendita illecita di stupefacenti. Anzitutto, l'introduzione, nel 2015, dell'Art. 131 bis CP, ha dimostrato che, nell'Ordinamento penale italiano, la punibilità non sussiste nei confronti di quelle ipotesi bagatellari connotate da un'offensione minima al bene giuridico costituzionalmente tutelato. Per conseguenza, anche nella fattispecie ex comma 5 Art. 73 TU 309/90, ad una “lieve” lesione della salute pubblica corrisponde una reazione sanzionatoria …
Leggi di più… - 2. Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022
In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
Leggi di più… - 3. Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2018
- 4. L' rt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio delle Sezioni UniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018
La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
Leggi di più… - 5. Detiene per spaccio modica quantità di cocaina e gran quantità di droghe leggere: quali reati?Accesso limitatoAlfredo Montagna · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2017, n. 14882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14882 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
14882-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 148 Paoloni Giacomo Presidente - 25/01/2017 Gianesini Maurizio - R.G.N. 36222/2016 Tronci Andrea Costanzo Angelo Alessandra Bassi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NZ AC, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] in [...], nato il [...] in [...], nato il [...] a [...], nato [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/02/2016 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo, quanto alla posizione di MA, che la sentenza sia annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto;
quanto alla posizione di NZ, che la sentenza sia annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto;
quanto alla posizione di LL, che la sentenza sia annullata con rinvio limitatamente alla recidiva, con rigetto del ricorso nel resto;
quanto alla posizione di OU, che la sentenza sia annullata con rinvio 1 limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto;
che i ricorsi di EL ON, IO, IE e SH siano dichiarati inammissibili;
uditi i difensori degli imputati, segnatamente l'Avv. Massimo Mercurelli per NZ ed in sostituzione LLAvv. Alberto Bonu per OU, l'Avv. Stefano Maranella per SH ed in sostituzione LLAvv. Maria Cristina Gariup per NO, l'Avv. Giovambattista Maggiorelli per SH, l'Avv. Fabio Menichetti per EL ON anche in sostituzione LLAvv. Antonio Moriconi, l'Avv. Marco Fagiolo per MA e l'Avv. Michele Basile per IE, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il presente procedimento è scaturito dallo sviluppo delle indagini relative ad altro procedimento iscritto in relazione all'importazioni di 3,4 chili di cocaina il 7 dicembre 2009. Le investigazioni, condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, portavano a delineare l'esistenza di quattro associazioni per delinquere finalizzate all'attività di narcotraffico secondo l'ipotesi accusatoria - facenti capo, la prima, a NO IO e SH NZ;
la seconda, a SA LL;
la terza e la quarta, a CO AS. Venivano altresì accertate diverse violazioni della legge sugli stupefacenti (ed altri reati non rilevanti ai fini della trattazione delle impugnazioni proposte dai ricorrenti).
2. All'esito del giudizio abbreviato richiesto da vari imputati a seguito di giudizio immediato, con sentenza resa il 26 novembre 2014, il Giudice LLudienza preliminare del Tribunale capitolino escludeva la sussistenza della prima, della seconda e della quarta associazione per delinquere contestate rispettivamente sub capi 1), 18) e 34), mentre riteneva integrata la terza associazione di cui al capo 27), pronunciando condanna per partecipazione a tale consorteria nei confronti di TA IE, OR SH e NN MA. Il Giudice riteneva inoltre provata la penale responsabilità in ordine alle singole violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in taluni casi con la contestazione della continuazione interna ex art. 81, comma secondo, cod. pen., rispettivamente ascritte ai ricorrenti: SH NZ sub capi 3), 4), 5), 9), 10), 11), 17), 22) e 24); NO IO sub capi 2), 3), 5), 8), 10), 11), 15), 22) e 24); EL BE OU OU sub capi 9), 10) e 17); - SA LL sub capi 12), 13), 21), 22), 24), 25) e 26); NN MA sub capi 27), 29 e 31; OR SH sub capi 27) e 29); - TA IE sub capi 27) e 33); - 2 ME EL ON sub capi 23), 25, 26) e 39).
3. Con il provvedimento che si impugna, in riforma della sentenza del Gup, la Corte d'appello di Roma: ha assolto SH NZ e NO IO dal reato di cui al capo 3), perché il fatto non sussiste;
-ha assolto SH NZ dai reati di cui ai capi 5) e 10), per non avere commesso il fatto, e dai reati di cui ai capi 9), 11) e 17), perché il fatto non sussiste, rideterminando nei suoi confronti la pena per i residui reati di cui ai capi 4), 22) e 24) in anni quattro e mesi otto di reclusione e 24.000 euro di multa;
ha sostituito nei confronti del medesimo imputato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di cinque anni e revocato l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena;
- ha assolto EL BE OU OU dai reati di cui ai capi 9) e 17), perché il fatto non sussiste, rideterminando nei suoi confronti la pena per residuo reato di cui al capo 10) in anni tre e mesi quattro di reclusione e 16.000 euro di multa;
a rettifica del dispositivo della sentenza di primo grado, ha assolto il medesimo OU dal reato di cui al capo 15); ha sostituito nei confronti LLimputato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea;
ha assolto NO IO dal reato di cui al capo 11), perché il fatto - non sussiste, rideterminando la pena per i residui reati di cui ai capi 2), 5), 8) (esclusa la continuazione), 10), 15), 22) e 24), in anni sei di reclusione e 21.000 euro di multa;
- ha assolto SA LL dal reato di cui al capo 12), perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato non doversi procedere per bis in idem in relazione al reato di cui capo 13), rideterminando la pena per i residui reati di cui ai capi 21), 22), 24), 25) e 26) in mesi dieci di reclusione e 4.600 euro di multa, quale aumento per la continuazione con i reati già giudicati dal Tribunale di Tivoli con sentenza irrevocabile del 17 luglio 2014 (complessivamente determinando la pena inflitta in anni cinque e mesi quattro di reclusione e 24.600 euro di multa); ha assolto NN MA dal reato di cui al capo 29), perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per i residui reati di cui ai capi 27) e 31) in anni otto di reclusione, ritenuta la continuazione con il reato già giudicato con sentenza della Corte d'appello di Roma del 16 febbraio 2015, ritenuto più grave quello di cui al capo 27); - ha assolto OR SH dal reato di cui al capo 29), perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo 27) in anni sette, mesi sei e giorni venti di reclusione, ritenuta la continuazione con il reato 3 già giudicato con sentenza della Corte d'appello di Roma del 16 febbraio 2015, ritenuto più grave quello di cui al capo 27); -- ha rideterminato la pena nei confronti di TA IE in ordine ai reati di cui ai capi 27) e 33) in anni sette, mesi sei e giorni 20 venti di reclusione;
- ha confermato la condanna inflitta a ME EL ON - per reati sub capi 23), 25, 26) e 39) - alla pena di anni quattro di reclusione e 20.000 euro di multa, sostituendo nei suoi confronti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea.
4. Gli imputati indicati in epigrafe hanno proposto ricorso avverso la sentenza d'appello e ne hanno chiesto l'annullamento per le censure di seguito sinteticamente esposte.
5. SH NZ, nel ricorso presentato dal legale di fiducia Avv. Massimo Mercurelli, ha dedotto:
5.1. il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 4), per avere i Giudici di merito fondato la condanna LLimputato sulla base di mere congetture quanto alla natura illecita LLunico contatto di NZ con "M, desunta da un'unica conversazione telefonica nonché sulla base di una valutazione espressa in termini di mera verosimiglianza, inadeguata a sostenere un giudizio di colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio";
5.2. il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 24), per avere la Corte confermato il giudizio di colpevolezza per tale delitto sebbene non vi sia prova LLavvenuto perfezionamento LLaccordo, dovendosi applicare lo stesso criterio di valutazione già utilizzato dal primo giudice in relazione alla imputazione sub capo 23) per la quale ha pronunciato giudizio liberatorio;
5.3. i vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità LLimputato quanto al delitto sub capo 22), per avere la Corte irragionevolmente escluso la destinazione della sostanza all'uso personale, essendo NZ all'epoca tossicodipendente;
5.4. la violazione di legge penale e processuale in relazione alla mancata derubricazione del reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere i Giudici della cognizione escluso la sussistenza LLipotesi della lieve entità, sebbene nel primo episodio contestato all'imputato (sub capo 4) non siano stati accertati la natura né il quantitativo della droga;
nel secondo episodio (sub capo 24) siano stati accertati la qualità (cannabis), ma non il quantitativo della sostanza;
nel terzo episodio (sub capo 22) siano stati accertati quantità e natura di stupefacente compatibili con il consumo personale;
4 5.5. la violazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte determinato la pena base in anni sei e mesi quattro di reclusione, dunque oltre il massimo edittale;
5.6. la violazione di legge processuale in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte determinato la pena base in anni sei e mesi quattro di reclusione, dunque oltre il massimo edittale, a fronte di un quantitativo di sostanza modesto, in quanto inferiore a dieci dosi;
5.7. la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81, comma secondo, cod. pen., per avere la Corte omesso di riconoscere il vincolo della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma del 13 dicembre 2012, sebbene il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione oggetto di tale pronuncia avesse a base una fallita transazione di una partita di cocaina sicchè le vicende oggetto di due procedimenti considerata anche la loro contiguità temporale (essendo state - commesse rispettivamente nel settembre ottobre 2010 e nel marzo 2011) - devono ritenersi esecutive di un medesimo disegno criminoso;
6. NO IO, nel ricorso presentato dal legale di fiducia Avv. Maria Cristina Gariup, ha dedotto:
6.1. il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 2) della rubrica, per avere la Corte territoriale disatteso la spiegazione alternativa fornita dalla difesa sulla base delle risultanze delle intercettazioni, secondo la quale la sostanza era destinata al consumo personale del IO;
6.2. il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 5), per avere la Corte ritenuto integrato il reato sebbene vi sia incertezza circa la qualità e la quantità della sostanza oggetto della condotta;
6.3. il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 10), per avere la Corte omesso di motivare in merito alle letture alternative delle emergenze delle intercettazioni prospettate nell'appello;
6.4. il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 15) della imputazione, per avere la Corte travisato il senso delle emergenze delle intercettazioni, là dove negli scambi si parla di qualcosa declinato al femminile sicché è da escludere che gli imputati si riferissero all'hashish;
6.5. il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 22), per avere la Corte ritenuto del tutto congetturalmente che i minimi quantitativi di hashish e cocaina ceduti dall'LL al IO ed al NZ costituissero dei "campioni" e non delle dosi destinate al loro consumo personale;
5 Ak 6.6. il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 24), per avere la Corte ritenuto che oggetto delle conversazioni captate fossero dei "campioni" e non delle dosi destinate al consumo personale LLimputato;
6.7. la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte escluso la sussistenza LLipotesi lieve con una motivazione del tutto carente, giusta anche la completa incertezza circa la natura, il quantitativo e la qualità delle sostanze;
7. ME EL ON, nel ricorso presentato dal legale di fiducia Avv. Antonio Moriconi, ha eccepito:
7.1. la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, 530, commi 1 e 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen.; il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello abbia confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine alle imputazioni di cui ai capi 23), 25) e 26), sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche sebbene non vi sia certezza quanto alla disponibilità da parte LLimputato ed all'utilizzo in via esclusiva da parte del medesimo delle due utenze telefoniche intercettate (3279314334 e 3701053407).
7.2. Nella memoria difensiva depositata in cancelleria, il secondo difensore di fiducia del EL ON Avv. Fabio Menichetti deduce la violazione LLart. 192, comma 2, cod. proc. pen. sempre in relazione alla attribuzione delle utenze in oggetto all'imputato, evidenziando come, a ben vedere, i giudici di merito abbiano motivato esclusivamente in ordine alla riferibilità all'assistito LLutenza 3279314334, mentre con riguardo alla seconda utenza 3701053407 si siano limitati ad estendere per relationem la motivazione svolta per la prima;
si denuncia un ulteriore profilo di illogicità con riguardo alla valorizzazione LLincontro del 28 novembre 2010 presso il centro commerciale "Porte di Roma", dal quale emergono elementi utili alla identificazione LLutilizzatore di una terza e diversa utenza, quella 3467094944; si evidenzia altresì che l'utenza 3701053407 veniva utilizzata per fissare l'appuntamento presso detto centro commerciale in data 7 dicembre 2010, occasione nella quale il coimputato LL incontrava, non ME EL ON, ma un soggetto non identificato e poi individuato dalla polizia giudiziaria in un altro coimputato.
8. OR YT, nel ricorso proposto dai difensori di fiducia Avv.ti Stefano Maranella e Giovambattista Maggiorelli, ha dedotto la contraddittorietà, l'illogicità e l'omessa motivazione ed il travisamento del fatto nonchè la violazione di legge in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 27), per avere la Corte territoriale ritenuto provata la partecipazione del'imputato all'associazione 6 per delinquere nonostante l'episodicità del contributo criminoso prestato e la mancata adesione al programma criminoso;
il ricorrente rimarca l'assoluzione dall'unico reato fine contestatogli e l'assenza di un qualunque elemento che possa fondare la prova del vincolo associativo.
9. SA LL, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. TT di TT, ha eccepito la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 69, 99 e 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione;
il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale: a) abbia ritenuto sussistente la recidiva in assenza del presupposto della pericolosità sociale;
b) abbia omesso di motivare in merito al giudizio di comparazione tra le circostanze, là dove non ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva;
c) abbia disatteso con motivazione inadeguata le indicazioni difensive in merito alla necessità di contenere la pena. 10. EL BE OU OU, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Alberto Bonu, ha eccepito: 10.1. il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 10), per avere la Corte confermato e richiamato la sentenza di primo grado senza alcun vaglio critico delle censure mosse nell'atto d'appello con specifico riguardo alle emergenze LLintercettazione tra presenti del 2 febbraio 2011 Rit. 3606/10 progr. 745 - 746, là dove i giudici di merito hanno isolato soltanto alcune frasi da una intercettazione durata circa due ore, travisandone il contenuto, dal momento che lo scambio aveva ad oggetto la vincita di una scommessa sportiva e non la fornitura di sostanza stupefacente;
il ricorrente evidenzia altresì la contraddittorietà della decisione della Corte rispetto a quanto giudicato in ordine al capo 3), reato dal quale i coimputati NZ, IO e TI sono stati assolti per incertezza in merito al reale oggetto dei dialoghi;
10.2. il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 10), con riguardo alle emergenze LLintercettazione tra presenti del 2 febbraio 2011 -Rit. P06/10 progr. 745 746, e la violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte escluso la ravvisabilità LLipotesi lieve, richiamando quali precedenti le stesse condotte contestate al capo 10), mentre la Suprema Corte non esclude la ravvisabilità del piccolo spaccio continuato, tale essendo il traffico imputabile all'assistito dal quale egli ricavava l'esigua somma di 100 euro;
10.3. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche già concesse dal primo giudice in assenza LLappello del pubblico ministero, dovendosi ravvisare 7 C18 la violazione del divieto di reformatio in peius in quanto l'imputato è stato assolto dai reati satellite e non dal reato più grave sul quale il primo giudice aveva determinato la pena con il riconoscimento delle circostanze in oggetto;
in ogni caso, la motivazione quanto al mancato riconoscimento della diminuente è manifestamente illogica e contraddittoria in quanto valorizza la presunta commissione di più reati della stessa specie quando si tratta invece di un'unica condotta, avente ad oggetto la detenzione di un quantitativo di droga che fruttava la somma di 100 euro. 11. NN MA, con atto presentato dal difensore di fiducia Avv. Marco Fagiolo, ha eccepito i seguenti motivi: 11.1. violazione di legge penale in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 27), e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo in assenza di qualsivoglia supporto probatorio, non essendovi prova di alcuna attiva partecipazione LLMA alle condotte criminose, nè essa può desumersi dalla partecipazione ai singoli reati fine e dai rapporti con AS sulla base LLerroneo presupposto che egli ne fosse uomo di fiducia;
il ricorrente evidenzia che MA intratteneva rapporti con AS per motivi di lavoro leciti ed aveva un unico contatto diretto con SH, in data 5 ottobre 2011; i rapporti con AS erano comunque occasionali e si interrompevano nel periodo dalla metà febbraio all'agosto 2011; 11.2. violazione di legge processuale in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte violato il divieto di reformatio in peius, là dove non procedeva alla diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche, già concesse con giudizio di prevalenza dal giudice di primo grado, nonché per la mancata diminuzione della pena per l'assoluzione dal reato da cui al capo 29); 11.3. violazione di legge e di vizio di motivazione in relazione all'art. 163 cod. pen., per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi in merito alla sollecitata applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 12. TA IE, con atto depositato dal proprio difensore di fiducia Avv. Giuseppe Madia, ha dedotto: 12.1. il vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 27), per avere la Corte ritenuto provata la partecipazione del IE all'associazione criminale sebbene egli si sia limitato a collaborare ad un'unica importazione di droga dal Sudamerica impegnandosi a garantire l'accondiscendenza di alcuni finanzieri corrotti nel porto di Napoli, importazione in effetti mai avvenuta;
d'altra parte come dimostrato dalla difesa con - 8 produzione documentale -, all'epoca dei fatti l'imputato era impegnato assieme ad altri soggetti (tali LL e LI) in altra attività delittuosa, segnatamente nell'organizzazione di una rapina, in relazione alla quale egli veniva arrestato assieme i predetti, sicchè IE - come LL (giudicato per lo stesso episodio in concorso col IE) andava completamente assolto dall'imputazione associativa;
il ricorrente pone altresì in luce come, dalla conversazione intercettata e riportata a pagina 43 della sentenza, si evinca chiaramente come l'imputato intendesse importare droga dal Sud America autonomamente, il che esclude la sua appartenenza all'organizzazione criminale;
inoltre, il doppiofondo ricavato nel furgone lasciato nell'officina del genero di AS serviva - come spiegato dal IE - per il trasporto delle armi per la commissione della rapina, non per il trasporto della droga come ritenuto implausibilmente in sentenza, dal momento che se si fosse trattato di un'operazione nell'interesse della organizzazione criminale non vi sarebbe stata ragione perché i costi dovessero ricadere esclusivamente sul IE;
12.2. la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione LListruttoria dibattimentale, al fine di acquisire documentazione giudiziaria e la sentenza passata in giudicato concernente la posizione LLassistito;
12.3. "in via subordinata, la Corte d'appello avrebbe potuto pervenire all'assoluzione LLimputato, quantomeno per il reato di cui al capo 33) del decreto che dispone il giudizio". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati, nei limiti di seguito espressi, i ricorsi presentati da AC NZ, NO IO, EL BE OU OU, NN MA e, per l'effetto estensivo, da OR SH, mentre devono essere rigettati il ricorso di ME EL ON e dichiarati inammissibili i ricorsi di TA IE e SA LL.
2. E' fondato il primo motivo di ricorso proposto dal NZ, col quale egli ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 4), essendo il giudizio di penale responsabilità fondato sul contenuto di un'intercettazione telefonica del tutto equivoco.
2.1. Mette conto di rilevare come, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte regolatrice, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate possano costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti e cioè allorchè: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli 9 of interlocutori nelle vicende criminose, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (v. da ultimo, Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266509). Ancora, si è affermato che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto LLart. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016 - dep. 12/10/2016, Modica e altro, Rv. 268042).
2.2. A tali condivisibili regulae iuris non si è conformato il collegio del gravame, là dove ha tratto la prova LLattività illegale sulla scorta del contenuto di una sola intercettazione dal contenuto non univoco. Ed invero, dalla captazione del 16 settembre 2010 emerge che tale RK, dopo avere parlato con NO, avrebbe dovuto versare la somma di 300 euro sulla carta Postepay del NZ. In risposta allo specifico motivo d'appello al riguardo, la Corte territoriale si è limitata ad osservare che "per la natura dei rapporti che legavano i due imputati (NZ e IO n.d.e.) e quindi in questo caso è del tutto verosimile che la telefonata in questione abbia d'oggetto la trattativa per la cessione di un quantitativo di stupefacenti che verosimilmente RK passerà a prelevare dopo che ON avrà verificato la rimessa sulla sua carta. Non sono emersi infatti rapporti diversi per gli imputati che possono ascrivere il chiaro riferimento alla rimessa di € 300 a rapporti di natura diversa, né questi rapporti sono stati dedotti dal difensore. Può però ritenersi che si sia trattato di un'unica cessione e deve essere esclusa la continuazione" (v. pagina 14 della sentenza in verifica). A fronte delle puntuali e pertinenti doglianze mosse nell'impugnazione, la Corte ha ritenuto di poter compensare l'obbiettiva equivocità del tenore dello scambio verbale intercettato facendo ricorso ad un argomento nella sostanza logico, evinto dalla natura dei rapporti - concernenti l'attività di narcotraffico - intercorrenti fra NZ e NO (IO) e non direttamente tra il primo e l'interlocutore "M, in assenza nondimeno di elementi certi che consentissero di estendere la coloritura illecita della prima relazione alla seconda e, dunque, incorrendo in un evidente salto logico. D'altronde, nel ricostruire il contenuto della conversazione intercettata alla luce delle ulteriori emergenze processuali e, dunque, nell'esprimere il giudizio di 10 colpevolezza a carico LLimputato, i giudici di merito si sono espressi in termini di mera verosimiglianza, contravvenendo sia al disposto LLart. 192, comma 2, cod. proc. pen., sia al canone di giudizio LL"al di là di ogni ragionevole dubbio" codificato all'art. 533 c.p.p. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata in ordine all'imputazione sub capo 4).
2.3. Ritiene il collegio che l'annullamento debba essere disposto senza rinvio, perché il fatto non sussiste. Nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna, va difatti disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226100; Sez. 6, n. 37098 del 19/07/2012, Conti, Rv. 253380). Nel caso di specie, la condanna di NZ per il reato sub capo 4) si fonda su di un'unica emergenza id est sull'intercettazione del 16 settembre 2010 - dal contenuto obbiettivamente equivoco, là dove il versamento da parte del "M della somma di 300 euro sulla carta Postepay intestata al NZ potrebbe avere una qualunque causale lecita o illecita. Causale non chiarita almeno non nei - termini richiesti dall'art. 533 cod. proc. pen. - dall'esistenza di pregressi rapporti di fornitura fra il ricorrente ed il IO, né acclarabile nel giudizio di rinvio, giusta l'assenza - nel panorama probatorio delineato dai giudici della cognizione - di ulteriori elementi valutabili a carico.
3. Non coglie invece nel segno il secondo motivo di ricorso col quale NZ ha eccepito il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui al capo 24), sul presupposto che, nella specie, non vi sarebbe prova LLavvenuto perfezionamento LLaccordo.
3.1. Nel riproporre la medesima censura già dedotta in appello, il ricorrente non si confronta con la motivazione svolta in risposta dalla Corte capitolina, nella parte in cui ha ben circostanziato gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto che gli imputati stessero parlando di una cessione di campioni - dei c.d. "provini" -, nella prospettiva di una fornitura più consistente (v. pagine 32 e seguenti ed in particolare 34 e 35).
3.2. Ineccepibilmente il collegio distrettuale ha fatto richiamo ai principi affermati da questa Corte in tema di applicazione del principio consensualistico anche in materia di compravendite aventi ad oggetto sostanza stupefacente, secondo cui l'acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato 11 raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva traditio della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (ex plurimis Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 25928401) 4. Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo di ricorso col quale si è denunciato il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per l'imputazione sub capo 22), per avere la Corte irragionevolmente escluso la destinazione della sostanza all'uso personale del NZ, all'epoca tossicodipendente.
4.1. Il ricorrente replica lo stesso motivo dedotto in appello e non si confronta con le argomentazioni svolte dal collegio del gravame, che ha congruamente espresso le ragioni per le quali le sostanze cedute da LL a NZ e IO costituissero dei campioni in vista di una fornitura più consistente (v. pagine 24 e seguenti).
5. Sono, di contro, fondate le censure sviluppate dal ricorrente in relazione al mancato riconoscimento LLipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alle contestazioni sub capi 22) e 24). L'analoga eccezione sollevata in relazione all'episodio di cui al capo 4) risulta assorbita dal giudizio liberatorio.
5.1. Mette conto di rilevare come, in relazione all'omologa deduzione mossa in appello, la Corte territoriale abbia argomentato l'insussistenza dei presupposti LLipotesi lieve in considerazione, da un lato, del ruolo decisionale ricoperto dal NZ e della disponibilità di un'organizzazione di mezzi strumentali (ad esempio la disponibilità di una carta postepay); dall'altro lato, della differente tipologia di sostanze stupefacenti fornite agli acquirenti (v. pagina 67 della sentenza).
5.2. Ritiene il collegio che la valutazione espressa dalla Corte d'appello confligga con il chiaro disposto LLart. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con riguardo al secondo argomento speso dai giudici d'appello, è opinione del collegio giudicante che la circostanza che la condotta abbia ad oggetto differenti tipologie di sostanze stupefacenti non possa di per sé costituire condizione ostativa alla ravvisabilità LLipotesi incriminatrice del fatto di lieve entità. Il collegio è consapevole del diverso orientamento espresso da questa Corte in alcune pronunce (richiamato anche nella sentenza in verifica), alla stregua del quale l'ipotesi del fatto di lieve entità non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, 12 trattandosi di condotta indicativa della capacità LLagente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 47671 del 09/10/2014, Cichetti, Rv. 261161). Ritiene nondimeno il collegio che tale impostazione ermeneutica non sia condivisibile. Occorre considerare, in primo luogo, che l'art. 73, comma 5, costituisce, non più una circostanza attenuante, bensì una fattispecie autonoma di reato connotata da specifici elementi costitutivi e da un grado di offensività "tipico", declinato in termini di "lieve entità". Il dato semantico e testuale LLart. 73, comma 5, nell'elencare gli elementi da valutare ai fini LLapplicazione della fattispecie, fa riferimento espresso alla "qualità" "delle sostanze", locuzione che, declinata al plurale, lascia in tutta evidenza aperta la riferibilità applicativa - - della disposizione anche ai casi in cui la condotta concerna tipologie diverse di droga. In secondo luogo, va posto in rilievo come la disposizione del comma 5 LLart. 73 diversamente da quanto previsto per le condotte "non lievi" - sanzionate ai commi 1 e 1-bis ed al comma 4 dello stesso articolo (giusta il ripristino della disciplina "sdoppiata" antecedente alla riforma del 2006 all'esito della pronuncia d'incostituzionalità n. 32 del 2014) - trovi applicazione, con un'identica forbice sanzionatoria, tanto in caso di droghe c.d. leggere, quanto in caso di droghe c.d. pesanti. Risulterebbe, pertanto, del tutto irrazionale - oltre che contrario al principio di legalità, attribuendo alla norma elementi precettivi che non contiene ritenere la disposizione applicabile soltanto in presenza di condotte "lievi" aventi ad oggetto sostanze droganti fra loro omogenee. Si deve difatti ritenere almeno nell'attuale assetto normativo che, mentre la contestuale detenzione o cessione di non "lieve entità" di sostanze appartenenti a tabelle diverse (c.d. pesanti e leggere) integra due distinti reati (sanzionati rispettivamente dai commi 1 e 1-bis e dal comma 4 LLart. 73) in concorso formale o in continuazione tra loro, la condotta di "lieve entità" avente ad oggetto sostanze stupefacenti di diversa natura, giusta l'unificazione del trattamento sanzionatorio sotto il comma 5 della stessa norma, ricada sotto una sola incriminazione, a condizione ovviamente che la condotta sia unica o - - unitaria. In questo stesso senso era, d'altronde, orientata la giurisprudenza di legittimità sotto il vigore della disciplina normativa LLart. 73, comma 1, prima LLintervento del giudice costituzionale nel 2014, secondo cui a seguito della 11 soppressione della distinzione tabellare tra "droghe leggere" e "droghe pesanti" 13 св operata dalla L. n. 49 del 2006, la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi integra un unico reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro" (da ultimo, Sez. 6, n. 10613 del 11/02/2014, Franzoni, Rv. 259356). Sotto diverso aspetto, occorre rilevare come non corrisponda ad una comune massima d'esperienza che la contestuale detenzione o cessione di stupefacente di differente natura costituisca, di per sé, un indice significativo di una più accentuata pericolosità ("insita nel fatto che la persona può, indifferentemente, procurarsi sostanze decisamente diverse tra loro e, per ciò solo, rifornire, contestualmente, assuntori di stupefacenti di diversa natura con un vulnus al bene della salute pubblica, quale oggetto giuridico del reato, di grado certamente maggiore"; così in motivazione, Sez. 3 n. 47671 del 2014), tale da rappresentare da sola una condizione ostativa all'applicazione della fattispecie incriminatrice de qua. Nella prassi applicativa potrebbe difatti ben realizzarsi una situazione nella quale un unico fornitore procacci al venditore sostanze di tipologia diversa destinate però ad un unico acquirente, con un disvalore ed una pericolosità della condotta non solo parificabili a quelli dello stesso agire avente ad oggetto sostanze di natura omogenea, ma in ipotesi inferiori a quelli di una condotta concernente una stessa tipologia di droga finalizzata alla fornitura di un ampio numero di clienti. Ritiene dunque il collegio, in linea col testo normativo dello stesso comma 5 LLart. 73 (che appunto annovera la "qualità" "delle sostanze" fra gli elementi da valutare ai fini della integrazione della previsione), che la disponibilità di tipologie eterogenee di sostanze droganti possa costituire soltanto uno dei dati sintomatici della non lieve entità del fatto, che il giudice di merito dovrà comunque valutare nel contesto delle ulteriori specifiche circostanze e peculiarità (modali, temporali, funzionali e personali) del caso integrante la regiudicanda. Tale conclusione è coerente con i principi di offensività, di proporzionalità e di individualizzazione e finalità rieducativa della pena costituzionalmente presidiati, che rimettono al giudice la valutazione del caso concreto onde determinare un trattamento sanzionatorio adeguato, id est calibrato, alle particolari modalità e circostanze della situazione sub iudice, rifuggendo da illogici automatismi sanzionatori. In tale senso è, del resto, l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte espresso nella sentenza n. 35737/2010 (del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911), là dove, nel ribadire il principio già affermato a composizione allargata (v. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668), secondo il quale l'ipotesi in parola può essere riconosciuta solo in ipotesi di "minima offensività penale della condotta", desumibile dalla valutazione dei parametri 14 0A4B richiamati dalla disposizione - salvo uno di essi non sia di per sé suscettibile di arrecare un'offesa e/o di realizzare una messa in pericolo del bene tutelato così significative da renderlo assorbente hanno nondimeno " osservato in motivazione come la questione circa l'applicabilità o meno della norma in parola "non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze" (nella specie, si trattava di una cessione a minore, giudicata compatibile con l'ipotesi della lieve entità). Deve, pertanto, essere ribadito il principio di diritto, anche di recente riaffermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui al all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata offensiva LLattività svolta dallo spacciatore (Sez. 4, n. 48850 del 03/11/2016, Barba, Rv. 268218).
5.3. Con riguardo al primo argomento svolto dalla Corte capitolina, occorre riconfermare il principio ormai consolidato, alla stregua del quale l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, stesso d.P.R., che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 LLart. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour e altri, Rv. 264678; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano e altri, Rv. 268171; Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour e altri, Rv. 264678). Mutuate le considerazioni testè svolte in punto di qualità delle sostanze, deve rilevarsi che, come l'occasionalità della condotta non può da sola comportare il riconoscimento della fattispecie della lieve entità, allo stesso modo il suo contrario non può di per sé costituire indice sicuro di inapplicabilità LLipotesi, dovendosi verificare a cura del decidente (che dovrà motivare specificamente sul punto) se la condotta, pur connotata dalla predisposizione dei mezzi e dalla programmazione delle modalità esecutive, cioè da un'organizzazione, presenti contorni fattuali (ad esempio, per il ristretto ambito spazio temporale di operatività, per lo scarno numero di clienti, per la scarsa professionalità, ecc.) che consentano di ritenere minima l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, che si connette al rischio di diffusività delle sostanze stupefacenti. 15 D'altra parte, la riconducibilità dello spaccio reiterato o organizzato all'ipotesi lieve non postula una risposta debole LLordinamento, potendo il decidente dosare la sanzione nell'ambito di un'ampia forbice edittale e dunque, se del caso, applicare una pena attestata sul massimo comminato dalla norma.
5.4. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, deve essere affermato il principio di diritto per cui, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento della fattispecie incriminatrice del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati. Quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come manifestatisi nel peculiare caso di specie, senza nessun automatismo o preclusione derivante dalla natura delle sostanze, anche se eterogenea, né dalle modalità organizzate della condotta, potendo escludere il riconoscimento della fattispecie in ragione del mero dato quantitativo ovvero dei soli connotati LLazione soltanto qualora possano ritenersi dimostrativi di una significativa, concreta e non virtuale potenzialità offensiva e, dunque, di un pericolo non circoscritto di diffusività della sostanza, incompatibile con la fattispecie incriminatrice in parola.
5.5. Fissate le linee guida che devono orientare nella soluzione del caso di specie, la motivazione svolta dalla Corte romana si appalesa inadeguata quanto alla imputazione di cui al capo 22), atteso che come già sopra rilevato - - quali la l'esclusione LLipotesi lieve si fonda sulla valutazione di elementi - di per differente tipologia di sostanze e sulla natura "organizzata" dello smercio sé non antinomiche con la fattispecie di cui al citato art. 73, comma 5, mentre manca qualunque valutazione del dato quantitativo (al netto) delle sostanze oggetto della condotta, elemento certamente significativo ai fini della verifica circa la ravvisabilità della incriminazione. Quanto al reato sub capo 24), la Corte ha escluso la ravvisabilità LLipotesi in parola limitandosi ad affermare, da un lato, che deve ritenersi perfezionato l'accordo con riferimento alla fornitura di sostanza di cui era già stato offerto un campione;
dall'altro lato, che il quantitativo deve ritenersi "consistente" come "si desume dal fatto che, come ritenuto dalla Corte di cassazione, il campione rappresenta comunque l'intero" (v. pagina 35). Se non che, nella specie, dall'apparato argomentativo sviluppato a corredo della conferma del giudizio di penale responsabilità non si evince in nessuna parte quale fosse l'entità ponderale LL"intero", il che impedisce di ritenere l'elemento della "quantità" 16 - di per sé - la della sostanza così rilevante da risultare assorbente ed escludere sussistenza delle condizioni per la lieve entità del fatto.
5.6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata in relazione alle imputazioni di cui ai capi 22) e 24) con riguardo alla applicabilità LLart. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà decidere attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.
6. Sono fondate anche le deduzioni che riguardano la determinazione della pena oggetto del quinto e del sesto motivo di ricorso.
6.1. Secondo quanto si evince dalla lettura della decisione in verifica, la Corte ha rideterminato la pena in relazione ai reati per i quali ha confermato la condanna, ritenuta la continuazione, fissando la pena base per il reato stimato più grave anni sei e mesi quattro di reclusione e 30.000 euro di multa. Pena base che si appalesa all'evidenza illegale, in quanto - giusta la riqualificazione di tale fatto compiuta dal primo giudice ai sensi LLart. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - commisurata oltre il massimo edittale. Ne discende che, qualora la Corte d'appello ritenga insussistenti i presupposti della lieve entità del fatto, dovrà comunque procedere alla rideterminazione della pena, tenendo conto del compasso edittale del vigente art. 73, comma 4. concernente7. Non coglie nel segno l'ultima deduzione l'omesso riconoscimento della continuazione fra i fatti sub iudice e quelli giudicati con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma del 13 dicembre 2012. 7.1. Il giudice d'appello ha invero esplicitato con considerazioni puntuali e scevre da illogicità manifesta - dunque incensurabili nella sede di legittimità - le ragioni di fatto e di diritto che impediscono di ritenere che le condotte di narcotraffico oggetto del presente procedimento siano legate da un unico disegno criminoso con il sequestro di persona a scopo di estorsione coperto dal giudicato, essendo stato in detta pronuncia espressamente escluso che a monte di tale delitto vi fosse una compravendita di stupefacenti (v. pagina 67).
8. Il ricorso proposto da NO IO è fondato limitatamente all'applicabilità LLipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 per i reati di cui ai capi 22) e 24), mentre deve essere dichiarato inammissibile con riguardo ai restanti motivi.
8.1. Con i primi sei motivi, il ricorrente, per un verso, ripropone gli stessi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con la compiuta e lineare motivazione svolta dai giudici della cognizione e, dunque, omette di assolvere la 17 tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Per altro verso, propone censure che, nella sostanza, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
8.2. D'altronde, la motivazione svolta dal collegio di merito non presta il fianco ad alcun rilievo di ordine logico o giuridico, in quanto ancorata a precisi riferimenti probatori (segnatamente alle risultanze delle intercettazioni) e sorretta da considerazioni conformi a ragionevolezza quanto al significato assegnato alle interlocuzioni ed alla quantità e qualità della sostanza oggetto delle condotte (in particolare, quanto al capo 2), v. pagine 12 e 13; quanto al capo 5), v. pagina 18; quanto al capo 10), v. pagine 20 e 21 della sentenza;
quanto al capo 15), v. pagina 22 della sentenza;
quanto al capo 22), v. pagina 27 della sentenza;
quanto al capo 24), v. pagine 32 e seguenti e, specificamente, pagine 34 e 35). Vanno inoltre richiamate le considerazioni già svolte nei paragrafi 3.1 e 3.2 quanto alla ineccepibile applicazione nel caso di specie del principio consensualistico anche in materia di compravendite aventi ad oggetto sostanza stupefacente.
8.3. E' invece fondato l'ultimo motivo col quale si sono eccepiti la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ribadite le stesse argomentazioni sopra svolte in merito alla posizione del NZ. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata in relazione alle imputazioni di cui ai capi 22) e 24) con riguardo alla applicabilità LLart. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà decidere attenendosi al principio di diritto delineato nel paragrafo 5. 9. Il ricorso presentato da EL BE OU OU è fondato con limitato riguardo al motivo concernente le circostanze attenuanti generiche, mentre è inammissibile nel resto.
9.1. Le prime due doglianze non sfuggono ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità, atteso che, nel contestare la ricostruzione storico fattuale delle vicende oggetto di causa, per un verso, ripropongono rilievi già dedotti in appello e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione 18 Ав svolta dai decidenti di merito e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
9.2. D'altronde, il collegio capitolino ha ben argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui al capo 10): in particolare, ha ripercorso il contenuto LLintercettazione tra presenti del 2 febbraio 2011, evidenziandone i passi più significativi a fini d'accusa, ed ha dato contezza LLinterpretazione data ai dialoghi monitoriati, con considerazioni puntuali, lineari e scevre da illogicità manifesta, dunque incensurabili nella sede di legittimità (v. pagine 20 e 21 della sentenza). Ineccepibile è il compendio motivazionale svolto a sostegno della ritenuta insussistenza dei presupposti LLipotesi lieve, avendo la Corte d'appello correttamente valorizzato il coinvolgimento nell'illecito agire di una pluralità di soggetti, la natura organizzata dello smercio (v. pagina 68) e, per quanto più rileva anche alla luce di quanto già sopra espresso nel paragrafo 5 -, la - particolare rilevanza del quantitativo di droga oggetto del commercio, in termini di chili (in sentenza si osserva che IO prometteva al OU "minimo 450 o 500 euro dei dieci chili che annamo a prendere" e quest'ultimo rispondeva "l'ultima volta lo consegnata io tutto il servizio l'ho preso io, l'ho fatto retta per cento ieri" (sic, v. pagina 20).
9.3. Come anticipato, è invece fondato il motivo concernente la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto disposta con un'evidente violazione LLart. 597, comma 3, del codice di rito. Ed invero, dopo avere assolto l'imputato dai reati di cui ai capi 9) e 17), nel rideterminare la pena in relazione al residuo reato di cui al capo 10), la Corte ha erroneamente omesso di applicare le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. già riconosciute dal primo giudice. Il che integra pacificamente una violazione del divieto di reformatio in peius sancito dalla sopra ricordata norma, là dove il primo giudice aveva applicato le circostanze attenuanti generiche senza ancorare il beneficio a nessun specifico delitto fra quelli unificati sotto il vincolo della continuazione e, dunque, in relazione alla complessiva posizione processuale del prevenuto. Ne discende che, in sede di rideterminazione della pena a seguito del proscioglimento per talune imputazioni, la riduzione di pena 19 avrebbe dovuto essere riconfermata dandosi altrimenti luogo ad una non consentita modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio già inflitto in primo grado. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio limitatamente all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dunque per nuova determinazione della pena, non potendo questa Corte provvedere alla rideterminazione della pena ai sensi LLart. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen., in quanto implicante valutazioni di merito (e non un mero calcolo matematico) estranee al sindacato di legittimità. 10. Analoghe considerazioni valgono per il ricorso proposto da NN MA. 10.1. E' inammissibile il primo motivo di censura concernente la conferma del giudizio di colpevolezza in merito al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 27). Le doglianze mosse nel ricorso, in quanto nella sostanza volte a sollecitare rilettura delle risultanze processuali, risultano estranee allo scrutinio una demandato a questa Corte di legittimità, a fronte della precisione e coerenza della motivazione della decisione. L'iter argomentativo svolto dal collegio d'appello poggia, invero, su di una plausibile ricostruzione storico fattuale delle vicende sub iudice, puntuale nei riferimenti all'ancoraggio probatorio, in merito tanto alla ritenuta sussistenza della societas sceleris, quanto alla stimata partecipazione del ricorrente alla consorteria: la Corte ha ben delineato il ruolo del ricorrente, quale persona di fiducia di CO AS elemento di vertice LLorganizzazione -, addetta alla distribuzione dello stupefacente nonchè preposta di volta in volta compiti di natura esecutiva, quali il trasporto delle sostanze e la sorveglianza dei luoghi dove lo stupefacente era custodito (v. pagine 39 e seguenti). 10.2. Coglie di contro nel segno la seconda deduzione concernente l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, per le medesime ragioni già sopra espresse nel paragrafo 9.3, che qui si richiamano integralmente. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio limitatamente all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuova determinazione della pena. 10.3. E' invece inammissibile per manifesta carenza d'interesse (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157) il denunciato vizio di motivazione in merito all'omessa pronuncia in merito alla sollecitata applicazione della sospensione condizionale: si tratta di una pena di gran lunga esorbitante i 20 ав parametri previsti dall'art. 163 cod. pen., di tal che il beneficio non avrebbe mai potuto essere applicato. 11. Quanto al ricorso presentato da OR YT, è inammissibile l'unico motivo di doglianza concernente l'impianto argomentativo svolto a sostegno della ritenuta partecipazione al reato associativo di cui al capo 27). 11.1. Ed invero, il collegio del gravame ha dato conto degli elementi posti a base della ritenuta sussistenza LLorganizzazione criminale e della stimata partecipazione alla stessa del ricorrente con considerazioni coerenti alle emergenze processuali ed improntate a logica consequenzialità, ben delineando il ruolo di soggetto addetto ai rapporti con i fornitori esteri a stretto contatto con l'elemento di vertice LLorganizzazione CO AS e con il sodale TA IE, come cristallizzato nelle numerose conversazioni intercettate passate in rassegna dalla Corte d'appello (v. pagine 39 e seguenti). Il rilievo mosso in diritto dal ricorrente è destituito di fondamento, là dove la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi LLorganismo (Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991 - dep. 16/01/1991, Ric. Marin ed altri, Rv. 186226). Ne consegue che la condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse, indipendenti da un formale atto di inserimento nel sodalizio, e prescinde dalla conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che l'agente sia consapevole di inserirsi in un gruppo criminale per realizzarne gli scopi. Si appalesa, pertanto, del tutto irrilevante che il ricorrente intrattenesse rapporti non con tutti gli altri sodali, ma soltanto con alcuni di essi segnatamente con il "capo" AS e con IE mentre risulta correttamente " argomentata la ritenuta consapevolezza LLimputato di operare in un gruppo organizzato al fine di commettere una serie indeterminata di delitti concernenti le sostanze stupefacenti (v. pagine 44 e seguenti della decisione). 11.2. Nondimeno, per l'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata nei confronti di OR YT deve essere annullata con rinvio con limitato riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute dal Giudice di primo grado ed erroneamente negate dal Collegio d'appello, richiamate le considerazioni testè svolte sub paragrafo 9.3. 12. E' infondato il ricorso presentato da ME EL ON. 21 ств Il ricorrente si duole del giudizio di colpevolezza pronunciato a suo carico in ordine alle imputazioni di cui ai capi 23), 25) e 26), in quanto basato sulle emergenze delle intercettazioni telefoniche nonostante non siano provate la disponibilità e l'utilizzo in via esclusiva da parte del medesimo delle due utenze intercettate (3279314334 e 3701053407). 12.1. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia correttamente dato risposta all'omologa deduzione mossa in appello, ripercorrendo il contenuto delle captazioni e, quindi, svolgendo esaustive argomentazioni in merito alla riconducibilità delle utenze all'imputato (segnatamente nelle pagine 28 e seguenti quanto al capo 23) e 35 e seguenti quanto ai capi 25) e 26). 12.2 In particolare, circa l'utenza 3279314334, il Collegio capitolino ha posto in rilievo come la riconducibilità di tale utenza al EL ON sia stata accertata dalla Squadra Mobile di Milano nell'ambito di altra indagine i cui esiti sono stati inseriti nel fascicolo del P.M. Mette conto di ribadire come il giudizio abbreviato costituisca un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". Ne discende che possono essere posti a base della decisione tutti gli atti contenuti nel fascicolo anche se affetti dalle c.d. inutilizzabilità fisiologica (coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio concernendo gli assunti in indagine dall'inquirente) e relativa (in quanto stabilita dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale), risultando solo esclusi gli atti affetti dalla c.d. inutilizzabilità patologica, inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, dunque anche nei riti speciali (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246). Con la richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato, l'imputato acconsente dunque alla utilizzazione di atti aventi valenza probatoria assunti o acquisiti senza contraddittorio ed inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, ad eccezione si ribadisce di quelli assunti in contrasto con divieti - - probatori ovvero illegalmente, in quanto inutilizzabili ai sensi LLart. 191 cod. proc. pen. Tornando alla delibazione del caso di specie, sulla scorta della regula iuris sopra rammentata, non v'è materia perché EL ON possa contestare 22 l'identificazione quale utilizzatore LLutenza 3279314334 compiuta nell'ambito di altro procedimento, là dove gli atti concernenti tale accertamento richiamati dalla Corte capitolina - facevano parte del compendio contenuto nel fascicolo del P.M. all'atto della richiesta di rito abbreviato, noto all'imputato in quanto oggetto di discovery ai sensi degli artt. 415-bis, comma 2, e 416, comma 2, cod. proc. pen., sicchè, formulando l'istanza ex art. 438 cod. proc. pen., egli ha consapevolmente consentito al relativo utilizzo ai fini della decisione. A ciò si aggiunga che, come bene espresso dal giudice a quo, l'identificazione del EL ON nella persona che si incontrò presso la stazione di Milano con Tufano in data 3 novembre 2010 è convalidata dal fatto che il primo giunse a bordo di un'autovettura Fiat Panda noleggiata a nome della moglie del ricorrente Deborah Marchese (v. pagina 30). Puntuale e scevra da illogicità manifeste è, inoltre, la motivazione svolta dalla Corte distrettuale nel prosieguo quanto al ritenuto coinvolgimento del ricorrente nel fatto oggetto di contestazione. 12.3. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla riferibilità al ricorrente della seconda utenza 3701053407 (v. pagina 38 della sentenza). Con una motivazione immune da illogicità manifeste, la Corte ha inoltre evidenziato che, sulla scorta delle immagini estrapolate dalle riprese delle telecamere di video sorveglianza, è stato possibile riconoscere l'imputato sulla base della fotografia inviata agli inquirenti dalla Squadra Mobile di Milano e della foto segnaletica della polizia scientifica scattata in occasione LLarresto del medesimo in data 24 aprile 2009 (v. pagina 38). 13. Il ricorso di TA IE deve essere dichiarato inammissibile. 13.1. Propone deduzioni già sollevate in appello e, soprattutto, sollecita una non consentita rilettura delle emergenze processuali il primo motivo, col quale si è eccepito il vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Come già notato sopra in merito ad altre posizioni, la motivazione svolta dalla Corte quanto all'esistenza LLorganizzazione ed alla partecipazione alla stessa del ricorrente non presta il fianco a nessuna censura di ordine logico o giuridico. Il collegio ha puntualmente delineato è il ruolo del ricorrente, quale soggetto addetto all'acquisto di schede telefoniche nuove per l'organizzazione, in diretto contatto con AS elemento di vertice della societas -, nonché in grado - di assicurare l'appoggio di un finanziere presso il porto di Napoli necessario per le importazioni di droga dal Sud America, ricordando e passando in rassegna contenuto delle captazioni stimate rilevanti (v. pagine 42, 43 e 44 della sentenza). Con considerazioni adeguate e scevre da irragionevolezza, la Corte 23 distrettuale ha rilevato come tali interlocuzioni, pur ritenute dal Gup inidonee ad integrare la soglia del tentativo di importazione di sostanza stupefacente sub capo 32), siano state correttamente valutate come sintomatiche LLesistenza di un progetto criminoso condiviso da AS, IE e AJ, avente ad oggetto l'apertura di un nuovo canale di approvvigionamento di cocaina dal Sud America all'Italia attraverso il porto di Napoli: progetto delinquenziale comune ai sodali legati fra loro da un vincolo stabile e continuativo (v. pagine 44-46). 13.2. EL tutto generiche si appalesano le deduzioni mosse nel secondo e nel terzo motivo, con i quali IE, per un verso, ha criticato la decisione della Corte d'appello di non accogliere la richiesta di rinnovazione LListruttoria dibattimentale, senza peraltro specificare la rilevanza ai fini del decidere delle acquisizioni richieste;
per altro verso, ha genericamente contestato la mancata assoluzione dal reato di cui al capo 33) del decreto che dispone il giudizio. L'evidenziata genericità delle censure riverbera di per sé in termini di inammissibilità del ricorso, là dove i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204). 14. Infine, anche il ricorso presentato da SA LL deve essere dichiarato inammissibile. Nel muovere censure in merito alla determinazione della pena, con specifico riguardo alla ritenuta recidiva, al giudizio di comparazione tra le circostanze ed al denegato contenimento della pena, il ricorrente non deduce vizi riportabili al disposto LLart. 606 del codice di rito, ma nella sostanza sollecita una non - consentita rivisitazione delle valutazioni, squisitamente di merito, operate dai giudici della cognizione in punto di commisurazione del trattamento sanzionatorio. Al riguardo va notato come la Corte distrettuale abbia motivato, con considerazioni sintetiche, ma certamente congrue tanto la ritenuta pericolosità sociale LLLL a sostegno della ritenuta recidiva, quanto il giudizio di bilanciamento delle circostanze (v. pagina 66 della sentenza). La deduzione quanto all'invocato ridimensionamento della pena risulta inoltre del tutto generica. 24 15. Dal rigetto del ricorso di EL ON ME consegue de iure la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. Dalla declaratoria di inammissibilità dei loro ricorsi consegue, a norma LLart. 616 cod. proc. pen., la condanna di IE TA e LL SA che, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.500,00 euro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NZ AC in relazione al reato di cui al capo 4) perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata nei confronti dello stesso NZ, limitatamente alla applicabilità LLipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 per i reati di cui ai capi 22) e 24) e comunque per la rideterminazione della pena per i medesimi reati, e rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso del NZ. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO NO, limitatamente alla applicabilità LLipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 per i reati di cui ai capi 22) e 24), e rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del IO. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OU EL BE OU e MA NN e, per l'effetto estensivo, di SH OR limitatamente al computo delle già concesse attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi del OU, LLMA e dello SH. Rigetta il ricorso di EL ON ME che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IE TA e LL SA che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2017 Il Presidente Il consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA) Giacomo Paoloní Alessandra Bassi Free 2 225MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI Piera Egosho