Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, l'attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice. (Fattispecie relativa alla detenzione di 91 grammi di "hashish" e di 181 pasticche di "ecstasy").
Commentari • 10
- 1. Stupefacenti di qualità diversa e lieve entità: un passo avantiPietro Bernardoni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, anticipata da un'informazione provvisoria di cui avevamo dato conto poche settimane fa[1], le Sezioni Unite affrontano una duplice questione in materia di “produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” per i fatti di “lieve entità” (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, c.d. T.u. stupefacenti). Con l'ordinanza di rimessione[2], infatti, da un lato, la Terza Sezione della Cassazione chiedeva se la diversa natura delle sostanze stupefacenti ostasse alla qualificazione del fatto come di lieve entità; dall'altro lato, ed in subordine, qualora la risposta al primo …
Leggi di più… - 2. I profili prettamente penali del Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 4 ottobre 2022
Indice Lo stato attuale del TU 309/90 L' uso esclusivamente personale della sostanza Uso personale vs. “modalità di presentazione della sostanza” La punibilità della detenzione La “lieve entità” nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro della “ quantità “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro delle “ circostanze dell' azione “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 1. Lo stato attuale del TU 309/90 Negli Anni Duemila, la Normazione penalistica in tema di stupefacenti ha subito talune fondamentali novellazioni, tanto legislative quanto giurisprudenziali. P.e., in primo luogo, il Precedente contenuto in Consulta n. 32/2014 è tornato a distinguere tra sostanze “ pesanti “ ( cocaina, eroina, …
Leggi di più… - 3. Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022
In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
Leggi di più… - 4. Le infrazioni bagatellari nel TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 20 dicembre 2019
Il Precedente emblematico di Cass., sez. pen. VI, 19 settembre 2017, n. 46495. La nuova parola d' ordine degli Anni Duemila: contestualizzare, sempre e comunque. Di nuovo e giustamente, anche Cass., sez. pen. VI, 19 settembre 2017, n. 46495 ribadisce che la fattispecie della lieve entità non è un delitto a pericolosità astratta e, per conseguenza, ancora una volta, la Corte Suprema rigetta l' idea sterile e fuorviante di un Magistrato-calcolatrice che non tenga conto del fatto delittuoso nella propria completezza fattuale. Infatti, a pg. 4 delle Motivazioni, Cass., sez. pen. VI, 19 settembre 2017, n. 46495 afferma che, con efferenza ai delitti pp. e pp. ex Art. 73 TU 309/90, il giudizio …
Leggi di più… - 5. Esistono stupefacenti lievemente pericolosi?Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2019
Il parere ufficiale della Corte Suprema di Cassazione Il tema della “ lieve entità “ del fatto è legislativamente affrontato nel comma 5 Art. 73 TU 309/1990, ai sensi del quale “ salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che, per i mezzi, la modalità, o le circostanze dell' azione, ovvero per la qualità e per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 “. De quo, in Cass., SS.UU., 27 settembre 2018, n. 51063, si è decisa l' inammissibilità dell' applicazione del predetto comma 5 Art. 73 TU 309/1990 nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 47671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47671 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/10/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 2777
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 46953/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento nei confronti di:
CI IO, n. a Cascina (Pisa) il 27/09/1975;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena. RITENUTO IN FATTO
1. CI IO ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, riformandola solo quanto alla pena, la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Pisa di condanna dello stesso per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per avere egli, detenuto, a fini di spaccio, grammi 91 di hashish nonché 181 pasticche di ecstasy.
Con un unico complessivo motivo lamenta la violazione della legge penale sul punto del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. cit. sulla base della eterogeneità delle sostanze detenute e senza procedere a considerare gli elementi favorevoli dati dallo stato di tossicodipendenza, dalla esiguità della somma di denaro di Euro 40 rinvenuta in sede di perquisizione e della mancata conoscenza del principio attivo delle sostanze;
deduce inoltre, a conforto, la necessità di esaminare congiuntamente tra loro il profilo quali-quantitativo e quello organizzativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto di escludere l'attenuante del "fatto di lieve entità" di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sul presupposto della "differente tipologia di sostanze stupefacenti rinvenuta in occasione della perquisizione", dandosi atto inoltre, in premessa di sentenza, della quantità di stupefacente detenuto, pari a gr.91 di hashish e a 181 pasticche di ecstasy. In effetti, la costante giurisprudenza di questa Corte pone da sempre in rilievo che, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, ovvero sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610). E, nella specie, non pare possibile porre in dubbio che il fatto della detenzione di grammi 91 di hashish e di 181 pasticche di ecstasy esprima una circostanza dell'azione non compatibile con una valutazione del fatto in termini di lieve entità, posto che, anche a prescindere dal dato quantitativo, la differente natura dello stupefacente detenuto è significativo indice di una più accentuata pericolosità insita nel fatto che la persona può,
indifferentemente, procurarsi sostanze decisamente diverse tra loro e, per ciò solo, rifornire, contestualmente, assuntori di stupefacenti di diversa natura con un vulnus al bene della salute pubblica, quale oggetto giuridico del reato, di grado certamente maggiore.
Il fatto poi che, all'epoca della commissione del reato, ovvero anteriormente alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014, di illegittimità costituzionale del D.L. n. 272 del 2005, artt. 4 bis e 4 vicies, che ha comportato nuovamente lo "sdoppiamento" della disciplina relativa, la condotta posta in essere fosse da considerare unitaria pur a fronte di sostanze rispettivamente riconducibili lato sensu alle droghe "leggere" e a quelle "pesanti", essendo le medesime accomunate all'interno di una medesima tabella, non elimina, evidentemente, la diversità in rerum natura delle sostanze ed il suo conseguente apprezzamento in termini di valutazione della pericolosità della condotta.
Nè, ancora, una tale conclusione si pone in contrasto con la decisione di Sez. 6, n. 6574 del 10/01/2013, Mallo, Rv. 254598 che è giunta a ritenere illegittimamente esclusa la circostanza attenuante a fronte sì della detenzione di sostanze diversi ma aventi, però, a differenza della fattispecie qui in esame il medesimo principio attivo trattandosi di hashish e marijuana. In definitiva, avendo la Corte fiorentina fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, anche in relazione alla ritenuta recessività dei parametri prospettati dal ricorrente, il ricorso deve essere rigettato.
3. Va infine, per completezza, precisato che, contrariamente alle richieste svolte all'odierna udienza dal Procuratore Generale, non si impone alcuna necessità di annullare la sentenza per il mutato regime normativo dell'assetto sanzionatorio relativo ai reati di cui all'art. 73 cit.; infatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale n. 32 del 2014 ha inciso unicamente sulle sanzioni previste per le droghe "leggere" per le quali, a seguito di detta pronuncia, è tornata a rivivere, infatti, la disciplina, più favorevole, antecedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 272 del 2005, convertito nella L. n. 49 del 2006; il regime edittale per le droghe "pesanti", per le quali come nella specie, non sia ravvisabile la attenuante del fatto lieve, è invece rimasto inalterato. Nè può avere rilievo il fatto che, nel caso de quo, accanto alla detenzione di ecstasy, si sia avuta anche detenzione di hashish, neppure considerata, infatti, dalla Corte territoriale, come evincibile dalla sentenza impugnata, sotto un autonomo profilo sanzionatorio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014