Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
La disposizione dell'art. 16, primo comma, della legge n. 155 del 1981, che subordina il beneficio del prepensionamento, previsto a favore dei dipendenti da imprese industriali in crisi nei riguardi dei quali sia intervenuta qualsiasi ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, alla presentazione della domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa o da quella di risoluzione del rapporto o della delibera del CIPI, dà luogo ad una decadenza di carattere sostanziale dal diritto al trattamento pensionistico privilegiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10472 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NN FA, elett. dom. in Roma, via Caroncini n. 6, presso lo studio dell'avv. Gennaro Contardi che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale insieme agli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente che lo rappresentano e difendono, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Siena in data 17 gennaio 2001, n. 21 (R.G.N. 1171/1999);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 27/2/2002, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Franco Alesi e Alessandro Riccio, per delega. udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 settembre 1999 il Pretore del lavoro di Siena rigettava la domanda proposta nei confronti dell'INPS da NA AB, volta ad accertare il suo diritto al pensionamento anticipato, in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro con la s.r.l. Confezioni Little, impresa industriale per la quale era intervenuta delibera CIPI, ai sensi dell'art. 2,comma 5^, lettera a) e c) della legge n. 675 del 1977. La decisione, su gravame della AB, veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 17 gennaio 2001. Osservava, in particolare, il Tribunale che: era infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata dall'appellante; doveva essere respinta la richiesta di prepensionamento essendo l'interessata decaduta ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 155 del 1981; ne' in tal profilo poteva ritenersi la AB novellamente abilitata alla proposizione della istanza a seguito dell'intervenuto accordo in data 13 giugno 1994 con la curatela del fallimento della S.r.l. Confezioni Little che aveva comportato l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito di lire 45.000.000, a definizione della causa avente per oggetto il risarcimento dei danni per non avere la dipendente potuto beneficiare delle agevolazioni del prepensionamento.
La AB ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 152 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce che il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della decisione pretorile, senza considerare che la sentenza impugnata conteneva il nome e cognome del giudice che l'aveva pronunciata, ma non l'indicazione dell'ufficio (Tribunale Circondariale di Siena-sezione civile lavoro, già Pretura Circondariale-sezione lavoro).
Il motivo va rigettato perché infondato.
L'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza del giudice che l'ha pronunciata non è motivo di nullità, ogni qualvolta dalla sentenza medesima sia desumibile tale indicazione, essendo stato raggiunto lo scopo della richiesta formalità, volta a garantire l'identificazione della provenienza dell'atto (tra le tante, Cass., 15 luglio 1980, n. 4569). In applicazione di detto orientamento giurisprudenziale, il giudice d'appello ha rilevato che, nel caso in esame, anche se nell'intestazione della sentenza non era stato indicato l'ufficio di appartenenza del giudice, tale indicazione emergeva dal dispositivo. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge n. 156 del 1981 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere rilevato che i presupposti giuridici per la richiesta di prepensionamento, anche se non sussistevano nel 1985 allorché era stata presentata la prima istanza, sicuramente erano presenti il 25 gennaio 1995 allorché era stata depositata una novella richiesta del beneficio dall'interessata che solo il 13 giugno 1994 aveva ottenuto il riconoscimento del proprio diritto in sede di transazione con il curatore del fallimento della ex datrice di lavoro.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte Suprema - che va in questa sede confermata poiché si condividono le ragioni poste a sostegno - la domanda che, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il lavoratore interessato deve presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, oppure da quella di risoluzione del rapporto o della delibera del CIPI, per ottenere l'attribuzione del diritto al pensionamento anticipato - previsto a favore dei dipendenti da imprese industriali in crisi nei riguardi dei quali sia intervenuta una qualsiasi ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro (ivi compresa l'ipotesi di cessazione del rapporto per dimissioni) -, è prevista a pena di decadenza di carattere sostanziale del diritto al trattamento pensionistico privilegiato (Cass., 10 febbraio 1996, n. 891; 28 agosto 1997, n. 8122). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che ha ribadito che l'accordo transattivo in questione intervenuto con gli organi del fallimento della s.r.l. Confezioni Little riguardava l'ammissione al passivo in via privilegiata di somma a definizione della causa avente per oggetto il risarcimento dei danni per non avere la dipendente potuto beneficiare delle agevolazioni di prepensionamento. Tale transazione era però intervenuta molti anni dopo che l'interessata era stata dichiarata decaduta dalla presentazione della domanda amministrativa e, poiché non aveva modificato la posizione della stessa, non era idonea ad incidere su un termine di rilievo pubblicistico.
Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede.
Il ricorso va quindi rigettato.
Non si provvede sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002