Sentenza 3 novembre 2016
Massime • 1
In tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui al all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore.
Commentari • 4
- 1. Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022
In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
Leggi di più… - 2. Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2018
- 3. L' rt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio delle Sezioni UniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018
La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
Leggi di più… - 4. Spaccio di lieve entità e sostanze diverse (Cass. 23546/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2016, n. 48850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48850 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2016 |
Testo completo
ACR 4 8 8 5 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 03/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2183/2016 Presidente ROCCO MARCO BLAIOTTA REGISTRO GENERALE N.14082/2016 SALVATORE DOVERE ANDREA MONTAGNI Rel. Consigliere - EUGENIA SERRAO GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA CE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/12/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2016 la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO Udito il Procuratore generale in persona della dott.ssa DELIA CARDIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Raffaele Tecce, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di BA ZO, imputato del reato previsto dall'art.73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Torre Annunziata in data 8 marzo 2007. 2. ZO BA ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 192, comma 1, cod.proc.pen. e per vizio di motivazione in merito all'accertamento del reato;
deduce che il giudizio di colpevolezza in relazione alla fattispecie di cui all'art.73, comma 1-bis, T.U. Stup. è stato desunto esclusivamente dalla quantità di stupefacente rinvenuto in suo possesso, laddove il superamento dei limiti tabellari non è sufficiente a conferire alla condotta automaticamente rilevanza penale, e si duole del fatto che i giudici di merito non abbiano valutato le prove a discarico (egli non tentava di vendere la sostanza a terzi, non deteneva strumenti tipici come bilancini, deteneva somme di denaro in misura non ingente, non aveva occultato lo stupefacente con particolari accorgimenti). Scostandosi ben poco, lo stupefacente detenuto, dai limiti previsti dal d.m. 11 aprile 2006 e valutate le modalità e circostanze dell'azione, si sarebbe dovuta riconoscere la minima offensività della condotta. Con un secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 133 cod. pen., 192, comma 2, 533 cod. proc.pen., 25, 27 e 111 Cost. nonché vizio di motivazione in relazione alla valutazione della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. Con un terzo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di Appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondatamente proposto nei termini che seguono.
2. Con riguardo al primo ed al secondo motivo di ricorso, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica 2 dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ○ l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza adeguato confronto con le ragioni della decisione impugnata.
2.2. La Corte di Appello ha, peraltro, puntualmente replicato ad analoghe censure svolte nell'atto di appello rimarcando: che l'imputato si era allontanato repentinamente dalla sua autovettura alla vista dei Carabinieri, ingerendo polvere bianca;
che la perquisizione del veicolo aveva consentito di rinvenire quattro involucri contenenti cocaina pari a circa 10 dosi nel vano portaoggetti oltre a quattro involucri contenenti marijuana pari a circa 15 dosi ed un involucro di crack nella tasca portaoggetti;
che nella tasca dei pantaloni dell'imputato erano stati rinvenuti euro 150 in due banconote e di tale somma erano state fornite giustificazioni irragionevoli. La detenzione di diversi tipi di sostanza stupefacente suddivisa, occultata e trasportata sulla pubblica via alle ore 18:30 di un giovedì di marzo è stata interpretata, con motivazione non illogica, quale indice di attività di spaccio.
3. La censura coglie, tuttavia, nel segno laddove contesta la legittimità della sentenza nella parte in cui, con motivazione apparente, è stata negata la sussumibilità del fatto nell'ipotesi prevista dall'art.73, comma 5, T.U. Stup. sulla base del mero dato della «diversa tipologia della droga», delle dosi che se ne potevano ricavare, anche dalla cocaina ingerita, e delle modalità che ne avevano consentito l'arresto.
3.1. Si tratta di motivazione apparentemente coerente con una pronuncia delle Sezioni Unite (Sez.U n.36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv.253150) che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale in relazione ai presupposti da accertare per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art.80 T.U. Stup., ha sottolineato come la gravità del fatto, individuata come tale dalla elevata quantità della 3 sostanza stupefacente, sia ancorata in tal caso al solo dato quantitativo mentre, nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art.73, comma 5, T.U. Stup., il giudice sia tenuto a prendere in esame, oltre alla quantità dello stupefacente trattato, altri parametri quali i mezzi adoperati, le modalità della condotta, le circostanze che l'hanno accompagnata, la qualità dello stupefacente.
3.2. Il Collegio è consapevole che in alcune pronunce di legittimità è stato anche affermato che la fattispecie del fatto di lieve entità non sia configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo (Sez.3, n.26205 del 05/06/2015, Khalfi, Rv. 264065). Ma l'applicazione di tale principio, pur condivisibile, deve essere calibrata sulle peculiarità del caso concreto e coordinata con l'offensività delle ipotesi di piccolo spaccio».
3.3. Nel caso concreto, la motivazione presenta manifesta illogicità nell'esame di alcuni indici dell'offensività della condotta. In particolare, le modalità della condotta descritte in entrambe le sentenze di merito, logicamente ritenute indicative dell'attività di spaccio posta in essere dall'imputato, datosi alla fuga alla vista dei Carabinieri ingerendo polvere bianca, sono state ritenute acriticamente anche indicative dell'offensività non lieve della condotta. Altrettanto può dirsi delle quantità di sostanze detenute, pari a circa 3 grammi netti di cocaina e 2 grammi netti di marijuana in quanto poste in correlazione a modalità di suddivisione ed occultamento in una vettura in orario pomeridiano.
3.4. La motivazione risulta, altresì, carente posto che, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa natura della sostanza non può di per sé costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi del piccolo spaccio», sussumibile nell'ipotesi di lieve entità (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv.26306801).
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto formulato senza alcuna ulteriore specificazione oltre la generica indicazione dell'omessa notificazione. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) è, invero, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, qui del tutto omesso. Dall'epigrafe della sentenza impugnata emerge, peraltro, la presenza dell'imputato (libero-già contumace) e del difensore all'udienza del 9 dicembre 2015 in cui è stata assunta la decisione. 4 5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli affinchè esamini nuovamente l'istanza di derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in data 3 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Eugenia Serrao Rocco Marco Blaiotta Depositata in Cancelleria Oggi, 17 NOV 2815 Il Funzionario Giudiziaric Patruthiorra S