Sentenza 11 febbraio 2014
Massime • 1
A seguito della soppressione della distinzione tabellare tra "droghe leggere" e "droghe pesanti" operata dalla L. n. 49 del 2006, la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi integra un unico reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione, rideterminando per l'effetto la pena).
Commentari • 3
- 1. Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022
In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
Leggi di più… - 2. Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2018
- 3. L' rt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio delle Sezioni UniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018
La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2014, n. 10613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10613 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 11/02/2014
Dott. PETRUZZELLIS A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 299
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 35304/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RA AM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 21/05/2013 dal Gip del Tribunale di Sondrio;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Sondrio con sentenza emessa il 21/05/2013 ha applicato la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 14.000 di multa nei confronti di RA AM in relazione al reato continuato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, ascrittogli con riferimento alla detenzione di sostanze stupefacenti di varia natura.
2. L'interessato ha proposto ricorso personalmente deducendo inosservanza delle norme penali, ravvisabile nell'intervenuto riconoscimento del reato continuato in una ipotesi in cui la contestualità della detenzione rendeva unica la condotta realizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Premesso che con il proposto ricorso non si denuncia difetto di motivazione ma violazione di legge, si deve rilevare che la configurazione del delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, per effetto della modifica normativa apportata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bi, convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, che considera inquadrabile in unica tabella le diverse tipologie di sostanze stupefacenti, priva di sostegno la possibilità di ritenere una pluralità di condotte nell'ipotesi di contestuale detenzione di plurime qualità di sostanze stupefacenti, ancorché in epoca precedente queste fossero qualificabili sulla base di diverse previsioni tabellari (sul punto in senso conforme Sez. 4^, n. 42485 del 17/07/2009 - dep. 05/11/2009, Manganiello, Rv. 245458).
3. Ciò premesso, valutata la circostanza che le diverse sostanze sono state detenute dall'interessato nell'identico contesto, e reperite in tempi lievemente diversi solo per effetto del lancio della cocaina al di fuori dall'abitacolo del mezzo condotto dall'interessato, secondo quanto osservato dagli agenti che eseguivano il controllo i quali, nella perquisizione immediatamente eseguita sul mezzo, rinvennero anche l'ulteriore quantitativo di metadone, deve escludersi una duplicità temporale o giuridica della condotta, e conseguentemente la legittimità della riconosciuta continuazione del reato.
4. Per l'effetto, si è valutata la possibilità di operare l'esclusione dell'aumento per la continuazione sulla base di una mera operazione aritmetica, che esclude l'esercizio di qualsiasi discrezionalità, così essendo permessa una determinazione più favorevole all'interessato, inidonea ad incidere in senso deteriore per la parte sulle condizioni di conclusione del patto. Conseguentemente si può annullare la sentenza senza rinvio, limitatamente alla ritenuta continuazione, che deve escludersi, e rideterminare la pena applicata in anni due e mesi otto di reclusione di Euro 13.333 di multa, in tal senso riducendo del terzo ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena base, già ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche, che era stata originariamente quantificata, sulla base dell'accordo, in anni quattro di reclusione ed Euro 20.000 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione, che esclude, e ridetermina la pena applicata al RA in due anni e otto mesi di reclusione ed Euro 13.333 di multa.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2014