Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/01/2020, n. 2315
CASS
Sentenza 31 gennaio 2020

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, riguarda il ricorso di una società contro una pronuncia della Corte d'Appello di Torino, che aveva confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo. La società ricorrente sosteneva che il giudice di merito avesse errato nel considerare il trasferimento di un ramo d'azienda, contestando la legittimità della decisione e l'applicazione delle norme processuali. Le parti in causa, da un lato, richiedevano l'accertamento della legittimità del licenziamento, mentre dall'altro, i lavoratori sostenevano la validità della loro posizione in virtù dell'anzianità maturata presso l'azienda cedente.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che la questione del trasferimento d'azienda rientrava nella cognizione del rito speciale previsto dalla legge n. 92 del 2012. Ha sottolineato che l'erronea applicazione del rito non comporta automaticamente la nullità della sentenza, a meno che non si dimostri un pregiudizio concreto al diritto di difesa. Inoltre, ha ribadito che l'accertamento della sussistenza di un trasferimento d'azienda è di competenza del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la decisione di primo grado, evidenziando la necessità di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/01/2020, n. 2315
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2315
Data del deposito : 31 gennaio 2020

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