Articolo 1 della Legge 11 ottobre 1960, n. 1234
Articolo 2
Versione
20 novembre 1960
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 950 milioni per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di completamento del fabbricato per gli uffici finanziari di Torino e di Udine.
La spesa di cui al precedente comma e' destinata per lire 400 milioni per il completamento degli uffici finanziari di Torino e per lire 550 milioni per il completamento degli uffici finanziari di Udine.
Entrata in vigore il 20 novembre 1960