Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
Nei confronti dei privati, siano essi parti o terzi, non è ammissibile la richiesta di informazioni, prevista dall'art. 213 cod. proc. civ. solo nei confronti della pubblica amministrazione, bensì, unicamente, l'ordine di esibizione disciplinato dall'art. 210 cod. proc. civ.; tale ordine costituisce provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, che deve riguardare documenti specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza ai fini della prova dei fatti controversi, sicché il mancato ordine è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12023 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DA.CA DI AR NT & ID NA MARIA, con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. NZ ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 31/C, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FALVO D'URSO, difesa dagli avvocati SERGIO ARTICO, LIBORIO GAMBINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, con sede in Siena, che ha incorporato per fusione la Monte dei Paschi Leasing (già Prime leasing), in persona del direttore della Filiale di Palermo Dott. Gianni Elia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati LUIGI D'OULUX ANTONIELLI, FABRIZIO BENINTENDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 206/99 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione 3^ Civile, emessa il 11/12/98 e depositata l'01/03/99 (R.G. 499/96)
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Liborio GAMBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del 1^ e 3^ motivo ed il rigetto del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto monitorio del 24.4.1991 il presidente del tribunale di Torino ingiungeva alla s.n.c. DA.CA di ON NZ ed NA IA EC, nella sua qualità di utilizzatore, di pagare alla s.p.a. Monte Paschi Leasing la somma di lire 5.573.370 per canoni scaduti ed insoluti e di consegnare l'autovettura oggetto del contratto di "leasing".
La società, con citazione del 10.6.1991, proponeva opposizione alla ingiunzione, assumendo che la somma dovuta era inferiore a quella reclamata, e, in riconvenzione, chiedeva il risarcimento dei danni per il mancato esercizio del riscatto e per violazione da parte della società concedente dell'obbligo di buona fede. La opposta società di "leasing" non contestava l'effettivo pagamento di sette canoni del contratto;
negava che la somma reclamata fosse superiore a quella dovuta;
rilevava che, a causa dell'anticipata risoluzione del contratto in data 12.2.1991, era precluso all'utilizzatore il diritto di riscatto con la conseguenza che dovevano essere corrisposti gli insoluti canoni scaduti e doveva essere restituita l'autovettura.
L'adito tribunale di Torino, con sentenza del 17.3.1995, rigettava sia la opposizione ad ingiunzione che la domanda riconvenzionale e condannava l'opponente alle spese. La impugnazione della società soccombente era rigettata con sentenza della Corte di appello di Torino pubblicata il 1^ marzo 1999, che condannava l'appellante alle spese del grado a favore della società Monte dei Paschi di Siena s.p.a., che aveva incorporato la società di "leasing" e che in corso di causa aveva ricevuto la somma di tre milioni di lire.
I giudici di appello consideravano che, avendo la società ricorrente per ingiunzione fornito la dimostrazione della fattispecie costituiva del diritto fatto valere, gravata dell'avere della prova circa l'eccezione di pagamento era la società opponente, che detta prova non aveva fornito essendosi limitata a contestare l'estratto conto prodotto dalla controparte;
ritenevano inammissibile la richiesta di acquisizione di informazioni presso la banca Monte dei Paschi nonché la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; giudicavano "nulla per carenza di motivi" la doglianza relativa al mancato accoglimento della riconvenzionale;
confermavano che il pagamento della somma di lire 2.525.164 non poteva essere imputato ad alcuno dei canoni di "leasing", richiesti in pagamento. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società DA.CA. s.n.c. sulla base di quattro mezzi di doglianza, cui resiste con controricorso la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione - deducendo la omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - la società ricorrente assume che, non avendo il giudice di merito preso in considerazione altro rapporto contrattuale tra le parti diverso da quello di "leasing", sarebbe del tutto insufficiente la motivazione secondo cui il pagamento non disconosciuto della somma di lire 2.525.164 non poteva essere imputato al suddetto rapporto di "leasing".
Con il terzo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697 e 1193 cod. civ., la ricorrente assume che sarebbe spettato alla banca provare che la somma suddetta era stata imputata ad un rapporto diverso da quello di "leasing", per cui, in assenza della prova stessa, il pagamento del suddetto importo doveva essere ritenuto quale fatto in parte estintivo del maggior credito, che la banca reclamava con il ricorso per ingiunzione.
I due motivi - che possono essere trattati congiuntamente, in quanto essi sostanzialmente riflettono una censura unica, concernente il mancato rilievo che il giudice di merito avrebbe fatto di un avvenuto pagamento di somma da parte della società utilizzatrice nel rapporto di "leasing" - non sono fondati.
La Corte di merito, che pure ha dato atto che tra le parti era in corso di svolgimento il solo contratto di "leasing" di cui la banca concedente reclamava l'importo di canoni scaduti, ha anche precisato che l'utilizzatore, con il versamento in data 13.4.1989 di un assegno dell'importo di lire 2.525.164, non poteva avere riferito il pagamento della soma ad alcuno dei canoni richiesti con il decreto ingiuntivo in considerazione del fatto che a quella data non era ancora maturato nessuno dei canoni suddetti reclamati dalla banca. Di conseguenza, recependo la motivazione esposta sul punto già dalla sentenza di primo grado, il giudice di secondo grado implicitamente ribadiva che il versamento dell'importo di lire 2.525.164 non poteva essere portato in detrazione dell'importo dei canoni oggetto della controversia, essendo stato esso imputato al debito per canoni pregressi, scaduti al momento del versamento medesimo.
Ne consegue che non sussiste il vizio di motivazione, denunciato col primo mezzo di doglianza, giacché l'effettuato pagamento è stato riferito all'unico rapporto contrattuale esistente tra le parti;
ne' risultano violate le norme di cui agli artt. 1193 e 2697 cod. civ., giacché il pagamento della somma di lire 2.525.164 è
stata correttamente imputato ai canoni scaduti in mancanza di diversa dichiarazione del debitore, onde era a carico del debitore la dimostrazione di avere adempiuto la obbligazione dei canoni successivamente maturati.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale la società ricorrente, deducendola violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 210 c.p.c., lamenta che il giudice di merito, in entrambi i gradi del giudizio, aveva disatteso la sua richiesta di disporre informazioni presso la banca al fine di stabilire se tutti gli ordini di pagamento erano stati correttamente evasi dalle due società.
La Corte di merito, invero, ha, in proposito, esattamente precisato che la richiesta di informazioni doveva ritenersi inammissibile, poiché nei confronti dei privati, siano essi terzi o parti in causa, non può provvedersi ai sensi dell'art. 213 c.p.c., ma è dato soltanto l'ordine di esibizione di documenti, dei quali, nella specie, non era stata effettuata la indispensabile specificazione.
Il rilievo esposto è del tutto conforme al preciso indirizzo interpretativo secondo cui l'ordine di esibizione di documenti costituisce provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, che deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili ai fini della prova dei fatti controversi, sicché il mancato ordine è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.
Con il quarto mezzo di doglianza la società ricorrente, denunciando la violazione della norma di cui all'art. 653 c.p.c., assume che, in virtù del versamento della somma di lire 2.525.124 e del pagamento in corso di causa dell'ulteriore importo di lire 3.000.000, il residuo suo debito ammontava a sole lire 48.246, sicché il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato con tutte le altre conseguenze anche in ordine alle spese processuali. La censura non può essere accolta, in quanto essa resta assorbita dall'accertata riferibilità del pagamento di lire 2.525.124 ad altri pregressi debiti e, per il resto, non evidenzia quale possa essere l'interesse della ricorrente in presenza di espresso riconoscimento, anche in dispositivo della impugnata sentenza, della parziale estinzione del debito a seguito di versamento, in corso di causa, dell'importo di lire 3.000.000. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 89,35 oltre Euro 500 (cinquecento) per onorari.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002