Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12023
CASS
Sentenza 8 agosto 2002

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Nei confronti dei privati, siano essi parti o terzi, non è ammissibile la richiesta di informazioni, prevista dall'art. 213 cod. proc. civ. solo nei confronti della pubblica amministrazione, bensì, unicamente, l'ordine di esibizione disciplinato dall'art. 210 cod. proc. civ.; tale ordine costituisce provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, che deve riguardare documenti specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza ai fini della prova dei fatti controversi, sicché il mancato ordine è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12023
    Data del deposito : 8 agosto 2002

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