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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/07/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 627 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to LECCESE ALFONSO presso il Parte_1
cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
1 RAPPRESENTATA DA Controparte_1
rapp. e difesa dall'avv.to GARGANI BENEDETTO e GUIDO GARGANI
[...]
presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE: “Vista la rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione, notificate ex art. 306 cpc e agli atti, si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'estinzione del giudizio, a spese compensate, come chiesto dalle parti concordemente”.
PARTE APPELLATA: “chiede all'Ecc.ma Corte di voler dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese”.
FATTO E DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti della causa trattenuta in decisione senza termini all'udienza del 2.07.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta;
rilevato che emerge univocamente dalle allegazioni documentali depositate in giudizio con istanze depositate in data 10.06.2025, 25.06.2025, 11.06.2025 e
27.06.2025 che:
1. l'appellante, ha dichiarato, a mezzo del proprio difensore, di rinunciare ex art. 306 c.p.c. all'azione ed agli atti del presente giudizio ed ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate;
2. l'appellata nella qualità di mandataria di Controparte_1
ha dichiarato di accettare la rinuncia di e di rinunciare a loro Controparte_1
volta ex art. 306 c.p.c. all'azione ed agli atti del presente giudizio, nonché chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Avuto riguardo al fatto che nelle rinunce di ciascuna parte viene dato atto espressamente che la stessa viene effettuata a spese compensate e che le
2 controparti dichiarano espressamente di accettare le rinunce così formulata, appare evidentemente formalizzata la comune richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate tra le parti.
In conformità alle suddette concordi conclusioni delle parti, verificata la regolarità delle rinunce e delle accettazioni, deve pertanto dichiararsi estinto il presente giudizio di appello.
In proposito si osserva ancora: i) che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.; ii) che in tal senso si sono espresse Cass.
5163/91, Cass. 14936/2000, ma soprattutto Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (in senso conforme vedi anche Cass.
19124/2004); iii) che il D.lvo 149/2022 soltanto per la declaratoria di improcedibilità dell'appello ha stabilito che provveda il consigliere istruttore con ordinanza reclamabile ex art. 178 c.p.c.; iv) che l'art. 350 comma 1 c.p.c., come modificato dal Dlvo 149/2022 stabilisce che “davanti alla conte d'appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale”; v) che, in relazione alla previsione dell'art. 359 c.p.c., secondo cui
“nei procedimenti d'appello … si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”, si rileva che a) mentre la pronuncia di estinzione dinanzi al tribunale non ha carattere decisorio ma soltanto procedurale, in quanto ai sensi dell'art. 310 comma 1 c.p.c. “l'estinzione del
3 processo non estingue l'azione” e resta alla parte la possibilità di riassunzione nel termine di tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 comma 1 c.p.c., invece la pronuncia di estinzione in appello ha carattere decisorio poiché ai sensi dell'art. 310 comma 2 c.p.c. determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
b) il carattere decisorio della pronuncia comporta che essa, anche a seguito della riforma di cui al D.lvo 149/2022, debba essere adottata in forma collegiale ai sensi dell'art. 307 ult. co. c.p.c., in base al riparto dei compiti tra consigliere istruttore e collegio previsto dall'art. 350 comma 1
c.p.c., in difetto di una norma che espressamente attribuisca, in deroga a tale riparto, il compito di emettere tale pronuncia al Consigliere Istruttore, come appunto per la declaratoria di improcedibilità ex art. 348 c.p.c. nell'attuale formulazione.
Così come richiesto concordemente ed espressamente da tutte parti, le spese del giudizio estinto vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento di appello;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 9/07/2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
4
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 627 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to LECCESE ALFONSO presso il Parte_1
cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
1 RAPPRESENTATA DA Controparte_1
rapp. e difesa dall'avv.to GARGANI BENEDETTO e GUIDO GARGANI
[...]
presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE: “Vista la rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione, notificate ex art. 306 cpc e agli atti, si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'estinzione del giudizio, a spese compensate, come chiesto dalle parti concordemente”.
PARTE APPELLATA: “chiede all'Ecc.ma Corte di voler dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese”.
FATTO E DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti della causa trattenuta in decisione senza termini all'udienza del 2.07.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta;
rilevato che emerge univocamente dalle allegazioni documentali depositate in giudizio con istanze depositate in data 10.06.2025, 25.06.2025, 11.06.2025 e
27.06.2025 che:
1. l'appellante, ha dichiarato, a mezzo del proprio difensore, di rinunciare ex art. 306 c.p.c. all'azione ed agli atti del presente giudizio ed ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate;
2. l'appellata nella qualità di mandataria di Controparte_1
ha dichiarato di accettare la rinuncia di e di rinunciare a loro Controparte_1
volta ex art. 306 c.p.c. all'azione ed agli atti del presente giudizio, nonché chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Avuto riguardo al fatto che nelle rinunce di ciascuna parte viene dato atto espressamente che la stessa viene effettuata a spese compensate e che le
2 controparti dichiarano espressamente di accettare le rinunce così formulata, appare evidentemente formalizzata la comune richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate tra le parti.
In conformità alle suddette concordi conclusioni delle parti, verificata la regolarità delle rinunce e delle accettazioni, deve pertanto dichiararsi estinto il presente giudizio di appello.
In proposito si osserva ancora: i) che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.; ii) che in tal senso si sono espresse Cass.
5163/91, Cass. 14936/2000, ma soprattutto Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (in senso conforme vedi anche Cass.
19124/2004); iii) che il D.lvo 149/2022 soltanto per la declaratoria di improcedibilità dell'appello ha stabilito che provveda il consigliere istruttore con ordinanza reclamabile ex art. 178 c.p.c.; iv) che l'art. 350 comma 1 c.p.c., come modificato dal Dlvo 149/2022 stabilisce che “davanti alla conte d'appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale”; v) che, in relazione alla previsione dell'art. 359 c.p.c., secondo cui
“nei procedimenti d'appello … si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”, si rileva che a) mentre la pronuncia di estinzione dinanzi al tribunale non ha carattere decisorio ma soltanto procedurale, in quanto ai sensi dell'art. 310 comma 1 c.p.c. “l'estinzione del
3 processo non estingue l'azione” e resta alla parte la possibilità di riassunzione nel termine di tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 comma 1 c.p.c., invece la pronuncia di estinzione in appello ha carattere decisorio poiché ai sensi dell'art. 310 comma 2 c.p.c. determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
b) il carattere decisorio della pronuncia comporta che essa, anche a seguito della riforma di cui al D.lvo 149/2022, debba essere adottata in forma collegiale ai sensi dell'art. 307 ult. co. c.p.c., in base al riparto dei compiti tra consigliere istruttore e collegio previsto dall'art. 350 comma 1
c.p.c., in difetto di una norma che espressamente attribuisca, in deroga a tale riparto, il compito di emettere tale pronuncia al Consigliere Istruttore, come appunto per la declaratoria di improcedibilità ex art. 348 c.p.c. nell'attuale formulazione.
Così come richiesto concordemente ed espressamente da tutte parti, le spese del giudizio estinto vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento di appello;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 9/07/2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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