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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.287/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.588/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 17.9.2021 e depositata il 21.9.2021, avente ad oggetto opposizione a precetto
vertente tra
, nata a [...] il [...] c.f. , difesa Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'avv. Benedetto Ricciardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acquedolci via Garibaldi 53
- appellante - contro
, nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Agostino Mongioj per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cerami coso Roma 106
- appellato -
All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato il 4.5.2018, quale “già socio unico e Controparte_1
legale rappresentante della società ( Controparte_2 P.IVA_1
con sede sociale in Cerami via Aldo Moro n.6”, intimava a il Parte_1
pagamento della somma di € 8.940/52, in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.62/11 della Corte di Appello di Caltanissetta quale condannatorio alle spese di lite liquidate in favore della società “a cui è succeduto, Controparte_2
in tutti i rapporti attivi e passivi (…) in forza di rogito in notaio del Persona_1
14.02.2011 rep. n.33962 e racc. n.16730, di scioglimento della società per mancata
ricostituzione della pluralità dei soci e continuazione dell'attività sotto forma di impresa
individuale, con successiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese tenuto
presso la C.C.I.A.A. di Enna”.
Con atto di citazione del 10.5.2018, l'intimata spiegava “opposizione Parte_1
a precetto ex art.615 e 617 c.p.c.”, adducendo a sostegno:
“nullità dell'atto di precetto per mancata preventiva notifica del titolo esecutivo”
Nel corpo del precetto, l'intimante asserisce aver effettuato la notifica della sentenza in data 28.7.2011 a Capizzi in via Progresso n.44 ove in realtà risiede la madre, mentre l'opponente si era già trasferita in via Principato Trossi n.9 dal 25.11.2010;
“nullità e/o invalidità e/o irregolarità dell'atto di precetto, per mancata indicazione
dell'avvertimento di cui all'art.480 co.2 c.p.c.”
L'atto di precetto é privo dell'avvertimento al debitore, di cui all'art.480 co.2 c.p.c., della possibilità fare ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
“nullità ed inefficacia dell'atto di precetto per inesistenza del titolo esecutivo e/o difetto di
legittimazione attiva di ad azionare un credito non in suo favore” Controparte_1
2 L'opposto non è legittimato ad intimare il pagamento, in quanto la sentenza è stata resa nei confronti della società , cancellata dal Registro CP_2 Controparte_2
delle imprese ed estinta nella pendenza del giudizio esitato con la sentenza condannatoria e/o, in ogni caso, perchè l'intimante non è subentrato nella titolarità del credito.
Con comparsa di risposta dell'11.9.2018 si costituisce l'opposto , Controparte_1
già socio unico e legale rappresentante della società Controparte_2
, contestando la temerarietà delle eccezioni avversarie.
[...]
Esponeva che l'atto di precetto opposto conteneva l'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, eseguita il 28.7.2011 unitamente ad un primo atto di precetto redatto pedissequamente al titolo esecutivo, dalla cui relata di notifica si evince che la stessa era stata eseguita dall'Ufficiale giudiziario “a mani della convivente madre Parte_2
che ne cura la consegna in busta chiusa e sigillata”.
Circa la presunta nullità del precetto per mancanza dell'avvertimento di cui all'art.480 co.2
c.p.c., è vero che l'atto notificato ne è privo, tuttavia non comportandone la nullità in assenza di prova di qualsiasi pregiudizio per la parte intimata.
Comunque, con separato atto dell'1.6.2018 il convenuto ha notificato all'opponente l'avviso ex art.480 co.2 c.p.c. con riferimento al precetto notificato il 4.5.2018, riguardo cui si era astenuto dal procedere ad esecuzione.
Circa la dedotta inesistenza del titolo esecutivo, in quanto la sentenza è stata resa nei confronti della compagine societaria cessata, con l'atto di scioglimento del 14.2.2011 ai rogiti del notaio di Nicosia si è verificato il fenomeno successorio dei rapporti attivi e Per_1
passivi, atteso che aveva acquistato le quote degli altri soci, Controparte_1
dichiarando che l'attività sarebbe proseguita come impresa individuale e subentrando “in
ogni rapporto giuridico attivo e passivo già spettante alla società”, per l'effetto restando
3 assorbito ogni rilievo anche riguardo il difetto di legittimazione ad azionare il credito.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione allegata, con sentenza n.588/2021
il Tribunale di Enna rigettava l'opposizione, onerando l'opponente della refusione delle spese di giudizio, liquidate in € 4.835/00 oltre accessori.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello l'opponente Parte_1
, deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice ed affidando il gravame ai
[...]
motivi appresso riassunti:
MANCATA PREVENTIVA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO
L'ingiusta sentenza muove dall'erroneo presupposto che il titolo esecutivo sarebbe stato regolarmente notificato alla comparente in data 28.7.2011 in uno all'atto di precetto, per il tramite della madre “convivente”, mentre alla predetta data l'intimata non conviveva con la madre, né risiedeva presso la sua abitazione in Capizzi via Progresso n.44, ma col coniuge alla via Principato Trossi n.9, già dal 25.11.2010.
La circostanza è provata dalla seguente documentazione allegata:
- certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Capizzi;
- contratto di finanziamento stipulato con l'agenzia Compass, ove è indicato il corretto indirizzo di via Trossi n.9;
- fattura n.130 del 31.10.2011 della ditta Ceramiche D'Amico, con relativo documento di consegna, presso via Trossi n.9;
- patente di guida di , ove è indicata la stessa corretta residenza di via Trossi n.9 Parte_1
- fattura dell'acquedotto afferente altra abitazione dell'opponente (via Roma n.186), recapitata all'indirizzo di via Trossi n.9.
Per l'effetto, la qualifica di “convivente” che pur si legge nella relazione di notifica del contestato titolo esecutivo, è
chiaramente superata dalla prova contraria fornita dall'odierna appellante, dimostrando che alla data della relata risiedeva in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita.
NULLITA' DELL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 4.5.2018 PER INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO - DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI BE AS NI AD AZIONARE UN CREDITO NON TRASFERITOSI IN SUO FAVORE
Fermo quanto sopra argomentato, sotto altro profilo si rileva la nullità dell'opposto atto di precetto per l'inesistenza del titolo
4 esecutivo emesso nei confronti di una società estinta al momento dell'emanata sentenza condannatoria.
L'ingiusta sentenza muove dall'erroneo presupposto che la Società avrebbe subito una trasformazione ad impresa individuale.
Quand'anche fosse così, per quel che si evince dall'atto notarile l'intimante è subentrato nella proprietà del complesso patrimoniale dell'azienda ed in ogni rapporto giuridico attivo e passivo già spettante alla Società, ma non anche negli illiquidi crediti litigiosi esistenti al momento della sua cancellazione dal Registro delle Imprese, riguardo i quali si è rinunciato con la determinazione di procedere alla sua estinzione.
ERRONEA NON AMMISSIONE DELLE PROVE ORALI PROPOSTE DALL'INTIMATA
“Ove l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere non ultronea la prova orale, si insiste nella relativa ammissione così come formulata nella memoria n.2) ex art.183, VI comma c.p.c. del 7.12.2018, volta a confermare la circostanza, già documentalmente dimostrata, che l'appellante risiedeva stabilmente, formalmente e sostanzialmente alla data di notifica del titolo esecutivo
(28\07\2011) col marito alla Via Principato Trosso n.9 e non alla Via Progresso n.44 con la madre”.
INGIUSTA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE, NON DOVUTE E COMUNQUE ECCESSIVE
Si chiede la riforma anche della statuizione di condanna dell'intimante al pagamento delle spese di lite.
In ogni caso, se ne chiede comunque la revisione poiché la quantificazione è eccessiva, atteso che gli onorari del difensore vanno liquidati in armonia col principio generale di proporzionalità ed adeguatezza all'opera professionale effettivamente prestata.
Con comparsa di risposta si costituisce l'appellato , contestando Controparte_1
l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.10.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è in parte inammissibile e, per la restante parte, solo parzialmente fondato.
5 Prima della valutazione delle ragioni di gravame, occorre procedere all'esame preliminare ed assorbente in ordine all'ammissibilità dei motivi di appello della sentenza che ha definito il giudizio incoato a seguito della notifica di un “atto di citazione in opposizione a
precetto ex artt.615 c.p.c. e 617 c.p.c.” e, in specie, alla statuizione sui motivi di opposizione inquadrabili nella contestazione sul quomodo della esecuzione e, quindi,
rivolti nella forma dell'opposizione ex art.617 c.p.c., riguardo cui la decisione non è
impugnabile ai sensi dell'art.618 c.p.c.
Il Giudice è tenuto a rilevare tale questione preliminare, anche in assenza di contestazione di una delle parti e può dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione senza concedere un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio, senza che integri violazione dell'art.101 co.2 c.p.c.
Infatti, la disposizione in esame è riferibile solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze che,
modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, mentre l'improcedibilità dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già allegata, non configura quello
“sviluppo inatteso” per il quale si rende necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive.
Quindi, in accordo alla giurisprudenza di legittimità, non soggiace al divieto posto dall'art.101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della violazione di un parametro di ammissibilità del processo, alla quale la parte che sia dotata di diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.
Premesso il superiore ragionamento, il motivo di appello inerente la “mancata preventiva
6 notifica del titolo esecutivo: l'ingiusta sentenza muove dall'erroneo presupposto che il titolo
esecutivo sarebbe stato regolarmente notificato alla comparente in data 28.7.2011 in uno
all'atto di precetto, per il tramite della madre “convivente”, mentre alla predetta data
l'intimata non conviveva con la madre, né risiedeva presso la sua abitazione in Capizzi via
Progresso n.44, ma col coniuge alla via Principato Trossi n.9, già dal 25.11.2010”,
secondo la costante giurisprudenza di legittimità il motivo di opposizione si traduce in un vizio relativo alla valida notificazione del titolo esecutivo, che può essere fatto valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (in questo senso, da recente,
Cass. civ. sez.VI ordinanza 21 gennaio 2021 n.1096).
Così, la Suprema Corte nella sentenza n.33124 del 29 novembre 2023, in un caso del tutto sovrapponibile:
“La lamentata omessa notifica del titolo in forma esecutiva prima della notifica del precetto,
non dà luogo ad un'ipotesi di opposizione all'esecuzione, perché determina una mera
irregolarità formale della procedura esecutiva, da denunciare nelle forme e nei termini
preclusivi di cui all'articolo 617 comma 1° Codice procedura civile (vedi sulla qualificazione
come opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione del vizio di mancata notifica
preventiva al precetto del titolo esecutivo Cassazione 9 novembre 2021, numero 32838)…
deriva allora che la sentenza emessa, nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del
precetto perché non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, integrasse una pronuncia
su un'opposizione agli atti esecutivi e non su un'opposizione all'esecuzione, per cui la
Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'appello ex articolo 618
comma 2° codice procedura civile.”
Per l'effetto, è inammissibile il motivo di appello sul punto e, per conseguenza, assorbita ogni questione circa la richiesta di prova testimoniale da parte dell'intimata, connessa a
7 dimostrare la coincidenza della sua effettiva residenza con quella anagrafica.
Per quanto attiene il motivo di appello consistente nella eccepita “nullità dell'atto di
precetto notificato il 4.5.2018 per inesistenza del titolo esecutivo - difetto di legittimazione
attiva di ad azionare un credito non trasferitosi in suo favore”, è a Controparte_1
dirsi che la sentenza n.62/2011 della Corte d'appello di Caltanissetta - che costituisce il titolo esecutivo - è stata resa in data 2.5.2011 nei confronti della società
[...]
che si è estinta con la cancellazione dal Registro delle Imprese a Controparte_2
seguito dell'atto di scioglimento del 14.2.2011 ai rogiti del notaio di Nicosia Persona_1
(rep. n.33962 – racc. n.16730) avente ad oggetto “scioglimento di società per mancata ricostituzione di pluralità dei soci e continuazione dell'attività sotto forma di impresa individuale”.
L'opponente assume che “la scelta della società di cancellarsi dal Registro senza tener
conto di una pendenza non ancora definita della quale aveva contezza, è da intendersi
come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare a quella pretesa” e, tuttavia, a parte che in tesi l'evento interruttivo connesso all'estinzione è intervenuto quando la causa era già stata posta in decisione all'udienza del 27.1.2011 e non è stato dichiarato (come si evince dalla sentenza in atti) – così facendo stato nei confronti dell'avente causa della società estinta - la questione è comunque coperta dal giudicato, poiché è agli atti il ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza n.62/2011 della Corte d'Appello di
Caltanissetta, notificato il 28.6.2012 nei confronti della medesima società “
[...]
, ove la specifica censura non è stata sollevata. Controparte_2
Inoltre, col citato atto notarile si è verificato il fenomeno successorio nei rapporti attivi e passivi, atteso che ha dichiarato che l'attività sarebbe proseguita Controparte_1
come impresa individuale, subentrando “in ogni rapporto giuridico attivo e passivo già
8 spettante alla Società”, solo dopo provvedendo alla cancellazione della società dal
Registro delle Imprese.
Con riferimento al motivo di appello inerente il condannatorio alle spese di lite, coglie invece nel segno la contestazione subordinata inerente l'ammontare delle stesse che,
avuto riguardo allo scaglione inerente il valore della causa da € 5.201/00 ad € 26.000/00,
deve più correttamente liquidarsi secondo il D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Di qui il solo limitato accoglimento dell'appello, riferito alla statuizione accessoria della liquidazione delle spese di lite.
Facendo corretta applicazione del principio della soccombenza ex art.91 c.p.c., avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio di gravame, l'appellante deve essere condannata anche al pagamento delle spese del grado, che però devono compensarsi in ragione di un quarto in ragione di quanto sopra, da liquidarsi secondo il D.M. n.147/2022
riferito allo scaglione inerente il valore della causa da € 5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.287/2021 R.G. cont., in parziale riforma della sentenza n.588/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 17.9.2021 e depositata il
21.9.2021, condanna l'opponente al pagamento delle spese del Parte_1
giudizio di opposizione a che liquida in complessive € 2.738/00 Controparte_1
oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti.
9 Conferma la sentenza nel resto.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1
gravame a , che liquida in complessive € 1.984/00 oltre 15% per Controparte_1
rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti, che compensa per un quarto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.287/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.588/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 17.9.2021 e depositata il 21.9.2021, avente ad oggetto opposizione a precetto
vertente tra
, nata a [...] il [...] c.f. , difesa Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'avv. Benedetto Ricciardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acquedolci via Garibaldi 53
- appellante - contro
, nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Agostino Mongioj per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cerami coso Roma 106
- appellato -
All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato il 4.5.2018, quale “già socio unico e Controparte_1
legale rappresentante della società ( Controparte_2 P.IVA_1
con sede sociale in Cerami via Aldo Moro n.6”, intimava a il Parte_1
pagamento della somma di € 8.940/52, in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.62/11 della Corte di Appello di Caltanissetta quale condannatorio alle spese di lite liquidate in favore della società “a cui è succeduto, Controparte_2
in tutti i rapporti attivi e passivi (…) in forza di rogito in notaio del Persona_1
14.02.2011 rep. n.33962 e racc. n.16730, di scioglimento della società per mancata
ricostituzione della pluralità dei soci e continuazione dell'attività sotto forma di impresa
individuale, con successiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese tenuto
presso la C.C.I.A.A. di Enna”.
Con atto di citazione del 10.5.2018, l'intimata spiegava “opposizione Parte_1
a precetto ex art.615 e 617 c.p.c.”, adducendo a sostegno:
“nullità dell'atto di precetto per mancata preventiva notifica del titolo esecutivo”
Nel corpo del precetto, l'intimante asserisce aver effettuato la notifica della sentenza in data 28.7.2011 a Capizzi in via Progresso n.44 ove in realtà risiede la madre, mentre l'opponente si era già trasferita in via Principato Trossi n.9 dal 25.11.2010;
“nullità e/o invalidità e/o irregolarità dell'atto di precetto, per mancata indicazione
dell'avvertimento di cui all'art.480 co.2 c.p.c.”
L'atto di precetto é privo dell'avvertimento al debitore, di cui all'art.480 co.2 c.p.c., della possibilità fare ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
“nullità ed inefficacia dell'atto di precetto per inesistenza del titolo esecutivo e/o difetto di
legittimazione attiva di ad azionare un credito non in suo favore” Controparte_1
2 L'opposto non è legittimato ad intimare il pagamento, in quanto la sentenza è stata resa nei confronti della società , cancellata dal Registro CP_2 Controparte_2
delle imprese ed estinta nella pendenza del giudizio esitato con la sentenza condannatoria e/o, in ogni caso, perchè l'intimante non è subentrato nella titolarità del credito.
Con comparsa di risposta dell'11.9.2018 si costituisce l'opposto , Controparte_1
già socio unico e legale rappresentante della società Controparte_2
, contestando la temerarietà delle eccezioni avversarie.
[...]
Esponeva che l'atto di precetto opposto conteneva l'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, eseguita il 28.7.2011 unitamente ad un primo atto di precetto redatto pedissequamente al titolo esecutivo, dalla cui relata di notifica si evince che la stessa era stata eseguita dall'Ufficiale giudiziario “a mani della convivente madre Parte_2
che ne cura la consegna in busta chiusa e sigillata”.
Circa la presunta nullità del precetto per mancanza dell'avvertimento di cui all'art.480 co.2
c.p.c., è vero che l'atto notificato ne è privo, tuttavia non comportandone la nullità in assenza di prova di qualsiasi pregiudizio per la parte intimata.
Comunque, con separato atto dell'1.6.2018 il convenuto ha notificato all'opponente l'avviso ex art.480 co.2 c.p.c. con riferimento al precetto notificato il 4.5.2018, riguardo cui si era astenuto dal procedere ad esecuzione.
Circa la dedotta inesistenza del titolo esecutivo, in quanto la sentenza è stata resa nei confronti della compagine societaria cessata, con l'atto di scioglimento del 14.2.2011 ai rogiti del notaio di Nicosia si è verificato il fenomeno successorio dei rapporti attivi e Per_1
passivi, atteso che aveva acquistato le quote degli altri soci, Controparte_1
dichiarando che l'attività sarebbe proseguita come impresa individuale e subentrando “in
ogni rapporto giuridico attivo e passivo già spettante alla società”, per l'effetto restando
3 assorbito ogni rilievo anche riguardo il difetto di legittimazione ad azionare il credito.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione allegata, con sentenza n.588/2021
il Tribunale di Enna rigettava l'opposizione, onerando l'opponente della refusione delle spese di giudizio, liquidate in € 4.835/00 oltre accessori.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello l'opponente Parte_1
, deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice ed affidando il gravame ai
[...]
motivi appresso riassunti:
MANCATA PREVENTIVA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO
L'ingiusta sentenza muove dall'erroneo presupposto che il titolo esecutivo sarebbe stato regolarmente notificato alla comparente in data 28.7.2011 in uno all'atto di precetto, per il tramite della madre “convivente”, mentre alla predetta data l'intimata non conviveva con la madre, né risiedeva presso la sua abitazione in Capizzi via Progresso n.44, ma col coniuge alla via Principato Trossi n.9, già dal 25.11.2010.
La circostanza è provata dalla seguente documentazione allegata:
- certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Capizzi;
- contratto di finanziamento stipulato con l'agenzia Compass, ove è indicato il corretto indirizzo di via Trossi n.9;
- fattura n.130 del 31.10.2011 della ditta Ceramiche D'Amico, con relativo documento di consegna, presso via Trossi n.9;
- patente di guida di , ove è indicata la stessa corretta residenza di via Trossi n.9 Parte_1
- fattura dell'acquedotto afferente altra abitazione dell'opponente (via Roma n.186), recapitata all'indirizzo di via Trossi n.9.
Per l'effetto, la qualifica di “convivente” che pur si legge nella relazione di notifica del contestato titolo esecutivo, è
chiaramente superata dalla prova contraria fornita dall'odierna appellante, dimostrando che alla data della relata risiedeva in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita.
NULLITA' DELL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 4.5.2018 PER INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO - DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI BE AS NI AD AZIONARE UN CREDITO NON TRASFERITOSI IN SUO FAVORE
Fermo quanto sopra argomentato, sotto altro profilo si rileva la nullità dell'opposto atto di precetto per l'inesistenza del titolo
4 esecutivo emesso nei confronti di una società estinta al momento dell'emanata sentenza condannatoria.
L'ingiusta sentenza muove dall'erroneo presupposto che la Società avrebbe subito una trasformazione ad impresa individuale.
Quand'anche fosse così, per quel che si evince dall'atto notarile l'intimante è subentrato nella proprietà del complesso patrimoniale dell'azienda ed in ogni rapporto giuridico attivo e passivo già spettante alla Società, ma non anche negli illiquidi crediti litigiosi esistenti al momento della sua cancellazione dal Registro delle Imprese, riguardo i quali si è rinunciato con la determinazione di procedere alla sua estinzione.
ERRONEA NON AMMISSIONE DELLE PROVE ORALI PROPOSTE DALL'INTIMATA
“Ove l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere non ultronea la prova orale, si insiste nella relativa ammissione così come formulata nella memoria n.2) ex art.183, VI comma c.p.c. del 7.12.2018, volta a confermare la circostanza, già documentalmente dimostrata, che l'appellante risiedeva stabilmente, formalmente e sostanzialmente alla data di notifica del titolo esecutivo
(28\07\2011) col marito alla Via Principato Trosso n.9 e non alla Via Progresso n.44 con la madre”.
INGIUSTA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE, NON DOVUTE E COMUNQUE ECCESSIVE
Si chiede la riforma anche della statuizione di condanna dell'intimante al pagamento delle spese di lite.
In ogni caso, se ne chiede comunque la revisione poiché la quantificazione è eccessiva, atteso che gli onorari del difensore vanno liquidati in armonia col principio generale di proporzionalità ed adeguatezza all'opera professionale effettivamente prestata.
Con comparsa di risposta si costituisce l'appellato , contestando Controparte_1
l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.10.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è in parte inammissibile e, per la restante parte, solo parzialmente fondato.
5 Prima della valutazione delle ragioni di gravame, occorre procedere all'esame preliminare ed assorbente in ordine all'ammissibilità dei motivi di appello della sentenza che ha definito il giudizio incoato a seguito della notifica di un “atto di citazione in opposizione a
precetto ex artt.615 c.p.c. e 617 c.p.c.” e, in specie, alla statuizione sui motivi di opposizione inquadrabili nella contestazione sul quomodo della esecuzione e, quindi,
rivolti nella forma dell'opposizione ex art.617 c.p.c., riguardo cui la decisione non è
impugnabile ai sensi dell'art.618 c.p.c.
Il Giudice è tenuto a rilevare tale questione preliminare, anche in assenza di contestazione di una delle parti e può dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione senza concedere un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio, senza che integri violazione dell'art.101 co.2 c.p.c.
Infatti, la disposizione in esame è riferibile solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze che,
modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, mentre l'improcedibilità dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già allegata, non configura quello
“sviluppo inatteso” per il quale si rende necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive.
Quindi, in accordo alla giurisprudenza di legittimità, non soggiace al divieto posto dall'art.101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della violazione di un parametro di ammissibilità del processo, alla quale la parte che sia dotata di diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.
Premesso il superiore ragionamento, il motivo di appello inerente la “mancata preventiva
6 notifica del titolo esecutivo: l'ingiusta sentenza muove dall'erroneo presupposto che il titolo
esecutivo sarebbe stato regolarmente notificato alla comparente in data 28.7.2011 in uno
all'atto di precetto, per il tramite della madre “convivente”, mentre alla predetta data
l'intimata non conviveva con la madre, né risiedeva presso la sua abitazione in Capizzi via
Progresso n.44, ma col coniuge alla via Principato Trossi n.9, già dal 25.11.2010”,
secondo la costante giurisprudenza di legittimità il motivo di opposizione si traduce in un vizio relativo alla valida notificazione del titolo esecutivo, che può essere fatto valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (in questo senso, da recente,
Cass. civ. sez.VI ordinanza 21 gennaio 2021 n.1096).
Così, la Suprema Corte nella sentenza n.33124 del 29 novembre 2023, in un caso del tutto sovrapponibile:
“La lamentata omessa notifica del titolo in forma esecutiva prima della notifica del precetto,
non dà luogo ad un'ipotesi di opposizione all'esecuzione, perché determina una mera
irregolarità formale della procedura esecutiva, da denunciare nelle forme e nei termini
preclusivi di cui all'articolo 617 comma 1° Codice procedura civile (vedi sulla qualificazione
come opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione del vizio di mancata notifica
preventiva al precetto del titolo esecutivo Cassazione 9 novembre 2021, numero 32838)…
deriva allora che la sentenza emessa, nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del
precetto perché non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, integrasse una pronuncia
su un'opposizione agli atti esecutivi e non su un'opposizione all'esecuzione, per cui la
Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'appello ex articolo 618
comma 2° codice procedura civile.”
Per l'effetto, è inammissibile il motivo di appello sul punto e, per conseguenza, assorbita ogni questione circa la richiesta di prova testimoniale da parte dell'intimata, connessa a
7 dimostrare la coincidenza della sua effettiva residenza con quella anagrafica.
Per quanto attiene il motivo di appello consistente nella eccepita “nullità dell'atto di
precetto notificato il 4.5.2018 per inesistenza del titolo esecutivo - difetto di legittimazione
attiva di ad azionare un credito non trasferitosi in suo favore”, è a Controparte_1
dirsi che la sentenza n.62/2011 della Corte d'appello di Caltanissetta - che costituisce il titolo esecutivo - è stata resa in data 2.5.2011 nei confronti della società
[...]
che si è estinta con la cancellazione dal Registro delle Imprese a Controparte_2
seguito dell'atto di scioglimento del 14.2.2011 ai rogiti del notaio di Nicosia Persona_1
(rep. n.33962 – racc. n.16730) avente ad oggetto “scioglimento di società per mancata ricostituzione di pluralità dei soci e continuazione dell'attività sotto forma di impresa individuale”.
L'opponente assume che “la scelta della società di cancellarsi dal Registro senza tener
conto di una pendenza non ancora definita della quale aveva contezza, è da intendersi
come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare a quella pretesa” e, tuttavia, a parte che in tesi l'evento interruttivo connesso all'estinzione è intervenuto quando la causa era già stata posta in decisione all'udienza del 27.1.2011 e non è stato dichiarato (come si evince dalla sentenza in atti) – così facendo stato nei confronti dell'avente causa della società estinta - la questione è comunque coperta dal giudicato, poiché è agli atti il ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza n.62/2011 della Corte d'Appello di
Caltanissetta, notificato il 28.6.2012 nei confronti della medesima società “
[...]
, ove la specifica censura non è stata sollevata. Controparte_2
Inoltre, col citato atto notarile si è verificato il fenomeno successorio nei rapporti attivi e passivi, atteso che ha dichiarato che l'attività sarebbe proseguita Controparte_1
come impresa individuale, subentrando “in ogni rapporto giuridico attivo e passivo già
8 spettante alla Società”, solo dopo provvedendo alla cancellazione della società dal
Registro delle Imprese.
Con riferimento al motivo di appello inerente il condannatorio alle spese di lite, coglie invece nel segno la contestazione subordinata inerente l'ammontare delle stesse che,
avuto riguardo allo scaglione inerente il valore della causa da € 5.201/00 ad € 26.000/00,
deve più correttamente liquidarsi secondo il D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Di qui il solo limitato accoglimento dell'appello, riferito alla statuizione accessoria della liquidazione delle spese di lite.
Facendo corretta applicazione del principio della soccombenza ex art.91 c.p.c., avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio di gravame, l'appellante deve essere condannata anche al pagamento delle spese del grado, che però devono compensarsi in ragione di un quarto in ragione di quanto sopra, da liquidarsi secondo il D.M. n.147/2022
riferito allo scaglione inerente il valore della causa da € 5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.287/2021 R.G. cont., in parziale riforma della sentenza n.588/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 17.9.2021 e depositata il
21.9.2021, condanna l'opponente al pagamento delle spese del Parte_1
giudizio di opposizione a che liquida in complessive € 2.738/00 Controparte_1
oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti.
9 Conferma la sentenza nel resto.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1
gravame a , che liquida in complessive € 1.984/00 oltre 15% per Controparte_1
rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti, che compensa per un quarto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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