Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 4.2.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4795/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 14/7/1941 in Troina, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Cavallaro Fabio Gaetano;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n.
26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “
[...]
è affetto da un complesso patologico consistente in “Carcinoma della Parte_1 prostata in terapia immunosoppressiva – Ipertensione arteriosa – Poliartrosi a moderata incidenza funzionale - Riferita ipoacusia bilaterale”. Per le motivazioni in precedenza esposte, si ritiene possano confermarsi gli orientamenti valutativi espressi da parte della
Commissione di Prima Istanza, che ha ritenuto il periziato soggetto "INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88 L.124/98) grave 100%””.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto del sig. alla corresponsione dei ratei di indennità di Parte_1 accompagnamento ex art. 1, legge n. 18.02.80, prevista per gli inabili con permanente totale inabilità lavorativa ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, dal primo giorno del mese successivo la domanda amministrativa
(20.2.2023) o da quella accertata in corso di lite, più ratei maturandi, oltre interessi legali
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “Sulla scorta dei dati emersi dalla disamina della documentazione clinica presente agli atti e dal presente accertamento medico-legale, è possibile affermare che il ricorrente sia in atto affetto da “artrosi polidistrettuale a moderata incidenza funzionale in soggetto con Ca alla prostata in terapia ormonale ed in follow-up”. Tale situazione clinica, allo stato attuale, risulta dotata di pregnanza medico-legale ed arreca al soggetto ultrasessantasettenne gravi difficoltà a svolgere le funzioni proprie della sua età (100%). Le noxae patologiche che affliggono il periziando, tuttavia, non lo rendono abbisognevole di assistenza continua, essendo lo stesso ancora in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, nel nostro caso non sussistono i requisiti medico legali per ottenere il diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
CP_ pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, a carico dell'
Catania, 04/02/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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