TRIB
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/07/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13650/2021 promossa da:
con l'Avv. Niccolò Niccoli Vallesi Parte_1
attrice contro
, in persona del Sindaco pro – tempore, con l'Avv. Roberto Controparte_1
Tartagli
convenuto
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 28 maggio
2024
Per l'attrice: cfr. “Piaccia al Tribunale di Firenze Giudice Unico, all'esito dell'espletata istruttoria stabilire che l'evento per cui è causa avvenne per responsabilità del Controparte_1
ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. nella sua qualità di proprietario e come tale Custode del marciapiede di Via Faentina in Loc. Pian di Mugnone e, per l'effetto condannarlo, a corrispondere alla Sig.ra la somma di €14.021,80 o quella maggiore o Parte_1 minore come ritenuta di giustizia oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria da dì del fatto al saldo. Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Per il convenuto: cfr. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale, - rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto
e, comunque, non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e deducendi in corso di causa, con conseguente condanna dell'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ivi comprese quelle occorrende di
C.T.U. e C.T.P.; in via subordinata, - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande dell'attrice, ancorché parziali, in quanto venga accertata una qualunque responsabilità riferibile al e ne venga Controparte_1 conseguentemente de-terminato il danno, accertare e dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità della signora nella causazione del danno, Pt_1 contenendo, nei limiti del giusto, del dovuto e del rigorosamente provato, detto risarcimento in proporzione all'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno, con vittoria di spese e competenze di causa ovvero di compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
In fatto
La sig.ra ha dedotto in atto di citazione che il giorno 25.08.2020 alle ore Parte_1
08:00 circa, mentre stava percorrendo il marciapiede di Via Faentina, Loc. Pian di
Mugnone a , in prossimità del civico n. 24 cadeva a terra a causa di “un pezzo di CP_1 una buca ivi presente”.
A seguito della caduta l'attrice ha lamentato di aver riportato lesioni personali, riscontrate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi.
Di tali lesioni la sig.ra ha chiesto il risarcimento al essendo Pt_1 Controparte_1 evidente la responsabilità dello stesso, ente proprietario della strada e del marciapiede in cui si è verificato il sinistro de quo, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed eventualmente, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Pag. 2 di 17 Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta il per Controparte_1 contestare integralmente, in fatto ed in diritto, le istanze di parte attrice in quanto infondate oltre che non provate sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043
c.c.
Secondo il l'attrice non avrebbe fornito alcuna prova né dell'asserita Controparte_1 disconnessione lamentata né della dinamica dei fatti così come descritti nell'atto di citazione alquanto generico.
Il convenuto ha contestato, inoltre, il quantum richiesto dall'attrice ritenendo la CP_1 richiesta non provata ed eccessiva.
Concessi i termini istruttori ex art. 183 c.p.c., VI comma, la causa è stata istruita mediante espletamento della prova testimoniale nonché di CTU medico – legale sulla persona dell'attrice.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti dopo il decorso dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c.
a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione “…ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso d causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed evitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ. S.U. – Ordinanza, n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la
Pag. 3 di 17 cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell' esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (ex multis più di recente
Cass. civ. sez. III ord. N. 27724 del 30.10.2018, Cass. civ. sez. III ord. 12027 del
16.05.2017 ma già Cass. civ. sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del
27/04/2023, ha così enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”).
Pag. 4 di 17 A questo proposito, in relazione al “fatto del danneggiato”, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art.1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ordinanza 17.11.2021, n. 34886).
Sulla base di tali presupposti viene esaminata la domanda attorea.
La responsabilità
La domanda di parte attrice è risultata parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Dall'esame della documentazione agli atti e dallo svolgimento del processo è emersa la sussistenza di tutti i requisiti di operatività della disposizione in esame per come sopra esposti.
La sig.ra ha assunto di essere caduta il giorno 25.08.2020 alle ore 08:00 Parte_1 circa, mentre stava percorrendo il marciapiede di Via Faentina, Loc. Pian di Mugnone a
, in prossimità del civico n. 24 cadeva a terra a causa di “un pezzo di una buca CP_1 ivi presente” (pag. 2 citazione).
La circostanza della caduta emerge dal Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Careggi (doc. 2 citazione).
Pag. 5 di 17 Da quest'ultimo documento risulta, difatti, che la sig.ra si è recata nella suddetta Pt_1 struttura la mattina del 26.08.2020 (a seguito di un incidente in strada) lamentando una
“Caduta accidentale ieri riportando distorsione di piede sinistro (buca)e trauma contusivo braccio destro e abrasione di ginocchi dx …”.
La presenza della sconnessione nell'asfalto del marciapiede emerge a prima vista dalle fotografie prodotte in atti (doc.1 citazione): dalla foto n. 2, in particolare, si apprezza l'estensione della buca nel contrasto tra il colore chiaro della disconnessione e il colore scuro dell'asfalto con la presenza in esso di crepe ed anche di materiale disgregato
(brecciolini).
La corrispondenza tra lo stato dei luoghi rappresentato dalle fotografie e quello dei luoghi all'epoca del sinistro è confermata anche dalle dichiarazioni rese dei testimoni di parte attrice.
Il sig. , escusso all'udienza del 9 marzo 2023, il quale pur non avendo Testimone_1 visto il momento esatto della caduta, guardando le foto allegate da parte attrice all'atto di citazione, ha precisato “Ricordo che la sig.ra era a terra all'altezza del cordolo del marciapiede, posizionata comunque sul marciapiede all'altezza della 'buca' rappresentata nella foto.”.
Con riferimento a tale testimonianza si rammenta, infatti, che è possibile far ricorso nella fattispecie in esame alla c.d. prova presuntiva che nella fattispecie in parola è idonea avendo dichiarato la teste di avere visto l'attrice una volta caduta, e quindi nell'immediatezza del fatto, a ridosso della buca.
La giurisprudenza di legittimità a questo proposito ha stabilito che “In caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze (nel caso, un ponte) invocando la responsabilità della P.A. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del
Pag. 6 di 17 danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto – estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. – o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo. Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ. , l'art. 2051 cod. civ. determina infatti un'ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al secondo comma) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso …” (Cass. civ. Sez. III,
20.02.2006, n. 3651).
Dalle circostanze allegate e provate è legittimo desumere in via presuntiva la sussistenza del nesso di causa tra caduta e sedime pubblico atteso che in fattispecie simili alla presente, vale a dire in quelle nelle quali il testimone non ha visto porre il piede nella buca, la causa va “sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto” (Cass.
16 aprile 2013, n. 9140).
In ogni caso l'altro teste escusso in pari data, sig. , ha dichiarato “cap. 1 Testimone_2
Confermo e preciso che abito a circa 50 metri da lì e stavo andando a fare la spesa. Io
l'ho vista cadere. Adr E' caduta all'altezza di una buca grande che era lì presente da tanto tempo e che io, conoscendola, scansavo per evitare di cadere data l'età.
Adr La sig.ra è come se avesse preso una storta, aveva la spesa in mano.
Pag. 7 di 17 Adr La sig.ra aveva attraversato sulle strisce bianche dinanzi al bar e poi ha CP_2 camminato sul marciapiede.
Adr Io conoscevo già l'attrice.
Cap. 2 (Il Giudice rammostra al teste la foto n. 1): Riconosco lo stato dei luoghi per come appare dalla foto. Ricordo che io stavo provenendo dal lato del marciapiede che non si vede nella foto. La sig.ra ha attraversato sulle strisce pedonali che sono dietro la macchina della foto. …”.
Peraltro il teste ha precisato “Cap. 9 Ricordo che l'attrice lamentava un Testimone_2 dolore al piede. Il piede le si è girato nel cadere.”.
Tale deposizione conferma la sussistenza del nesso di causa tra la presenza della buca sul marciapiede e le lesioni riportate dalla sig.ra Pt_1
Né la presenza del nesso di causa può ritenersi esclusa dalla condotta imprudente asseritamente tenuta dalla sig.ra Pt_1
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, stabilito che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2,
c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ. Sez. III, Ordinanza 19.12.2022, n. 37059).
Ebbene, vero è che l'evento de quo si è verificato in una mattina di agosto, in condizioni di buona visibilità, tuttavia, è altrettanto vero che la stessa occupasse una buona parte del marciapiede, che avesse una conformazione disomogenea e che nella stessa fosse presente materiale sdrucciolevole (pietrisco vario) che non rendeva facilmente visibile il dislivello con il colore del circostante asfalto.
Pag. 8 di 17 Inconferente anche la circostanza che la sig.ra potesse conoscere bene la zona, in Pt_1 quanto ciò non implica necessariamente che fosse a conoscenza della pericolosità della buca.
Ciò in quanto “l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento. Un simile indizio non ha, di per sé, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza.” (Corte Cass. ordinanza n. 14908/2019).
In tal senso è stato soddisfatto l'assunto per il quale all'attore grava l'onere di dare la prova del verificarsi dell'evento dannoso, della situazione di custodia e della derivazione dei danni patiti dalla cosa in custodia stessa (in altre parole, la prova del nesso di causalità).
Di contro, il convenuto non ha dimostrato che il fatto si è verificato in assenza CP_1 di ogni sua colpa, ovvero che è occorso nonostante abbia adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo e al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia degli utenti della strada, anche con l'apposizione di segnaletica, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto (in tal senso,
Cassazione civile, sentenza n. 11802 del 09/06/2016); ne consegue, quindi,
l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c..
Pag. 9 di 17 A fronte di quanto esposto, il non ha fornito la prova del caso Controparte_1 fortuito che può consistere in un fatto colposo del danneggiato purché integri i presupposti dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'eccezionalità (in tal senso cfr.
“La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario, o colui che si serve dell'animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità” Cass., Sez. III, sentenza del
15.12.2015 n. 25223).
Il comportamento della sig.ra non presenta tali caratteristiche, dal momento che Pt_1 camminare su un marciapiede non comporta di per sé l'assunzione del rischio, da parte sua, di poter subire danni a causa di dissesto dello stesso.
E' anzi un comportamento del tutto usuale per un pedone, nonché prescritto dall'art. 190 c.d.s. (cfr. primo comma, primo capoverso “1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
…”), quello di impiegare il marciapiede per camminare.
Tuttavia, la corretta applicazione del citato articolo implica che, ai fini della valutazione della responsabilità prima e della determinazione del quantum poi, il giudice deve valutare la condotta tenuta dal danneggiato, per valutare se la stessa non solo sia idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, ma anche se possa integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Per la giurisprudenza costante “… la condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., va graduata sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull'evento dannoso … (Cass. civ. 22.12.2017, n. 30775, pag. 5) configurandosi … come unica causa del danno (solo qualora abbia avuto un') incidenza causale … idonea ad escludere integralmente il nesso eziologico tra la cosa in custodia
e l'evento …”.
Pag. 10 di 17 Nella fattispecie in esame, ritenuto che il comportamento della non sia stato Pt_1 unica causa del danno, si devono considerare alcuni elementi di fatto:
1. in linea di principio, ciascun utente della strada è tenuto a prestare attenzione ai luoghi che sta percorrendo, come obbligo generale di attenzione nell'uso di cosa altrui;
2. le fotografie prodotte in atti (doc. 1 citaz.) rivelano una evidente assenza di manutenzione della via percorsa dall'attrice ed in particolare la visibilità della disconnessione;
3. la buca era presente da molto tempo su un marciapiede in evidente stato di degrado per cui è evidente che all'utente della strada è richiesta, inevitabilmente, un grado di attenzione maggiore stante la chiara percezione del dissesto.
In altri termini, l'anomalia del fondo stradale, combinatasi con la situazione ambientale, del tutto prevedibile per il ha determinato una situazione di pericolo, la cui CP_1 efficienza causale è stata comunque influenzata dalla condotta negligente della Pt_1 la quale, camminando con maggiore circospezione e prestando attenzione anche al fondo del marciapiede avrebbe potuto avvistare ed evitare di camminare sull'ostacolo, soprattutto se si tiene conto degli elementi pocanzi evidenziati e della natura della buca di cosa inerte, priva di intrinseco dinamismo.
Il grado di responsabilità del è sicuramente maggiore, atteso che l'innesco CP_1 della serie causale che portò all'infortunio si deve essenzialmente alla res da esso custodita. Pertanto, l'evento va imputato al per il 70%, e all'attrice per il CP_1 restante 30%.
In sede di liquidazione, le somme spettanti alla saranno quindi ridotte del 30%, Pt_1 onde tener conto del suo apporto causale nel verificarsi del sinistro (cfr. art. 1227, comma 1, cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ.).
Sulla scorta di tale accertamento di responsabilità si deve procedere alla liquidazione del danno patito dall'attrice in conseguenza della caduta per cui è causa.
Il danno
Con riferimento alle lesioni personali riportate dall'attrice, sig.ra il Consulente Pt_1
Tecnico, dott.ssa ha accertato la piena compatibilità tra le lesioni dalla Per_1
Pag. 11 di 17 medesima subite e la dinamica del sinistro ed ha precisato che la stessa ebbe a riportare nel sinistro per cui è causa “un valido trauma contusivo all'arto inferiore sinistro, con frattura obliqua del V metatarso piede sinistro.”.
Quanto ai postumi riportati la dott.ssa scrive che “Data la complessità Per_1 dell'iter clinico, oltre alla tipologia del sinistro, ritengo che tale evento abbia determinato l'insorgenza di una sintomatologia algo-disfunzionale a carico dei distretti interessati, tale da giustificare il riconoscimento di un congruo periodo di inabilità temporanea, da valutarsi in 29 gg. di I.T.T., 15 gg. di I.T.P al 75%, 30 gg. di I.T.P. al
50% e 30 gg. di I.T.P. al 25%. … Tali esiti, dato l'intervallo di tempo intercorso dalla guarigione clinica, possono essere considerati a carattere permanente: essi incidono sulla preesistente integrità psicofisica del soggetto e comportano il riconoscimento di un danno biologico, valutabile nella misura del 3%, avuto riguardo non soltanto degli aspetti anatomo-funzionali, ma anche di quelli dinamico-relazionali.” (v. pag. 4 rel.
CTU).
All'esame obiettivo risulta che “Al riscontro medico-legale attuale, a malattia meta- traumatica conclusa, si osserva: - sindrome algo-disfunzionale a carico del piede sinistro, in esiti di frattura V mtt trattata conservativamente, consistente in dolorabilità pressoria lungo il margine laterale del piede, dolorabilità alla mobilizzazione del medio-piede in eversione e inversione, dolore e difficoltà a mantenere la stazione monopodalica sinistra ed effettuare la deambulazione sulle punte.” (v. pag. 4 rel. CTU).
Quanto alle spese mediche il CTU ha riconosciuto congruo l'importo di € 691,80.
Le conclusioni del CTU sono basate su accertamenti e valutazione dei dati e della documentazione sanitaria prodotta e sono state condivise da entrambi i consulenti di parte, pertanto, possono, essere condivise da questo Giudice e poste a base della valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dalla sig.ra . Parte_1
Liquidazione del danno biologico
La liquidazione deve avvenire sulla base delle Tabelle di Milano 2024, che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale tra cui, in via astratta, vanno annoverati i
Pag. 12 di 17 pregiudizi all'integrità psicofisica del danneggiato e la sofferenza, fisica e morale, da essi causata (danno biologico permanente e temporaneo, danno morale).
Come è noto, il danno biologico è un danno avente natura dinamico relazionale, che comprende sia il dolore fisico a base organica derivante dalle lesioni, sia le conseguenze negative causate dai postumi nell'ambito della vita di relazione del danneggiato (cfr.
Cass. 27/03/2018, n. 7513).
Il danno morale è invece un pregiudizio attinente alla sfera interna del soggetto e consiste appunto nella sofferenza emotiva, causata, ad es., dalla vergogna, dalla disistima di sé, dal timore per la propria sorte, dalla tristezza e dal rimpianto per il perduto benessere “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo Cass. civ. Ord.
Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022 Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020) che, sviluppandosi su di un piano diverso rispetto a quello dinamico relazionale e non essendo, per tale motivo, compreso nel danno biologico, è risarcibile in via autonoma
(cfr. Cass. 17/05/2022, n. 15733; Cass. 10/11/2020, n. 25164).
Il ristoro della sofferenza morale è comunque subordinato all'allegazione e alla prova, anche in via presuntiva, della sua esistenza, non sussistendo in materia alcun automatismo risarcitorio (cfr. Cass. 08/04/2020, n. 7753; Cass. 10/02/2021, n. 3310).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista.
A parere dello scrivente Giudice è mancata del tutto un'attività di allegazione del danno morale atta a descrivere la sofferenza interiore in concreto patita dalla Pt_1
In particolare, sia nell'atto di citazione, sia nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attrice si è limitata a indicare i postumi residuati, senza allegare di aver subito un danno morale e senza accennare in alcun modo alla sofferenza morale in concreto patita.
Pag. 13 di 17 Ciò comporta l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell'incremento per la sofferenza soggettiva.
Il calcolo, pertanto, è il seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 29
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 3.292,00
Invalidità temporanea totale € 3.335,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Pag. 14 di 17 Totale danno biologico temporaneo € 7.216,25
Totale generale: € 10.508,25
In applicazione dei criteri sopra esposti va rilevato che le sopra richiamate tabelle milanesi riconoscono, in astratto, la possibilità di una personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale con un aumento percentuale, in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita.
Quanto ai presupposti richiesti affinché si possa, in concreto, procedere a siffatta personalizzazione, deve osservarsi che i parametri tabellari attualmente vigenti determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo già conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella del danno morale, attinente alla sfera personale interna del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva (c.d. pretium doloris).
Solo ove siano provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari può procedersi alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15.05.2018, n. 11754).
Nel caso di specie, non si riconosce alcuna specifica personalizzazione del danno in quanto non specificamente dedotta, allegata e provata.
Quanto ai danni di natura patrimoniale può riconoscersi l'importo di € 691,80 a titolo di spese mediche ritenute congrue dal Ctu.
In virtù dell'accertato concorso di colpa il suddetto importo, i detti importi devono essere decurtati del 30%, pertanto saranno dovuti: € 7.355,77 per il danno non patrimoniale (danno biologico e da invalidità temporanea) oltre ad € 484,26 per quello patrimoniale.
Pag. 15 di 17 Trattandosi di debito di valore, su tale importo devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale
(determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n.
1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. civ. 3666/ 96, 8459 / 96, 2745 / 97, 492 / 01;
18445 / 05).
Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
La suddetta regola generale conosce l'ipotesi della compensazione, totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c. in caso di reciproca soccombenza.
Nel caso di specie l'esito del giudizio, di accoglimento della domanda attorea con il riconoscimento di un concorso di colpa del 30% a carico dell'attrice, comporta l'applicazione della suddetta regola.
Ciò comporta la compensazione delle spese di lite per il 30% ponendosi la differenza a carico del convenuto a favore dell'attrice, sig.ra così Controparte_1 Parte_1 come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55 / 2014 e s.m. in considerazione del quantum riconosciuto e dell'attività prestata.
Le spese di CTU, di contro, sono da porsi ad esclusivo carico del convenuto CP_3
stante l'assoluta contestazione in punto di quantum ed in considerazione che le
[...] valutazioni della dott.ssa non si sono discostate nel complesso da quelle del Per_1 ctp attoreo se non per una fisiologica diminuzione del danno biologico (di due punti) che, stante dovuta all'ampio periodo trascorso tra le due visite.
Pag. 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità concorsuale nella verificazione del sinistro per cui è causa del convenuto CP_1
al 70 % e dell'attrice al 30 %, condanna il a
[...] Parte_1 Controparte_1 corrispondere a favore dell'attrice, la somma di € 7.355,77 per il danno non patrimoniale (danno biologico e da invalidità temporanea) oltre ad € 484,26 per quello patrimoniale, oltre interessi come in motivazione.
2) liquida le spese di lite in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, spese vive (contributo unificato e spese di ctp) che, compensate per il 30%, pone a carico del convenuto Controparte_1
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 11 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13650/2021 promossa da:
con l'Avv. Niccolò Niccoli Vallesi Parte_1
attrice contro
, in persona del Sindaco pro – tempore, con l'Avv. Roberto Controparte_1
Tartagli
convenuto
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 28 maggio
2024
Per l'attrice: cfr. “Piaccia al Tribunale di Firenze Giudice Unico, all'esito dell'espletata istruttoria stabilire che l'evento per cui è causa avvenne per responsabilità del Controparte_1
ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. nella sua qualità di proprietario e come tale Custode del marciapiede di Via Faentina in Loc. Pian di Mugnone e, per l'effetto condannarlo, a corrispondere alla Sig.ra la somma di €14.021,80 o quella maggiore o Parte_1 minore come ritenuta di giustizia oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria da dì del fatto al saldo. Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Per il convenuto: cfr. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale, - rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto
e, comunque, non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e deducendi in corso di causa, con conseguente condanna dell'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ivi comprese quelle occorrende di
C.T.U. e C.T.P.; in via subordinata, - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande dell'attrice, ancorché parziali, in quanto venga accertata una qualunque responsabilità riferibile al e ne venga Controparte_1 conseguentemente de-terminato il danno, accertare e dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità della signora nella causazione del danno, Pt_1 contenendo, nei limiti del giusto, del dovuto e del rigorosamente provato, detto risarcimento in proporzione all'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno, con vittoria di spese e competenze di causa ovvero di compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
In fatto
La sig.ra ha dedotto in atto di citazione che il giorno 25.08.2020 alle ore Parte_1
08:00 circa, mentre stava percorrendo il marciapiede di Via Faentina, Loc. Pian di
Mugnone a , in prossimità del civico n. 24 cadeva a terra a causa di “un pezzo di CP_1 una buca ivi presente”.
A seguito della caduta l'attrice ha lamentato di aver riportato lesioni personali, riscontrate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi.
Di tali lesioni la sig.ra ha chiesto il risarcimento al essendo Pt_1 Controparte_1 evidente la responsabilità dello stesso, ente proprietario della strada e del marciapiede in cui si è verificato il sinistro de quo, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed eventualmente, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Pag. 2 di 17 Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta il per Controparte_1 contestare integralmente, in fatto ed in diritto, le istanze di parte attrice in quanto infondate oltre che non provate sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043
c.c.
Secondo il l'attrice non avrebbe fornito alcuna prova né dell'asserita Controparte_1 disconnessione lamentata né della dinamica dei fatti così come descritti nell'atto di citazione alquanto generico.
Il convenuto ha contestato, inoltre, il quantum richiesto dall'attrice ritenendo la CP_1 richiesta non provata ed eccessiva.
Concessi i termini istruttori ex art. 183 c.p.c., VI comma, la causa è stata istruita mediante espletamento della prova testimoniale nonché di CTU medico – legale sulla persona dell'attrice.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti dopo il decorso dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c.
a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione “…ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso d causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed evitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ. S.U. – Ordinanza, n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la
Pag. 3 di 17 cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell' esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (ex multis più di recente
Cass. civ. sez. III ord. N. 27724 del 30.10.2018, Cass. civ. sez. III ord. 12027 del
16.05.2017 ma già Cass. civ. sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del
27/04/2023, ha così enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”).
Pag. 4 di 17 A questo proposito, in relazione al “fatto del danneggiato”, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art.1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ordinanza 17.11.2021, n. 34886).
Sulla base di tali presupposti viene esaminata la domanda attorea.
La responsabilità
La domanda di parte attrice è risultata parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Dall'esame della documentazione agli atti e dallo svolgimento del processo è emersa la sussistenza di tutti i requisiti di operatività della disposizione in esame per come sopra esposti.
La sig.ra ha assunto di essere caduta il giorno 25.08.2020 alle ore 08:00 Parte_1 circa, mentre stava percorrendo il marciapiede di Via Faentina, Loc. Pian di Mugnone a
, in prossimità del civico n. 24 cadeva a terra a causa di “un pezzo di una buca CP_1 ivi presente” (pag. 2 citazione).
La circostanza della caduta emerge dal Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Careggi (doc. 2 citazione).
Pag. 5 di 17 Da quest'ultimo documento risulta, difatti, che la sig.ra si è recata nella suddetta Pt_1 struttura la mattina del 26.08.2020 (a seguito di un incidente in strada) lamentando una
“Caduta accidentale ieri riportando distorsione di piede sinistro (buca)e trauma contusivo braccio destro e abrasione di ginocchi dx …”.
La presenza della sconnessione nell'asfalto del marciapiede emerge a prima vista dalle fotografie prodotte in atti (doc.1 citazione): dalla foto n. 2, in particolare, si apprezza l'estensione della buca nel contrasto tra il colore chiaro della disconnessione e il colore scuro dell'asfalto con la presenza in esso di crepe ed anche di materiale disgregato
(brecciolini).
La corrispondenza tra lo stato dei luoghi rappresentato dalle fotografie e quello dei luoghi all'epoca del sinistro è confermata anche dalle dichiarazioni rese dei testimoni di parte attrice.
Il sig. , escusso all'udienza del 9 marzo 2023, il quale pur non avendo Testimone_1 visto il momento esatto della caduta, guardando le foto allegate da parte attrice all'atto di citazione, ha precisato “Ricordo che la sig.ra era a terra all'altezza del cordolo del marciapiede, posizionata comunque sul marciapiede all'altezza della 'buca' rappresentata nella foto.”.
Con riferimento a tale testimonianza si rammenta, infatti, che è possibile far ricorso nella fattispecie in esame alla c.d. prova presuntiva che nella fattispecie in parola è idonea avendo dichiarato la teste di avere visto l'attrice una volta caduta, e quindi nell'immediatezza del fatto, a ridosso della buca.
La giurisprudenza di legittimità a questo proposito ha stabilito che “In caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze (nel caso, un ponte) invocando la responsabilità della P.A. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del
Pag. 6 di 17 danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto – estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. – o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo. Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ. , l'art. 2051 cod. civ. determina infatti un'ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al secondo comma) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso …” (Cass. civ. Sez. III,
20.02.2006, n. 3651).
Dalle circostanze allegate e provate è legittimo desumere in via presuntiva la sussistenza del nesso di causa tra caduta e sedime pubblico atteso che in fattispecie simili alla presente, vale a dire in quelle nelle quali il testimone non ha visto porre il piede nella buca, la causa va “sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto” (Cass.
16 aprile 2013, n. 9140).
In ogni caso l'altro teste escusso in pari data, sig. , ha dichiarato “cap. 1 Testimone_2
Confermo e preciso che abito a circa 50 metri da lì e stavo andando a fare la spesa. Io
l'ho vista cadere. Adr E' caduta all'altezza di una buca grande che era lì presente da tanto tempo e che io, conoscendola, scansavo per evitare di cadere data l'età.
Adr La sig.ra è come se avesse preso una storta, aveva la spesa in mano.
Pag. 7 di 17 Adr La sig.ra aveva attraversato sulle strisce bianche dinanzi al bar e poi ha CP_2 camminato sul marciapiede.
Adr Io conoscevo già l'attrice.
Cap. 2 (Il Giudice rammostra al teste la foto n. 1): Riconosco lo stato dei luoghi per come appare dalla foto. Ricordo che io stavo provenendo dal lato del marciapiede che non si vede nella foto. La sig.ra ha attraversato sulle strisce pedonali che sono dietro la macchina della foto. …”.
Peraltro il teste ha precisato “Cap. 9 Ricordo che l'attrice lamentava un Testimone_2 dolore al piede. Il piede le si è girato nel cadere.”.
Tale deposizione conferma la sussistenza del nesso di causa tra la presenza della buca sul marciapiede e le lesioni riportate dalla sig.ra Pt_1
Né la presenza del nesso di causa può ritenersi esclusa dalla condotta imprudente asseritamente tenuta dalla sig.ra Pt_1
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, stabilito che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2,
c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ. Sez. III, Ordinanza 19.12.2022, n. 37059).
Ebbene, vero è che l'evento de quo si è verificato in una mattina di agosto, in condizioni di buona visibilità, tuttavia, è altrettanto vero che la stessa occupasse una buona parte del marciapiede, che avesse una conformazione disomogenea e che nella stessa fosse presente materiale sdrucciolevole (pietrisco vario) che non rendeva facilmente visibile il dislivello con il colore del circostante asfalto.
Pag. 8 di 17 Inconferente anche la circostanza che la sig.ra potesse conoscere bene la zona, in Pt_1 quanto ciò non implica necessariamente che fosse a conoscenza della pericolosità della buca.
Ciò in quanto “l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento. Un simile indizio non ha, di per sé, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza.” (Corte Cass. ordinanza n. 14908/2019).
In tal senso è stato soddisfatto l'assunto per il quale all'attore grava l'onere di dare la prova del verificarsi dell'evento dannoso, della situazione di custodia e della derivazione dei danni patiti dalla cosa in custodia stessa (in altre parole, la prova del nesso di causalità).
Di contro, il convenuto non ha dimostrato che il fatto si è verificato in assenza CP_1 di ogni sua colpa, ovvero che è occorso nonostante abbia adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo e al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia degli utenti della strada, anche con l'apposizione di segnaletica, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto (in tal senso,
Cassazione civile, sentenza n. 11802 del 09/06/2016); ne consegue, quindi,
l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c..
Pag. 9 di 17 A fronte di quanto esposto, il non ha fornito la prova del caso Controparte_1 fortuito che può consistere in un fatto colposo del danneggiato purché integri i presupposti dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'eccezionalità (in tal senso cfr.
“La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario, o colui che si serve dell'animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità” Cass., Sez. III, sentenza del
15.12.2015 n. 25223).
Il comportamento della sig.ra non presenta tali caratteristiche, dal momento che Pt_1 camminare su un marciapiede non comporta di per sé l'assunzione del rischio, da parte sua, di poter subire danni a causa di dissesto dello stesso.
E' anzi un comportamento del tutto usuale per un pedone, nonché prescritto dall'art. 190 c.d.s. (cfr. primo comma, primo capoverso “1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
…”), quello di impiegare il marciapiede per camminare.
Tuttavia, la corretta applicazione del citato articolo implica che, ai fini della valutazione della responsabilità prima e della determinazione del quantum poi, il giudice deve valutare la condotta tenuta dal danneggiato, per valutare se la stessa non solo sia idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, ma anche se possa integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Per la giurisprudenza costante “… la condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., va graduata sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull'evento dannoso … (Cass. civ. 22.12.2017, n. 30775, pag. 5) configurandosi … come unica causa del danno (solo qualora abbia avuto un') incidenza causale … idonea ad escludere integralmente il nesso eziologico tra la cosa in custodia
e l'evento …”.
Pag. 10 di 17 Nella fattispecie in esame, ritenuto che il comportamento della non sia stato Pt_1 unica causa del danno, si devono considerare alcuni elementi di fatto:
1. in linea di principio, ciascun utente della strada è tenuto a prestare attenzione ai luoghi che sta percorrendo, come obbligo generale di attenzione nell'uso di cosa altrui;
2. le fotografie prodotte in atti (doc. 1 citaz.) rivelano una evidente assenza di manutenzione della via percorsa dall'attrice ed in particolare la visibilità della disconnessione;
3. la buca era presente da molto tempo su un marciapiede in evidente stato di degrado per cui è evidente che all'utente della strada è richiesta, inevitabilmente, un grado di attenzione maggiore stante la chiara percezione del dissesto.
In altri termini, l'anomalia del fondo stradale, combinatasi con la situazione ambientale, del tutto prevedibile per il ha determinato una situazione di pericolo, la cui CP_1 efficienza causale è stata comunque influenzata dalla condotta negligente della Pt_1 la quale, camminando con maggiore circospezione e prestando attenzione anche al fondo del marciapiede avrebbe potuto avvistare ed evitare di camminare sull'ostacolo, soprattutto se si tiene conto degli elementi pocanzi evidenziati e della natura della buca di cosa inerte, priva di intrinseco dinamismo.
Il grado di responsabilità del è sicuramente maggiore, atteso che l'innesco CP_1 della serie causale che portò all'infortunio si deve essenzialmente alla res da esso custodita. Pertanto, l'evento va imputato al per il 70%, e all'attrice per il CP_1 restante 30%.
In sede di liquidazione, le somme spettanti alla saranno quindi ridotte del 30%, Pt_1 onde tener conto del suo apporto causale nel verificarsi del sinistro (cfr. art. 1227, comma 1, cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ.).
Sulla scorta di tale accertamento di responsabilità si deve procedere alla liquidazione del danno patito dall'attrice in conseguenza della caduta per cui è causa.
Il danno
Con riferimento alle lesioni personali riportate dall'attrice, sig.ra il Consulente Pt_1
Tecnico, dott.ssa ha accertato la piena compatibilità tra le lesioni dalla Per_1
Pag. 11 di 17 medesima subite e la dinamica del sinistro ed ha precisato che la stessa ebbe a riportare nel sinistro per cui è causa “un valido trauma contusivo all'arto inferiore sinistro, con frattura obliqua del V metatarso piede sinistro.”.
Quanto ai postumi riportati la dott.ssa scrive che “Data la complessità Per_1 dell'iter clinico, oltre alla tipologia del sinistro, ritengo che tale evento abbia determinato l'insorgenza di una sintomatologia algo-disfunzionale a carico dei distretti interessati, tale da giustificare il riconoscimento di un congruo periodo di inabilità temporanea, da valutarsi in 29 gg. di I.T.T., 15 gg. di I.T.P al 75%, 30 gg. di I.T.P. al
50% e 30 gg. di I.T.P. al 25%. … Tali esiti, dato l'intervallo di tempo intercorso dalla guarigione clinica, possono essere considerati a carattere permanente: essi incidono sulla preesistente integrità psicofisica del soggetto e comportano il riconoscimento di un danno biologico, valutabile nella misura del 3%, avuto riguardo non soltanto degli aspetti anatomo-funzionali, ma anche di quelli dinamico-relazionali.” (v. pag. 4 rel.
CTU).
All'esame obiettivo risulta che “Al riscontro medico-legale attuale, a malattia meta- traumatica conclusa, si osserva: - sindrome algo-disfunzionale a carico del piede sinistro, in esiti di frattura V mtt trattata conservativamente, consistente in dolorabilità pressoria lungo il margine laterale del piede, dolorabilità alla mobilizzazione del medio-piede in eversione e inversione, dolore e difficoltà a mantenere la stazione monopodalica sinistra ed effettuare la deambulazione sulle punte.” (v. pag. 4 rel. CTU).
Quanto alle spese mediche il CTU ha riconosciuto congruo l'importo di € 691,80.
Le conclusioni del CTU sono basate su accertamenti e valutazione dei dati e della documentazione sanitaria prodotta e sono state condivise da entrambi i consulenti di parte, pertanto, possono, essere condivise da questo Giudice e poste a base della valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dalla sig.ra . Parte_1
Liquidazione del danno biologico
La liquidazione deve avvenire sulla base delle Tabelle di Milano 2024, che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale tra cui, in via astratta, vanno annoverati i
Pag. 12 di 17 pregiudizi all'integrità psicofisica del danneggiato e la sofferenza, fisica e morale, da essi causata (danno biologico permanente e temporaneo, danno morale).
Come è noto, il danno biologico è un danno avente natura dinamico relazionale, che comprende sia il dolore fisico a base organica derivante dalle lesioni, sia le conseguenze negative causate dai postumi nell'ambito della vita di relazione del danneggiato (cfr.
Cass. 27/03/2018, n. 7513).
Il danno morale è invece un pregiudizio attinente alla sfera interna del soggetto e consiste appunto nella sofferenza emotiva, causata, ad es., dalla vergogna, dalla disistima di sé, dal timore per la propria sorte, dalla tristezza e dal rimpianto per il perduto benessere “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo Cass. civ. Ord.
Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022 Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020) che, sviluppandosi su di un piano diverso rispetto a quello dinamico relazionale e non essendo, per tale motivo, compreso nel danno biologico, è risarcibile in via autonoma
(cfr. Cass. 17/05/2022, n. 15733; Cass. 10/11/2020, n. 25164).
Il ristoro della sofferenza morale è comunque subordinato all'allegazione e alla prova, anche in via presuntiva, della sua esistenza, non sussistendo in materia alcun automatismo risarcitorio (cfr. Cass. 08/04/2020, n. 7753; Cass. 10/02/2021, n. 3310).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista.
A parere dello scrivente Giudice è mancata del tutto un'attività di allegazione del danno morale atta a descrivere la sofferenza interiore in concreto patita dalla Pt_1
In particolare, sia nell'atto di citazione, sia nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attrice si è limitata a indicare i postumi residuati, senza allegare di aver subito un danno morale e senza accennare in alcun modo alla sofferenza morale in concreto patita.
Pag. 13 di 17 Ciò comporta l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell'incremento per la sofferenza soggettiva.
Il calcolo, pertanto, è il seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 29
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 3.292,00
Invalidità temporanea totale € 3.335,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Pag. 14 di 17 Totale danno biologico temporaneo € 7.216,25
Totale generale: € 10.508,25
In applicazione dei criteri sopra esposti va rilevato che le sopra richiamate tabelle milanesi riconoscono, in astratto, la possibilità di una personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale con un aumento percentuale, in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita.
Quanto ai presupposti richiesti affinché si possa, in concreto, procedere a siffatta personalizzazione, deve osservarsi che i parametri tabellari attualmente vigenti determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo già conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella del danno morale, attinente alla sfera personale interna del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva (c.d. pretium doloris).
Solo ove siano provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari può procedersi alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15.05.2018, n. 11754).
Nel caso di specie, non si riconosce alcuna specifica personalizzazione del danno in quanto non specificamente dedotta, allegata e provata.
Quanto ai danni di natura patrimoniale può riconoscersi l'importo di € 691,80 a titolo di spese mediche ritenute congrue dal Ctu.
In virtù dell'accertato concorso di colpa il suddetto importo, i detti importi devono essere decurtati del 30%, pertanto saranno dovuti: € 7.355,77 per il danno non patrimoniale (danno biologico e da invalidità temporanea) oltre ad € 484,26 per quello patrimoniale.
Pag. 15 di 17 Trattandosi di debito di valore, su tale importo devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale
(determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n.
1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. civ. 3666/ 96, 8459 / 96, 2745 / 97, 492 / 01;
18445 / 05).
Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
La suddetta regola generale conosce l'ipotesi della compensazione, totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c. in caso di reciproca soccombenza.
Nel caso di specie l'esito del giudizio, di accoglimento della domanda attorea con il riconoscimento di un concorso di colpa del 30% a carico dell'attrice, comporta l'applicazione della suddetta regola.
Ciò comporta la compensazione delle spese di lite per il 30% ponendosi la differenza a carico del convenuto a favore dell'attrice, sig.ra così Controparte_1 Parte_1 come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55 / 2014 e s.m. in considerazione del quantum riconosciuto e dell'attività prestata.
Le spese di CTU, di contro, sono da porsi ad esclusivo carico del convenuto CP_3
stante l'assoluta contestazione in punto di quantum ed in considerazione che le
[...] valutazioni della dott.ssa non si sono discostate nel complesso da quelle del Per_1 ctp attoreo se non per una fisiologica diminuzione del danno biologico (di due punti) che, stante dovuta all'ampio periodo trascorso tra le due visite.
Pag. 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità concorsuale nella verificazione del sinistro per cui è causa del convenuto CP_1
al 70 % e dell'attrice al 30 %, condanna il a
[...] Parte_1 Controparte_1 corrispondere a favore dell'attrice, la somma di € 7.355,77 per il danno non patrimoniale (danno biologico e da invalidità temporanea) oltre ad € 484,26 per quello patrimoniale, oltre interessi come in motivazione.
2) liquida le spese di lite in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, spese vive (contributo unificato e spese di ctp) che, compensate per il 30%, pone a carico del convenuto Controparte_1
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 11 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
Pag. 17 di 17