Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/05/2023
N. 02846/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da RA Di ET e IA OS MM, rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A)per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della ordinanza del Responsabile Area V^ del Comune di Bacoli n. 130, prot. n. 26389 del 04.11.2019, notificata in data 05.11.2019, con la quale si ordina, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, di provvedere in proprio alla demolizione delle opere contestate entro 90 giorni, con l'avvertenza che, in caso di accertata inottemperanza il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e che sarà irrogata la sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00, prevista dal comma 4 bis del medesimo art. 31;
B)per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11\6\2020 :
- del provvedimento del Comune di Bacoli di reiezione implicita dell'istanza di accertamento di conformità, inoltrata in data 20.12.2019 ai sensi dell'art. 36 e/o 37 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso, conseguente o comunque collegato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Vista la memoria del 16.3.2023 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 maggio 2023 la dott.ssa IA Barbara Cavallo e udito per il Comune il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 23.12.2019, RA Di ET e IA OS MM, rispettivamente nella qualità di usufruttuaria (la sig.ra Di ET RA) e nuda proprietaria (la sig.ra MM IA OS) hanno impugnato l'ordinanza del responsabile Area V del Comune di Bacoli n.130, Prot.n.26389 del 04.11.2019, con la quale, nel richiamare il rapporto del Comando della P.M. prot. n. 4376/ED del 17.06.2009, è stata ordinata, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/01, la demolizione delle seguenti opere su fondo ubicato in Bacoli alla Via Agrippina n. 6, identificato in Catasto al Foglio 15, p.lle n. 14 e 15, :
“1) Vano adibito a cucina…omissis… ; 2) Tettoia realizzata in adiacenza al predetto vano cucina …omissis…; 3) Copertura alla sommità dell’androne del vano scale, preesistente, mediante una struttura in ferro e vetro….omissis….; 4) Balconcino, antistante il predetto vano cucina ..omissis…”.
Con l’esplicita avvertenza che, in caso di accertata inottemperanza, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e sarà irrogata la sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00, prevista dal comma 4 bis del medesimo art. 31.
2. In fatto espongono che, a fronte della notifica del provvedimento sanzionatorio, la Di ET ha inoltrato domanda di accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 e/o 37 TUED e domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs n. 42/2004, prevedendo la riqualificazione del vano cucina (mediante la demolizione delle chiusure perimetrali), ciò al fine di rendere anche questo intervento suscettibile di sanatoria.
3. Con successivi motivi aggiunti, notificati il 18.5.2020, hanno impugnato il provvedimento del Comune di Bacoli di reiezione implicita dell’istanza di accertamento di conformità, inoltrata in data 20.12.2019 ai sensi dell’art. 36 e/o 37 TUED.
4. Il Comune di Bacoli si è costituito e in vista dell’udienza di merito ha depositato memoria, per confutare le censure delle parti ricorrenti.
5. Con memoria depositata il 16.3.2023, le ricorrenti hanno depositato autorizzazione paesaggistica prot. n. 25058 del 29.10.2020, rilasciata dal R.U.P. Tutela Paesaggistica, per gli interventi riguardanti l’edificio ad uso abitativo ubicato in Bacoli alla Via Agrippina n. 6.
Espongono che il R.U.P. autorizzazione paesaggistiche ha istruito favorevolmente la richiesta di sanatoria, redatto relazione illustrativa e proposta di provvedimento di rilascio autorizzazione paesaggistica e con nota prot. n. 14015 del 02.07.2020 ha trasmesso la documentazione alla Soprintendenza, per l’acquisizione del parere di sua competenza. Successivamente il medesimo Responsabile della Tutela Paesaggistica, preso atto che la Soprintendenza non ha espresso il proprio parere di competenza nel termine di 60 gg. dalla ricezione della documentazione, ha rilasciato autorizzazione paesaggistica prot. n. 25058 del 29.10.2020.
Pertanto, hanno dichiarato, ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
6. Con memoria depositata in vista del merito, il Comune ha ricordato la condizione cui è stata subordinata l’autorizzazione paesaggistica (“che venga preventivamente realizzata la modifica del vano cucina in tettoia, eliminando così il volume abusivamente creato e non assentibile”), ha sottolineato che la suddetta prescrizione non risulta essere stata rispettata in quanto agli atti non risulta alcuna comunicazione di inizio lavori a nome della ricorrente; ha ribadito, altresì, che laddove le opere sanzionate fossero state modificate e quindi sanate, detta sanatoria avrebbe valore solo dal punto di vista paesaggistico e non urbanistico.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 4.5.2023, tenutasi ex art. 87 comma 4 bis c.p.a., presente solo il difensore del Comune, previo avviso a verbale di possibile improcedibilità, la causa è passata in decisione.
8. In virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso.
Pertanto, in tal caso, così come verificatosi nel caso oggetto del presente giudizio, il giudice è senz'altro tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
(da ultimo, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 31.1.2023, n. 36).
Infatti, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo- il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (T.A.R. Lazio, sez. III, 14.11.2022, n. 14904).
Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, il ricorrente ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, delibando l'improcedibilità del ricorso.
8.1. Le ricorrenti hanno univocamente espresso tale avviso nella memoria depositata il 16.3.2023.
Il ricorso va quindi conclusivamente dichiarato improcedibile.
9. Stessa sorte per i motivi aggiunti, a maggior ragione riguardando questi la reiezione implicita dell’accertamento di conformità delle opere abusive.
Le ricorrenti non hanno differenziato l’intendimento di perdita di interesse alla decisione del ricorso rispetto all’interesse alla decisione dei motivi aggiunti.
Al contempo, considerando che nella memoria del 16.3.2023 esse esprimono valutazioni di merito, perfettamente adattabili anche alla sorte dei motivi aggiunti, e rilevata sia la perentorietà delle richieste sia la mancata presenza in sede di discussione all’udienza pubblica del 4.5.2023 per meglio chiarire tale aspetto, non si ravvisano ragioni per ritenere che la sorte dei motivi aggiunti possa essere diversa da quella del gravame principale, anche perché tale conclusione sarebbe priva di logica giuridica (semmai, il ricorso principale sarebbe divenuto comunque improcedibile in forza del rigetto dell’istanza ex art. 36 TUED).
9.1. Resta fermo che le deduzioni del Comune in ordine alla differenza tra profili paesaggistici e profili edilizi sono quanto mai corrette, ma non inficiano l’esito del giudizio, che, come detto, è ancorato alla volontà esplicita delle ricorrenti di non ottenere una pronuncia sul merito.
10. Le spese processuali possono essere compensate in forza dell’esito, con contributo unificato a carico delle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Roberto IA Bucchi, Consigliere
IA Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA Barbara Cavallo | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO