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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/12/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 50/2025 tra
Parte_1 ATTORE/I E
Controparte_1
FU Parte_2 CP_2 Persona_1
[...] CP_3
Pt_2 CP_4
FU O SUOI EREDI
[...] CP_5 Per_2
Pt_2 CP_6
[...] CP_7
[...] CP_8
[...] CP_9
FU O SUOI EREDI
[...] CP_10 Per_3
CONVENUTO/I
Oggi 18/12/2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per 'avv. OT RI VI. Parte_1
Per i convenuti nessuno è comparso. L'avv. Generotti precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute la causa riportandosi alla memoria conclusionale depositata. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 17,20 al termine della camera di consiglio viene data lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza;
la sentenza viene allegata al presente verbale e ne fa parte integrante
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OT RI Parte_1 C.F._1
VI, elettivamente domiciliata in Fabriano, Via Cesare Battisti n. 9-15, presso il difensore avv.
OT RI VI
Attore
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
FU (C.F. ) Controparte_11 Persona_1
(C.F. Controparte_12 C.F._3
(C.F. CP_4 C.F._4
FU o suoi eredi (C.F. ) CP_13 Per_2
(C.F. ) CP_6 C.F._5
(C.F. ) Controparte_7 C.F._6
(C.F. ) CP_8 C.F._7
(C.F. ) CP_9 C.F._8
o suoi eredi (C.F. ) Controparte_14
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Parte attrice conclude come da atto di citazione: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona dichiarare che la porzione di terreno ubicata nel Comune di Fabriano Fraz. Varano, bene distinto al Catasto terreni del detto Comune al foglio 131 particella 96 , incolto di mq. 58, e' di proprieta' di nata a [...]
Fabriano il 25.03.1963, ivi residente in [...]. Varano 21 C.F. , per intervenuta C.F._1 usucapione. pagina 2 di 4 Ordinare di conseguenza la trascrizione e le necessarie variazioni catastali.
Con vittoria di spese in caso di opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per usucapione immobiliare con richiesta di autorizzazione alla citazione a mezzo pubblici proclami la sig.ra premesso di possedere e godere pacificamente ed Parte_1 ininterrottamente da oltre vent'anni un frustolo di terreno ubicato nel Comune di Fabriano, Fraz.
Varano, distinto al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 131 particella 96, di mq. 58, esponeva che costituisce una porzione della corte della propria abitazione tra un lato dell'immobile ed il muretto di recinzione della proprietà, e di aver accertato che il bene in questione era formalmente intestato a:
Usufruttuaria parziale, Fu (proprietario Controparte_15 Persona_4 Per_5 per 1/8), (proprietario per 1/8), Controparte_16 Per_5 Controparte_17 Per_2
(proprietario per 1/8), (proprietario per 4/8), (proprietario CP_18 Controparte_14 Per_3 per 1/8).
Dopo aver precisato che gli originari intestari dell'immobile erano nel frattempo deceduti ed individuato alcuni eredi, l'attrice assumeva di essere unico possessore del bene e che il proprio possesso si è protratto per oltre venti anni, in modo continuo, pacifico, pubblico e non equivoco.
Deduceva, in particolare: di avere in questo periodo utilizzato l'area come parcheggio dell'auto ed all'occorrenza deposito materiali;
di aver posizionato nel sottosuolo la fossa biologica a servizio della sua abitazione;
di aver effettuato abitualmente la manutenzione sia dell'area che del muretto di confine;
di aver sostituito la breccia che in precedenza era collocata su suolo con una gettata di cemento.
Ha asserito, altresì, che nessun altro negli ultimi venti anni ha utilizzato quel bene o ha avanzato contestazioni.
I convenuti non si costituivano in giudizio restando contumaci.
Effettuato il tentativo di mediazione con esito negativo (verbale depositato con nota del 24.03.2025) la causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
I testimoni assunti in udienza ( e come da verbale del 30.10.2025), Tes_1 Testimone_2 sufficientemente edotti per scienza diretta sui fatti di causa e non smentiti da risultanze processuali di segno contrario, hanno confermato gli assunti esposti nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero che da oltre venti anni ha la disponibilità in via esclusiva del terreno oggetto di causa;
in Parte_1 particolare i testi hanno riferito che nel corso degli anni ha utilizzato il predetto Parte_1 appezzamento di terreno come parcheggio e deposito materiali, ed ha provveduto sia all'esecuzione di pagina 3 di 4 lavori di manutenzione sia alla realizzazione della pavimentazione in cemento, senza alcuna contestazione al riguardo.
Alla luce delle deposizioni testimoniali e della documentazione versata in atti può dunque ritenersi provato che, per oltre vent'anni prima dell'inizio del presente giudizio, ha esercitato senza Parte_1 contestazione alcuna sull'immobile oggetto di causa un possesso animo domini utilmente connotato ai fini dell'art. 1158 c.c. posto che l'avvenuta utilizzazione del bene, la continuità, la pubblicità e la connotazione pacifica della medesima, i relativi esborsi sostenuti appaiono compatibili solamente con l'esercizio di un pieno potere corrispondente al diritto di proprietà.
Sussistono quindi le condizioni di legge per ritenere integrata la fattispecie acquisitiva di cui alla menzionata disposizione codicistica.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., va ordinato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
La contumacia dei convenuti consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda, dichiara che nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
ha acquistato, per intervenuta usucapione, la proprietà della porzione di terreno C.F._1 ubicata nel Comune di Fabriano Fraz. Varano, bene distinto al Catasto terreni del detto Comune al foglio 131 particella 96.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza.
Spese compensate.
Ancona, 18/12/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 50/2025 tra
Parte_1 ATTORE/I E
Controparte_1
FU Parte_2 CP_2 Persona_1
[...] CP_3
Pt_2 CP_4
FU O SUOI EREDI
[...] CP_5 Per_2
Pt_2 CP_6
[...] CP_7
[...] CP_8
[...] CP_9
FU O SUOI EREDI
[...] CP_10 Per_3
CONVENUTO/I
Oggi 18/12/2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per 'avv. OT RI VI. Parte_1
Per i convenuti nessuno è comparso. L'avv. Generotti precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute la causa riportandosi alla memoria conclusionale depositata. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 17,20 al termine della camera di consiglio viene data lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza;
la sentenza viene allegata al presente verbale e ne fa parte integrante
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OT RI Parte_1 C.F._1
VI, elettivamente domiciliata in Fabriano, Via Cesare Battisti n. 9-15, presso il difensore avv.
OT RI VI
Attore
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
FU (C.F. ) Controparte_11 Persona_1
(C.F. Controparte_12 C.F._3
(C.F. CP_4 C.F._4
FU o suoi eredi (C.F. ) CP_13 Per_2
(C.F. ) CP_6 C.F._5
(C.F. ) Controparte_7 C.F._6
(C.F. ) CP_8 C.F._7
(C.F. ) CP_9 C.F._8
o suoi eredi (C.F. ) Controparte_14
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Parte attrice conclude come da atto di citazione: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona dichiarare che la porzione di terreno ubicata nel Comune di Fabriano Fraz. Varano, bene distinto al Catasto terreni del detto Comune al foglio 131 particella 96 , incolto di mq. 58, e' di proprieta' di nata a [...]
Fabriano il 25.03.1963, ivi residente in [...]. Varano 21 C.F. , per intervenuta C.F._1 usucapione. pagina 2 di 4 Ordinare di conseguenza la trascrizione e le necessarie variazioni catastali.
Con vittoria di spese in caso di opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per usucapione immobiliare con richiesta di autorizzazione alla citazione a mezzo pubblici proclami la sig.ra premesso di possedere e godere pacificamente ed Parte_1 ininterrottamente da oltre vent'anni un frustolo di terreno ubicato nel Comune di Fabriano, Fraz.
Varano, distinto al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 131 particella 96, di mq. 58, esponeva che costituisce una porzione della corte della propria abitazione tra un lato dell'immobile ed il muretto di recinzione della proprietà, e di aver accertato che il bene in questione era formalmente intestato a:
Usufruttuaria parziale, Fu (proprietario Controparte_15 Persona_4 Per_5 per 1/8), (proprietario per 1/8), Controparte_16 Per_5 Controparte_17 Per_2
(proprietario per 1/8), (proprietario per 4/8), (proprietario CP_18 Controparte_14 Per_3 per 1/8).
Dopo aver precisato che gli originari intestari dell'immobile erano nel frattempo deceduti ed individuato alcuni eredi, l'attrice assumeva di essere unico possessore del bene e che il proprio possesso si è protratto per oltre venti anni, in modo continuo, pacifico, pubblico e non equivoco.
Deduceva, in particolare: di avere in questo periodo utilizzato l'area come parcheggio dell'auto ed all'occorrenza deposito materiali;
di aver posizionato nel sottosuolo la fossa biologica a servizio della sua abitazione;
di aver effettuato abitualmente la manutenzione sia dell'area che del muretto di confine;
di aver sostituito la breccia che in precedenza era collocata su suolo con una gettata di cemento.
Ha asserito, altresì, che nessun altro negli ultimi venti anni ha utilizzato quel bene o ha avanzato contestazioni.
I convenuti non si costituivano in giudizio restando contumaci.
Effettuato il tentativo di mediazione con esito negativo (verbale depositato con nota del 24.03.2025) la causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
I testimoni assunti in udienza ( e come da verbale del 30.10.2025), Tes_1 Testimone_2 sufficientemente edotti per scienza diretta sui fatti di causa e non smentiti da risultanze processuali di segno contrario, hanno confermato gli assunti esposti nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero che da oltre venti anni ha la disponibilità in via esclusiva del terreno oggetto di causa;
in Parte_1 particolare i testi hanno riferito che nel corso degli anni ha utilizzato il predetto Parte_1 appezzamento di terreno come parcheggio e deposito materiali, ed ha provveduto sia all'esecuzione di pagina 3 di 4 lavori di manutenzione sia alla realizzazione della pavimentazione in cemento, senza alcuna contestazione al riguardo.
Alla luce delle deposizioni testimoniali e della documentazione versata in atti può dunque ritenersi provato che, per oltre vent'anni prima dell'inizio del presente giudizio, ha esercitato senza Parte_1 contestazione alcuna sull'immobile oggetto di causa un possesso animo domini utilmente connotato ai fini dell'art. 1158 c.c. posto che l'avvenuta utilizzazione del bene, la continuità, la pubblicità e la connotazione pacifica della medesima, i relativi esborsi sostenuti appaiono compatibili solamente con l'esercizio di un pieno potere corrispondente al diritto di proprietà.
Sussistono quindi le condizioni di legge per ritenere integrata la fattispecie acquisitiva di cui alla menzionata disposizione codicistica.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., va ordinato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
La contumacia dei convenuti consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda, dichiara che nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
ha acquistato, per intervenuta usucapione, la proprietà della porzione di terreno C.F._1 ubicata nel Comune di Fabriano Fraz. Varano, bene distinto al Catasto terreni del detto Comune al foglio 131 particella 96.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza.
Spese compensate.
Ancona, 18/12/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 4 di 4