Sentenza breve 15 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 15/06/2022, n. 7989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7989 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/06/2022
N. 07989/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04931/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4931 del 2022, proposto da
NT RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Nunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RC NT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione prot. n. 0072163/2022d del 10.3.2022, con cui il Capo del I Reparto - Ufficio Reclutamento ed Addestramento del Comando Generale della Guardia di finanza ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri - anno 2021, perché non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1 lett. g), del bando di concorso; della nota prot. n. 0035358/2022 del 10.3.2022, a firma del Capo Reparto del Reparto Concorsi - Ufficio Procedure Reclutative – Sezione AA.FF. del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, con cui è stata notificata al ricorrente, la determinazione di esclusione; del foglio n. 33763/131 dell’8.3.2022, con cui il Centro di Reclutamento ha proposto l’esclusione del ricorrente, per difetto dei prescritti requisiti di moralità e condotta, stabiliti per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso; della graduatoria finale di merito - contingente ordinario per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, art. 1, comma 1, lett. a) punto (1) del bando di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021, nella parte in cui non figura il ricorrente; della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 83361 del 21.3.2022, con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria, e ciò nella parte in cui non figura il ricorrente; dell’avviso del 21.3.2022 con cui il I Reparto - Ufficio Reclutamento ed Addestramento del Comando Generale della Guardia di finanza ha reso noto e disposto la notifica, ai sensi dell’art. 20, comma 8 del bando di concorso, la graduatoria finale di merito; ove e per quanto di ragione, dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso pubblico indetto dal Comandante Generale della Guardia di Finanza con determinazione n. 245928, del 3.9.2021, pubblicata sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 72 del 10.9.2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. NT RR ha chiesto l’annullamento della determinazione prot. n. 0072163/2022d del 10.3.2022, con cui il Capo del I Reparto - Ufficio Reclutamento ed Addestramento del Comando Generale della Guardia di finanza ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri - anno 2021, perché non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1 lett. g), del bando di concorso; della nota prot. n. 0035358/2022 del 10.3.2022, a firma del Capo Reparto del Reparto Concorsi - Ufficio Procedure Reclutative – Sezione AA.FF. del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, con cui è stata notificata al ricorrente, la determinazione di esclusione; del foglio n. 33763/131 dell’8.3.2022, con cui il Centro di Reclutamento ha proposto l’esclusione del ricorrente, per difetto dei prescritti requisiti di moralità e condotta, stabiliti per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso; della graduatoria finale di merito - contingente ordinario per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, art. 1, comma 1, lett. a) punto (1) del bando di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021, nella parte in cui non figura il ricorrente; della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 83361 del 21.3.2022, con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria, e ciò nella parte in cui non figura il ricorrente; dell’avviso del 21.3.2022 con cui il I Reparto - Ufficio Reclutamento ed Addestramento del Comando Generale della Guardia di finanza ha reso noto e disposto la notifica, ai sensi dell’art. 20, comma 8 del bando di concorso, la graduatoria finale di merito; ove e per quanto di ragione, dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso pubblico indetto dal Comandante Generale della Guardia di Finanza con determinazione n. 245928, del 3.9.2021, pubblicata sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 72 del 10.9.2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021.
In sintesi è accaduto: che il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale oggetto del contendere, superando le prove di efficienza fisica (20.1.2022) e conseguendo l’idoneità psico-fisica (24.1.2022), quella attitudinale (25.1.2022) e quella collegiale (26.1.2022); che, però, con l’impugnato provvedimento il Capo del I Reparto dell’Ufficio Reclutamento ed Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto l’esclusione dalla procedura concorsuale per ritenuta carenza dei requisiti della incensurabilità della condotta prevista dall’art 2 comma 1 lett. g) del bando di concorso (in cui si è previsto che i concorrenti “ siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti ”); che, in particolare, a fondamento dell’esclusione è stata indicata l’irrogazione di un “daspo”, della durata di 1 anno, adottato dal Questore di Taranto a carico del ricorrente e di altri, in occasione di un incontro di calcio del 7.12.2019.
Nella motivazione del provvedimento di esclusione si è evidenziato che “ in occasione di un evento sportivo alla sede di Taranto (partita di calcio Taranto - Nocerina), per motivi di ordine pubblico, la Questura autorizzava per i tifosi ospiti la vendita di un numero limitato di biglietti. Questi invece sopraggiungevano in Taranto in gran numero, in gruppi organizzati e non autorizzati con alcuni presenti sprovvisti del biglietto di ingresso allo stadio. Gli stessi venivano intercettati qualche chilometro prima dell'ingresso in città da personale di Polizia preposto all'ordine pubblico che, dopo aver convogliato tutti i mezzi arrivati in corteo, imponeva loro, così come previsto dalle norme, la scorta fino all'area preposta antistante l'impianto sportivo. Da quel momento frange di tifosi scortati davano origine a vari episodi di intemperanza nei confronti del personale di Polizia cercando in alcuni casi di fuoriuscire dal corteo scortato, in altri, invece, arrestando la marcia di uno dei mezzi e, scesi dallo stesso, lanciando all'indirizzo del personale delle FF.OO. materiale esplodente. Gli episodi di violenza si concludevano con il rifiuto dei facinorosi di assistenza agli atti di bonifica dei citati automezzi allo scopo di consentire un tranquillo deflusso dall'area dello stadio degli stessi, cosi come previsto dalle norme disciplinanti l'ordine pubblico in occasione di eventi sportivi. L'attività in argomento, si concludeva con il rinvenimento ed il conseguente sequestro di materiale esplodente vario e di oggetti atti ad offendere ”; l’Amministrazione ha, inoltre, rilevato che l’art. 2, comma 4 del d.lgs. 160/2006 (“ nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 ”), prevede che i candidati al relativo concorso devono risultare di condotta incensurabile; ed ha concluso che “ la condotta dell'aspirante (destinatario di una misura di prevenzione D.A.Spo.) è inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere – che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, economico-finanziaria e di pubblica sicurezza – prevede doveri e obblighi nei confronti dell'intera collettività ”.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) violazione dell’art. 2, comma 1, lett. g) del bando di selezione; dell’art. 2, comma 4 del d.lgs. 160/2006; dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, arbitrarietà, illogicità e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.
Il ricorrente ha sottolineato che “ avuto riguardo al caso di specie, appare evidente che l’episodio di cui si discute presenta delle specificità che l’Amministrazione ha omesso di prendere in considerazione, non rilevandosi, nella motivazione dell’impugnato provvedimento, indici di adeguata istruttoria e di valutazione in tal senso. Sotto un primo profilo, va evidenziato, infatti, che il ricorrente è rimasto travolto dal daspo quando aveva da poco compiuto 18 anni e, successivamente, nulla è più risultato a suo carico, avendo, peraltro, lo stesso maturato presso altro Corpo Militare (Marina Militare) un ottimo stato di servizio ” (cfr. pag. 5).
Ha soggiunto che “ dall’esame dell’impugnato provvedimento di esclusione, non emerge alcun elemento idoneo a sorreggere il negativo giudizio prognostico, basandosi, viceversa, la motivazione solo ed esclusivamente sul contenuto del daspo attraverso una motivazione di mero stile, volta a giustificare una pretesa incompatibilità della personalità del ricorrente, con i compiti istituzionali della Guardia di Finanza ” (cfr. pag. 7).
2°) Sotto altro profilo, violazione dell’art. 2, comma 1, lett. g) del bando di selezione; dell’art. 2, comma 4 del d.lgs. 160/2006; dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, arbitrarietà, illogicità e violazione del principio di proporzionalità.
Ad avviso del ricorrente “ la natura amministrativa del daspo, l’episodicità del fatto, il de-corso dell’anno imposto dal divieto e l’assenza, all’attualità, di fatti che minano la condotta del candidato, non giustificano in alcun modo l’applicazione nella grave misura sanzionatoria, che, sotto tale profilo, si presta alla lesione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa ” (cfr. pag. 8).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze (9.5.2022).
All’udienza in Camera di Consiglio dell’8 giugno 2022 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno nessuno dei due motivi di ricorso che, per affinità tematica, possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre premettere che la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti, e non su voci o semplici sospetti afferenti direttamente la persona dell'aspirante; a ciò va aggiunto che il requisito della moralità e condotta incensurabili è stato parametrato alle credenziali richieste dalla normativa dell'ordinamento giudiziario per l'ammissione alla magistratura, fermo restando che l’Amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza del requisito delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le quali l’aspirante non darebbe affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 luglio 2012, n. 3929).
La giurisprudenza ha altresì precisato (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 marzo 2013, n. 1343) che “ a) la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti, e non su voci o semplici sospetti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all’attualità un giudizio favorevole; b) l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso; c) a fronte della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all’amministrazione, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta ”.
Naturale corollario di tali enunciazioni è che “ nella valutazione della condotta, in sostanza, l’Amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico sul candidato, caratterizzato da discrezionalità tecnica facendo riferimento ad elementi non certi ma opinabili e del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio, nell’ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza ” (cfr. TAR Lazio – Roma, 10 marzo 2015, n. 3954).
Non secondariamente, occorre esaminate la rilevanza del motivo – irrogazione di DASPO – che ha determinato l’adozione del provvedimento di esclusione.
L’art. 6 comma 1 della legge 401/1989 prevede che, a chi sia destinatario di tale misura, vietato di poter accedere a manifestazioni sportive nazionali e talvolta internazionali; il comma 2 della stessa disposizione prevede la possibilità che, al destinatario del Daspo, sia imposto l’obbligo di presentarsi presso l’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato (o altro appositamente indicato), in concomitanza con le manifestazioni sportive di cui al comma 1, ad orari o cadenze prefissati.
In ordine alla natura giuridica di tale misura, il Giudice delle Leggi ha evidenziato che si tratta di un provvedimento limitativo della libertà di circolazione (evidenziandosi, in tal modo, la distinzione fra il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e l’obbligo di comparizione dinanzi alla Polizia Giudiziaria). Ma ha, altresì, statuito che “ il presupposto della eccezionale necessità ed urgenza, richiesto dall'art. 13 della Costituzione, affinché l'autorità di pubblica sicurezza possa temporaneamente adottare provvedimenti incidenti sulla libertà personale (…) è pienamente vigente nell'ordinamento giuridico, rappresentando attualmente sia un presupposto dell'azione amministrativa, sia un criterio per il relativo giudizio di convalida effettuato dall'autorità giudiziaria. Come la Corte ha già avuto modo di affermare con riferimento ad altre misure restrittive della libertà personale emanate da autorità di pubblica sicurezza (sentenza n. 64 del 1977), il fatto stesso che tali misure siano qualificate dalla legge come facoltative - come accade nel caso di specie - obbliga il soggetto titolare del potere a “verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento”, consentendo, conseguentemente al giudice della convalida di verificarne l'effettiva esistenza. Il fatto che la legge, in ossequio all'art. 13 della Costituzione, abbia definito tassativamente i casi in cui il questore può imporre l'obbligo di comparizione, implica infatti che la stessa autorità di pubblica sicurezza debba motivare il provvedimento in relazione all'esistenza di situazioni di eccezionale necessità ed urgenza. La non automaticità del provvedimento e, quindi, la necessità di una sua ponderata motivazione e conformazione, richiedono anzitutto che l'autorità amministrativa, in presenza di un soggetto al quale ha irrogato il divieto di accesso, valuti comunque le ragioni di necessità e di urgenza che richiedono anche l'adozione dell'obbligo di comparizione (e ciò a maggior ragione in seguito alla recente modifica, introdotta dal d.l. n. 336 del 2001, convertito, con modificazioni in legge n. 377 del 2001, in base alla quale il provvedimento può arrivare ad una durata massima di tre anni) ” (cfr. sentenza 4 dicembre 2002, n. 512).
Non è, pertanto, persuasivo l’assunto del ricorrente finalizzato a minimizzare la rilevanza della misura applicata dalla Questura di Taranto ai fini dell’accertamento dell’insussistenza del requisito morale della “incensurabilità”, quest’ultimo specificato, nel bando del concorso al quale il ricorrente ha partecipato, nella verifica della “ irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire ”.
Neppure persuasiva è la tesi della giovane età del ricorrente (alla soglia dei 19 anni al tempo dei fatti contestati), tenuto conto che si tratta di un episodio verificatosi nel dicembre del 2019 e caratterizzato da modalità esecutive di notevole gravità (reperimento e, addirittura, lancio “ all'indirizzo del personale delle FF.OO. ” di materiale esplodente): una misura, peraltro, alla quale il ricorrente – esimendosi da qualsiasi impugnazione – ha dimostrato di aver prestato piena acquiescenza.
Ne deriva che la motivazione dell’impugnato provvedimento di esclusione dalla procedura di scorrimento (successivamente) indetta dall’Amministrazione ha costituito null’altro che la naturale risultante di una condotta “ inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere – che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, economico-finanziaria e di pubblica sicurezza – prevede doveri e obblighi nei confronti dell'intera collettività ”.
In conclusione, il ricorso va respinto.
La novità delle questioni esaminate e la costituzione formale dell’Amministrazione giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO