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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 309/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. SARA SORESI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. SILVIA COVINI Controparte_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
concordatario contratto tra le Parti in San Prisco (CE), in data 16 giugno 2010, disponendo pagina 1 di 5 l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1 madre, confermando l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, disciplinando il diritto di visita paterno come in Ricorso e prevedendo a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore di € 270,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa.
A sostegno di tali conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 16 giugno 2010 in San Prisco (CE), in regime di comunione dei beni e dall'unione nasceva in Piacenza il
23 settembre 2011 la figlia;
- in data 25 settembre 2020, i coniugi si separavano Persona_2
consensualmente ed il Tribunale di Piacenza omologava la separazione con decreto del 4 novembre
2020 alle seguenti condizioni: “a) assegnazione della casa coniugale alla moglie, con tutti gli arredi che la compongono, b) pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale (sita in Rottofreno (PC), Via Tobagi n. 49) nella misura del 50% ciascuno, c) affido condiviso della minore, con impegno sostanzialmente paritetico e collocamento presso la madre, d) obbligo, in capo al Sig.
, di versamento di € 450,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento della figlia e) Pt_1 Per_1
spese straordinarie suddivide al 50% tra i coniugi, con applicazione delle Linee Guida stilate dal
C.N.F.; - dopo la separazione, il rapporto tra i coniugi si era ulteriormente deteriorato in quanto la
Resistente ostacolava il diritto di visita paterno e non aveva acconsentito a tutte le vaccinazioni previste come obbligatorie dalla legge per la figlia minore, nonostante il parere contrario del padre;
- viveva con la nuova compagna e dalla relazione era nata in data [...] la figlia Parte_2
e la coppia era in attesa del secondo figlio nel mese di marzo 2024; - era dipendente del Per_3
Ministero della Difesa (Esercito italiano) e percepiva uno stipendio mensile di circa € 1850,00; - provvedeva al pagamento nella misura del 50% della rata del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale assegnata, in sede di separazione, alla moglie per un totale di € 235,00 Controparte_1 mensili, oltre al versamento di € 450,00 mensili (rivalutati Istat Euro 510,00) in favore della resistente,
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia - al netto dei due versamenti, rimanevano Per_1 dello stipendio soli € 1.055,00, con cui doveva affrontare, tra le altre, le spese per la retta dell'asilo nido di nella misura del 50% (€ 300,00 mensili), la rata di mutuo ipotecario gravante sulla Per_3 nuova abitazione nella misura del 50% (€ 500,00 mensili) e le utenze domestiche nella misura del 50%
(€ 150,00 mensili); - la resistente percepiva un assegno di disoccupazione di € 1.100,00 mensili e viveva con il compagno, , anch'esso dipendente dell'Esercito Italiano e Controparte_2 percepiva al 100% l'assegno unico universale (per un importo mensile pari ad € 221,00), senza l'assenso del marito, al quale spettavano il 50% dell'assegno e i relativi arretrati e per questo lo stesso aveva presentato denuncia/querela nei confronti della moglie;
- in base alle condizioni di separazione era tenuto alla corresponsione di un assegno di mantenimento di € 450,00 mensili nonché a contribuire,
pagina 2 di 5 nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia ma avendo poi dato vita ad un nuovo Per_1
nucleo familiare con due figli, ne chiedeva la riduzione, anche a fronte del fatto che la moglie aveva una relazione stabile, continua e regolare con un nuovo compagno, con lei convivente.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 22 febbraio 2024 del Presidente di Sezione Civile dott.ssa Marisella Gatti ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Mariachiara Vanini – poi sostituita dal giudice dott.ssa
Laura Ventriglia – che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 21 maggio 2024, assegnando al Ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché termine alla resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva: - di dichiarare la cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio celebrato tra le Parti;
- di confermare l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, alla resistente, con onere a suo carico delle spese per l'utilizzo dell'immobile, mentre quelle straordinarie ripartite tra i coniugi comproprietari;
- di confermare l'accollo nella misura del 50% ciascuno a carico dei coniugi delle rate residue del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale fino alla completa estinzione;
- di confermare l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre, con facoltà del padre di vederla ed averla Per_1
liberamente con sé, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore, e comunque secondo il calendario di visita padre-figlia indicato in comparsa;
- di confermare a carico del
Ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia il versamento della somma mensile di Per_1
€ 450,00 entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- di disporre a favore della madre il versamento dell'assegno unico al 100%.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - si trovava in gravi condizioni di salute che le impedivano di svolgere attività lavorativa dal maggio 2023, a seguito dell'intervento al cuore subito in data 26 maggio 2022 a cui seguiva un lungo periodo di riabilitazione e di malattia;
- era affetta anche da “discopatia in C5-C7” per la quale era in terapia riabilitativa e dal 1 gennaio 2023, percepiva una indennità per un importo pari ad € 835,90, con cui la resistente doveva affrontare le spese relative alla quota pari al 50% della rata di mutuo della casa coniugale (€ 235,00), alla rata di prestito personale da lei contratto di cui il ricorrente era garante (€ 370,00), alla rata del finanziamento dell'auto di proprietà della resistente (€ 211,00); - dal marzo 2022, percepiva l'assegno unico in misura integrale pari ad € 116,00, come previsto in sede di separazione;
- il Ricorrente percepiva uno stipendio lordo di € 33.324,59, che unito a quello della compagna anch'essa dipendente del Ministero Pt_2 della Difesa superava la quota di € 45.574,96; - la resistente non ostacolava il rapporto tra il padre e la figlia che da qualche tempo era restia ad andare dal padre perché lo stesso le chiedeva informazioni pagina 3 di 5 sulla relazione della madre con il compagno e sui tempi di permanenza dello stesso presso la casa coniugale;
- quanto al tema vaccinale, la figlia aveva sei anni ed aveva già effettuato tutti i Per_1
vaccini obbligatori previsti sino al 14 mese di età, residuando i richiami per la difterite-tetano-pertosse, la poliomelite e il morbillo-parotite-rosolia previsti per il sesto anno di età ai quali i genitori decidevano, di comune accordo, di non sottoporre perché la stessa stava seguendo terapia Per_1
antibiotica a seguito di operazione alle tonsille-adenoidi avventa nel 2016 e che avendo Per_1
raggiunto i 12 anni di età, non era più possibile per lei effettuare il richiamo per le vaccinazioni obbligatorie previste per i minori di anni sei.
Alla prima udienza, le Parti rappresentavano che erano in corso trattative volte al raggiungimento di un accordo definitivo in ordine alle condizioni di divorzio e chiedevano pertanto congiuntamente un rinvio di udienza;
sicché il Giudice fissava la nuova udienza del 20 giugno 2024, successivamente differita, per ragioni organizzative dell'Ufficio, all'udienza del 26 settembre 2024, in occasione della quale le
Parti davano atto di aver raggiunto un accordo provvisorio a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di separazione, sia in ordine al contributo al mantenimento della minore a Per_1
carico del padre sia al diritto di frequentazione padre-figlia che il Tribunale recepiva rinviando la causa, per la verifica della corretta attuazione dello stesso, all'udienza del 28 gennaio 2025 che si svolgeva in modalità cartolare. Con ordinanza riservata alla predetta udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
PM in sede.
***
Nelle more dell'iscrizione a ruolo della causa, le Parti sono giunte ad un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse della figlia minore vanno pertanto integralmente accolte. Per_1
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in San Prisco (CE) in data 16 giugno 2010; Controparte_1
pagina 4 di 5 - dispone a carico di l'obbligo di versare mensilmente alla , quale Parte_1 Parte_3 contributo ordinario al mantenimento della figlia minore la somma di € 350,00 Per_1
(trecentocinquanta/00) entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT dal mese di ottobre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF;
- dà atto che le Parti di comune accordo convengono che l'assegno unico universale per i figli a carico venga percepito per l'intero da e che il padre ha già provveduto a Controparte_1 restituire alla madre la quota del 50% dell'assegno unico dallo stesso percepita dal febbraio
2024 sino all'ottobre 2024 pari ad euro 934,00 e che la madre percepisce la quota integrale del detto sussidio dal 19/11/2024;
- dà atto che le Parti concordano che il padre avrà facoltà di vedere ogni volta che lo Per_1
desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della Minore, anche a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola alle ore 17.00 al lunedì mattina allorquando la figlia verrà riaccompagnata a scuola. Qualora per ragioni e orari di lavoro il padre non possa accompagnare la figlia a scuola il lunedì mattina provvederà ad accompagnarla dalla madre la domenica sera preavvisandola entro il martedì della settimana del week end di riferimento;
- dà atto che le Parti concordano nel mantenere invariate le condizioni di separazione di cui ai punti 2), 3), 4) e 8) omologate con decreto del Tribunale di Piacenza del 04/11/2020, Cron.
11605/2020 che richiamano;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
- dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica,
a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile competente per le annotazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Piacenza, il 18 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott. Laura Ventriglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 309/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. SARA SORESI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. SILVIA COVINI Controparte_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
concordatario contratto tra le Parti in San Prisco (CE), in data 16 giugno 2010, disponendo pagina 1 di 5 l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1 madre, confermando l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, disciplinando il diritto di visita paterno come in Ricorso e prevedendo a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore di € 270,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa.
A sostegno di tali conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 16 giugno 2010 in San Prisco (CE), in regime di comunione dei beni e dall'unione nasceva in Piacenza il
23 settembre 2011 la figlia;
- in data 25 settembre 2020, i coniugi si separavano Persona_2
consensualmente ed il Tribunale di Piacenza omologava la separazione con decreto del 4 novembre
2020 alle seguenti condizioni: “a) assegnazione della casa coniugale alla moglie, con tutti gli arredi che la compongono, b) pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale (sita in Rottofreno (PC), Via Tobagi n. 49) nella misura del 50% ciascuno, c) affido condiviso della minore, con impegno sostanzialmente paritetico e collocamento presso la madre, d) obbligo, in capo al Sig.
, di versamento di € 450,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento della figlia e) Pt_1 Per_1
spese straordinarie suddivide al 50% tra i coniugi, con applicazione delle Linee Guida stilate dal
C.N.F.; - dopo la separazione, il rapporto tra i coniugi si era ulteriormente deteriorato in quanto la
Resistente ostacolava il diritto di visita paterno e non aveva acconsentito a tutte le vaccinazioni previste come obbligatorie dalla legge per la figlia minore, nonostante il parere contrario del padre;
- viveva con la nuova compagna e dalla relazione era nata in data [...] la figlia Parte_2
e la coppia era in attesa del secondo figlio nel mese di marzo 2024; - era dipendente del Per_3
Ministero della Difesa (Esercito italiano) e percepiva uno stipendio mensile di circa € 1850,00; - provvedeva al pagamento nella misura del 50% della rata del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale assegnata, in sede di separazione, alla moglie per un totale di € 235,00 Controparte_1 mensili, oltre al versamento di € 450,00 mensili (rivalutati Istat Euro 510,00) in favore della resistente,
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia - al netto dei due versamenti, rimanevano Per_1 dello stipendio soli € 1.055,00, con cui doveva affrontare, tra le altre, le spese per la retta dell'asilo nido di nella misura del 50% (€ 300,00 mensili), la rata di mutuo ipotecario gravante sulla Per_3 nuova abitazione nella misura del 50% (€ 500,00 mensili) e le utenze domestiche nella misura del 50%
(€ 150,00 mensili); - la resistente percepiva un assegno di disoccupazione di € 1.100,00 mensili e viveva con il compagno, , anch'esso dipendente dell'Esercito Italiano e Controparte_2 percepiva al 100% l'assegno unico universale (per un importo mensile pari ad € 221,00), senza l'assenso del marito, al quale spettavano il 50% dell'assegno e i relativi arretrati e per questo lo stesso aveva presentato denuncia/querela nei confronti della moglie;
- in base alle condizioni di separazione era tenuto alla corresponsione di un assegno di mantenimento di € 450,00 mensili nonché a contribuire,
pagina 2 di 5 nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia ma avendo poi dato vita ad un nuovo Per_1
nucleo familiare con due figli, ne chiedeva la riduzione, anche a fronte del fatto che la moglie aveva una relazione stabile, continua e regolare con un nuovo compagno, con lei convivente.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 22 febbraio 2024 del Presidente di Sezione Civile dott.ssa Marisella Gatti ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Mariachiara Vanini – poi sostituita dal giudice dott.ssa
Laura Ventriglia – che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 21 maggio 2024, assegnando al Ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché termine alla resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva: - di dichiarare la cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio celebrato tra le Parti;
- di confermare l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, alla resistente, con onere a suo carico delle spese per l'utilizzo dell'immobile, mentre quelle straordinarie ripartite tra i coniugi comproprietari;
- di confermare l'accollo nella misura del 50% ciascuno a carico dei coniugi delle rate residue del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale fino alla completa estinzione;
- di confermare l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre, con facoltà del padre di vederla ed averla Per_1
liberamente con sé, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore, e comunque secondo il calendario di visita padre-figlia indicato in comparsa;
- di confermare a carico del
Ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia il versamento della somma mensile di Per_1
€ 450,00 entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- di disporre a favore della madre il versamento dell'assegno unico al 100%.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - si trovava in gravi condizioni di salute che le impedivano di svolgere attività lavorativa dal maggio 2023, a seguito dell'intervento al cuore subito in data 26 maggio 2022 a cui seguiva un lungo periodo di riabilitazione e di malattia;
- era affetta anche da “discopatia in C5-C7” per la quale era in terapia riabilitativa e dal 1 gennaio 2023, percepiva una indennità per un importo pari ad € 835,90, con cui la resistente doveva affrontare le spese relative alla quota pari al 50% della rata di mutuo della casa coniugale (€ 235,00), alla rata di prestito personale da lei contratto di cui il ricorrente era garante (€ 370,00), alla rata del finanziamento dell'auto di proprietà della resistente (€ 211,00); - dal marzo 2022, percepiva l'assegno unico in misura integrale pari ad € 116,00, come previsto in sede di separazione;
- il Ricorrente percepiva uno stipendio lordo di € 33.324,59, che unito a quello della compagna anch'essa dipendente del Ministero Pt_2 della Difesa superava la quota di € 45.574,96; - la resistente non ostacolava il rapporto tra il padre e la figlia che da qualche tempo era restia ad andare dal padre perché lo stesso le chiedeva informazioni pagina 3 di 5 sulla relazione della madre con il compagno e sui tempi di permanenza dello stesso presso la casa coniugale;
- quanto al tema vaccinale, la figlia aveva sei anni ed aveva già effettuato tutti i Per_1
vaccini obbligatori previsti sino al 14 mese di età, residuando i richiami per la difterite-tetano-pertosse, la poliomelite e il morbillo-parotite-rosolia previsti per il sesto anno di età ai quali i genitori decidevano, di comune accordo, di non sottoporre perché la stessa stava seguendo terapia Per_1
antibiotica a seguito di operazione alle tonsille-adenoidi avventa nel 2016 e che avendo Per_1
raggiunto i 12 anni di età, non era più possibile per lei effettuare il richiamo per le vaccinazioni obbligatorie previste per i minori di anni sei.
Alla prima udienza, le Parti rappresentavano che erano in corso trattative volte al raggiungimento di un accordo definitivo in ordine alle condizioni di divorzio e chiedevano pertanto congiuntamente un rinvio di udienza;
sicché il Giudice fissava la nuova udienza del 20 giugno 2024, successivamente differita, per ragioni organizzative dell'Ufficio, all'udienza del 26 settembre 2024, in occasione della quale le
Parti davano atto di aver raggiunto un accordo provvisorio a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di separazione, sia in ordine al contributo al mantenimento della minore a Per_1
carico del padre sia al diritto di frequentazione padre-figlia che il Tribunale recepiva rinviando la causa, per la verifica della corretta attuazione dello stesso, all'udienza del 28 gennaio 2025 che si svolgeva in modalità cartolare. Con ordinanza riservata alla predetta udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
PM in sede.
***
Nelle more dell'iscrizione a ruolo della causa, le Parti sono giunte ad un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse della figlia minore vanno pertanto integralmente accolte. Per_1
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in San Prisco (CE) in data 16 giugno 2010; Controparte_1
pagina 4 di 5 - dispone a carico di l'obbligo di versare mensilmente alla , quale Parte_1 Parte_3 contributo ordinario al mantenimento della figlia minore la somma di € 350,00 Per_1
(trecentocinquanta/00) entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT dal mese di ottobre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF;
- dà atto che le Parti di comune accordo convengono che l'assegno unico universale per i figli a carico venga percepito per l'intero da e che il padre ha già provveduto a Controparte_1 restituire alla madre la quota del 50% dell'assegno unico dallo stesso percepita dal febbraio
2024 sino all'ottobre 2024 pari ad euro 934,00 e che la madre percepisce la quota integrale del detto sussidio dal 19/11/2024;
- dà atto che le Parti concordano che il padre avrà facoltà di vedere ogni volta che lo Per_1
desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della Minore, anche a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola alle ore 17.00 al lunedì mattina allorquando la figlia verrà riaccompagnata a scuola. Qualora per ragioni e orari di lavoro il padre non possa accompagnare la figlia a scuola il lunedì mattina provvederà ad accompagnarla dalla madre la domenica sera preavvisandola entro il martedì della settimana del week end di riferimento;
- dà atto che le Parti concordano nel mantenere invariate le condizioni di separazione di cui ai punti 2), 3), 4) e 8) omologate con decreto del Tribunale di Piacenza del 04/11/2020, Cron.
11605/2020 che richiamano;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
- dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica,
a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile competente per le annotazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Piacenza, il 18 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott. Laura Ventriglia
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