Art. 2.
Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , e' aggiunto il seguente comma:
"I servizi passeggeri di prevalente interesse turistico, previsti nell'articolo 1, lettera d), sono svolti da societa' di navigazione appositamente costituite al cui capitale la "Finmare" partecipa in misura non inferiore al 30 per cento".
Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , e' aggiunto il seguente comma:
"I servizi passeggeri di prevalente interesse turistico, previsti nell'articolo 1, lettera d), sono svolti da societa' di navigazione appositamente costituite al cui capitale la "Finmare" partecipa in misura non inferiore al 30 per cento".