Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
11293/2023
EPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice
Onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 14.02.2025, ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11293/2023 R. G. Lavoro, promosso
DA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, via della Lettera 10, c. f. [...] Parte 1
col patrocinio dell'avv. Federico Vinciguerra come da procura alle liti in atti di C.F. 1
giudizio, domiciliata presso il suo studio in Catania via Umberto I n. 255;
Ricorrente
CONTRO
con Sede in Roma, via Giuseppe Grezar 14, Controparte_1
c.f. P.IVA 1 in persona di Controparte_2 n. q. di Responsabile Atti Introduttivi del
Giudizio CP_3, col patrocinio dell'avv. Raffaele Merlini come da procura in atti depositata, domi-
ciliata presso il suo studio in Grammichele via Ruggero Settimo 147;
Resistente
Controparte_4 in persona del Presidente legale rappresentante p.t., c. f.
,con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresenta- P.IVA 2
to e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese come da procura depositata in atti di giudizio, do-
Resistente
Oggetto opposizione ad intimazione pagamento e avvisi di addebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 02.11.2023 parte attrice proponeva opposizione all'intimazione di pagamento
293 2022 90101 22635, notificata in data 10/10/2023 dall' Controparte_1
,con la quale quest'ultima intimava il pagamento della somma complessiva di euro 36.430,39 relativa a due avvisi di addebito, segnatamente: avviso di addebito 593 2016 000 6073707000, notifi-
cato in data 24.11.2016 per contributi IVS relativi agli anni 2010-2015; avviso di addebito 593
2016 0001883649000, che risulta notificato il 15/06/2016, per contributi IVS afferenti gli anni intercorsi dal 2010 al 2015, entrambi emessi dalla Sede Provinciale CP 4 di Catania.
Dichiarava di volere proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso tutti i documenti e atti esecutivi sopra specificati e ne chiedeva l'annullamento.
In via preliminare evidenziava che altra intimazione di pagamento n. 293 2022 9016233947 era stata notificata da in data 10/10/2023 alla ricorrente odierna con laControparte 1
quale era intimato il pagamento delle somme portate da avviso di addebito 59320160006073707000
egualmente sotteso alla intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio. Tali atti erano stati già impugnati dinanzi questo Ufficio in autonomo giudizio. Parte ricorrente chiedeva pertanto la riunione dei procedimenti pendenti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 40
c.p.c. ed anche di continenza ex art. 39 c.p.c. stante l'identità della pretesa afferente il medesimo avviso di addebito e l'identità delle parti creditrici verso la ricorrente odierna.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'omessa notifica degli avvisi di adde -
bito sottesi all'intimazione impugnata, la nullità dell'intimazione medesima e dei titoli esecutivi sottesi, la carenza dei presupposti e condizioni di legge per l'insorgenza del credito per cui agiva il concessionario in via esecutiva.
CP Sotto altro profilo eccepiva la prescrizione dei crediti contributivi in capo ad decorsa successi vamente la data di notifica di ciascun avviso di addebito, come indicata in intimazione.
Pertanto, ferma restando l'omessa notifica degli avvisi di addebito, eccepiva l'avvenuto decorso di prescrizione, ex art. 3, comma 9 L. 335/1995, dalla data di notifica di ciascun avviso di addebito indicata in intimazione e risalente al 2016, sino alla data dell'intimazione impugnata 10/10/2023.
Evidenziava la durata quinquennale del termine di prescrizione degli avvisi di addebito, anche se definitivi e non opposti nel termine di legge di quaranta giorni. Richiamava la giurisprudenza che si era espressa sul punto e l'autorevole intervento delle Sezioni Unite di Cassazione. Chiedeva in via preliminare la riunione dei giudizi aventi all'esame il medesimo avviso di addebito di cui il
Concessionario intimava il pagamento, nell'interesse dell'Istituto Previdenziale creditore, chiedeva l'annullamento di tutti gli atti impugnati per l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti portati dai titoli e dall'intimazione opposta.
Il Tribunale disponeva la sospensione dell'esecutività dei titoli e di tutti gli atti impugnati e fissava udienza di discussione. Successivamente si costituiva in giudizio cheControparte_1
eccepiva il difetto di propria legittimazione passiva in riferimento alle attività di competenza dell'ente impositore, come la notifica degli avvisi di addebito. Deduceva la tardività ed inammissibilità delle doglianze afferenti l'omessa notifica dei titoli sottesi all'intimazione poiché
proposte tardivamente e ben oltre il termine di venti giorni come prevede l'art. 617 c.p.c in tema di opposizione agli atti esecutivi.
Deduceva la tardività ed inammissibilità dell'opposizione anche nei confronti dei crediti portati dagli avvisi di addebito poiché non impugnati nel termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 D.LGS.
46/1999.
Sotto il profilo del decorso di prescrizione quinquennale deduceva che il termine non poteva considerarsi perento, dai documenti risultava che gli avvisi di addebito erano stati rispettivamente notificati il 15 giugno 2016 ed il 24 novembre 2016 ed a queste notifiche ha fatto seguito l'intima-
zione di pagamento impugnata in questa sede che risulta notificata il 09.10.2023. Deduceva che alla fattispecie andava applicata la legislazione emergenziale da Covid- 19 che aveva disposto periodi di sospensione dei contributi e della attività di riscossione, in considerazione delle sospen-
sioni previste dalla legge la prescrizione non si era maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento all'esame di giudizio.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio CP 4 che svolgeva ampie difese ed articolate e chiedeva il rigetto del ri-
corso per inammissibilità ed infondatezza, chiedeva in ogni caso la condanna di parte ricorrente al pagamento delle somme portate dagli atti opposti, al netto degli sgravi o annullamenti medio tempo re eventualmente intervenuti, in via subordinata chiedeva fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell' con vittoria di spese di giudizio.Controparte_1
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note autorizzate e documenti.
Parte ricorrente contestava la documentazione afferente la prova della notifica degli avvisi di addebito e per uno di questi dichiarava di volere proporre querela di falso.
All'esito dell'udienza del 13.12.2024 il Tribunale non autorizzava la querela di falso e valutava non rilevante ai fini di decisione l'atto che parte ricorrente voleva disconoscere.
Anzi valutava la causa matura per la decisione e delegava per discussione e decisione questo giu-
dice. All'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti depositato e la causa veniva decisa col presente provvedimento ex art. 429 c.p.c., mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
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In primo luogo, allo scopo di delineare, in ragione delle doglianze formulate dall'opponente,
la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva e previdenziale
(contestazioni sull'an e sul quantum;
eventi estintivi, impeditivi, o modificativi del credito : pre-
scrizione ex L. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni;
eventi che incidono sull'esigibilità
del credito, es. rimessione in termini per eventi sismici, eventi che impediscono l'iscrizione a ruo-
lo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione a ruolo non ancora rigettata in primo grado ecc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo .Ove invece si facciano valere questioni che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo,
( inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo come prescrizione, pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.Lgs. 46/1999. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di paga -
mento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata ( nullità cartella pagamento per omessa notifi ca o per omessa motivazione, violazioni dello statuto del contribuente, nullità della notifica della cartella, notifica oltre il termine di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo l'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/99 stabilisce che
"contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore."
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/99 stabilisce che : le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie "per cui trova applicazione l'art. 617 comma 1 c.p.c. secondo cui “le opposizioni rela-
tive alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da noti-
ficarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto".
(il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effet to delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005).
La Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “in tema di opposizione a cartella esattoriale
Relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sia una
Opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli articoli
617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. 46
del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 46/99, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c.(come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertio con modif. in legge 14 maggio 2005, n. 80 vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione", così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012(cfr. Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ( 20 giorni )va desunto dall'art. 617 c.p.c.
atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 " le opposizioni all'ese 66
cuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Non sono invece previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 618 c.p.c.
Fatta tale premessa e venendo alla fattispecie all'esame la ricorrente ha contestato la mancata notifi-
ca degli avvisi di addebito, proponendo opposizione agli atti esecutivi, nonché la prescrizione dei contributi, integrando una opposizione a ruolo per gli avvisi di addebito ed una opposizione all'ese-
cuzione per la prescrizione successiva alla data di notifica dei medesimi avvisi di addebito.
I motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili per tardività poiché pro-
posti ben oltre i venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. Infatti l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 09.10.2023, come da documentazione offerta in giudizio da P_ , mentre l'opposizione risulta depositata in data 02.11.2023, quindi oltre il termine di legge di venti giorni.
Quanto all'omessa notificazione dell'avviso di addebito 593 2016 000 6073707000 la sentenza di questo Tribunale n. 3660/2024, emessa nel procedimento 11297/2023, pubblicata il 03.7.2024,
ha ritenuto valida la notifica provata in atti di giudizio da P_, afferente il medesimo avviso di addebito impugnato in questa sede. la validità delle forme di notifica attiene alla notificazione dell'atto in modalità diretta a mezzo servizio postale universale, che consente anche agli Ufficiali
della riscossione di provvedere alla notifica di questi titoli esecutivi con invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Il richiamo eseguito già in sentenza di questo Tribunale attiene all'art. 26,
comma 1 DPR 602/1973. Tale notifica a mezzo raccomandata del servizio postale ordinario non pre vede l'applicazione dell'art. 149 c.p.c. e della legge 890/1982. La pronuncia indicata si richiama alle fonti normative e giurisprudenziali che considerano legittima tale notificazione a mezzo servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. (Cass. n. 17723/2006, 17598/
2010, n. 20027/2011 ; n. 270/2012, n. 9111 / 2012). Tali orientamenti e tali valutazioni svolte in ordine alla regolare notificazione dell'avviso di addebito, sono fatti propri da questo decidente e rappresentano anche l'orientamento di questo Ufficio in altre pronunce aventi ad oggetto fattispe- cie simili.
In ordine alla notifica dell'avviso di addebito 59320160001883649000, dall'esame degli docu-
menti offerti dall'istituto resistente, si evince che la raccomandata indirizzata alla ricorrente è
tornata al mittente, sulla busta si legge anche la dicitura di lasciato avviso ma non risulta ritirata presso l'ufficio. La notifica di questo titolo esecutivo risulta avvenuta il 15 .6.2016.
Sotto il profilo della prescrizione successiva alla notificazione occorre evidenziare che i titoli notificati rispettivamente nel 24.11.2016 e 15.6.2016, si sarebbero prescritti nel 2021.
Ad entrambi deve essere applicata la legislazione emergenziale da Covid-19 che prevedeva periodi di sospensione del decorso di prescrizione.
In particolare rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, che aveva disposto un periodo di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020; altro periodo di sospensione era quello di-
sposto dall'art. 11, comma 9 D.L. 183/2020 che ha disposto la sospensione del decorso di prescrizione dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 30 giugno 2021.
Inoltre occorre tenere altresì conto dell'applicazione del periodo di sospensione previsto dall'art. 67
D.L. 18/2020, successivamente prorogato al 31 agosto 2021.
Ne discende che nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva, deve tenersi con to dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione.
Tale conclusione è seguita da precedenti pronunce di questo Ufficio in materia di sospensione del decorso di prescrizione, disposto dalla legislazione emergenziale ( sent. n. 292/2023 emessa nel prc.
n. 4170/22R.G.L.; sent. 3644/2022 del 25.08.2022 nel proced. 12587/2021) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, aggiungendo il periodo di sospensione di un anno, cinque mesi e 23
giorni, al termine di prescrizione che andava a maturare il 24.11.2021 , la notifica dell'intimazione di pagamento (09.10.2023) è stata eseguita quando la prescrizione dell'avviso di addebito 593 2016
000 6073707000 era maturata ( 17.5.2023).
La medesima valutazione deve essere eseguita per l'avviso di addebito 59320160001883649000
che risulta notificato il 15.06.2016. la prescrizione ordinaria si sarebbe perfezionata il 15.06.2021, aggiungendo il periodo di sospensione sopra indicato ( un anno cinque mesi e 23 giorni) la prescrizione si era maturata l'8.12.2022, e pertanto l'intimazione di pagamento, di cui in giudizio documenta la notificata, eseguita in data 09.10.2023, era intervenuta quandoControparte_1
l'avviso di addebito si era già prescritto.
Il ricorso trova accoglimento limitatamente il decorso di prescrizione avvenuto successivamente la notifica dei titoli esecutivi impugnati.
Le spese di giudizio, in ragione della parziale soccombenza della ricorrente sulla notifica degli atti impugnati, sono compensate per metà tra le parti la rimanente metà è posta a carico di [...]
Controparte 1 in quanto responsabile della notifica dell'intimazione di pagamento, anche ai fini dell'interruzione di prescrizione. Le spese sono liquidate ex D.M. 147/2022, vanno compensate integralmente tra parte ricorrente ed per le ragioni sottese alla decisione.CP
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11293/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, così
provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ed art. 24 D.Lgs. 46/1999;
- Accoglie l'opposizione limitatamente la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito successiva alla notificazione dei titoli esecutivi e pertanto dichiara non dovuti i crediti vantati da
CP portati dai titoli prescritti e incorporati nell'intimazione di pagamento;
- Compensa per metà le spese di giudizio e condanna Controparte_1 a rifondere le
spese di lite per la rimanente metà nei confronti della ricorrente, che liquida in euro 1.863,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv.
Federico Vinciguerra dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Compensa le spese tra la ricorrente e 1,CP_
Catania 14.02.2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo