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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
404 /2024 R.G.
All'udienza del 13/05/2025 alle ore 10.16, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. Antonio Bonanno anche in sostituzione dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO per parte attrice l quale conclude e discute la causa riportandosi Parte_1 all'atto di opposizione ed alle note conclusive, vinte le spese, come da nota già agli atti.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.40, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 404/2024 R.G.
OGGETTO: opposizione a d.i. 26/2024 vertente tra
C.F./P.IVA: ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Marsala nella Via Dante Alighieri n.171, nella persona del proprio rappresentante legale pro tempore la sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Contrada Parte_1
Cozzaro n. 77/B, rappresentata e difesa, dall'Avv. Luigi Giacomo Messina e dall'Avv. Antonio Bonanno, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio,
-attore-opponente
E
( P.IVA: ) con sede legale nella Strada Statale 113 km Controparte_1 P.IVA_2
309/700, snc – 90047 Partinico (PA),
-convenuto-opposto-contumace
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale revocare il decreto ingiuntivo n.26/2024 del 25/01/2024 (R.G. n. 113/2024)
Controparte_ n.26/2024 del 25/01/2024 (R.G. n. 113/2024) per mancata prova da parte della della ragione per la quale sono stati emessi gli assegni sulla base dei quali è stato emesso il suddetto decreto ingiuntivo ai fini della loro validità ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1988 c.c.; nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. n.26/2024 del 25/01/2024 (R.G. n. 113/2024) n.26/2024 del 25/01/2024 (R.G. n.
Controparte_ 113/2024) per mancata produzione in giudizio da parte della dell'estratto autentico notarile registri IVA richiesto ex art. 634, comma 2, c.p.c. ai fini della prova scritta ex art. 633, comma 1, n.1 c.p.c.; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opponente chiede la revoca del d.i. 26/2024 reso dal Tribunale di Marsala eccependo la mancanza di prova della ragione per la quale sono stati emessi gli assegni ai fini della loro validità ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1988 c.c.. Sostiene infatti che, in considerazione della mancata corrispondenza, sia in relazione agli importi che con riferimento alla data di emissione, gli stessi non possono ritenersi riferibili alle fatture prodotte che, peraltro, sarebbero state pagate attraverso precipui bonifici ed ulteriori assegni.
Lamenta infine la mancata produzione dell'estratto autentico del registro IVA ai fini della prova scritta ex art. 633, comma 1, n.1 c.p.c..
Per tali motivi chiede la revoca del d.i. opposto.
Il procedimento, nella contumacia dell'opposta, è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti.
Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate da parte opponente in sede di discussione orale.
******
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “L'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore
(ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare è da considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come una promessa di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 cod. civ. con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale che si presume sino a prova contraria. Il debitore che intende resistere all'azione di adempimento deve quindi provare o l'inesistenza o l'invalidità del rapporto ovvero la sua estinzione» (ex plurimis. Cass. Civ., n. 19929/2011).
Parte opponente ha dedotto la mancanza di prova del rapporto sottostante agli assegni senza tuttavia fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c. (ex plurimis Cass. civ., Sez. I, Sent., 03/01/2017, n. 26; conformi Cass.
19803/2016; Cass. 8038/2006; Cass. civ. Sez. III, 11/11/2005, n. 22898; Cass. Civ. 24.11.1983, n. 7026;
Cass. Civ. 23.11.1984 n. 6184). Poiché, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava sul debitore l'onere di provare l'eventuale inesistenza di tale rapporto, ovvero l'eventuale estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. 28.9.2011, n.
19860), nella specie l'opponente avrebbe dovuto provare l'inesistenza del rapporto sottostante o la suddetta estinzione.
Di contro, riconosce i rapporti commerciali intercorsi tra le parti e di cui alle fatture prodotte in sede monitoria, limitandosi a sostenere l'avvenuto adempimento delle obbligazioni e, comunque, la mancanza di diretto riferimento tra le fatture e gli assegni per mancata coincidenza tra gli importi e le date.
Tali tesi non appaiono né convincenti né condivisibili.
Infatti, a nulla rileva la mancata coincidenza sia delle date che degli importi, laddove, comunque, gli assegni sono stati emessi in epoca successiva alla nascita del rapporto sottostante (fatture dell'anno 2022
e assegni dell'anno 2023) e, parte del credito portato nelle fatture risulta estinto giusta documentazione prodotta dall'opponente (cfr. allegato 4).
Con riguardo proprio alla documentazione prodotta dall'opponente va poi aggiunto che, dallo stesso allegato 4 si rileva che le somme di cui al bonifico ed all'assegno ivi indicati riguardavano il pagamento di acconti, mentre l'allegato 5 non è idoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento dell'importo portato nell'assegno, considerato che l'opponente ha prodotto solo la fotocopia del fronte dell'assegno, senza che sia stata documentata neppure la dazione del suddetto assegno.
Dunque, le fatture appaiono prova del rapporto sottostante l'emissione degli assegni posti a base del d.i. opposto e parte opponente non ha fornito prova dell'estinzione delle relative obbligazioni.
Il primo motivo di opposizione va dunque rigettato.
Privo di pregio alcuno è infine anche il secondo motivo di opposizione.
Parte opponente infatti lamenta la mancata produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili.
Tale doglianza non coglie nel segno ed esula dai presupposti necessari all'emissione del d.i. poiché
l'opposto ha agito a tutela del credito portato negli assegni: le fatture sono state allegate al solo fine di fornire prova del rapporto sottostante.
Concludendo, l'opposizione è infondata e non merita di essere accolta. Va perciò integralmente confermato il d.i. opposto.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia di parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 404 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta la presente opposizione con conferma integrale del d.i. 26/2024, nulla sulle spese di lite, stante la contumacia di parte opposta.
Così deciso in Marsala in data 13/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
404 /2024 R.G.
All'udienza del 13/05/2025 alle ore 10.16, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. Antonio Bonanno anche in sostituzione dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO per parte attrice l quale conclude e discute la causa riportandosi Parte_1 all'atto di opposizione ed alle note conclusive, vinte le spese, come da nota già agli atti.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.40, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 404/2024 R.G.
OGGETTO: opposizione a d.i. 26/2024 vertente tra
C.F./P.IVA: ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Marsala nella Via Dante Alighieri n.171, nella persona del proprio rappresentante legale pro tempore la sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Contrada Parte_1
Cozzaro n. 77/B, rappresentata e difesa, dall'Avv. Luigi Giacomo Messina e dall'Avv. Antonio Bonanno, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio,
-attore-opponente
E
( P.IVA: ) con sede legale nella Strada Statale 113 km Controparte_1 P.IVA_2
309/700, snc – 90047 Partinico (PA),
-convenuto-opposto-contumace
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale revocare il decreto ingiuntivo n.26/2024 del 25/01/2024 (R.G. n. 113/2024)
Controparte_ n.26/2024 del 25/01/2024 (R.G. n. 113/2024) per mancata prova da parte della della ragione per la quale sono stati emessi gli assegni sulla base dei quali è stato emesso il suddetto decreto ingiuntivo ai fini della loro validità ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1988 c.c.; nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. n.26/2024 del 25/01/2024 (R.G. n. 113/2024) n.26/2024 del 25/01/2024 (R.G. n.
Controparte_ 113/2024) per mancata produzione in giudizio da parte della dell'estratto autentico notarile registri IVA richiesto ex art. 634, comma 2, c.p.c. ai fini della prova scritta ex art. 633, comma 1, n.1 c.p.c.; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opponente chiede la revoca del d.i. 26/2024 reso dal Tribunale di Marsala eccependo la mancanza di prova della ragione per la quale sono stati emessi gli assegni ai fini della loro validità ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1988 c.c.. Sostiene infatti che, in considerazione della mancata corrispondenza, sia in relazione agli importi che con riferimento alla data di emissione, gli stessi non possono ritenersi riferibili alle fatture prodotte che, peraltro, sarebbero state pagate attraverso precipui bonifici ed ulteriori assegni.
Lamenta infine la mancata produzione dell'estratto autentico del registro IVA ai fini della prova scritta ex art. 633, comma 1, n.1 c.p.c..
Per tali motivi chiede la revoca del d.i. opposto.
Il procedimento, nella contumacia dell'opposta, è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti.
Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate da parte opponente in sede di discussione orale.
******
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “L'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore
(ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare è da considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come una promessa di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 cod. civ. con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale che si presume sino a prova contraria. Il debitore che intende resistere all'azione di adempimento deve quindi provare o l'inesistenza o l'invalidità del rapporto ovvero la sua estinzione» (ex plurimis. Cass. Civ., n. 19929/2011).
Parte opponente ha dedotto la mancanza di prova del rapporto sottostante agli assegni senza tuttavia fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c. (ex plurimis Cass. civ., Sez. I, Sent., 03/01/2017, n. 26; conformi Cass.
19803/2016; Cass. 8038/2006; Cass. civ. Sez. III, 11/11/2005, n. 22898; Cass. Civ. 24.11.1983, n. 7026;
Cass. Civ. 23.11.1984 n. 6184). Poiché, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava sul debitore l'onere di provare l'eventuale inesistenza di tale rapporto, ovvero l'eventuale estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. 28.9.2011, n.
19860), nella specie l'opponente avrebbe dovuto provare l'inesistenza del rapporto sottostante o la suddetta estinzione.
Di contro, riconosce i rapporti commerciali intercorsi tra le parti e di cui alle fatture prodotte in sede monitoria, limitandosi a sostenere l'avvenuto adempimento delle obbligazioni e, comunque, la mancanza di diretto riferimento tra le fatture e gli assegni per mancata coincidenza tra gli importi e le date.
Tali tesi non appaiono né convincenti né condivisibili.
Infatti, a nulla rileva la mancata coincidenza sia delle date che degli importi, laddove, comunque, gli assegni sono stati emessi in epoca successiva alla nascita del rapporto sottostante (fatture dell'anno 2022
e assegni dell'anno 2023) e, parte del credito portato nelle fatture risulta estinto giusta documentazione prodotta dall'opponente (cfr. allegato 4).
Con riguardo proprio alla documentazione prodotta dall'opponente va poi aggiunto che, dallo stesso allegato 4 si rileva che le somme di cui al bonifico ed all'assegno ivi indicati riguardavano il pagamento di acconti, mentre l'allegato 5 non è idoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento dell'importo portato nell'assegno, considerato che l'opponente ha prodotto solo la fotocopia del fronte dell'assegno, senza che sia stata documentata neppure la dazione del suddetto assegno.
Dunque, le fatture appaiono prova del rapporto sottostante l'emissione degli assegni posti a base del d.i. opposto e parte opponente non ha fornito prova dell'estinzione delle relative obbligazioni.
Il primo motivo di opposizione va dunque rigettato.
Privo di pregio alcuno è infine anche il secondo motivo di opposizione.
Parte opponente infatti lamenta la mancata produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili.
Tale doglianza non coglie nel segno ed esula dai presupposti necessari all'emissione del d.i. poiché
l'opposto ha agito a tutela del credito portato negli assegni: le fatture sono state allegate al solo fine di fornire prova del rapporto sottostante.
Concludendo, l'opposizione è infondata e non merita di essere accolta. Va perciò integralmente confermato il d.i. opposto.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia di parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 404 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta la presente opposizione con conferma integrale del d.i. 26/2024, nulla sulle spese di lite, stante la contumacia di parte opposta.
Così deciso in Marsala in data 13/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.