Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2013, n. 1475
CASS
Sentenza 19 novembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La proposizione della richiesta di riesame, anche se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza che aveva ritenuto sanata la nullità, per effetto della proposizione di istanza di riesame con la quale il difensore si era limitato ad eccepire, oltre alla omessa traduzione, anche l'incompetenza per territorio del giudice della cautela).

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 1475 del 22
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 3 Num. 1475 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: ANDREAZZA GASTONE SENTENZA sul ricorso proposto da Selmabipiemme Leasing Spa avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 09/02/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Volpe, che ha concluso per il rigetto; udite le conclusioni del Difensore Avv. Briola che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/02/2012 il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l'appello presentato da …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2013, n. 1475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1475
Data del deposito : 19 novembre 2013

Testo completo