Sentenza 9 gennaio 2001
Commentario • 1
- 1. Circolare del 27/01/2006 n. 5 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 27 gennaio 2006
1. Premessa La disciplina delle sanzioni amministrative tributarie ha costituito oggetto, nel corso del tempo, di numerosi interventi del legislatore, che hanno riguardato, tra l\'altro, il tema del responsabile per la sanzione nel caso di violazioni riferibili alla persona giuridica. Il sistema sanzionatorio si e\' evoluto verso una tendenziale "personalizzazione" della sanzione, che, in ossequio ai principi di matrice penalistica, e\' rivolta a punire l\'effettivo autore dell\'illecito. In tale prospettiva devono essere letti i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, che hanno attuato una generale riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 00202 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITA NO LA CORTES SSAZIONE.. Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 7689/98 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 274 Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro per diritti L.3000 _9. GEN 2001 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, IL CANCELLIE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo LIRE 3000 CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
CG408000 MI RT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. GODENZO 59, presso lo studio dell'avvocato AIELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta delega Rilasciata copla legate al Sig. ANV.GEN, STATO in atti;
per diritti L. - 6 MAR 2001. 2000 controricorrente - IL CANCELLIERE 4850 avverso la sentenza n. 1/98 del Tribunale di -1- CALTANISSETTA, depositata il 10/02/98 R.G.N. 615/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 26 settembre 1994, e sulla base di pregressa domanda amministrativa del 18 febbraio 1989, TO TU chiese che il OR di Gela in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse il suo diritto all'assegno mensile per invalidità civile. Il OR accolse la domanda, fissando la decorrenza del diritto al 1° febbraio 1993. Parzialmente accogliendo l'appello del MINISTERO DELL'INTERNO, il Tribunale di Caltanissetta fissò la decorrenza al 1° novembre 1996. Afferma il Tribunale che in base alla documentazione del оноRuan MINISTERO risulta che la TU era iscritta negli elenchi (previsti nell'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482) dal 26 ottobre 1996: e, poiché, ai fini del diritto in controversia, in assenza della predetta iscrizione (o della relativa domanda) il mero stato di disoccupazione è irrilevante, solo da questa data era deducibile l'esistenza del requisito dell'incollocazione. Era pertanto da accogliere il primo motivo dell'appello; gli altri, da respingere. In particolare, il requisito socio-economico, aggiunge il Tribunale, era stato dimostrato dalla ricorrente in prime cure, con certificazione del 23 giugno 1994; ed in ordine al requisito sanitario, dopo l'esame in sede amministrativa (ove la Commissione medica presso l'U.S.L. di Gela aveva accertato la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 70 % dal 22 gennaio 1993), in sede giudiziaria attraverso consulenza tecnica di ufficio (disposta in primo grado) era stato accertato che la predetta capacità era ridotta nella misura del 79 %: e pertanto nell'ottobre del 1996 le condizioni sanitarie continuavano a sussistere. 3 し Per la cassazione di questa sentenza ricorre il MINISTERO DELL'INTERNO, percorrendo le linee di un unico motivo. Resiste TO TU con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 gennaio 1971 n. 118 e del Decreto ministeriale 25 febbraio 1992 nonché omessa e contraddittoria motivazione, il MINISTERO sostiene che чино 1. le infermità accertate (insufficienza epatica di grado moderato, asma bronchiale ed esiti di isterectomia) erano insufficienti ad integrare lo stato di invalidità normativamente richiesto;
2. affermando che lo stato di invalidità accertato dalla Commissione medica nel 1993 continuava a sussistere nel 1996, il Tribunale aveva poi accertato il requisito sanitario attraverso una mera presunzione (costituita dal fatto che con il mero trascorrere del tempo lo stato non poteva che peggiorare);
3. il requisito dell'incollocazione non sussisteva al tempo dell'iniziale domanda;
e, poiché l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. è applicabile solo per la situazione sanitaria, la domanda era infondata;
4. richiamando la dichiarazione di responsabilità del 23 giugno 1994 e fissando la decorrenza del diritto al 1° novembre 1996, il Tribunale non aveva accertato l'esistenza del requisito reddituale nel periodo successivo all'indicata dichiarazione ed in particolare al momento della decisione. 4 Il ricorso è parzialmente fondato. Anche in materia di prestazioni previdenziali per invalidità, il difetto di motivazione della sentenza, che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile nella carenza logica del giudizio: carenza costituita dall'assenza o dall'irrazionalità degli elementi che conducono alla decisione, ovvero dalla presenza di altri elementi, esterni al parere del consulente di ufficio, e non esaminati dal giudicante. Ed in materia medico - legale questa carenza, quale irrazionalità, è la Ruseo palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica (la cui fonte deve essere indicata dalla censura) o nell'omissione degli accertamenti strumentali necessari, secondo le predette nozioni, alla formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell'irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. 21 gennaio 1998 n. 530). Nel caso in esame, la lamentata insufficienza delle infermità ad integrare lo stato invalidante normativamente richiesto, non essendo fondata su una carenza logica del giudizio, è irrilevante. E pertanto la relativa censura (indicata sub "1.”) è infondata. Le altre censure hanno come comune aspetto il rapporto fra i presupposti del diritto e la decisione. In ordine a questo rapporto, è da premettere che l'accertamento effettuato dal giudice di merito ha per oggetto l'esistenza del requisito sanitario (stato invalidante), del requisito lavorativo (stato di incollocazione), e del requisito economico (situazione reddituale), i quali sono qualificati come elementi costitutivi (o, per la loro 5 diversa natura, presupposti) del diritto (per il requisito lavorativo, Cass. 13 giugno 2000 n. 8055; per il requisito reddituale, Cass. 7 giugno 1996 n. 5.317). Affermando l'esistenza del diritto, il giudice afferma l'esistenza dei suoi presupposti. Ciò esige tuttavia che, nel momento cui è riferita дного l'esistenza del diritto, sia certa la contestuale esistenza di questi presupposti. Le situazioni materiali, che integrano questi elementi, attengono a fatti che per loro natura sono contingenti: mutevoli nel tempo, ed astrattamente reversibili. Pertanto, la loro esistenza al tempo della domanda non è prova della loro permanenza al tempo della decisione;
e, simmetricamente, la loro inesistenza al tempo della domanda non è prova della loro inesistenza al tempo della decisione. Questa naturale mutevolezza, esclude che dal mero accertamento di un fatto (il presupposto) in un determinato tempo possa desumersi l'indefinita permanenza del fatto nel corso del tempo successivo;
esclude in tal modo che, ove sia accertata l'esistenza del presupposto in un determinato tempo, possa poi porsi (per l'art. 2697 secondo comma cod. civ.) l'onere di provare il venir meno del presupposto a carico di colui che ciò invochi. Da ciò, l'esigenza di accertare l'esistenza dei presupposti, attualizzandoli al momento della decisione. Fondato su questa naturale mutevolezza, un principio di economia processuale esige che il giudice accerti l'esistenza del requisito sanitario (invalidità) che sopravvenga nel corso del giudizio (art. 149 disp. att. cod. proc. civ.). E l'identità della ragione materiale (la mutevolezza dello stato di fatto) e della ragione logica (economia processuale) esige che il principio si 6 applichi anche per il requisito lavorativo (per questa applicazione, Cass. 13 giugno 2000 n. 8055) e per il requisito economico che sopravvengano nel corso del giudizio. Per questa mutevolezza, il presupposto, come può venire ad esistenza Ешого nel corso del giudizio, in questo corso può in egual modo cessare di esistere: in tal modo, il giudice dichiara l'esistenza del diritto solo ove accerti la presenza dei singoli presupposti nel momento cui la decorrenza è riferita. L'onere di attualizzare l'esistenza dei presupposti al tempo della decorrenza esige, pertanto, che il giudice, come accerta la sopravvenienza del singolo presupposto, accerti simmetricamente se il singolo presupposto, del quale era certa l'esistenza in base a pregressi elementi probatori, permanga al tempo cui è riferita la decorrenza del diritto (accertamento che, per la situazione sanitaria e, in generale, per brevi distanze temporali, può essere fondato anche su presunzione: la quale esige tuttavia adeguata motivazione). E' pertanto da fissare il seguente principio: "La situazione sanitaria (invalidità), la situazione lavorativa (incollocazione) e la situazione economica (reddito), essendo elementi costitutivi del diritto all'assegno per invalidità civile, devono sussistere nel momento cui è riferita la nascita del diritto;
e poiché questi elementi sono costituiti da fatti mutevoli nel tempo, il loro pregresso accertamento, che sia riferito ad un momento anteriore, deve essere attualizzato a questo successivo momento, con nuovo accertamento (anche, ove ne ricorrano le condizioni, attraverso presunzione)". 7 Nel quadro di questa esigenza logica si inscrive l'individuazione del tempo in cui le patologie hanno raggiunto la misura dello stato invalidante;
il giudice che si discosti da pregressi pareri tecnici di ufficio e da pregressi accertamenti amministrativi, deve di ciò dare adeguata motivazione: e poiché ogni patologia, di cui non sia accertata l'irreversibilità, può anche Cuses regredire, il mero trascorrere del tempo non è sufficiente a giustificare la sua permanenza né il suo aggravamento. Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale aveva affermato di “tener conto che il C.T.U. in primo grado aveva accertato una riduzione della capacità lavorativa pari al 79 %"); e pertanto non aveva fondato il giudizio (esistenza dello stato di invalidità il 14 ottobre 1996) sul mero trascorrere del tempo (permanenza dell'infermità accertata in sede amministrativa il 22 gennaio 1993), bensì sul parere formulato dal consulente tecnico di ufficio nominato dal OR (che aveva deciso con sentenza del 14 marzo 1997): e pertanto su un'attualità (attualizzando l'esistenza del requisito sanitario al tempo cui è riferita l'esistenza del diritto). Anche la censura (indicata sub "2.") avente per oggetto il giudizio sull'esistenza dello stato invalidante è infondata. Come questa Corte ha affermato (Cass. 13 giugno 2000 n. 8055), ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, lo stato di incollocazione al lavoro, che va dimostrato mediante l'infruttuosa inscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, costituisce un elemento costitutivo del diritto, che può intervenire anche in corso di causa, senza che sia necessaria la presentazione di una nuova domanda amministrativa diretta alla verifica 8 della sussistenza di detto requisito. Ed invero, l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., concernente le controversie in materia di invalidità pensionabile, prevede espressamente che vengano prese in esame le infermità e gli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento amministrativo e Rudo giudiziario a fini di economicità, fini che sarebbero frustrati se non si consentisse anche la verifica, nel corso del procedimento giudiziale, dell'incollocazione al lavoro, che può ben sopraggiungere, anche come conseguenza dell'aggravamento delle infermità preesistenti. Nel caso in esame, il giudice ha fondatamente accertato l'esistenza dello stato di incollocazione, sopravvenuta nel corso del giudizio (attualizzando l'esistenza di questo presupposto al tempo cui è riferita l'esistenza del diritto). Anche la censura avente per oggetto l'iniziale assenza del requisito dell'incollocazione (censura indicata sub “3.”) è infondata. Fondata è la censura (sub "2.") attinente all'omesso accertamento del presupposto economico. Il Tribunale ha motivato la sua decisione con un pregresso accertamento della situazione reddituale, sensibilmente anteriore al tempo cui è riferita l'esistenza del diritto: né ha indicato la ragione che consentiva di ritenere sufficiente questo preghresso elemento probatorio ai fini dell'indicata esigenza di attualizzazione. In relazione a questa particolare censura (omessa attualizzazione del presupposto economico al tempo cui è riferita l'esistenza del diritto), il ricorso deve essere accolto;
e la sentenza deve essere cassata, con rinvio al giudice di merito, che, applicando l'indicato principio, provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Caltanissetta, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2000. Pietro Curses Il Consigliere estensore Gaglichen wall IL PRESIDENTE, Спосо Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria #9 SEN. 2001 oggi, LABORATORE DI CANCELLERIA A S S 10 A , T . 3 T 3 A R 5 S 'A E . P L S N L I E N 3 D -7 G I O S -8 N A 1 E D 1 S E I , E A O G R TO G IST E IT L G IR E R A D L L O E D 10