Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2007, n. 2469
CASS
Sentenza 30 novembre 2007

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Massime2

In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto direttamente avverso ordinanza del G.i.p. di rigetto di revoca di misura cautelare, qualificato dalla Corte come appello).

In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso cosiddetto "per saltum" in cassazione può essere proposto solo avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferimento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., col mezzo dell'appello. (Nella specie, il ricorso riguardava ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari)

Commentario1

  • 1Tentata frode in commercio: basta il deposito in magazzino di merce con marchio CE contraffatto (Cass. Pen. n. 28976/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 agosto 2025

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28976 del 6 agosto 2025, ha affermato che il reato di tentata frode in commercio è configurabile anche quando la merce con marchio CE contraffatto sia solo depositata nel magazzino dell'esercizio, costituendo una condotta idonea e non equivoca alla vendita. Il fatto Il Tribunale di Pavia aveva assolto H.L., legale rappresentante della G. Market s.s., dall'accusa di tentata frode in commercio. Nel magazzino dell'impresa erano stati rinvenuti oltre 100.000 mascherine chirurgiche, visiere e altre mascherine protettive, tutte con marchio CE contraffatto, ma in un locale non accessibile al pubblico. Il Pubblico Ministero aveva impugnato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2007, n. 2469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2469
Data del deposito : 30 novembre 2007

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