Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/2006, n. 2896
CASS
Sentenza 10 febbraio 2006

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Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata in relazione alle tutele che l'art.52 Cost. impone di apprestare in favore del cittadino che adempia all'obbligo del servizio militare, deve affermarsi che, ai fini del trattamento anticipato di pensione, concesso dall'art.1 del decreto-legge n.364 del 1992, convertito in legge n.406 del 1992, secondo le modalità previste dall'art. 27, comma 1, della legge n. 223 del 1991 e successive modificazioni, sono utili anche i periodi di contribuzione figurativa per servizio militare obbligatorio. Il riferimento recato dall'art. 22, lett. b) della legge n.153 del 1969, richiamato dall'art. 27 della citata legge n.223, alla contribuzione figurativa in favore dei militari e categorie assimilate è sufficiente per ritenere che la legge abbia inteso considerare utile anche il periodo del servizio militare di leva, sicché il successivo riferimento contenuto nell'ultima parte della stessa lettera della citata disposizione, mediante il rinvio al quarto comma dell'art. 49, alla contribuzione accreditata in favore dei perseguitati politici, vale ad ampliare l'area della contribuzione figurativa utile ai fini del beneficio e non a limitarla escludendone i periodi di servizio militare obbligatorio. Del resto, mentre di un tale ampliamento vi era necessità, non trattandosi di periodo considerabile utile alla stregua di altri parametri normativi, ciò non può dirsi per il servizio militare di leva, alla luce della normativa generale sopra richiamata, che costituisce pur sempre la cornice entro la quale valutare la prestazione pensionistica di cui si tratta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/2006, n. 2896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2896
    Data del deposito : 10 febbraio 2006

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