Sentenza 10 febbraio 2006
Massime • 1
Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata in relazione alle tutele che l'art.52 Cost. impone di apprestare in favore del cittadino che adempia all'obbligo del servizio militare, deve affermarsi che, ai fini del trattamento anticipato di pensione, concesso dall'art.1 del decreto-legge n.364 del 1992, convertito in legge n.406 del 1992, secondo le modalità previste dall'art. 27, comma 1, della legge n. 223 del 1991 e successive modificazioni, sono utili anche i periodi di contribuzione figurativa per servizio militare obbligatorio. Il riferimento recato dall'art. 22, lett. b) della legge n.153 del 1969, richiamato dall'art. 27 della citata legge n.223, alla contribuzione figurativa in favore dei militari e categorie assimilate è sufficiente per ritenere che la legge abbia inteso considerare utile anche il periodo del servizio militare di leva, sicché il successivo riferimento contenuto nell'ultima parte della stessa lettera della citata disposizione, mediante il rinvio al quarto comma dell'art. 49, alla contribuzione accreditata in favore dei perseguitati politici, vale ad ampliare l'area della contribuzione figurativa utile ai fini del beneficio e non a limitarla escludendone i periodi di servizio militare obbligatorio. Del resto, mentre di un tale ampliamento vi era necessità, non trattandosi di periodo considerabile utile alla stregua di altri parametri normativi, ciò non può dirsi per il servizio militare di leva, alla luce della normativa generale sopra richiamata, che costituisce pur sempre la cornice entro la quale valutare la prestazione pensionistica di cui si tratta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/2006, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR PP, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato CONIGLIARO Mario, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 782/2002 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 05/12/2002 - R.G.N. 52/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/11/2005 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso e rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OV RD convenne in giudizio l'I.N.P.S. dinanzi al Pretore di Siracusa esponendo che nell'agosto del 1992 si era dimesso dal proprio posto di lavoro presso la Enichem Anic di Priolo s.r.l., ed aveva chiesto la pensione anticipata ai sensi del D.L. 14 agosto 1992, n. 364 (recante "Disposizioni urgenti in materia di prepensionamento") convertito nella L. 19 ottobre 1992, n. 406, sulla scorta delle annotazioni riportate sul libretto personale per le assicurazioni obbligatorie rilasciatogli dall'I.N.P.S., dal quale risultavano 488 settimane contributive utili ai fini della pensione di anzianità.
Aggiunse che l'I.N.P.S. aveva rigettato la sua domanda di prepensionamento per mancanza del requisito contributivo, visto che le settimane accreditate (1522) erano inferiori alle 1560 richieste. Contestò la legittimità della decisione sul rilievo che il requisito contributivo era stato attestato dallo stesso Istituto nel libretto personale.
Chiese la condanna dell'I.N.P.S. in via principale all'erogazione della prestazione richiesta in sede amministrativa, e, in subordine, al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c.. Il Giudice di primo grado, nella resistenza dell'I.N.P.S., rigettò la domanda del RD, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Catania.
La Corte Territoriale, per ciò che ancora rileva in questa sede in relazione ai motivi del ricorso, con riferimento al primo motivo di appello, ha anzitutto osservato, in via generale, che il contenuto del libretto personale rilasciato dall'I.N.P.S. non ha efficacia costitutiva del diritto a pensione, il quale deriva dall'esistenza ed utilizzabilità della contribuzione prescritta. Ciò premesso, la Corte riferisce che, nel caso di specie, non vi erano stati errori di annotazione, perché l'I.N.P.S. aveva registrato tutti i versamenti contributivi e i contributi figurativi, compresi quelli relativi a periodi per i quali era stata corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione, essendo questi considerati come periodi di contribuzione validi ai fini del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti, ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 4 ("Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti") ma non ai fini del trattamento pensionistico richiesto dal RD.
Quanto al secondo motivo di gravame, concernente la computabilità agli stessi fini del periodo di servizio militare svolto dal RD, la Corte Territoriale, per rigettarlo, ha fatto riferimento alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22, richiamato dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 27, osservando che esso prevede al comma 1,
lett. b) la computabilità solo della contribuzione figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché di quella di cui al comma 4, del successivo art. 49, concernente i perseguitati politici, e quindi esclude implicitamente la contribuzione figurativa relativa al servizio militare prestato, prevista dai primi tre commi del suddetto art. 49. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, secondo la Corte di merito, il mancato conseguimento della prestazione richiesta non può esser addebitato all'Istituto, stante la completezza delle annotazioni sul libretto personale, ma deriva dalla non commutabilità dei contributi registrati, ai fini della prestazione richiesta. Non è quindi ravvisabile alcuna responsabilità dell'istituto per un presunto, e peraltro inesistente, non corretto esercizio della funzione certificatoria ovvero per mancata diligenza, nella annotazione sul libretto, dei periodi utili e di quelli non utili ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica. La Corte osserva, comunque, che le preventive dimissioni dell'interessato non costituiscono condizione per la domanda di pensione di anzianità, visto che la L. n. 223 del 1991, art. 27, nel richiamare la disciplina di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 22, fa riferimento esclusivamente alle lettere a) e b) del comma 1, di tale articolo e non richiama anche la disposizione (di cui alla lettera c) che prevede, appunto, che l'interessato si sia già dimesso alla data di presentazione della domanda di pensione.
EP RD chiede al cassazione di questa sentenza con ricorso contenente quattro motivi. L'I.N.P.S. ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2732 e 2735 cod. civ.. Secondo il ricorrente la Corte d'Appello ha affermato, senza alcun riscontro probatorio e senza che la circostanza sia stata provata dall'I.N.P.S. o debba considerarsi pacifica, che vi erano numerose settimane di contributi per disoccupazione, non computabili ai fini del prepensionamento.
La Corte, d'altra parte, non ha considerato che le affermazioni dell'I.N.P.S. secondo cui non vi sarebbe il numero di settimane contributive necessario per il diritto al beneficio previdenziale richiesto non aveva alcun riscontro probatorio e contrastava con la prova documentale positivamente fornita dal ricorrente a mezzo del libretto personale, ancorché privo di efficacia costitutiva. Quindi, la Corte ha violato la regola che obbliga il Giudice ad avvalersi delle prove offerte dalle parti e a decidere solo in base ad esse, e non ha tenuto conto, così violando anche gli artt. 2732 e 2735 cod. civ., del carattere di confessione stragiudiziale dell'I.N.P.S. attribuito dalla giurisprudenza al libretto personale. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1422 del 1924, artt. 42 e 51. Il ricorrente assume che nel periodo iniziale della propria carriera contributiva veniva utilizzato il sistema di versamento contributivo cosiddetto "a marche", nel quale non vi era possibilità di annotazione di periodi diversi da quelli effettuati in costanza di lavoro. Quindi la Corte non poteva ritenere che fossero annotati sul libretto personale anche periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione, dal momento che i periodi indicati nel libretto derivavano esclusivamente dal lavoro effettivo, certificato tramite il sistema delle tessere rilasciate agli assicurati dai loro datori di lavoro, su cui potevano applicarsi solo le marche acquistate in costanza di lavoro, così come previsto dal R.D. n. 1422 del 1924, artt. 42 e 51, richiamati in epigrafe.
I due motivi, da trattare congiuntamente perché connessi, non sono fondati.
Per quanto risulta dalla sentenza impugnata, l'I.N.P.S. non ha negato l'esattezza delle annotazioni riportate nel libretto personale ne' il Giudice ha deciso contro tali risultanze. Al contrario, la Corte di merito ha affermato che nel libretto personale non vi erano errori od omissioni e che, in particolare, erano stati regolarmente annotati periodi di contribuzione figurativa, ivi compresi quelli nei quali era stata corrisposta l'indennità ordinaria contro la disoccupazione. La Corte ha però messo in evidenza che le annotazioni lasciavano impregiudicato il problema giuridico del rilievo dei suddetti periodi ai fini della prestazione richiesta, e tale affermazione è esatta perché, a prescindere dal valore probatorio che deve essere loro riconosciuto circa l'avvenuto versamento dei contributi, tali annotazioni non fanno stato della utilizzabilità della contribuzione per ogni possibile prestazione, il diritto alla quale sorge in funzione delle regole specifiche che la disciplinano. Quindi le censure del primo motivo, concernenti la violazione delle norme che impongono al Giudice di decidere sulla base delle prove fornite dalle parti non hanno fondamento. Quanto al secondo motivo, esso, sotto veste di denunzia di violazione di legge, propone in realtà una questione che avrebbe dovuto venir prospettata quale vizio di motivazione ma che poi si risolve, in effetti, in una questione di merito. Si addebita infatti alla Corte territoriale di aver ritenuto che risultassero annotati su libretto personale anche periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione, ossia una circostanza incompatibile con il fatto che i periodi indicati derivavano esclusivamente dal lavoro effettivo certificato tramite le tessere. Ora, pur volendo tener conto del reale contenuto del motivo al di la della sua intitolazione, da un lato, come egli stesso riconosce, il ricorrente era sottoposto al sistema contributivo tramite marche solo nel periodo iniziale della sua carriera, il che rende assai dubbia la decisività della censura, dall'altro il fatto che i periodi indicati nel libretto derivassero esclusivamente dal lavoro certificato mediante tessere resta mera affermazione, il cui rilievo in questa sede presupporrebbe, fra l'altro, come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. 7 dicembre 2004, n. 22979) che il relativo motivo di ricorso fosse stato articolato con la deduzione della previa prospettazione del suo contenuto come motivo della discussione svoltasi nelle fasi di merito. Il che non è nel caso di specie, non essendo sufficiente, a tal fine, affermare che nell'atto di appello si era dedotto l'opposto di quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, negandosi cioè che i periodi contributivi controversi fossero ascrivibili a disoccupazione, poiché questa è una conclusione della quale le premesse possono esser molteplici mentre si sarebbe dovuto affermare di averla argomentata con quella specifica premessa che, ora, con il motivo in esame, si addebita al Giudice di merito di avere trascurato.
Con il terzo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 56 e della L. n. 153 del 1969, art. 49. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla erronea esclusione dei contributi figurativi per servizio militare.
Si addebita alla sentenza impugnata l'errore di aver sottratto dal computo dei periodi utili ai fini del beneficio richiesto anche il periodo di contribuzione figurativa per il servizio militare obbligatorio di leva.
Il motivo è fondato.
Il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56 (convertito con modificazioni nella L. 6 aprile 1936, n. 1155) per ciò che interessa, dispone nel primo comma che " dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: 1) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136 " (inciso, quest'ultimo, ormai non più rilevante).
La L. 30 aprile 1969, n. 153, nei primi tre commi dell'art. 49 dispone quanto segue:
"I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56, n. 1, della L. 20 febbraio 1958, n. 55, artt. 7, 8 e 9, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla L. 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedono la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.
Dall'entrata in vigore della presente legge le norme della L. 28 marzo 1968, n. 341, art. 6, cessano di applicarsi all'assicurazione predetta".
Il comma 4, dell'articolo in esame stabilisce: "Sono altresì considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della L. 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni".
La disposizione richiamata nel terzo comma si riferisce agli ex combattenti, categorie assimilate e patrioti, e consente ai relativi appartenenti il riscatto, oneroso, dei periodi di chiamata alle armi, richiamo, trattenimento in servizio o dei periodi riconosciuti di partigiano o di patriota.
Gli accreditamenti contributivi contemplati nel quarto comma sono quelli in favore dei perseguitati politici, relativamente ai periodi trascorsi in carcere, al confino di Polizia o all'estero. Secondo l'art. 22 della Legge in esame, "gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.......hanno diritto alla pensione a condizione che :a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quelli di cui al quarto comma del successivo art. 49;
b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo art. 49"
La L. 23 luglio 1991, n. 223, dispone poi nell'art. 27, in favore dei lavoratori nella cui categoria rientra il ricorrente che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'art. 22 citato con una maggiorazione della anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni suddette.
Infine, il D.L. 14 agosto 1992, n. 364, art. 1, convertito nella L. 19 ottobre 1992, n. 406, stabilisce, per quanto qui di interesse, che
"ai lavoratori delle aziende individuate dalla Delib. CIPE 12 giugno 1992............che............possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 27 e successive modificazioni.............è concesso il trattamento anticipato di pensione secondo le disposizioni previste dal citato articolo 27".
Nella ricostruzione della Corte Territoriale la L. n. 223 del 1991, art. 27, nel rinviare, a sua volta, alla lettera b) della L. n. 153 del 1969, art. 22, rende necessario tener conto dell'ulteriore richiamo, fatto da quest'ultima disposizione, ai periodi di contribuzione previsti dalla stessa L. n. 153 del 1969, art. 49, comma 4, il quale, come s'è visto, si riferisce ai soli contributi accreditati in favore dei perseguitati politici.
Per contro, la contribuzione per i periodi di servizio militare trova la sua disciplina nei primi tre commi dell'articolo anzidetto, sicché il mancato richiamo degli stessi comporta, nella prospettiva del Giudice di merito, che la contribuzione per tali periodi non possa essere utilizzata ai fini del trattamento pensionistico disciplinato dalla L. n. 223 del 1991, art. 27. Tale ricostruzione non può esser condivisa.
Va osservato, al riguardo, che la L. n. 223 del 1991, art. 27, attribuisce in sostanza il beneficio di una maggiore anzianità assicurativa e contributiva raccordandosi con il sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, come è fatto palese dal richiamo delle condizioni di cui alle lettere a) e b) della L. n. 153 del 1969, art. 22. Ora nella prima delle due lettere cit. si fa riferimento ai periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate e nella seconda si richiama il requisito contributivo, anche figurativo, accreditato a favore della stessa classe di assicurati prevista nella lettera precedente. Il raccordo con il sistema dell'A.G.O. impone, d'altra parte, di tenere conto che in base al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, cit. art. 56, agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa sono utili i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, nei quali è evidentemente compreso il periodo di leva, come reso palese fra l'altro dal fatto che la sua durata rappresenta appunto il limite temporale cui rapportare l'utilizzabilità contributiva del relativo periodo. Non è inutile ricordare poi, per sottolineare quale significato abbia un tale periodo nel sistema della tutela previdenziale, la sua rilevanza sia pure a determinate condizioni ai fini anche del diritto e della misura dell'indennità di disoccupazione, secondo le previsioni della lettera c dell'art. in esame.
Si può dunque affermare che il riferimento contenuto nella L. n. 153 del 1969, art. 22 comma 1, lettera b) richiamato dalla L. n. 223 del 1991, art. 27, alla contribuzione figurativa in favore dei militari e categorie assimilate è sufficiente per ritenere che in tal modo la legge abbia inteso considerare utile anche il periodo del servizio militare di leva, sicché il successivo riferimento contenuto nell'ultima parte della stessa lettera dell'articolo in esame, mediante il rinvio al comma 4, dell'art. 49, alla contribuzione accreditata in favore dei perseguitati politici vale ad ampliare l'area della contribuzione figurativa utile ai fini del beneficio di cui al cit. art. 27 e non a limitarla escludendone i periodi di servizio militare obbligatorio. Del resto mentre di un tale ampliamento vi era necessità non trattandosi di periodo che potesse esser considerato utile in base ad altri parametri normativi, ciò non può dirsi per il servizio militare di leva, alla luce della normativa generale soprarichiamata, che costituisce pur sempre la cornice entro la quale valutare la prestazione pensionistica di cui si tratta. Una tale conclusione del resto, ove mai residuassero dubbi circa la portata delle norme in esame, si giustificherebbe quale interpretazione costituzionalmente orientata, in relazione alle tutele che l'art. 52 Cost. impone di apprestare in favore per il cittadino che adempia all'obbligo del servizio militare. Con il quarto motivo di ricorso è denunziata omessa e insufficiente motivazione in ordine al risarcimento del danno e si censura la sentenza impugnata per aver negato tale risarcimento affermando erroneamente che il RD, per accedere al beneficio, non aveva necessità di dimettersi al tempo della domanda di prepensionamento. Il motivo è assorbito dall'accoglimento di quello che precede. In conclusione, rigettati i primi due motivi, la sentenza deve essere cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso, con assorbimento del quarto. Il Giudice di rinvio, che si individua nella stessa Corte d'Appello di Catania in diversa composizione, riesaminerà la causa in base al principio per cui "Ai fini del trattamento anticipato di pensione concesso dal D.L. 14 agosto 1992, n. 364, art. 1 (convertito nella L. 19 ottobre 1992, n. 406) secondo le modalità previste dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 27, comma 1 e successive modificazioni, sono utili anche i periodi di contribuzione figurativa per servizio militare obbligatorio".
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso;
assorbito il quarto;
rigetta i primi due motivi;
rinvia la causa anche per le spese alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2006