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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.1.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 362/2023 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), residente a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Guerino ZU del Foro di Lanciano
attore e
con sede in Pretoro, loc. Fonte Tettone – Majelletta, in persona del RT
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Evo Talone del Foro di Chieti
convenuta e
(C.F. ), con sede PA P.IVA_1
a Milano in via M. Gioia n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cappa del Foro di Milano
chiamata in causa
Oggetto: responsabilità per danni causati da cosa in custodia
Conclusioni dell'attore: accertamento della esclusiva responsabilità della RT
nella causazione del sinistro, condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, liquidati tenendo conto delle risultanze della c.t.u.
Conclusioni della convenuta: “IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare la nullità della domanda
spiegata da parte attrice ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 163 comma 3 n. 4 e 164 c.p.c.; IN
VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità in capo alla convenuta per i danni subiti
dall'attore e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta dall'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attrice, Voglia contenere la domanda nei limiti del provato e detrarre dal dovuto gli importi in ipotesi erogati/erogandi al NO , quali indennizzi percepiti da altri assicuratori privati o enti (INAIL/INPS) Pt_1
e, accertato altresì il grave concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del danneggiato, ridurre proporzionalmente la condanna
della e limitarla alla quota corrispondente al suo eventuale grado di responsabilità; RT
comunque, dichiarare la società chiamata in causa tenuta per gli esposti motivi a manlevare integralmente la
[...]
per quanto la medesima dovesse essere condannata a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento RT
del danno. Per l'effetto, condannare la in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, a garantire la società odierna convenuta da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole
dovesse derivare alla medesima dalle richieste avanzate dall'attore. Con consequenziale condanna della citata compagnia
assicuratrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta secondo il principio della soccombenza”.
Conclusioni della chiamata in causa: “-in via principale: respingere le domande svolte da parte attrice perché
infondate in fatto e diritto, non avendo la società convenuta alcuna responsabilità nella determinazione dell'evento
dannoso per il quale è causa;
conseguentemente dichiarare assorbita la domanda di manleva svolta dalla
[...]
verso la Compagnia, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese legali della convenuta e della terza CP_1 chiamata;
-in via subordinata: in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, previa determinazione del
danno in base alla CTU medico-legale espletata, accertati e detratti dal dovuto gli importi in ipotesi erogati/erogandi a
NO indennizzi percepiti da altri assicuratori privati o enti (INAIL/INPS), accertato altresì il grave concorso di Pt_1
colpa ex art. 1227 c.c. del danneggiato, ridurre proporzionalmente la condanna della e RT limitarla alla quota corrispondente al suo eventuale grado di responsabilità e in tal senso limitare la manleva da parte di
Cont
da contenersi comunque nei limiti e alle condizioni di polizza, al netto della franchigia / scoperto. - In ogni caso,
con vittoria di spese e compensi”.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la quale custode di Parte_1 RT
un manufatto sito in AS (nei pressi di un impianto di risalita), un listello del cui pavimento gli aveva procurato lesioni personali in data 7.1.2022 (nelle modalità di seguito meglio specificate), chiedendo che ne fosse accertata l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni riportati, biologico e patrimoniale, e invocandone la condanna al risarcimento dei danni subiti, liquidati in complessivi €
197.551,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la eccependo la nullità dell'atto introduttivo per RT
assoluta genericità della descrizione della dinamica dell'infortunio, contestando la domanda nell'an, essendo l'infortunio stato una conseguenza della sola colpa dell'attore, e nel quantum, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la , per la manleva. Ha chiesto PA
quindi il rigetto della domanda, o in subordine la riduzione della somma richiesta, con dichiarazione dell'obbligo della compagnia di assicurazioni di tenerla indenne dalle conseguenze del giudizio. Autorizzatane la citazione, si è costituita in giudizio la PA
, sollevando le medesime eccezioni formulate dalla convenuta, chiedendo il rigetto della domanda, in
[...]
subordine la riduzione della somma pretesa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., e la limitazione della manleva in considerazione delle condizioni contrattuali (che prevedono la riduzione dell'indennizzo in caso di omessa segnalazione della chiusura delle piste, e una franchigia di € 2.500,00).
La causa è stata istruita mediante la prova testimoniale e mediante c.t.u. medico-legale, quindi le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 7.1.2025, all'esito della quale sono stati concessi loro i termini ex art. 190 c.p.c.
1. Nell'atto introduttivo il sig. ha dichiarato di essersi procurato le lamentate lesioni perché “nel Pt_1
passare sul marciapiede di legno del bungalow gestito dalla società un listello del RT
suo pavimento, non fissato a terra e non visibile perché ricoperto di neve, schizzava da terra colpendolo
violentemente e cagionando rovinosa caduta dello stesso, che riportava lesioni all'arto inferiore dx”, e tale dinamica del sinistro è stata confermata dalla di lui fidanzata sig.ra , escussa quale teste Tes_1 nel corso dell'udienza del 22.5.2024.
2. I testi sig.ri ed , tuttavia, escussi all'udienza del 19.6.2024, hanno Testimone_2 Testimone_3
dichiarato di avere prestato soccorso al sig. , e di averlo trovato per terra, ad una distanza di Pt_1
circa 7-8 metri dal piccolo manufatto in legno dinanzi alla cui porta di ingresso l'attore ha dichiarato di essersi infortunato, distanza che, vista la gravità delle lesioni riportate dal sig. , difficilmente Pt_1
poteva essere da quest'ultimo percorsa.
3. Il c.t.u. nominato durante l'istruttoria, cui è stato demandato il compito, tra l'altro, di accertare la compatibilità tra le lesioni riportate dal sig. e la dinamica del sinistro, così come risultante Pt_1
dall'atto introduttivo e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, ha ritenuto le lesioni riscontrate compatibili con una dinamica nettamente diversa da quella indicata dall'attore e confermata dalla sig.ra ZU: ad avviso dell'ausiliario il tipo di lesioni riportate dal sig. è compatibile con Pt_1
l'inserimento da parte di quest'ultimo del piede nello spazio lasciato vuoto dalla mancanza di un listello, con il blocco del piede nello spazio stesso, in quanto rimastovi incastrato dentro, e non libero di seguire la proiezione in avanti del corpo, fatto che avrebbe sottoposto le ossa della gamba del sig.
a forze di torsione che hanno determinato una frattura a rima spiroide e parzialmente scomposta al Pt_1
terzo distale della diafisi tibiale ed una frattura scomposta a rima obliqua della regione diafisaria peroneale al
terzo prossimale.
4. Va poi evidenziato anche che il sig. , pur avendo riferito nel suo atto introduttivo che le lesioni Pt_1
erano state provocate da un listello che, sollevandosi da terra al suo passaggio, l'aveva colpito violentemente e l'aveva fatto cadere per terra, dinamica che è stata confermata dalla testimone oculare sig.ra ZU (sua fidanzata), durante gli accertamenti condotti dall'ausiliario ha descritto a quest'ultimo l'incidente in maniera totalmente differente (“l'infortunato asserisce di avere inciampato in
una buca lasciata da un listello di legno, rimosso e coperto dalla neve”), pressoché sovrapponibile alla dinamica del sinistro che il c.t.u. ha ritenuto compatibile con le lesioni riscontrate.
5. Alla conclusione dell'istruttoria è quindi possibile affermare:
✓ che la dinamica dell'incidente, così come è stata descritta nell'atto introduttivo, è stata confermata dalla sig.ra , ma è scarsamente compatibile con le dichiarazioni dei testi sig.ri Tes_1 Tes_2
ed , considerata la collocazione del punto in cui essi hanno prestato soccorso Tes_3
all'attore;
✓ che anche ove volesse ritenersi che il sig. abbia, nonostante la gravità delle lesioni riportate, Pt_1
percorso autonomamente una distanza di circa 8 metri, sino a raggiungere il luogo in cui è stato soccorso, le lesioni riportate sarebbero compatibili con modalità di verificazione del sinistro completamente differenti rispetto a quelle che egli e la sig.ra ZU hanno indicato;
✓ che anche la condotta processuale tenuta dal sig. , il quale ha descritto al c.t.u. una dinamica Pt_1
del sinistro nettamente diversa da quella che egli stesso ha indicato nell'atto introduttivo, è
indicativa della scarsa attendibilità delle sue allegazioni in merito ai fatti posti a fondamento della sua pretesa.
6 Non avendo l'attore assolto l'onere di provare i fatti che ha posto a fondamento della sua domanda ex art. 2051 c.c., ed il rapporto causale tra le lesioni riportate e la cosa in custodia della convenuta la sua pretesa deve essere respinta. RT
7 Le spese seguono la soccombenza dell'attore, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (indicato nell'atto introduttivo, fortemente influenzato da una domanda di risarcimento del danno patrimoniale del tutto infondata, avendo il c.t.u., tra l'altro, accertato la non incidenza delle lamentate lesioni sulla capacità lavorativa del sig.
), e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (fase di Pt_1 studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 5.670,00, fase decisionale € 4.253,00).
7.1 Nulla sarà dovuto dall'assicurazione chiamata in causa alla società convenuta in punto di spese.
Infatti (Cass. Sez. III Civ., ordinanza n. 4275 del 16.2.2024) “In materia di assicurazione della
responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che
scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti
dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal
contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il
diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è
condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il
limite del massimale”, e la ha in proposito chiesto la sola “condanna della citata RT
compagnia assicuratrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta secondo il principio della
soccombenza”, senza chiedere la refusione delle spese cd. di resistenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della con la chiamata in causa della RT [...]
, così decide: PA
• respinge la domanda;
• condanna l'attore a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla chiamata in causa, liquidate, per ciascuna, in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
• pone le spese della c.t.u. a carico dell'attore
Chieti, 11.4.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino