Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott.ssa ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1397/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce
[...] CodiceFiscale_2
all'atto di citazione in appello, dall'avv. Leonardo Graziadio (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Simona de Septis (C.F.
), sito in Catanzaro, alla via Vincenzo Ciaccio n.12; C.F._4
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._5
in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Roberto Laghi ( C.F.
), E (C.F. ), C.F._6 Controparte_2 C.F._7
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Domenico Laghi (C.F. ), entrambi elettivamente C.F._8
domiciliati presso lo studio dell'avv. Filomena Berardi ( ), sito in CodiceFiscale_9
Catanzaro, alla via Italia n.19;
APPELLATI
1
Merita innanzitutto di essere disattesa la preliminare eccezione del gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.
Gli appellati deducono, invero, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L'eccezione è infondata e pertanto non merita accoglimento.
Premettendo che l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. ha carattere estremamente generico, è indubbio che il gravame proposto sia stato redatto e formulato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo, si evince che gli appellanti abbiano sufficientemente indicato gli errores in cui, a loro dire, sarebbe incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte,
così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni utili a confutare il percorso motivazionale del primo Giudice.
Del resto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del
13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari
forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado, tenuto conto della “revisio prioris instantiae”del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Nel caso di specie gli appellanti, alla luce del principio stabilito dalla Suprema Corte,
hanno adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado
2 che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che hanno inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare.
In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto,
risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Ciò posto, ad avviso di questa Corte, il proposto appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Con la prima doglianza gli appellanti censuravano l'erroneità della decisione impugnata per non avere il Tribunale accertato che gli odierni appellati si erano costituiti tardivamente nel precedente giudizio, e cioè oltre il termine di venti giorni prima della prima udienza di comparizione, e per non aver conseguentemente dichiarato, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., la decadenza dei medesimi dalla facoltà di proporre le relative eccezioni.
Ebbene, dall'analisi dell'incarto degli atti processuali, si ricava inconfutabilmente un dato certo, e cioè che l'allora convenuto si era costituito in giudizio in data Controparte_1
3 07.09.2015 (come confermato dalla sottoscrizione del cancelliere), e cioè 22 giorni prima della data di udienza indicata nell'atto introduttivo, ossia il 29.09.2015.
Al riguardo, va rilevato che la costituzione del sig. è avvenuta addirittura CP_1
prima della decorrenza dei venti giorni liberi, indicati dalla legge per il deposito della comparsa di risposta, se si considera il differimento da parte del Giudice di prime cure della data della prima udienza di comparizione al 08.10.2015.
Vanno nella direzione di escludere definitivamente la fondatezza dell'eccezione di tardività, sia l'asserita mancata corrispondenza tra la data (29.09.2015), in cui sarebbe avvenuta la registrazione telematica della costituzione di sul , e Controparte_1 Pt_3
quella in cui l'atto difensivo era stato depositato in modalità cartacea nelle mani del cancelliere, ossia 07.09.2015, e sia il conseguente asserito rilievo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto attribuire alla suddetta registrazione, a discapito dell'attestazione del cancelliere, per pervenire all'accertamento della tardività in cui sarebbe incorso il convenuto.
A tal proposito, occorre fare una precisazione di carattere generale.
L'art. 57 c.p.c. dispone che “Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi
previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti”, che “egli assiste
il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale”, e infine che “quando il
giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura
e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice”.
Le funzioni che la norma in esame attribuisce al cancelliere evidenziano la natura certificativa che caratterizza la sua figura, tipica del pubblico ufficiale.
Ed invero, il cancelliere, con riferimento agli atti da lui compiuti, assume il ruolo di pubblico ufficiale, con la conseguenza che i medesimi, in quanto atti pubblici, sono caratterizzati da un valore probatorio che fa fede fino a querela di falso, in stretta conformità
all'art. 2700 c.c..
Difatti, “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di
privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far
fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria,
4 a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone,
oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e
del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione”. (Cass.,
20/06/2000, n.8362).
Dall'indirizzo ermeneutico elaborato dalla Corte di legittimità, è evidente che l'unico strumento che gli appellanti avrebbero potuto utilizzare per disattendere l'efficacia probatoria della comparsa di costituzione e risposta di , recante il timbro Controparte_1
del cancelliere del Tribunale di Vibo Valentia, e la relativa data del deposito (07.09.2015),
sarebbe stata la querela di falso.
Dalla mancata proposizione di tale rimedio, nonché dall'accertamento nei termini sopra descritti della tempestività della costituzione in giudizio da parte di , Controparte_1
discende l'inevitabile rigetto della relativa eccezione di tardività.
L'eccezione de qua è stata utilizzata dagli appellanti, poi, come fondamento per censurare ancora in maniera più evidente la presunta decadenza dell'odierna appellata dalla facoltà di proporre l'exceptio commissi, atteso che la Controparte_2
medesima si sarebbe costituita in data 06.06.2018, e cioè in una fase prossima alla conclusione del procedimento.
Al riguardo, questa Corte rileva preliminarmente che l'eccezione di tardività della costituzione di è stata formulata per la prima volta in questa sede, Controparte_2
e che la stessa non risulta essere stata mai oggetto di alcuna contestazione specifica da parte degli appellanti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.06.2018, e mai rilevata nei successivi atti difensivi.
Pertanto, alla stregua di ciò, è indubbio che il comportamento posto in essere dagli appellanti si è concretizzato in una manifesta acquiescenza, con la conseguente accettazione implicita del contraddittorio sul punto.
Ed invero, “La domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi
ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte
verso la quale essa è rivolta non ne abbia eccepito, nella stessa udienza, la preclusione, non essendo
5 utile allo scopo l'opposizione fatta in comparsa conclusionale”. (cfr. Cass.,ord. 27/11/2018,
n.30699).
Tale circostanza, pertanto, non può che condurre ad escludere qualsiasi rilevanza alle contestazioni sollevate dagli appellanti, anche sulla base della considerazione della natura di eccezione (propria e in senso stretto) dell'exceptio commissi con cui l'appellata (così come anche ) aveva lamentato il difetto di competenza del Giudice adito in luogo Controparte_1
dell'arbitro, a cui tutte le parti del presente giudizio avevano devoluto la risoluzione di specifiche controversie, e dalla proposizione della quale la medesima, a parere degli impugnanti, sarebbe decaduta.
A supporto della connotazione dell'eccezione richiamata, la Corte di legittimità ha statuito che “In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come
rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta
di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà
luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della
clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la
prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che
dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.” (Cass.,ord.
10/06/2024, n. 16071).
Coerentemente a tale regola di giudizio, mediante la quale gli hanno Parte_4
stabilito che l'eccezione di difetto di competenza non si configura come un'eccezione rilevabile d'ufficio, ma come una deduzione che va necessariamente sollevata dalla parte che vi abbia interesse, è evidente che né il Giudice di prime cure avrebbe potuto nel precedente giudizio, né questa Corte in questa sede, può esercitare il relativo potere officioso.
Alla stregua di quanto osservato va, quindi, rigettata anche l'eccezione relativa alla tardività della costituzione in giudizio di e alla conseguente Controparte_2
decadenza della medesima, ai sensi dell' art. 167 c.p.c..
6 La seconda questione devoluta a questa Corte ha per oggetto l'errata qualificazione da parte del primo Giudice della clausola contenuta nel contratto preliminare stipulato in data
16.01.2000.
Deducono, nello specifico, gli appellanti che la suddetta clausola rappresenta solamente un impegno con cui le parti si erano obbligate ad esperire, prima di promuovere l'azione giudiziaria, un tentativo di amichevole componimento di eventuali liti, e non anche,
come statuito dal Tribunale di Vibo Valentia, una clausola compromissoria arbitrale.
Di tale configurazione gli appellanti ne censurano in primo luogo la legittimità, sulla base della sua presunta genericità e della carenza degli elementi essenziali che generalmente contraddistinguono la figura dell'arbitrato, sia esso di natura rituale od irrituale.
Prima, però, di esaminare le caratteristiche che consentono di qualificare una clausola compromissoria come arbitrato rituale o irrituale, va rilevato, per motivi di ordine logico e coerentemente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, che l'accordo, di cui al contratto preliminare del 16.01.2000, rientra nel campo di applicazione dell'art. 808 c.c., che disciplina,
per l'appunto, la clausola compromissoria.
Essa, difatti, rappresenta lo strumento con cui “le parti, nel contratto che stipulano o in un
atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo, siano decise da
arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato.”
Ed invero, ciò riflette quanto si è verificato nel caso che qui ci occupa, e precisamente alla data del 16.01.2000 allorquando, con specifica clausola sottoscritta ed inserita nel contratto preliminare, in conformità al combinato disposto di cui all'ultimo capoverso dell'art. 808 e dell'art. 807, comma 1, c.p.c., i promissari venditori, di comune accordo con i promissari acquirenti, hanno devoluto la definizione di eventuali vertenze relative agli impegni da loro assunti con il contratto de qua alla competenza di un arbitro unico. (v. all.1
fascicolo di parte degli appellanti di primo grado).
Accertata, quindi, la circostanza che le parti hanno stipulato una clausola compromissoria ex art. 808 c.c., e che questa sia valida ed efficace, in quanto rispettosa della forma scritta, e dell'indicazione specifica del suo oggetto, (requisiti entrambi previsti a pena di nullità), occorre esaminare la natura della medesima.
7 Ebbene, il Tribunale di Vibo Valentia ha connotato la predetta clausola quale arbitrato irrituale, sulla base di un'attenta analisi degli elementi che generalmente sono richiesti per la sua configurazione.
Al riguardo, la valutazione operata dal Giudice di prime cure è assolutamente corretta e pertanto questa Corte di aderirvi.
Caratterizzandosi la clausola del 16.01.2000 quale figura di arbitrato, va preliminarmente osservato che “nell'esercizio dell'attività di accertamento per la qualificazione
della natura dell'arbitrato, rituale o irrituale, il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto
che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo
e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre
nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso
lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento
riconducibile alla loro stessa volontà.”(v. Cass., 03/03/2019 n. 7198).
Sul punto, la Corte di legittimità ha altresì precisato “che, al fine di determinare se si verta
in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua
dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato
letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche
successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità
dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa
essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere
conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo,
al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva.” (Cass.,
10/05/2018, n.11313).
Alla luce, pertanto, dei criteri dettati dalla Suprema Corte, ai fini della corretta qualificazione della clausola compromissoria, si ricava innanzitutto che le parti del contratto preliminare per cui è causa abbiano inteso affidare, attraverso un sorta di “mandato”
negoziale, all'arbitro unico (notaio dott.ssa ) la soluzione di controversie Persona_1
insorte o che potessero insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici (nella specie indicate come “eventuali vertenze tra venditori e acquirenti”).
8 Da tale circostanza emerge chiaramente che le parti intendevano sia ottenere dall'arbitro unico una pronuncia di lodo contrattuale – circostanza questa confermata dal fatto che alla dott.ssa le medesime parti avevano attribuito l'incarico di “curare la Per_1
stesura dell'atto pubblico che dovrà essere sottoscritto dinanzi a lei” - e sia una tutela imparziale dei loro interessi.
Alla luce di ciò, e quindi in stretta applicazione dei criteri ermeneutici fissati dagli artt.
1362 e ss. c.c., è evidente che la volontà consacrata nella clausola compromissoria arbitrale,
il comportamento complessivo tenuto dalle parti, nonché il tenore letterale dell'accordo (che non contiene alcun esplicito riferimento alle formalità procedurali richieste dalla legge per le altre figure di arbitrato) sono tutti elementi che avvalorano la sua natura di arbitrato irrituale, così come già rilevato correttamente nel precedente giudizio.
Accertata la natura della clausola compromissoria, e di conseguenza l'infondatezza della censura dell'appellante in merito all'errata qualificazione operata dal Giudice di prime cure, è opportuno, da ultimo, esaminare la doglianza con cui l'impugnante lamentava il presunto carattere vessatorio della medesima clausola.
Come sostenuto correttamente in sede di primo grado, anche tale assunto va destituito di qualsiasi fondamento, essendo del tutto inconferente, nonché infondato, il riferimento all'asserita mancanza nel contratto de qua della doppia sottoscrizione richiesta dall'art. 1341,
comma 2, c.c, a pena di nullità.
Al riguardo, va precisato che la clausola compromissoria che qui ci occupa non rientra nel campo di applicazione dell'art. 1341 c.c., posto che quest'ultimo disciplina le c.d.
condizioni generali del contratto, predisposte da uno solo dei contraenti.
E' evidente che, nella controversia in esame, essendo stata, invece, la clausola compromissoria stipulata di comune accordo da entrambe le parti contraenti, e non avendo determinato la medesima alcuno squilibrio, il riferimento all'art. 1341 c.c., quale elemento fondante l'asserita invalidità e la conseguente vessatorietà della medesima rispetto ai promissari acquirenti, non si attaglia in alcun modo alla specificità del caso concreto.
Rilevato ciò, anche la doglianza relativa alla vessatorietà risulta priva di pregio giuridico e quindi non è meritevole di accoglimento.
9 L'accertamento della natura arbitrale della clausola compromissoria del 16.01.2000, e il conseguente riconoscimento della sua validità rendono superflua qualsiasi valutazione da parte di questa Corte in merito agli ulteriori motivi di gravame, ad eccezione di quelli relativi all'errata regolamentazione delle spese di lite e all'errata condanna ex art. 96,
comma 3, c.p.c., disposte dal Tribunale di Vibo Valentia.
A sostegno della censura afferente la regolamentazione delle spese di lite, l'appellante deduce che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che, da un lato, solo l'allora convenuto aveva partecipato al precedente Controparte_1
giudizio, senza, però, depositare alcun atto difensivo nella fase conclusiva, e che, invece,
dall'altro, aveva partecipato alla sola udienza di precisazione delle Controparte_2
conclusioni del 20.06.2018.
Alla luce di ciò, e del fatto che non fosse stata espletata da essi alcuna attività
istruttoria, gli appellanti ritenevano che il Tribunale di Vibo Valentia avrebbe dovuto disporre una riduzione proporzionale delle spese di lite.
Anche in questo caso, la valutazione del Giudice di prime cure e, nella specie la regolamentazione delle spese processuali disposta, è condivisibile per le ragioni che di seguito di espongono.
E' opportuno premettere che la decisione avente ad oggetto le spese di lite è basata su criteri ben determinati, tra tutti il principio della soccombenza e la complessità della controversia.
Pertanto, l'asserito mancato deposito di scritti conclusionali da parte di CP_1
e la presunta partecipazione di alla sola udienza di
[...] Controparte_2
precisazione delle conclusioni - deduzioni queste oltretutto smentite dall'esame dell'allegato n. 7 del fascicolo di parte di primo grado di , nonché del Controparte_1
verbale di udienza di prosieguo del 06.06.18, a seguito di riassunzione ex art. 50 c.p.c. - sono in ogni caso elementi che non possono incidere sulla quantificazione o comunque sulla riduzione delle spese di giudizio, posto che non hanno un ruolo determinante nella loro imputazione alle parti.
10 Ed invero, “In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le
comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per
la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014,
ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del
provvedimento conclusivo del giudizio”. (v. Cass., ord. 20/02/2023, n. 5289).
L'insegnamento della Corte di legittimità mette in luce l'infondatezza della richiesta di riduzione delle spese del giudizio, così come definite dal Giudice di prime cure, ancor più
se si considera che neanche l'asserito mancato espletamento della fase istruttoria degli allora convenuti è idoneo a scalfire la correttezza delle statuizioni del Tribunale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “Il mancato svolgimento, dunque, della fase
istruttoria in sè e per sè considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi
comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta del medesimo art. 4, comma 5, lett. c) non
vale a rendere illegittimo il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, del predetto
valore medio, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come
dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva
“o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o”)”. (v. Cass., ord. 12/05/2022, n.
15182).
Il suddetto indirizzo ermeneutico, aggiunto a quello già sopra richiamato, determinano l'inevitabile rigetto anche della doglianza relativa alla regolamentazione delle spese.
Quanto, invece, alla lagnanza inerente all'errata condanna ex art. 96., comma 3, c.p.c.,
è opportuno premettere che la condanna della norma testè richiamata si caratterizza per essere una sanzione di carattere pubblicistico, avente una funzione ancillare rispetto alle altre due ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai commi 1 e 2, e con questa cumulabile.
Data, quindi, la sua specifica natura, essa è diretta alla repressione di condotte processuali abusive, e applicabile (anche d'ufficio), a seguito del preliminare accertamento dei requisiti soggettivi della malafede e/o colpa grave.
Tale valutazione soggettiva si rende necessaria alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, sulla base degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè dell'art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali UE, che impone al Giudice di fare applicazione, nell'attività
11 di accertamento della responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., del principio, in forza del quale agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.
Pertanto, per limitare il potere discrezionale del Giudice, e per evitare una frizione dei valori costituzionali e sovranazionali, la Corte di legittimità ha statuito che l'elemento oggettivo (abuso del processo) debba essere valutato congiuntamente all'elemento soggettivo, descritto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c.. (v. Cass., ord. 12/07/2023, n.19948).
Alla luce di questa necessaria premessa, questa Corte, al pari del Giudice di prime cure, non può che riconoscere che l'azione giudiziaria intrapresa dagli odierni appellanti costituisce un chiaro abuso del processo, connotato da malafede.
In ragione dell'esistenza di una clausola compromissoria, di cui in questa sede ne è
stata accertata la validità, è evidente che i promissari acquirenti abbiano agito pretestuosamente, posto anche che “la devoluzione della controversia agli arbitri si configura
come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la
scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica”.(Cass., ord.
16/01/2024, n. 16071).
Di conseguenza, la tutela che intendevano ottenere nel merito, a seguito della richiesta di accertamento a questa Corte sia del presunto inadempimento dei promittenti venditori
(imputabile all'asserita esistenza di iscrizioni ipotecarie sul terreno, oggetto dell'accordo) e sia del loro legittimo diritto di recedere dal contratto, nonchè della richiesta di condanna degli appellati al pagamento del doppio della caparra, non poteva essere accordata, vista l'esistenza di una clausola compromissoria arbitrale valida.
E' evidente, quindi, che l'eccepita nullità della suddetta clausola per mancanza degli elementi essenziali e per la dedotta vessatorietà ha rappresentato uno strumento volto ad ostacolare la funzionalità e la maggiore speditezza dell'arbitrato rispetto ai rimedi ordinari,
e quindi a danneggiare i promittenti venditori, che, invece, si erano affidati all'arbitro unico
(di comune accordo con i promissari acquirenti) per la composizione più celere di “eventuali
vertenze” in relazione agli obblighi da loro assunti.
12 Senza, poi, tralasciare il fatto che la dilatorietà della condotta degli appellanti è altresì
ricavabile dalla richiesta da parte degli odierni appellanti di risoluzione bonaria della controversia, con lettera raccomandata del 08.10.2014 (v.all.3 fascicolo di parte di primo grado degli appellanti), dopo essere venuti a conoscenza dell'esistenza di iscrizioni ipotecarie sul terreno, oggetto della vendita.
Dalla suddetta proposta - seguita sei mesi dopo dall'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia -, emerge non solo che vi era, da parte degli appellanti, la consapevolezza dell'esistenza di una clausola arbitrale, in forza della quale la vertenza si sarebbe potuta risolvere in tempi brevi ed “amichevolmente” tra le parti, ma anche che la volontà dei medesimi fosse, fin dal principio, quella di esperire un'azione giudiziaria volta ad ottenere una tutela diretta dinanzi al giudice ordinario, e quindi di disattendere l'arbitrato e di dilatare eccessivamente i tempi del processo.
L'esame di questi aspetti non può che condurre questa Corte a ritenere sussistente nel caso di specie il requisito oggettivo di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., nonché l'elemento soggettivo, vale a dire la malafede.
Quest'ultima caratteristica emerge anche dalla proposizione di motivi pretestuosi,
basati su deduzioni fallaci ed inconsistenti (v., quello relativo all'errore sulla rappresentanza delle parti e sulla partecipazione delle stesse in giudizio), oltre che elusive di principi generali. (v. censura relativa alla tardiva costituzione degli appellati).
Ed infatti, si rileva come le lagnanze nei termini già sopra esaminati, siano state formulate con la piena consapevolezza di far supporre e quindi di far ritenere veri fatti che,
invece, contrastano, nella specie, in ogni aspetto con le risultanze processuali.
Pertanto, può dirsi che, accertata la sussistenza del doppio requisito (oggettivo e soggettivo) e considerata anche la durata del presente giudizio (6 anni), la condotta posta in essere dagli appellanti integra la responsabilità aggravata, con la conseguenza che si rende necessaria l'applicazione della relativa sanzione, in aderenza all'art. 96, comma 3, c.p.c..
Le spese e competenze di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
13 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da E nei Parte_1 Parte_2
confronti di E , avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2
n. 1163/2018 del 28.12.2018, emessa dal Tribunale di Castrovillari, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1007/2015, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,
così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1163/2018 del Tribunale di
Castrovillari;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 2.906,00, oltre accessori come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
3. Condanna gli appellanti, in solido tra di loro, a corrispondere in favore degli appellati, l'ulteriore somma di euro 968,60, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
4. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4.6.2025
L'Estensore Il Presidente
Giovanna Gioia Antonella Eugenia Rizzo
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