Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 322/2023 del Tribunale di Imperia promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
in qualità di impresa assicuratrice designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia Balestra, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bordighera, via Roma n. 2, come da mandato in atti
Appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Morini, ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in Sanremo, Corso Garibaldi 97/4, come da mandato in atti
Appellato/ appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa reiezione di ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, previa reiezione dell'appello incidentale ex adverso svolto in quanto infondato in fatto, in diritto ed introduttivo di una domanda nuova e, quindi, inammissibile, in riforma della sentenza del Tribunale di Imperia in composizione monocratica - a firma del G.U. Dott.ssa
Maria Teresa De Sanctis - n. 322/2023, resa a definizione della causa civile portante il n.
1780/2017 di R.G., pubblicata in data 15 maggio 2023 ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325, 1° comma c.p.c.. nel merito:
A) in via principale e previa, all'occorrenza, ammissione di tutti i mezzi di prova articolati dalla deducente Compagnia e non ammessi nel corso del giudizio di primo grado: - rigettare integralmente le domande risarcitorie spiegate dal Sig. nei confronti Controparte_1
di uale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Parte_1
Vittime della Strada per la Regione Liguria in relazione al sinistro per cui è causa perché del tutto infondate, tanto in fatto quanto in diritto;
e, per l'effetto, - mandare assolta
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e nella Parte_1
sua qualità ut supra, da ogni obbligo risarcitorio nei confronti del Sig. Controparte_1
in relazione al medesimo incidente. Con conseguente condanna del Sig. CP_1 lla restituzione, in favore dell'appellante, di tutte le somme da questa versate
[...]
in spontanea ottemperanza alla sentenza di 1° grado (a titolo di sorte capitale, rimborso spese di C.T.U e di spese legali: come da doc. 1) da maggiorarsi con interessi legali dalla data di percezione delle suddette somme alla data dell'effettiva restituzione. Con condanna, inoltre, del medesimo appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, contributo Cassa Avvocati ex art. 11 L. 576/80 ed IVA nella misura di legge. B) In via subordinata e sempre previa, all'occorrenza, ammissione di tutti i mezzi di prova articolati dalla deducente Compagnia e non ammessi nel corso del giudizio di primo grado, per la non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse comunque ritenere sussistente una qualche responsabilità del conducente rimasto ignoto della più volte menzionata Jeep
Renegade in relazione al sinistro per cui è causa e, di conseguenza, un obbligo risarcitorio dell'odierna appellante: - accertare il concorso colposo del Sig. nella Controparte_1 causazione del danno e conseguentemente ridurre, ex art. 1227, 1° comma c.c., l'importo del risarcimento che risultasse dovuto in misura proporzionale al grado di concorso accertato. Con condanna in tal caso del Sig. lla restituzione, in favore Controparte_1 dell'appellante, di tutte le somme da questa versate in eccesso in spontanea ottemperanza alla sentenza di 1° grado (a titolo di sorte capitale, di spese legali e spese di C.T.U.) da maggiorarsi con interessi legali dalla data di percezione delle suddette somme alla data dell'effettiva restituzione. Con condanna, sempre in tal caso, dell'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio oltre a rimborso forfettario delle spese generali, contributo Cassa Avvocati ex art. 11 L. 576/80 ed
IVA nella misura di legge”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, respingere l'appello in quanto inammissibile e, comunque, infondato;
in accoglimento dell'Appello Incidentale, previa riforma della sentenza di primo grado in punto liquidazione delle spese di soccombenza, condannare la quale Impresa Parte_2
designata dal F.G.V.S. al pagamento delle ulteriori somme meglio ritenute di giustizia a tale titolo e, in ogni caso, condannarla al pagamento delle somme dovute a titolo attivazione procedura di negoziazione obbligatoria;
somme tutte di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
con vittoria di spese e competenze professionali relative alla presente fase di gravame, di cui il sottoscritto difensore chiede ugualmente la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
salvis juribus”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1
il Tribunale di Imperia, in qualità di Impresa designata Parte_1
dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Liguria, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 09.08.2016 in Sanremo.
L'attore, a sostegno della domanda deduceva che: -il giorno 09.08.2016 verso le ore 07.45, mentre era alla guida dello scooter KO PE tg. EF41158 percorrendo la corsia di
Corso Marconi con direzione ponente, veniva affiancato a sinistra, in fase di sorpasso, dallo scooter tg. CD30837, condotto dal proprietario -nel mentre, Controparte_2 sopraggiungeva dall'opposta direzione di marcia un veicolo Jeep Renegade il cui conducente, rimasto non identificato, invadeva completamente l'opposta corsia di marcia percorsa da entrambi gli scooter, che collidevano tra di loro e rovinavano a terra;
-in dipendenza dell'urto e della conseguente caduta, subiva lesioni Controparte_1
personali e danni patrimoniali e non patrimoniali, di cui imputava la responsabilità non al costretto a spostarsi improvvisamente a destra rendendo così inevitabile lo scontro, CP_2
ma al conducente rimasto ignoto del predetto veicolo, con conseguenti obblighi risarcitori ad esclusivo carico della quale Impresa Designata dal Fondo di Parte_1
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Liguria.
Si costituiva in giudizio eccependo: l'improcedibilità delle Parte_1 avverse domande in considerazione del fatto che l'attore aveva promosso nei confronti di la procedura di negoziazione senza attendere il decorso dei Parte_1 termini previsti dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni;
l'incompetenza per valore del giudice adito;
la nullità ex art 164 c.p.c. dell'atto di citazione in ragione del contrasto sussistente tra la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nell'atto di citazione e quella risultante, invece, dalla documentazione offerta in produzione dallo stesso attore e segnatamente dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Sanremo che dava, invece, evidenza dell'esclusiva responsabilità di n relazione all'incidente per cui Controparte_1
è causa. Contestava le domande attoree sia in punto an che in punto quantum chiedendone, conseguentemente, l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 27.10.2021 il Tribunale assegnava a parte attrice termine per la comunicazione alla convenuta dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, che non aveva esiti positivi.
Il Tribunale, istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale ed il licenziamento di CTU medico legale sulla persona dell'attore, con l'impugnata sentenza, respinte le eccezioni di parte convenuta, così statuiva: “1. condanna la al Controparte_3 pagamento in favore dell'attore della somma di € 9.039,60, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
2. condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per spese ed in € 2.540,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione;
3. pone in via definitiva le spese di c.t.u., già liquidate in complessivi € 500,00 oltre iva e cpa se dovute, a carico della parte convenuta.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando rigettare Parte_1
integralmente le domande risarcitorie spiegate da perché infondate, Controparte_1
tanto in fatto quanto in diritto, con conseguente sua condanna alla restituzione di tutte le somme versate in spontanea ottemperanza alla sentenza di primo grado. In via subordinata, chiedeva accertare il concorso di colpa di ella causazione del danno e Controparte_1 conseguentemente ridurre, ex art. 1227 co. 1 c.c., l'importo del risarcimento dovuto in misura proporzionale al grado di concorso accertato.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Erroneità, contraddittorietà e/o comunque ingiustizia dell'appellata sentenza nella parte in cui, pronunciandosi sull'an debeatur, ha ritenuto l'esclusiva responsabilità del conducente rimasto ignoto della e, di conseguenza, l'obbligo risarcitorio in capo alla CP_4
quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Parte_1
della Strada per la Regione Liguria. Il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia
Locale di Sanremo, ove correttamente valutato, doveva invece portare ad accertare la responsabilità dell'accaduto in via esclusiva in capo a con conseguente Controparte_1 insussistenza di qualsivoglia obbligo risarcitorio verso l'attore in capo a
[...]
A tutto voler concedere, avrebbe quantomeno dovuto indurre il Tribunale a Parte_1 riconoscere una responsabilità concorrente dell'attore; 2) Erroneità, contraddittorietà e/o comunque ingiustizia dell'appellata sentenza nella parte in cui ha, sull'erroneo presupposto che la responsabilità del sinistro dovesse essere ascritta al conducente di un veicolo a motore non identificato e dunque sul presupposto che la deducente Compagnia fosse tenuta, quale Impresa Designata alla gestione del Fondo Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283, 2° comma D.Lgs. n. 209/2005, condannato l'appellante al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore ed alla refusione delle spese di lite in favore di quest'ultimo, oltre che di ctu.
Si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello e Controparte_1
comunque rigettarlo perché infondato. Spiegava, altresì, appello incidentale censurando la sentenza di primo grado in punto quantificazione delle spese di lite, nella parte in cui ha liquidato il 50% dell'importo medio, per semplicità delle questioni affrontate, non tenendo conto delle eccezioni, rivelatesi infondate svolte dall'appellante, oltre al fatto che non erano state liquidate le spese della fase di negoziazione.
Con provvedimento del 29.1.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 28.01.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato deduce l'inammissibilità dell'appello in quanto lo stesso sarebbe privo dei requisiti di sinteticità (avendo l'appellante trascritto tutta la parte motiva della sentenza) e specificità (non avendo lo stesso appellante, indicato i singoli capi della gravata decisione che intendeva impugnare). Si duole, pertanto, del fatto che il primo motivo d'appello riassuma una “generica contestazione dell'intera parte motiva” ed il secondo motivo sia una
“mera conseguenza dell'eventuale accoglimento del primo”; deduce comunque l'assenza nell'atto d'appello dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 342 cpc.
L'eccezione è infondata.
Va anzitutto premesso che, come esposto nello svolgimento del giudizio, con il primo motivo d'appello è esplicitata la doglianza avverso la motivazione della sentenza che non avrebbe correttamente valutato il rapporto d'incidente, posto a fondamento della ricostruzione del sinistro;
di per sé il fatto che sia riportato ampio stralcio del provvedimento impugnato non determina l'inammissibilità dell'appello; quanto al fatto che il secondo motivo sia nella sua possibilità di accoglimento collegato ad analoga statuizione in ordine al primo, si tratta di circostanza che indubitabilmente emerge dal fatto che attiene unicamente alla questione che sia stato riconosciuto il risarcimento del danno sul presupposto dell'accertata responsabilità del veicolo non individuato.
Indi, vi è da dire che nell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: rigettare la domanda risarcitoria nei confronti dell'Impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in quanto il veicolo rimasto sconosciuto non era responsabile del sinistro oggetto di causa, ovvero in subordine accertare la quantomeno concorrente responsabilità dell'attore.
Non è, invece, necessario un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Con il primo motivo l'appellante si duole della ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata in forza del rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Sanremo
(IM), al quale la sentenza impugnata avrebbe attribuito un significato e una rilevanza non conforme agli accertamenti ivi contenuti.
La sentenza da atto della presenza di un veicolo non identificato - indicato tanto dall'attore quanto dal conducente dell'altro ciclomotore coinvolto, come una jeep Controparte_2
Renegade – che, per superare le vetture ferme in colonna nella propria corsia (prima dello sdoppiamento tra la corsia con direzione Sanremo centro e quella con direzione Via Padre
Semeria) e con l'intenzione verosimilmente di svoltare a sinistra in via Padre Semeria, ha invaso la corsia opposta di marcia, percorrendola a velocità sostenuta e causando lo scontro tra i due ciclomotori, uno dei quali condotto dall'attore, che al fine di evitare l'impatto frontale con il Suv hanno deviato la loro marcia il più possibile a destra, venendo a collidere e cadendo entrambi a terra.
È pacifico che il suv non si sia fermato a soccorrere i due motociclisti.
La sentenza appellata sottolinea altresì che i due conducenti si sono recati al Pronto
Soccorso di Sanremo il giorno stesso dell'incidente, riportando il escoriazioni all'anca CP_2
sinistra e il a frattura del gomito destro e dolori alla caviglia sinistra, che appaiono CP_1
compatibili con la caduta dei due veicoli probabilmente avvenuta dai due lati opposti dopo
l'urto, data l'assenza di danni significativi ai mezzi, che ne comprova la bassa velocità, e dato il rapporto dei vigili urbani, che indica lo scontro come laterale”. Lacondotta di guida “gravemente colposa e pericolosa” del conducente del suv è stata da sola sufficiente, secondo il Tribunale, a causare il sinistro che era quindi “il mero effetto delle manovre di emergenza poste in essere dai conducenti dei ciclomotori per portarsi il più possibile sulla destra della carreggiata e frenare onde evitare l'impatto frontale con il
Suv”.
Parte appellante dal rapporto di incidente ricava che nel momento in cui il suv ha occupato la corsia di loro percorrenza, il ciclomotore ed il motociclo non si trovavano affatto in posizione parallela e che sia stato il Sig. proveniente da dietro e dopo essersi CP_1 spostato a destra per evitare l'impatto con il suv, a tamponare lateralmente il Sig. che CP_2
si trovava, rispetto a lui, in posizione più avanzata e statica, assunta dopo aver fruttuosamente posto in essere, pochi istanti prima dell'arrivo dell'attore, un'analoga manovra di emergenza.
L'appellante richiama all'uopo le dichiarazioni rese da “Transitavo in Controparte_1 corso Marconi con direzione ponente. Giunto di fronte all'ex ristorante 'Il Galeone', vedendo un'autovettura fuoristrada apparentemente un Jeep Renegade, che transitava in senso opposto sorpassando tutte le vetture in colonna viaggiando nella mia corsia. Lo scooter che mi precedeva riusciva ad evitare l'impatto con la vettura e si fermava. Io finivo per impattare con tale scooter” e da “Tale macchina completamente nella mia carreggiata ed a CP_2 velocità sostenuta, mi obbligava, per evitare l'impatto frontale con la stessa, a compiere una manovra d'emergenza, quindi rallentando e portandomi più a destra;
nel contempo dietro di me sopraggiungeva una altro motoveicolo che probabilmente impauritosi per la scellerata invasione di carreggiata dell'auto, si portava anch'egli più a destra tamponandomi inevitabilmente”.
L'appellante n ederiva che la collisione tra i due motocicli sia imputabile, non all'invasione della loro corsia di percorrenza da parte del suv, bensì alla condotta di guida del CP_1
per non aver osservato una velocità commisurata allo stato dei luoghi, per non aver tenuto la destra e/o comunque per non aver osservato la distanza di sicurezza dal motociclo che lo precedeva.
Quantomeno, ciò avrebbe dovuto indurre a ravvisare un concorso di responsabilità in capo al CP_1
L'art. 2054 c.c. al primo comma dispone che il conducente sia obbligato a risarcire il danno prodotto, a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si tratta di una forma di responsabilità aggravata che esonera il danneggiato dall'offrire la prova della colpa del danneggiante, in quanto essa si presume. Al contrario, grava sul danneggiante l'onere di fornire la cosiddetta “prova liberatoria”. Il secondo comma si applica in caso di scontro tra veicoli e prevede una presunzione di pari responsabilità. Si tratta di una presunzione iuris tantum che può essere vinta dalla prova contraria.
Tale presunzione viene meno allorché sia accertato che la condotta di uno dei conducenti abbia avuto un'efficacia causale assorbente nella produzione dell'incidente (Cass.
11143/2003). La prova che uno dei conducenti abbia osservato le norme sulla circolazione dei veicoli e le regole di comune prudenza può avvenire anche tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento con il comportamento dell'altro conducente
(Cass. 9550/2009; Cass. Ord. 13672/2019; Cass Ord. 2644/2022).
Nel caso in esame, la ricostruzione della dinamica dell'incidente daparte della Polizia municipale è avvenuta in considerazione delle riportate dichiarazioni e delle dichiarazione rese da , testimone oculare, che ha dichiarato: viaggiavo in sella alla mia moto Tes_1 nella stessa corsia dell'attore Sig. Ero a poca distanza dal motorino dell'attore. CP_1
I due scooter erano paralleli e lo scooter più a lato mare si è spostato quando dal lato opposto stava sopraggiungendo la jeep ed ha urtato il acendolo cadere”. CP_1
Del resto la sentenza di primo grado evidenzia che “è emerso che i due ciclomotori al momento del sinistro erano paralleli il che di per sé solo non prova che stessero viaggiando paralleli, tanto più che il nelle spontanee dichiarazioni rilasciate agli agenti di polizia, CP_2 ha affermato testualmente “nel contempo dietro di me sopraggiungeva un altro motoveicolo”, riferito al motociclo condotto dall'attore, la qual cosa evidenzia come il CP_2 stesse superando l'attore, nel momento in cui è sopraggiunta l'invasione di corsia da parte del Suv.”
E' emerso quindi che il Suv effettuasse una manovra di sorpasso, occupando la corsia di opposto senso di marcia a velocità sostenuta. Si tratta di circostanza acclarata dalla pronuncia impugnata, in ordine alla quale non è stata formulata dall'appellante ragione di doglianza, e che denota il mancato rispetto delle norme del codice della strada e di comune prudenza da parte del conducente del veicolo non identificato.
Viceversa, non risulta alcuna manovra non consentita effettuata dal (che CP_1
viaggiava a moderata velocità nella propria corsia di percorrenza senza contravvenire a norme di legge ovvero di comune prudenza), ribadendosi che questi è stato costretto proprio dalla invasione di corsia da parte del Suv a porre in essere una manovra di emergenza (così come l'altro conducente del mezzo coinvolto), che non ha comunque potuto evitare l'impatto. Se la velocità tenuta dal è da ritenersi del tutto moderata, come si CP_1
evince dal fatto che era da poco ripartito con la luce verde del semaforo nella sua direzione e dai modesti danni ai mezzi) neppure può rilevarsi il mancato rispetto della distanza di sicurezza, ovvero della occupazione della parte destra della propria corsia, alla luce delle circostanze emerse ed in particolare del fatto che lo scooter condotto dal si trovava CP_2
in fase di sorpasso del mezzo condotto dal ed entrambi erano nella propria CP_1 corsia di percorrenza (pertanto il “teneva la destra”). CP_1
Ne consegue il rigetto del motivo.
Il rigetto del motivo d'appello, comporta l'assorbimento del secondo motivo dedotto, che si fonda unicamente sull'accoglimento del primo.
Quanto all'appello incidentale, esso riguarda la quantificazione delle spese di lite da parte della pronuncia appellata, che ha liquidato la somma minima prevista per lo scaglione di valore di riferimento, “stante la esiguità dell'attività difensiva svolta e la semplicità delle questioni affrontate”. Alla luce dell'attività svolta, tenuto conto delle allegazioni delle parti, dell'attività difensiva posta in essere, si stima equo in accoglimento del motivo, procedere alla liquidazione delle spese di lite di primo grado, nell'ambito dello scaglione di riferimento secondo le tabelle allegate al DM 55/2014, individuando un importo ricompreso tra i valori minimi e medi liquidabili. Ne consegue, in riforma della pronuncia appellata la individuazione delle competenze giudiziali nell'importo di € 3800,00.
Per quanto concerne le spese di mediazione, va anzitutto respinta l'eccezione di parte appellante volta a dolersi della novità della domanda nel presente grado di giudizio, dal momento che nelle conclusioni era espressamente richiesto il risarcimento “con vittoria di spese e competenze professionali, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate”. Ritiene la Corte che le spese sostenute dalla parte vittoriosa per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione siano dalla medesima recuperabili in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.).
La Suprema Corte (Cass 32306/2023) si è espressa nel senso che: il procedimento di mediazione – che può essere sempre disposto dal giudice anche d'appello – è, infatti, condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie (v. l'elenco di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010) e il suo mancato esperimento comporta l'improcedibilità della domanda proposta al giudice (v. l'appena citato art. 5, al comma 2). Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa
Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982)”. Tale principio trova, peraltro, conferma nell'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010,
“rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio Ne consegue che, in riforma della pronuncia appellata deve essere riconosciuto altresì in favore dell'appellato incidentale l'importo, che si liquida come in dispositivo in conformità al DM55/2014 ratione temporis applicabile, relativo alle spese di mediazione obbligatoria.
Per tutte le spese deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo in conformità al DM 55/2014, seguono la soccombenza della parte appellante principale.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza N. 322/2023 del
Tribunale di Imperia, così decide: in accoglimento dell'appello incidentale proposto da d in parziale riforma Controparte_5 della sentenza impugnata, condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in € 264,00 per esborsi, € 3.800 per compensi, oltre 15% rimb Controparte_5 forfet., iva e cpa come per legge, oltre spese di mediazione che liquida in € 670,00, con distrazione a favore del procuratore antistatario rigetta l'appello principale formulato da e per l'effetto Parte_1
conferma il resto.
Condanna alla refusione delle spese di lite del grado Parte_1 in favore di che liquida in € 2900,00, con distrazione a favore del Controparte_5 procuratore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante principale.
Genova, 30.1.2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Laura Morello Dott. Marcello Bruno