TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
5709/2011 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nelle persone di: dott. Francesco Parisoli - Presidente dott. Damiano Dazzi - Giudice dott. Lorenzo Meoli – Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 5709/2011, vertente TRA
con l'avv. CAMELLINI e BARAZZONI;
Parte_1
- ATTORE CONTRO
, con l'avv. FERIOLI;
Controparte_1
- CONVENUTI
Oggetto: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA. Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi è sostanzialmente concordia tra le parti in ordine al difetto di legittimazione passiva dei convenuti, dal momento che questi hanno documentato l'insussistenza dei presupposti per l'operatività del meccanismo di successione di cui all'art. 1495, co. 3, c.c. Secondo tale norma, infatti, “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” e, nel caso per cui si procede, è pacifico che gli odierni convenuti non risultano aver riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione prodotto. La domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Il Collegio ritiene che, nonostante tale declaratoria, sussistano eccezionali motivi per compensare le spese di lite, dal momento che l'estinzione della società è dipesa esclusivamente da condotte unilaterali dei convenuti (sostanzialmente sovrapponibili alla società) subite dal e che, in Pt_1 generale la presente causa trova la sua origine in un contesto di contrasti tra soci rispetto al quale i convenuti sono risultati complessivamente soccombenti.
pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
▶dichiara inammissibile la domanda;
▶compensa le spese.
Reggio Emilia, il 2/1/2025
Il Presidente Il Giudice
Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
pagina 2 di 2
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nelle persone di: dott. Francesco Parisoli - Presidente dott. Damiano Dazzi - Giudice dott. Lorenzo Meoli – Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 5709/2011, vertente TRA
con l'avv. CAMELLINI e BARAZZONI;
Parte_1
- ATTORE CONTRO
, con l'avv. FERIOLI;
Controparte_1
- CONVENUTI
Oggetto: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA. Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi è sostanzialmente concordia tra le parti in ordine al difetto di legittimazione passiva dei convenuti, dal momento che questi hanno documentato l'insussistenza dei presupposti per l'operatività del meccanismo di successione di cui all'art. 1495, co. 3, c.c. Secondo tale norma, infatti, “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” e, nel caso per cui si procede, è pacifico che gli odierni convenuti non risultano aver riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione prodotto. La domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Il Collegio ritiene che, nonostante tale declaratoria, sussistano eccezionali motivi per compensare le spese di lite, dal momento che l'estinzione della società è dipesa esclusivamente da condotte unilaterali dei convenuti (sostanzialmente sovrapponibili alla società) subite dal e che, in Pt_1 generale la presente causa trova la sua origine in un contesto di contrasti tra soci rispetto al quale i convenuti sono risultati complessivamente soccombenti.
pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
▶dichiara inammissibile la domanda;
▶compensa le spese.
Reggio Emilia, il 2/1/2025
Il Presidente Il Giudice
Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
pagina 2 di 2