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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/05/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 28.04.2025, a seguito di discussione ex artt. 6 del D.Lgs.
n. 150/2011 e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1998 dell'anno 2023
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Paride Lo Parte_1
Muzio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente in riassunzione –
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Controparte_2
dott.ssa Antonella Cangiano e Gemma Bovino;
- opposto in riassunzione –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 28/04/2025. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari a favore del Foro di RA, dichiarata con ordinanza n.56841/2022 del 20.12.2022, con ricorso in riassunzione depositato in data 17.03.2023 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 28663 del 23.09.2022, prot. N. 64047, notificata in data
12.10.2022, con la quale il Capo dell' (ora Controparte_2 CP_3
ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 7.319,00, a titolo di sanzione
[...]
amministrativa per aver il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato 3 lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro –(1) nata il [...] occupata dal 02/08/2018; 2) Parte_2 [...]
nato il [...] occupato dal 02/08/2018; 3) nato il [...] Tes_1 Persona_1
1
occupato dal 02/08/2018) nonché per aver trasmesso in ritardo le comunicazioni effettuate a mezzo email relativamente ai lavoratori , , Parte_3 Parte_4 Per_2
, , .
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
A tal fine, a sostegno della propria domanda l'opponente deduceva: che in data 11.11.2019,
l' notificava il verbale unico di accertamento e Controparte_2 notificazione n. BA00001/2019 – 555 – 04 del 30.09.2019, con il quale l' procedeva nei CP_4
confronti della contribuente a n. 3 contestazioni per presunte violazioni in materia di prestazioni occasionali, lavoro intermittente e libro unico del lavoro, sulla base del processo verbale di constatazione emesso dalla Agenzia delle Entrate in data 03.08.2018; che in particolare, aveva accertato: 1) con riferimento al contratto di prestazione occasionale dei Sig.ri Parte_2
e , che, nella giornata del 02.08.2018, tali lavoratori erano stati Tes_1 Persona_1 impiegati come lavoratori subordinati, omettendo l'invio della comunicazione preventiva;
2) che con riferimento al lavoro intermittente di alcuni lavoratori, a fronte della consultazione del sito sarebbero state trasmesse in ritardo le CP_2 Controparte_5
comunicazioni a mezzo mail effettuate il 03.08.2018 (con data inizio della prestazione lavorativa
04/07/2018) per i lavoratori , e il Persona_5 Persona_6 Parte_4
23.08.2018 (con data della prestazione lavorativa inizio 23.08.2018) per i lavoratori
[...]
, , Persona_6 Parte_4 Persona_2 Persona_3 Per_4
e ; 3) che dall'esame del libro unico del lavoro, per i lavoratori
[...] Persona_5 [...]
, , , e , assunti Persona_6 Parte_4 Parte_5 Persona_4 Persona_5
con contratto intermittente, emergeva la mancata registrazione delle ore di lavoro sul libro del lavoro.
Aggiungeva l'opponente che a fronte di tali contestazioni, l'Ufficio, con medesimo verbale procedeva rispettivamente con riferimento al contratto di prestazione occasionale dei Sig.ri e , impiegati come lavoratori subordinati nella Parte_2 Tes_1 Persona_1 giornata del 02.08.2018, alla notificazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14 L.-
689/1981 ed all'applicazione della relativa sanzione;
con riferimento al lavoro intermittente di alcuni lavoratori, impiegati il 04.08.2018 ed il 23.08.2018, per i quali sarebbero state trasmesse in ritardo le comunicazioni a mezzo mail, alla notificazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981 ed all'applicazione della relativa sanzione e con riferimento al libro unico del lavoro, a disporre a carico della contribuente la registrazione, per ogni giorno, del numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, delle ore di straordinario, delle assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi;
che in data 24.01.2020, tempestivamente, nei termini di legge, la ricorrente inviava all' scritti difensivi Controparte_2
con annessa documentazione con cui impugnava contestava e disconosceva il suddetto verbale
2
unico di accertamento e notificazione n. BA00001/2019 – 555 – 04 del 30.09.2019 prot. n. 76409 del 10.10.2019 e le relative sanzioni;
che in data 24.01.2020, altrettanto tempestivamente, nei termini di legge, la ricorrente presentava al Comitato per i rapporti di Lavoro presso all'Ispettorato
Interregionale del Lavoro ricorso, con annessa documentazione, con cui impugnava contestava e disconosceva il suddetto verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00001/2019 – 555 –
04 del 30.09.2019 prot. n. 76409 del 10.10.2019 e le relative sanzioni, rappresentando le medesime ragioni di contestazione di cui agli scritti difensivi;
che, nonostante ciò, in data
12.10.2022, l' notificava l'impugnata ordinanza – ingiunzione n. 28663 del 23.09.2022, CP_2
prot. n. 64047, notificata in data 12.10.2022 (doc. 8), con la quale ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di € 7.319,00, contestando con riferimento al contratto di prestazione occasionale dei Sig.ri e , che i suddetti lavoratori Parte_2 Tes_1 Persona_1
erano stati impiegati come lavoratori subordinati nella giornata del 02.08.2018, e che, in violazione dell'art. 3 commi 3 e 3 ter del D.L. 12.2002, la contribuente, nella sua qualità di datore di lavoro, non aveva inviato la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro, ragion per cui applicava la sanzione di € 4.500,00; con riferimento al lavoro intermittente di alcuni lavoratori, impiegati il 04.08.2018 ( e Persona_5 Persona_6 Parte_4
ed il 23.08.2018, ( , ,
[...] Persona_6 Parte_4 Persona_2 Per_7
e , l' stralciava ogni contestazione
[...] Persona_4 Persona_5 CP_2
relativamente ai n. 3 lavoratori impiegati il 03.08.2018, mentre, con riferimento ai n. 6 lavoratori impiegati il 23.08.2018, contestava che, in violazione dell'art. 15 commi 3 del D.Lgs. 81/2015, la contribuente, nella sua qualità di datore di lavoro, aveva impiegato i suddetti lavoratori ed aveva inviato in ritardo la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro, ragion per cui applicava la sanzione di € 2.800,00, stralciando, invece con riferimento al libro unico del lavoro, ogni contestazione.
Argomentava ancora l'opponente che con ricorso R.G. 11932/2022, depositato dinanzi al
Tribunale di Bari Sez. Lavoro, aveva proposto opposizione avverso la suddetta ordinanza – ingiunzione n. 28663 del 23.09.2022, prot. n. 64047, notificata in data 12.10.2022; che si era costituito in giudizio l' eccependo il difetto di competenza territoriale a favore del CP_2
Tribunale di RA e nel merito chiedendo il rigetto della domanda;
che con ordinanza del
20.12.2022, il Tribunale di Bari, ritenendo sussistere i requisiti del fumus boni iuris e periculum in mora, concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza, ma dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di RA, Sez. lavoro assegnando il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di RA, nella funzione del Giudice del Lavoro;
che con ricorso in riassunzione dunque l'opponente agiva in giudizio per chiedere l'accertamento del proprio diritto.
3
Poste le circostanze di fatto, in diritto, invece, deduceva in ordine al contratto di prestazione occasionale, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 3 e 3 ter del D.L. 12.2002 in combinato con l'art. 2094 e ss. c.c.. non sussistendo per l'imprenditrice alcun obbligo di comunicare preventivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro avendo i 3 lavoratori in questione svolto le proprie prestazioni in totale autonomia senza alcun vincolo di subordinazione;
in ordine alla omessa comunicazione preventiva di lavoro intermittente, invece, la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 81/2015 avendo per la giornata lavorativa del
04.08.2018, e quella svolta a cavallo tra il giorno 23 - 24.08.2018, trasmesso tempestivamente e preventivamente la comunicazione di impiego dei lavoratori interessati.
Per tutte queste ragioni chiedeva al Tribunale di RA , previa conferma della sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza di ingiunzione, disposta nell'ordinanza del Giudice De
Giorgi n. 56841/2022 del 20.12.2022, in via principale di accertare,dichiarare nulla e priva di efficacia ed annullare l'ordinanza di ingiunzione n. 28663 del 23.09.2022, prot. n. 64047, notificata in data 12.10.2022, emessa dall' di ed in Controparte_2 CP_2 subordine, di annullare le sanzioni comminate con l'ordinanza o rideterminarle al di sotto del minimo edittale considerata la condotta assolutamente lineare della ricorrente;
il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Con Costituendosi in giudizio, l' di eccepiva l'infondatezza della spiegata opposizione. CP_2
Più specificatamente, evidenziava: che il 19.11.2018 era pervenuta al da parte Pt_6 dell'Agenzia delle Entrate – D.P. Bari – Ufficio Territoriale di Bari la segnalazione di impiego di lavoratori irregolari nei confronti della Parte_1
sulla base del processo verbale di constatazione del 7/11/2018, a seguito di accesso ispettivo del
2.8.2018, di cui al verbale del 3.8.2018; che sulla base di tale segnalazione, il SIL, aveva effettuato nei confronti della stessa ditta il primo accesso ispettivo in data 14/12/2018 presso lo studio di consulenza della dott.ssa in Molfetta nei confronti dell' Persona_8 [...]
come da verbale n. 024/064/169 del 14.12.2018, avendo trovato Parte_1
Par chiusa la sede legale;
che gli accertamenti erano proseguiti da parte del con l'acquisizione di documentazione il 21.1.2019, il 25.1.2019 e con verbali interlocutori n. 024 del 15/4/2019 e
10/7/2019; che erano state poi acquisite le dichiarazioni in data 18/9/2019 di
[...]
(all. 9) e di (all. 10), il 19/9/2019 di Persona_6 Persona_9 Parte_5
(all. 11), di (all. 12) e di (all. 13); il 20/9/2019 di
[...] Persona_10 Persona_4
(all. 14), di (all. 15) ed il 23 /9/2019 di Persona_11 Parte_2 Per_12
(all. 16), redigendo al termine, il verbale unico di accertamento e notificazione n.
[...]
BA00001/2019-555-02 del 30/9/2019 prot. N. 76409 del 10.10.2019, rinotificato alla sig.ra in data 11/11/2019 con A.G. N. 82358 del 29/10/2019 (all. 17), in Parte_1
4
quanto il plico precedente era stato restituito al mittente con la dicitura irreperibile (all. 18); che avverso i suddetti verbali erano stati presentati scritti difensivi ex art. 18 l. 689/81 del 24/1/2020
(all. 19) per poi presentare in data 24/1/2020 ricorso al Comitato Regionale per i Rapporti di lavoro ex art. 17 del D. LGS. 124/2004 avverso il suddetto verbale unico di accertamento;
che il ricorso era stato respinto con decisione n. 33 del 25.2.2021 (all. 20) in relazione alla sussistenza dei rapporti di lavoro e dichiarato inammissibile relativamente alle omesse comunicazioni ed alla tenuta del LUL;
che in data 21.7.2020, non avendo il datore di lavoro dato dimostrazione di aver adempiuto alla diffida ed al pagamento delle sanzioni comminate con notifica d'illecito, avevano Con provveduto a redigere e inviare rapporto al Direttore dell' ex art. 17 L. 689/81, il quale, dopo attenta valutazione delle istanze di controparte, aveva notificato la citata ordinanza n. 64047 del
23/9/2022 in data 11/10/2022, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza alla sig.a
(all. 22); che nell'ordinanza-ingiunzione notificata si era ritenuto di Parte_1
non dover ingiungere per i rapporti di lavoro intermittente iniziati il 04/07/2018 dei sigg.
, e ed invece, si Parte_3 Parte_4 Persona_5
erano confermate le restanti violazioni e cioè: - la maxi sanzione per lavoro nero per 3 lavoratori
( , e ); - la tardiva comunicazione Parte_2 Tes_1 Persona_1 solo per i rapporti di lavoro intermittente iniziati il 23/08/2018 dei sigg. Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Persona_2 Persona_3
, e , la cui comunicazione risultava di fatto
[...] Persona_4 Persona_5
effettuata il 24/08/2018.
Nel merito, invece, evidenziava che la ricostruzione degli accadimenti offerti da parte opponente non era condivisibile, essendo tali accertamenti il frutto di quanto emerso non solo sulla base delle dichiarazioni spontanee acquisite dai lavoratori, ma anche dalla documentazione esibita dalla stessa società e dagli ispettori;
che per tutti e tre i rapporti di lavoro la documentazione esibita risultava priva di data certa e anche contraddittoria, per cui il personale ispettivo aveva configurato l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in quanto la prestazione lavorativa era stata resa di fatto non in piena autonomia;
che il lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c. si caratterizzava per l'assenza di obblighi di comunicazione preventiva ed imponeva, pertanto, di considerare, oltre alla documentazione di carattere previdenziale (prevista laddove la soglia supera di 5000 euro di compenso complessivo annuo), altri elementi significativi al fine di poter escludere la volontà di occultare il rapporto alla PA;
che in merito all'applicazione della maxisanzione in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro autonomo ex art 2222 c.c. con partita IVA e/o ritenuta d'acconto il con Nota n. Controparte_7
16920 del 9 ottobre 2014, era intervenuta chiarendo che la maxisanzione in parola non poteva
5
essere irrogata qualora per il lavoro autonomo fosse stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria.
Con L' deduceva altresì l'infondatezza dell'eccezione di controparte in merito all'errata contestazione della ritardata comunicazione di lavoro intermittente relativa a 6 lavoratori in quanto l' art. 15, comma 3, DLGS 81/2015 prevede che prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro sia tenuto a comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
Per tutti questi motivi chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività dell'ordinanza di ingiunzione opposta;
nel merito, invece il rigetto dell'opposizione spiegata;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
La causa veniva istruita oralmente.
******
Il ricorso in opposizione è fondato per i motivi che seguono.
In estrema sintesi, l'ordinanza-ingiunzione opposta è stata emessa in relazione alla riscontrata violazione delle previsioni di cui all'art. 3, commi 3 e 3 ter, d.l. n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla l. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, primo comma, d.lgs. n. 151/2015, per aver l'odierna opponente impiegato nata il [...]; 2) Parte_2 [...]
nato il [...]; 3) nato il [...] nella giornata del Tes_1 Persona_1
02.08.2018 come lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro;
nonché per aver trasmesso in ritardo le comunicazioni effettuate a mezzo email relativamente ai lavoratori , , Parte_3 Parte_4
, , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 _5
.
[...]
Ciò premesso, per quanto attiene al merito della prima contestazione, l'illecito amministrativo contestato è quello previsto dall'art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla l. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 d.lgs. n. 151/2015, che reca il seguente contenuto:
“ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”.
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Essendo nel caso di specie circostanza incontestata che i lavoratori interessati abbiano prestato attività lavorativa nella giornata del 02.08.2018 e che l'opponente non abbia comunicato l'instaurazione dei rapporti di lavoro al centro per l'impiego, al fine di valutare la fondatezza dell'illecito contestato, è stato necessario accertare se i rapporti di lavoro intercorsi con i suddetti lavoratori siano sussumibili nel paradigma della subordinazione o meno.
Al riguardo, le risultanze processuali che ne sono derivate non permettono di ricondurre il rapporto di lavoro instaurato tra e i due lavoratori all'interno del paradigma della Pt_1
subordinazione.
In primo luogo la ricorrente ha prodotto in giudizio n. 3 distinti contratti di collaborazione occasionale (doc. 4 allegato al ricorso) sottoscritti in data 30.07.2018 i quali prevedevano che la prestazione sarebbe stata eseguita dal 30.07.2018 al 05.08.2018, “senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste degli organi direttivi della ditta, nei limiti e secondo le modalità della tipologia contrattuale”, descrivendo dunque, chiaramente un rapporto di natura autonoma e non subordinata.
Secondo la giurisprudenza consolidata, la natura subordinata di un rapporto di lavoro deve essere valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, costituendo la qualificazione del rapporto medesimo data dalle parti un mero indice sussidiario;
secondo la
Suprema Corte, in particolare, “requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo – è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative” e “l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo”(Cass. civ., sez. lav., 17.10.2011, n. 21439; in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.09.2003, n. 13448;
Cass. civ., sez. lav., 21.11.2001, n. 14664; Cass. civ., sez. lav., 03.04.2000, n. 4036).
Ebbene, nel procedimento per cui è causa, l' non ha Controparte_2 assolto l'onere della prova su di esso gravante, ossia dimostrare il carattere subordinato del rapporto intercorso tra il lavoratore e l' di Parte_1 Parte_1
Dunque proprio al fine di vagliare la natura del rapporto di lavoro appare utile riportare le dichiarazioni rese agli organi ispettivi in data 02.08.2018 da parte dei lavoratori.
In particolare, la sig.a , aveva chiarato di : • aver cominciato a lavorare Parte_2 come barmen dal 1.4.2018; • osservare un turno solitamente i giovedì ed in occasione delle serate, dalle 20,30 alle 4,00; • avere un contratto a chiamata;
• aver pattuito un compenso di € 72,00 a
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serata. Il 20/9/2019 la stessa ha, poi, integrato tale dichiarazione su convocazione del SIL (v.si il citato all. 15 della presente comparsa di costituzione ), precisando di : Aver cominciato a lavorare come barista dal giorno di Pasquetta, il 2.4.2018, a tempo determinato per 12 ore settimanali;
• Pers Aver lavorato con i lavoratori “…. , ”; • Aver lavorato solitamene il giovedì Per_4 Per_14
ed il sabato con orario di lavoro variabile;
mediamente per n. 4 ore la settimana, anche se non sempre per 2 giorni a settimana, a volte un solo giorno;
• Aver ricevuto lo straordinario per le ore lavorate in più; • Aver ricevuto regolarmente i prospetti paga;
• Aver rassegnato le dimissioni per motivi di studio ed aver, poi, dato alla titolare la disponibilità a lavorare solo per qualche serata.
In relazione all'altro lavoratore, il sig. , ha dichiarato di: • aver cominciato a Tes_1 lavorare come TECNICO AUDIO dal 02/08/2018, “con prestazione occasionale chiamato per serata”; • aver un contratto occasionale;
• aver pattuito un compenso di € 140,00.
Infine, , trovato intento al lavoro nell'accesso ispettivo del 02/08/2018 da Persona_1 parte dell'Agenzia delle Entrate, ha affermato di: • Aver cominciato a lavorare come addetto al parcheggio il giovedì o il sabato a seconda delle serate dalle 9.30 fino a chiusura;
• aver un contratto a tempo determinato • aver pattuito un compenso di € 80,00 a serata.
Le modalità concrete di svolgimento dei rapporti di lavoro contestati, come emergenti dalle sommarie informazioni, non sono sufficienti per ritenere provata la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
Gli stessi lavoratori sono stati poi escussi nel corso dell'istruttoria orale espletata in corso di causa.
All'udienza del 11.03.2024 è stata ascoltata la testimone la quale, dopo aver Parte_2
confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva ( dalle quali non è stato comunque possibile vagliare la natura subordinata del rapporto di lavoro) ha affermato che in occasione dell'evento svoltosi in data 02.08.2018 presso “l' di - ha prestato Parte_1 Parte_1
attività lavorativa come barman, - ha gestito l'attività in autonomia nel senso che i bicchieri per i cocktail nonché i dosatori da apporre sulle bottiglie erano i suoi, mentre le bevande alcooliche erano fornite dalla struttura, - ha gestito la postazione in totale autonomia. La circostanza da lei riferita circa gli orari da seguire non è elemento sufficiente da poter confermare la natura subordinata del rapporto.
All'udienza del 20.11.2023, il teste ha confermato che la in Parte_3 Pt_2 occasione dell'evento svoltosi in data 02.08.2018 presso “l' Parte_1 Parte_1
- ha prestato attività lavorativa come barman, - ha svolto la propria attività lavorativa di
[...]
barman in modo autonomo e personale, ha organizzato e gestito in modo autonomo e personale la propria postazione lavorativa anche ricorrendo a proprie strumentazioni personali, - ha svolto la propria attività lavorativa di barman senza essere sottoposta al potere direttivo ed organizzativo
8
della Sig.ra Tali affermazioni escludono dunque la possibilità di Parte_1
inquadramento come lavoratrice dipendente. Parte_2
All'udienza del 20.11.2023 è stato ascoltato il testimone , il quale ha affermato che Tes_1 egli, in occasione dell'evento svoltosi in data 02.08.2018 presso “l' di Parte_1
- ha prestato attività lavorativa presso l' di Parte_1 Parte_1
come tecnico audio, - ha gestito l'attività in autonomia - ha svolto la propria Parte_1
attività lavorativa di senza essere sottoposto al potere direttivo ed organizzativo della Sig.ra
[...]
Firmato Parte_1
Circostanza quest'ultima confermata all'udienza del 20.11.2023 dal teste Parte_3
, il quale ha dichiarato che in occasione dell'evento svoltosi in data
[...] Tes_1
02.08.2018 presso “l' - ha prestato attività lavorativa Parte_1 Parte_1
come tecnico audio, - ha svolto la propria attività lavorativa di tecnico audio in modo autonomo e personale, ha organizzato e gestito in modo autonomo e personale la propria postazione lavorativa.
Con riferimento, infine, alla posizione di , quest'ultimo escusso all'udienza del Persona_1
20.11.2023 ha affermato che egli - prestava attività lavorativa presso l' di Parte_1
come addetto al parcheggio, - riceveva un compenso di € 80,00 a serata. Parte_1
Orbene, dalle suddette dichiarazioni non emergono elementi che suggeriscano l'inquadramento del rapporto come subordinato (rectius tali elementi non sono sufficienti per ritenere provata la subordinazione).
Pertanto, non ravvisandosi gli estremi del rapporto di lavoro subordinato ed in ogni caso di lavoro
“nero”, la maxi-sanzione di cui al punto a) dell'ordinanza-ingiunzione deve ritenersi illegittima e dunque va annullata.
Passando ad esaminare il secondo illecito, l' ha contestato che, in violazione dell'art. 15 CP_2
comma 3 del D. lgs. 81/2015, le comunicazioni effettuate a mezzo mail e precisamente il
03.08.2018 (con data inizio 04.07.2018) per i lavoratori , Persona_5 Persona_6
e e il 24.08.2018 (con data inizio 23.08.2018) per i lavoratori Parte_4 _6
, e
[...] Parte_4 Persona_2 Persona_7 Persona_4 _5
, sarebbero state inviate in ritardo.
[...]
Al riguardo dalla documentazione prodotta dall'opponente è emerso che anche tale sanzione è illegittima in quanto: - con riferimento alla giornata lavorativa del 04.08.2018, la contribuente, tempestivamente e preventivamente, con mail del 03.08.2018 delle ore 18.23, ha trasmesso la comunicazione di impiego dei lavoratori , e Persona_5 Persona_6 Parte_4
Nella comunicazione si legge espressamente la data di inizio della prestazione
[...]
lavorativa: 04.08.2018 (vd. doc. 5 allegato al ricorso).
9
Con riferimento alla giornata lavorativa svolta a cavallo tra il giorno 23 - 24.08.2018, la contribuente, tempestivamente e prima dell'inizio della prestazione lavorativa, con mail del
23.08.2018 delle ore 17.20, ha trasmesso la comunicazione di impiego dei lavoratori _6
, e
[...] Parte_4 Persona_2 Persona_7 Persona_4 _5
Nella comunicazione è espressamente indicato che la data di inizio della prestazione
[...]
lavorativa è fissata per il giorno 23.08.2018 e la data di fine prestazione per il giorno 24.08.2018
(vd. documento 6 allegato al ricorso).
Detto ciò, la comunicazione preventiva del 23.08.2018, delle ore 17.20, relativa alla giornata lavorativa a cavallo tra il 23 ed il 24 agosto 2018, deve ritenersi tempestiva in quanto effettuata ampiamente prima dell'inizio della serata e della prestazione lavorativa. Con L' ha contestato che le mail allegate dall'opponente siano riferibili alle comunicazioni riportate, per il fatto che il nome del file è denominato “intermittenti giugno 2015 – 5”, ma, a prescindere dalla denominazione, quel file è stato inviato nelle date del 3 e del 23 agosto 2018; quindi non può escludersi che il file riguardasse proprio le comunicazioni allegate.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, le violazioni contestate dall'allora Direzione territoriale del lavoro all' opponente non possono ritenersi fondate.
In definitiva e per le ragioni esposte l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, l'ordinanza- ingiunzione impugnata deve essere annullata.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opposta nella misura liquidata nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di RA, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso in riassunzione depositato il 17.03.2023 da nei confronti Parte_1 Parte_1 dell' rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
2) condanna l'ente opposto al pagamento delle spese processuali di parte opponente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 43,00 per esborsi ed €
2.697,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
RA, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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