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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 732/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCUTIFERO DOMENICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRO' CP_1 C.F._2
VANESSA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
PUBBLICO MINISTERO - intervenuto
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2023, il IG. ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra in data 24.03.2007, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_1
Comune di Crotone al Numero 8 Parte 2 Serie A dell'anno 2007 e nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Casabona all'anno 2007 N. 1 Parte II Serie B Uff. 1.
pagina 1 di 6 Il ricorrente ha esposto che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa n.
49/2021 emesso dal Tribunale di Crotone in data 16.02.2021 e che da tale data non vi è stata alcuna riconciliazione, essendo cessata tra gli stessi ogni comunione spirituale e materiale.
Il ricorrente ha chiesto, altresì: Per
- l'affidamento condiviso dei tre figli minori ( , nata il [...]; nato il [...]; R_
, nato il [...]) con collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa Per_3 coniugale;
- la regolamentazione del diritto di visita con modalità libere e fine settimana alternati;
- la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli da € 400,00 a € 300,00 mensili;
- che la IG.ra fosse dichiarata tenuta a corrispondere il 50% della rata mensile di mutuo CP_1 contratto per l'acquisto dell'immobile assegnato alla stessa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.08.2023, la IG.ra si è costituita in CP_1 giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando tutte le ulteriori richieste del ricorrente.
In particolare, la resistente ha contestato:
- la richiesta di incontri liberi tra il padre e i figli, proponendo un calendario di visite più strutturato;
- la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, chiedendo il mantenimento dell'importo di € 400,00 o l'aumento a € 450,00;
- l'affermazione secondo cui avrebbe intrapreso una nuova convivenza stabile, documentando di essere stata vittima di violenza da parte del convivente;
- la richiesta di partecipare al pagamento della rata di mutuo sull'immobile di proprietà esclusiva del ricorrente.
All'udienza del 20.09.2023, comparsi personalmente i coniugi, il Giudice delegato ha tentato la conciliazione, che non ha sortito alcun effetto.
Il procedimento è stato quindi rinviato per la discussione all'udienza del 15.05.2024. In seguito ad alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo, all'udienza del 22.01.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Sull'affidamento dei figli, collocamento e visite.
Entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale. Tale richiesta, in linea con quanto già stabilito in sede di separazione, risponde all'interesse dei minori e va quindi accolta.
In merito alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, si rileva che la proposta formulata dal ricorrente appare generica e non idonea a garantire l'effettività e la continuità dei rapporti tra il padre e i figli.
La proposta della resistente, invece, prevede tempi di frequentazione più specifici e strutturati, con un calendario dettagliato che può meglio garantire la stabilità necessaria ai minori.
Pertanto, il Tribunale ritiene di accogliere la proposta della resistente e di stabilire che:
pagina 2 di 6 Il padre terrà con sé i minori per due pomeriggi a settimana e più precisamente il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00. I giorni della settimana potranno settimanalmente essere modificati, purché comunicati alla IGnora il lunedì della settimana e fermo il rispetto degli impegni dei CP_1 minori.
Il padre terrà con sé i figli ad alternanza per due fine settimana al mese, a partire dalle ore 20:30 del venerdì fino al lunedì mattina.
Nel periodo estivo i figli staranno in modo continuato 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre.
Le frequentazioni padre-figli durante le festività seguiranno il calendario proposto dalla parte resistente, nel modo che segue: la Vigilia di Natale 2025 con il padre, il giorno di Natale e Santo
Stefano con la madre. Nei restanti giorni i genitori si accorderanno tra di loro in modo da dividere equamente il tempo di frequentazione. Il 31 dicembre 2025 i figli staranno con il padre, mentre passeranno con la madre il giorno 01.01.2026. Il 05.01.2026 i figli passeranno la Vigilia dell'Epifania con la madre ed il giorno 06.01.2026 con il padre. Il giorno della Pasqua 2026 i figli staranno con la madre, mentre passeranno il giorno di Pasquetta con il padre. Per gli anni a seguire le frequentazioni come sopra indicate saranno invertite. In tutte le giornate di festività assegnate al genitore non collocatario, questi provvederà a prendere i minori con sé alle ore 9:00 del mattino per ricondurli presso l'abitazione familiare alle ore 20:00; il tutto ferma la libertà dei minori di decidere di permanere a dormire presso l'abitazione paterna.
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli da € 400,00 a € 300,00 mensili, adducendo di dover affrontare numerose spese ed in particolare il canone di locazione dell'abitazione in cui attualmente vive, spese di fornitura di acqua, luce, gas, e altre spese - di cui tuttavia non risulta documentato l'importo - oltre alla rata mensile del mutuo gravante sulla casa coniugale (il cui importo è pari a 524 € circa, v. doc. 9 fasc. parte ricorrente).
Occorre rilevare, in primo luogo, che dall'epoca della separazione (risalente al mese di febbraio 2021) Per ad oggi sono trascorsi più di quattro anni, con un conseguente aumento dell'età dei figli ( ha quasi
18 anni, 14 anni e 7 anni) e, di conseguenza, un incremento delle loro esigenze sia R_ Per_3 educative che materiali. È infatti notorio che, con l'avanzare dell'età, aumentino le spese relative all'istruzione, alle attività extrascolastiche, all'abbigliamento e alle esigenze sociali dei minori.
Va poi rilevato che già in sede di separazione consensuale era stata prevista la possibilità che il signor
, in considerazione delle spese per il mutuo sulla casa coniugale e per la locazione di un altro Parte_1 immobile, potesse in alcuni mesi non riuscire a versare l'intera somma pattuita di € 400,00, che comunque non sarebbe mai stata inferiore a € 350,00. Questa previsione concordata tra le parti dimostra che le difficoltà economiche addotte oggi dal ricorrente erano già state prese in considerazione in sede di separazione, con una soluzione flessibile che permetteva di modulare l'importo dell'assegno in base alle contingenze, pur mantenendo una soglia minima di € 350,00.
Con riferimento alle deduzioni del ricorrente circa la nuova relazione sentimentale della resistente, occorre precisare che l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole grava su entrambi i genitori pagina 3 di 6 in misura proporzionale alle rispettive sostanze e capacità di lavoro, secondo quanto disposto dagli artt.
147 e 316-bis c.c., ed è del tutto indipendente dalle vicende personali e relazionali dei genitori stessi.
La giurisprudenza ha infatti costantemente affermato che la prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio di uno dei coniugi può assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione delle condizioni economiche del beneficiario, ma non può incidere sull'obbligo dell'altro coniuge di provvedere al mantenimento dei figli che, in base al disposto dell'art. 147 c.c., grava esclusivamente su ciascuno dei genitori, indipendentemente dall'eventuale apporto di terzi legati ai genitori da rapporti parentali o affettivi, avente carattere necessariamente precario e comunque privo di tutela giuridica (v. ex multis Cass. civ., sez. I, ord. 10 giugno 2022, n. 18862).
Bilanciando, dunque, da un lato le accresciute esigenze dei figli e, dall'altro, le effettive possibilità economiche del genitore obbligato (che percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.250,00, oltre al
50% dell'assegno unico, e deve sostenere spese per canone di locazione, utenze domestiche oltre al mutuo sulla casa coniugale), in applicazione del principio di proporzionalità di cui agli artt. 147 e 316- bis c.c., questo Tribunale ritiene equo determinare l'assegno di mantenimento nella misura di € 125,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 375,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra le parti, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Tale importo, pur leggermente inferiore a quello stabilito in sede di separazione (€ 400,00), ma comunque superiore al minimo di € 350,00 ivi previsto, appare congruo a garantire il soddisfacimento delle esigenze ordinarie dei tre figli, tenuto conto delle difficoltà economiche prospettate dal ricorrente e del fatto che lo stesso continua a farsi carico integralmente della rata di mutuo relativa all'immobile in cui vivono i figli con la madre.
Sulle altre domande.
La richiesta del ricorrente di porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere il 50% della rata mensile del mutuo deve essere dichiarata inammissibile, in quanto esula dalle questioni devolute alla cognizione del Tribunale in tale sede (affidamento e mantenimento dei figli, assegnazione della casa familiare e determinazione dell'eventuale assegno divorzile).
Va comunque precisato che l'assegnazione della casa familiare, disposta nell'esclusivo interesse dei figli minori per garantire loro continuità nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non altera i rapporti patrimoniali relativi all'immobile né modifica la titolarità dei diritti reali sullo stesso (e di conseguenza gli impegni contrattuali assunti con l'istituto di credito). Nel caso in esame, l'immobile adibito a casa familiare risulta di proprietà esclusiva del signor , che ha stipulato il mutuo a Parte_1 proprio nome. L'obbligo di pagamento delle rate verso l'istituto bancario grava, pertanto, unicamente su di lui in qualità di unico contraente del contratto di mutuo.
Si sottolinea, peraltro, che l'onere economico rappresentato dal pagamento della rata di mutuo da parte del ricorrente è stato espressamente considerato dal Tribunale ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo in denaro per il mantenimento dei figli.
Per le ragioni esposte, la domanda relativa alla ripartizione del pagamento della rata di mutuo deve essere dichiarata inammissibile in questa sede. pagina 4 di 6 Le ulteriori questioni sollevate dalle parti – anche di natura istruttoria – devono ritenersi assorbite.
Spese di lite.
Stante l'esito del giudizio e la condivisibilità di alcune argomentazioni spese dal ricorrente in punto di riduzione del contributo nel mantenimento della prole, appare equo compensare le spese di lite nella misura di un quarto, restando gli ulteriori tre quarti a carico della parte ricorrente;
spese calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 - secondo il valore indeterminabile, a bassa complessità - con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 732/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...],
[...] CP_1 celebrato in data 24.03.2007 in Crotone e trascritto nel Registro degli Atti del Comune di
Crotone al Numero 8 Parte 2 Serie A dell'anno 2007 e nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di Casabona all'anno 2007 N. 1 Parte II Serie B Uff. 1;
2) Dispone che i figli minori , e siano Persona_4 Persona_5 Persona_6 affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene confermata l'assegnazione della casa coniugale;
3) Dispone che il padre possa tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
- due fine settimana al mese ad alternanza, dalle ore 20:30 del venerdì fino al lunedì mattina;
- quindici giorni continuativi durante il periodo estivo;
- secondo il calendario previsto in parte motiva per le festività natalizie, pasquali e altre ricorrenze;
4) Pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 375,00 a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento dei figli minori, pari ad € 125,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) Dichiara inammissibile la domanda relativa alla ripartizione del pagamento della rata di mutuo;
6) Condanna , previa compensazione delle spese di lite nella misura di un Parte_1 quarto, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di che si liquidano, nella CP_1 misura dei restanti tre quarti, in € 2.857,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. pagina 5 di 6 Così deciso in Crotone, nella Camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 732/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCUTIFERO DOMENICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRO' CP_1 C.F._2
VANESSA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
PUBBLICO MINISTERO - intervenuto
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2023, il IG. ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra in data 24.03.2007, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_1
Comune di Crotone al Numero 8 Parte 2 Serie A dell'anno 2007 e nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Casabona all'anno 2007 N. 1 Parte II Serie B Uff. 1.
pagina 1 di 6 Il ricorrente ha esposto che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa n.
49/2021 emesso dal Tribunale di Crotone in data 16.02.2021 e che da tale data non vi è stata alcuna riconciliazione, essendo cessata tra gli stessi ogni comunione spirituale e materiale.
Il ricorrente ha chiesto, altresì: Per
- l'affidamento condiviso dei tre figli minori ( , nata il [...]; nato il [...]; R_
, nato il [...]) con collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa Per_3 coniugale;
- la regolamentazione del diritto di visita con modalità libere e fine settimana alternati;
- la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli da € 400,00 a € 300,00 mensili;
- che la IG.ra fosse dichiarata tenuta a corrispondere il 50% della rata mensile di mutuo CP_1 contratto per l'acquisto dell'immobile assegnato alla stessa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.08.2023, la IG.ra si è costituita in CP_1 giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando tutte le ulteriori richieste del ricorrente.
In particolare, la resistente ha contestato:
- la richiesta di incontri liberi tra il padre e i figli, proponendo un calendario di visite più strutturato;
- la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, chiedendo il mantenimento dell'importo di € 400,00 o l'aumento a € 450,00;
- l'affermazione secondo cui avrebbe intrapreso una nuova convivenza stabile, documentando di essere stata vittima di violenza da parte del convivente;
- la richiesta di partecipare al pagamento della rata di mutuo sull'immobile di proprietà esclusiva del ricorrente.
All'udienza del 20.09.2023, comparsi personalmente i coniugi, il Giudice delegato ha tentato la conciliazione, che non ha sortito alcun effetto.
Il procedimento è stato quindi rinviato per la discussione all'udienza del 15.05.2024. In seguito ad alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo, all'udienza del 22.01.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Sull'affidamento dei figli, collocamento e visite.
Entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale. Tale richiesta, in linea con quanto già stabilito in sede di separazione, risponde all'interesse dei minori e va quindi accolta.
In merito alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, si rileva che la proposta formulata dal ricorrente appare generica e non idonea a garantire l'effettività e la continuità dei rapporti tra il padre e i figli.
La proposta della resistente, invece, prevede tempi di frequentazione più specifici e strutturati, con un calendario dettagliato che può meglio garantire la stabilità necessaria ai minori.
Pertanto, il Tribunale ritiene di accogliere la proposta della resistente e di stabilire che:
pagina 2 di 6 Il padre terrà con sé i minori per due pomeriggi a settimana e più precisamente il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00. I giorni della settimana potranno settimanalmente essere modificati, purché comunicati alla IGnora il lunedì della settimana e fermo il rispetto degli impegni dei CP_1 minori.
Il padre terrà con sé i figli ad alternanza per due fine settimana al mese, a partire dalle ore 20:30 del venerdì fino al lunedì mattina.
Nel periodo estivo i figli staranno in modo continuato 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre.
Le frequentazioni padre-figli durante le festività seguiranno il calendario proposto dalla parte resistente, nel modo che segue: la Vigilia di Natale 2025 con il padre, il giorno di Natale e Santo
Stefano con la madre. Nei restanti giorni i genitori si accorderanno tra di loro in modo da dividere equamente il tempo di frequentazione. Il 31 dicembre 2025 i figli staranno con il padre, mentre passeranno con la madre il giorno 01.01.2026. Il 05.01.2026 i figli passeranno la Vigilia dell'Epifania con la madre ed il giorno 06.01.2026 con il padre. Il giorno della Pasqua 2026 i figli staranno con la madre, mentre passeranno il giorno di Pasquetta con il padre. Per gli anni a seguire le frequentazioni come sopra indicate saranno invertite. In tutte le giornate di festività assegnate al genitore non collocatario, questi provvederà a prendere i minori con sé alle ore 9:00 del mattino per ricondurli presso l'abitazione familiare alle ore 20:00; il tutto ferma la libertà dei minori di decidere di permanere a dormire presso l'abitazione paterna.
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli da € 400,00 a € 300,00 mensili, adducendo di dover affrontare numerose spese ed in particolare il canone di locazione dell'abitazione in cui attualmente vive, spese di fornitura di acqua, luce, gas, e altre spese - di cui tuttavia non risulta documentato l'importo - oltre alla rata mensile del mutuo gravante sulla casa coniugale (il cui importo è pari a 524 € circa, v. doc. 9 fasc. parte ricorrente).
Occorre rilevare, in primo luogo, che dall'epoca della separazione (risalente al mese di febbraio 2021) Per ad oggi sono trascorsi più di quattro anni, con un conseguente aumento dell'età dei figli ( ha quasi
18 anni, 14 anni e 7 anni) e, di conseguenza, un incremento delle loro esigenze sia R_ Per_3 educative che materiali. È infatti notorio che, con l'avanzare dell'età, aumentino le spese relative all'istruzione, alle attività extrascolastiche, all'abbigliamento e alle esigenze sociali dei minori.
Va poi rilevato che già in sede di separazione consensuale era stata prevista la possibilità che il signor
, in considerazione delle spese per il mutuo sulla casa coniugale e per la locazione di un altro Parte_1 immobile, potesse in alcuni mesi non riuscire a versare l'intera somma pattuita di € 400,00, che comunque non sarebbe mai stata inferiore a € 350,00. Questa previsione concordata tra le parti dimostra che le difficoltà economiche addotte oggi dal ricorrente erano già state prese in considerazione in sede di separazione, con una soluzione flessibile che permetteva di modulare l'importo dell'assegno in base alle contingenze, pur mantenendo una soglia minima di € 350,00.
Con riferimento alle deduzioni del ricorrente circa la nuova relazione sentimentale della resistente, occorre precisare che l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole grava su entrambi i genitori pagina 3 di 6 in misura proporzionale alle rispettive sostanze e capacità di lavoro, secondo quanto disposto dagli artt.
147 e 316-bis c.c., ed è del tutto indipendente dalle vicende personali e relazionali dei genitori stessi.
La giurisprudenza ha infatti costantemente affermato che la prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio di uno dei coniugi può assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione delle condizioni economiche del beneficiario, ma non può incidere sull'obbligo dell'altro coniuge di provvedere al mantenimento dei figli che, in base al disposto dell'art. 147 c.c., grava esclusivamente su ciascuno dei genitori, indipendentemente dall'eventuale apporto di terzi legati ai genitori da rapporti parentali o affettivi, avente carattere necessariamente precario e comunque privo di tutela giuridica (v. ex multis Cass. civ., sez. I, ord. 10 giugno 2022, n. 18862).
Bilanciando, dunque, da un lato le accresciute esigenze dei figli e, dall'altro, le effettive possibilità economiche del genitore obbligato (che percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.250,00, oltre al
50% dell'assegno unico, e deve sostenere spese per canone di locazione, utenze domestiche oltre al mutuo sulla casa coniugale), in applicazione del principio di proporzionalità di cui agli artt. 147 e 316- bis c.c., questo Tribunale ritiene equo determinare l'assegno di mantenimento nella misura di € 125,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 375,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra le parti, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Tale importo, pur leggermente inferiore a quello stabilito in sede di separazione (€ 400,00), ma comunque superiore al minimo di € 350,00 ivi previsto, appare congruo a garantire il soddisfacimento delle esigenze ordinarie dei tre figli, tenuto conto delle difficoltà economiche prospettate dal ricorrente e del fatto che lo stesso continua a farsi carico integralmente della rata di mutuo relativa all'immobile in cui vivono i figli con la madre.
Sulle altre domande.
La richiesta del ricorrente di porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere il 50% della rata mensile del mutuo deve essere dichiarata inammissibile, in quanto esula dalle questioni devolute alla cognizione del Tribunale in tale sede (affidamento e mantenimento dei figli, assegnazione della casa familiare e determinazione dell'eventuale assegno divorzile).
Va comunque precisato che l'assegnazione della casa familiare, disposta nell'esclusivo interesse dei figli minori per garantire loro continuità nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non altera i rapporti patrimoniali relativi all'immobile né modifica la titolarità dei diritti reali sullo stesso (e di conseguenza gli impegni contrattuali assunti con l'istituto di credito). Nel caso in esame, l'immobile adibito a casa familiare risulta di proprietà esclusiva del signor , che ha stipulato il mutuo a Parte_1 proprio nome. L'obbligo di pagamento delle rate verso l'istituto bancario grava, pertanto, unicamente su di lui in qualità di unico contraente del contratto di mutuo.
Si sottolinea, peraltro, che l'onere economico rappresentato dal pagamento della rata di mutuo da parte del ricorrente è stato espressamente considerato dal Tribunale ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo in denaro per il mantenimento dei figli.
Per le ragioni esposte, la domanda relativa alla ripartizione del pagamento della rata di mutuo deve essere dichiarata inammissibile in questa sede. pagina 4 di 6 Le ulteriori questioni sollevate dalle parti – anche di natura istruttoria – devono ritenersi assorbite.
Spese di lite.
Stante l'esito del giudizio e la condivisibilità di alcune argomentazioni spese dal ricorrente in punto di riduzione del contributo nel mantenimento della prole, appare equo compensare le spese di lite nella misura di un quarto, restando gli ulteriori tre quarti a carico della parte ricorrente;
spese calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 - secondo il valore indeterminabile, a bassa complessità - con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 732/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...],
[...] CP_1 celebrato in data 24.03.2007 in Crotone e trascritto nel Registro degli Atti del Comune di
Crotone al Numero 8 Parte 2 Serie A dell'anno 2007 e nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di Casabona all'anno 2007 N. 1 Parte II Serie B Uff. 1;
2) Dispone che i figli minori , e siano Persona_4 Persona_5 Persona_6 affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene confermata l'assegnazione della casa coniugale;
3) Dispone che il padre possa tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
- due fine settimana al mese ad alternanza, dalle ore 20:30 del venerdì fino al lunedì mattina;
- quindici giorni continuativi durante il periodo estivo;
- secondo il calendario previsto in parte motiva per le festività natalizie, pasquali e altre ricorrenze;
4) Pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 375,00 a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento dei figli minori, pari ad € 125,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) Dichiara inammissibile la domanda relativa alla ripartizione del pagamento della rata di mutuo;
6) Condanna , previa compensazione delle spese di lite nella misura di un Parte_1 quarto, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di che si liquidano, nella CP_1 misura dei restanti tre quarti, in € 2.857,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. pagina 5 di 6 Così deciso in Crotone, nella Camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
pagina 6 di 6