Versione
30 aprile 1952
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13 settembre 1975
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2 aprile 1987
2 aprile 1987
Art. 4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali e' corrisposta la indennita' ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la dissocupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.
Per detti periodi si computera' come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla me dia dei singoli contributi effettivamente versati nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.
Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati.
((Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura, o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155))
Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.
La misura dei contributi da accreditare e' pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10° della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato.
Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali e' corrisposta la indennita' ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la dissocupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.
Per detti periodi si computera' come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla me dia dei singoli contributi effettivamente versati nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.
Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati.
((Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura, o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155))
Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.
La misura dei contributi da accreditare e' pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10° della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato.
Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.
Giurisprudenza • 73
- 1. Corte d'Appello Genova, sentenza 16/12/2022, n. 292Provvedimento: […] [...] , in persona del suo legale rappresentante pro - tempore a disporre e/o costituire e/o liquidare il trattamento pensionistico di anzianità richiesto con la domanda datata 15.07.2019, di cui al procedimento amministrativo per cui è causa e illegittimamente negato in violazione degli articoli 2 e 4 della Legge n.218/1952 e/o dell'articolo 5 della Legge 1088/1970 e/o dell'articolo 5 della Legge n 88/1987 oltre al […] 1.5.1977; 2) aver ritenuto ininfluenti le modifiche dell'originario testo dell'art. 4 della Legge n. 218/1952, che non consentivano di ritenere decisivo il fatto che la contribuzione fosse precedente o successiva alla Organ degenza per .Leggi di più...
- art. 416 c.p.c.·
- contributo unificato·
- spese di lite·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- previdenza·
- rigetto appello·
- art. 414 c.p.c.·
- appello